Bevande alcoliche - Contraffazione - Associazione a delinquere primariamente finalizzata alla adulterazione e contraffazione di bevande alcoliche - Misure cautelari personali - Annullamento dell’ordinanza applicativa di misura cautelare personale - Riesame - Valutazione della consistenza dei gravi indizi di colpevolezza - Analisi di laboratorio che hanno dimostrato la presenza, nelle bevande adulterate cadute in sequestro, di metiletilchetorie e di alcol isopropilico.
SENTENZA
(Presidente: dott. Vito Di Nicola - Relatore: dott. Angelo Valerio Lanna)
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI NAPOLI;
nel procedimento a carico di:
C.D. nato a (...) il (...);
avverso l’ordinanza del 03/04/2023 del TRIB. LIBERTA’ di NAPOLI;
udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO VALERIO LANNA;
letta la requisitoria del Sostituto Procuratore generale MARCO DALL’OLIO, che ha chiesto l’annullamento con rinvio.
RITENUTO IN FATTO
1. Con il provvedimento indicato in epigrafe, il Tribunale del riesame di Napoli ha annullato l’ordinanza applicativa di misura cautelare personale, emessa in data 23/02/2023 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli Nord nei confronti di C.D., in relazione al reato di cui all’art. 416 cod. pen., per essersi associato con altri soggetti, al fine di commettere una serie indeterminata di delitti di ricettazione, autoriciclaggio, frode, contraffazione di marchi e segni distintivi, sottrazione all’accertamento ed al pagamento dell’accisa sull’alcool e sulle bevande alcoliche, adulterazione e contrabbando di prodotti alcolici.
1.1. Stando all’ordinanza applicativa di misura, sarebbe stata costituita tra più persone una associazione a delinquere, primariamente finalizzata alla adulterazione e contraffazione di bevande alcoliche, oltre che alla commissione delle sopra indicate condotte ulteriori. Segnatamente, il contesto associativo sarebbe risultato sostanzialmente sovrapponibile alle strutture societarie gestite - in via di fatto - da S.S. (trattasi della "MSI", intestata a P.R.K. e della "MULTISERVICE GROUP s.r.l.s."). Tali società avevano, quale oggetto sociale, la vendita di prodotti adoperati nel campo della sanificazione industriale, nonché il trasporto e la logistica di prodotti alcolici. Altri soggetti, tra cui R.M., si sarebbero poi occupati - avvalendosi di tali strutture societarie - della materiale adulterazione di vini e liquori, all’uopo utilizzando l’alcol acquistato dallo S.. Quanto al ruolo ricoperto da C., questi sarebbe stato deputato alla direzione del traffico di prodotti alcolici, in particolare svolgendo un ruolo di intermediazione nei confronti degli acquirenti finali; per conto di questi ultimi, egli si sarebbe materialmente occupato delle fasi della consegna delle bevande, nonché dell’alcool denaturato di provenienza illecita ed estera. Il Giudice emittente, dunque, aveva riscontrato la sussistenza della gravità indiziaria, traendola dal contenuto dell’attività captativa, nonché dagli esiti delle perquisizioni e sequestro e, infine, dai risultati delle analisi chimiche espletate sul materiale sequestrato.
1.2. L’ordinanza impugnata si fonda, invece, sulla ritenuta insussistenza di una provvista indiziaria connotata in termini di gravità, relativamente alla esistenza dell’ipotizzato sodalizio criminoso. Ha sottolineato il Tribunale del riesame, in particolare, come oggetto dei traffici fossero beni leciti e liberamente commerciabili; non è emerso, inoltre, che venissero smerciati solo prodotti adulterati e, del resto, le indagini non hanno fatto emergere la preventiva programmazione delle condotte di contraffazione, né hanno evidenziato una preventiva ripartizione di ruoli, fra i presunti associati. Trattasi di una attività delittuosa compiuta in forma sicuramente diffusa e particolarmente ramificata, ma che si è svolta in assenza di una qualunque - pur se rudimentale - struttura di tipo associativo. Inoltre, nei prodotti contraffatti erano presenti sostanze di vario tipo (cosa che esclude la qualità di unico fornitore della materia prima adoperata per l’adulterazione, presuntivamente riconducibile al solo S.); fra i pretesi sodali, infine, sono intercorsi esclusivamente contatti sporadici.
2. Ricorre per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli Nord, chiedendo l’annullamento di tale provvedimento e il conseguente ripristino dell’originaria misura restrittiva della libertà personale, deducendo due motivi - considerati tra loro strettamente connessi, tanto da esserne apparsa preferibile una esposizione unitaria - enunciati sub specie di:
- violazione rilevante ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., per inosservanza ed erronea applicazione di norme di legge;
- violazione rilevante ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., per assenza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione.
