Organo: Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste
Categoria: Nessuna
Tipo documento: Decreto ministeriale
Data provvedimento: 22-06-2004
Numero provvedimento: 182
Tipo gazzetta: Gazzetta Ufficiale italiana
Data gazzetta: 01-01-1970
Numero gazzetta: 170
Data aggiornamento: 01-01-1970

Regolamento recante regime di aiuti per favorire l’accesso al mercato dei capitali alle imprese agricole e agroalimentari.

Modificato dal D.m. n. 206 dell’11 marzo 2011.

Articolo 1.

Finalità

1. Al fine di facilitare l’accesso al mercato dei capitali da parte delle imprese agricole e agroalimentari, il regime di aiuti di cui all’articolo 66, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è attuato, in conformità agli Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti in capitale di rischio nelle piccole e medie imprese 2006/C 194/02, dall’ISMEA attraverso l’istituzione del «Fondo di investimento nel capitale di rischio», di seguito denominato Fondo. Per la gestione del Fondo l’ISMEA è autorizzato a costituire un’apposita società di capitali, anche nella forma di una società di gestione del risparmio, in conformità con le disposizioni di cui all’articolo 33 e seguenti del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

2. Comma abrogato dal D.m. 11 marzo 2011, n. 206.

3. Comma abrogato dal D.m. 11 marzo 2011, n. 206.

4. Comma abrogato dal D.m. 11 marzo 2011, n. 206.

 

Articolo 2.

Articolo abrogato dal D.m. 11 marzo 2011, n. 206.

 

Articolo 3.

Articolo abrogato dal D.m. 11 marzo 2011, n. 206.

 

Articolo 4.

Articolo abrogato dal D.m. 11 marzo 2011, n. 206.

 

Articolo 5.

Relazione all’ISMEA

1. Gli amministratori responsabili del Fondo, ogni anno, trasmettono all’ISMEA, insieme al bilancio della società di capitali costituita ai sensi dell’articolo 1, anche una relazione che illustra gli obiettivi programmati ed i risultati conseguiti.

2. Nel bilancio dell’esercizio dell’ISMEA, redatto ai sensi dell’articolo 7, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 2001, un’apposita sezione è dedicata alla illustrazione dei risultati previsti ed ottenuti attraverso le iniziative di sostegno all’accesso al mercato dei capitali disciplinate nel presente regolamento.

 

Articolo 6.

Disposizioni finali

1. In base a quanto disposto dall’articolo 66, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, per gli interventi del Fondo e’ destinata la somma di 5 milioni di euro annui per il triennio 2003-2005.

2. Le spese di gestione non potranno essere superiori al 5% della dotazione annuale del Fondo, mentre gli utili derivanti dalle attività del Fondo sono ripartiti come segue:

a) una quota pari al 7,5% è destinata alla società di gestione;

b) la restante parte è destinata ad alimentare la dotazione del Fondo.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.