L’omessa valutazione degli atti d’indagine, nella loro interezza e complessità, ha condotto il Tribunale del riesame ad adottare un provvedimento strutturato sulla base di una motivazione illogica e contraddittoria. Non è stato adeguatamente considerato il contributo logistico e materiale offerto dal R., né si è tenuto adeguatamente conto dell’imprescindibile ruolo svolto da S., attraverso la strumentalizzazione - a fini prettamente criminali - delle società da lui di fatto gestite; è stata sminuita la valenza dei frequenti incontri "in presenza", così come non si sono valorizzati adeguatamente i tanti contatti telefonici, emergenti dall’attività di captazione, verificatisi fra i coindagati. Erroneamente, quindi, è stata negata la sussistenza di un’organizzazione stabile, all’Interno della quale il C. svolgeva un ruolo di primo piano; è fallace la negazione della sussistenza di un fine comune, oltre che di un interesse (anche economico) convergente del gruppo criminale. Al contrario, l’esistenza di una associazione a delinquere risulta pacificamente desumibili, attraverso il ferreo collegamento di numerosi elementi evocativi, quali: a) gli appostamenti preventivi; b) la scorta alle materie prime, oggetto di illegale importazione; c) il recupero dei contenitori da riutilizzare; d) la fitta reti di rapporti commerciali, intessuti dai sodali con i clienti finali.
3. Il Procuratore generale ha chiesto l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata, sussistendo una indubitabile prova logica, in ordine all’esistenza della contestata associazione. In primo luogo, sono emersi numerosi contatti del C. con gli altri associati, in particolare con Ma. e S..
Nel febbraio del 2021, i tre - unitamente a R.M. - consegnavano alla cantina Cavin s.r.l. un quantitativo di alcool adulterato. Per quanto attiene a tale episodio, rilevano le conversazioni intercettate il giorno precedente. Nel corso di numerose intercettazioni, poi, si discorre chiaramente di forniture stabili di alcool, presumibilmente adulterato. Appare errato, allora, negare la comune composizione della natura della materia prima utilizzata, allo scopo di adulterare illecitamente le bevande. Vi è un travisamento per omissione, inoltre, laddove il Tribunale del riesame omette di motivare, in ordine alle interrelazioni sussistenti tra To.Vi. e gli altri associati, ovvero R.M. e R.G. e Sp.Gi.. L’ordinanza impugnata, in definitiva, è illogica e contraddittoria per travisamento dei fatti.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
2. Giova premettere come - in materia di impugnazioni concernenti le misure cautelari personali - sia attribuito al Tribunale un potere particolarmente ampio, atteso che la decisione non è in tal caso circoscritta alla specifica devoluzione, operata attraverso la formulazione vincolata ai motivi di gravame. Secondo il dettato dell’art. 309, comma 9, cod. proc. pen., infatti, il Tribunale "può annullare il provvedimento impugnato o riformarlo in senso favorevole all’Imputato anche per motivi diversi da quelli enunciati ovvero può confermarlo per ragioni diverse da quelle indicate nella motivazione del provvedimento stesso" (si veda Sez. 3, n. 1707 del 27/07/1993, Roselli, Rv. 194648). Nella concreta fattispecie, avverso la misura cautelare emessa per violazione dell’art. 416 cod. pen., è stato proposto riesame esclusivamente sul punto attinente alla sussistenza delle esigenze cautelari; a fronte di tale delimitazione dell’impugnazione, il Tribunale ha ampliato autonomamente - in maniera del tutto legittima - ili proprio spettro d’azione, pronunciandosi anche sul non devoluto, ai sensi del succitato art. 309, comma 9, cod. proc. pen., così annullando il provvedimento restrittivo della libertà personale per carenza di gravi indizi, in ordine al vincolo associativo.
3. Occorre poi affrontare anche il tema della sussistenza di uno specifico interesse ad impugnare, da parte del Pubblico ministero. Il principio di diritto da applicare è nel senso che - in presenza di un annullamento di provvedimento cautelare, che censuri la ritenuta sussistenza sia del profilo indiziario, sia di quello cautelare - l’eventuale ricorso in cassazione debba contenere, sotto comminatoria di inammissibilità, articolate e specifiche argomentazioni in ordine ad ambedue gli aspetti; in presenza, invece, di un annullamento che censuri solo uno dei profili, l’eventuale ricorso in cassazione potrà evitare di incorrere nella declaratoria di inammissibilità, spendendo approfondite censure riguardanti il profilo specificamente oggetto di annullamento e, però, rappresentando elementi idonei, comunque, a far ritenere sussistente il versante "sopravvissuto" del provvedimento annullato (si vedano Sez. 6, n. 12228 del 30/10/2018, dep. 2019, De Gasperis, Rv. 276375; Sez. 3, n. 13284 del 25/02/2021, Acanfora, Rv. 281010 e, soprattutto, Sez. 6, n. 46129 del 25/11/2021, Marcus, Rv. 282355, che ha distinto solo il caso dei processi instaurati in relazione a reati ex art. 275 co. 3 cod. proc. pen e nella parte motiva si legge: <<... ove quest’ultimo abbia specificamente escluso sia la gravità indiziaria sia le esigenze cautelari, l’impugnazione non può essere riferita ad uno solo dei due presupposti, ma dovrà articolare specifiche e argomentate censure con riferimento ad entrambi, giacché non può ravvisarsi l’interesse del Pubblico ministero ad affermazioni astratte, in specie in materia di gravità indiziaria e deve inoltre escludersi che il Pubblico ministero abbia un interesse contrario a quello dell’indagato a vedersi riconosciuta la riparazione dell’ingiusta detenzione ex art. 314 cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 2386 del 24/6/1998, Machetti, Rv. 212898). Nel caso in cui il provvedimento impugnato abbia escluso un presupposto, pregiudizialmente rilevante, ritenendo assorbita l’analisi del profilo cautelare, l’impugnazione del Pubblico ministero dovrà esporre specifiche censure con riguardo al tema esaminato e dovrà inoltre rappresentare elementi idonei a suffragare la persistenza dell’Interesse alla decisione in ragione della attualità delle esigenze cautelari>>.
Nel caso di specie, il profilo che non è incorso nello stigma del Tribunale del riesame è quello attinente alle esigenze cautelari; su tale ultimo aspetto, il Pubblico ministero ricorrente si è comunque soffermato, sebbene in forma oltremodo stringata. L’impugnazione, per quanto attiene a tale aspetto, non incorrerà in una pronuncia di inammissibilità.
4. Nell’analisi del ricorso, questo Collegio seguirà lo schema unitario prospettato dal ricorrente, procedendo, quindi, a una trattazione congiunta dei vari punti di doglianza. Sembra anche opportuno ricordare il perimetro argomentativo e concettuale, entro il quale questa Corte Suprema può esercitare il sindacato di legittimità, con riguardo alla motivazione delle ordinanze relative a misure cautelari personali.
4.1. Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, in tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato - attraverso il ricorso per cassazione - un vizio di motivazione del provvedimento emesso dal Tribunale del riesame, in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte spetta il compito di verificare se il giudice di merito abbia dato conto, in maniera adeguata e congruente, delle ragioni che l’hanno indotto ad affermare - o a negare
- la gravità del quadro indiziario a carico dell’indagato, controllando la coerenza della motivazione concernente la valutazione degli elementi indizianti, rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l’apprezzamento delle risultanze probatorie, nella peculiare prospettiva dei procedimenti incidentali de libertate (Sez. U., n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828; Sez. 4, n. 22500 del 03/05/2007, Terranova, Rv. 237012).
4.2. Dal punto di vista strutturale, la motivazione della decisione del Tribunale del riesame deve essere conformata al modello delineato dall’art. 292 cod. proc. pen., che ricalca il modulo configurato dall’art. 546 cod. proc. pen., con gli adattamenti resi necessari dal particolare contenuto della pronuncia cautelare, che non è fondata su prove ma su indizi e tende all’accertamento non di responsabilità ma di una qualificata probabilità di colpevolezza (Sez. U., n. 11 del 21/04/1995, Costantino, Rv. 202002). Si è anche osservato - sempre in tema di impugnazione delle misure cautelari personali - che il ricorso per cassazione è ammissibile soltanto se denuncia la violazione di specifiche norme di legge, ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento secondo i canoni della logica ed i principi di diritto, ma non anche quando propone censure che riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (Sez. 5, n. 46124 del 08/10/2008, Pagliaro, Rv. 241997; Sez. 6, n. 11194 del 08/03/2012, Lupo, Rv. 252178). L’insussistenza (ovvero la sussistenza) dei gravi indizi di colpevolezza (art. 273 c.p.p.) e delle esigenze cautelari (art. 274 c.p.p.) è, quindi, rilevabile in cassazione soltanto se si traduce nella violazione di specifiche norme di legge o nella manifesta illogicità della motivazione secondo la logica ed i principi di diritto, rimanendo "all’interno" del provvedimento impugnato; il controllo di legittimità non può, infatti, riguardare la ricostruzione dei fatti.
5. Il ricorso si dipana - in primo luogo - attraverso una lunga, articolata e approfondita ricostruzione storica e oggettiva della vicenda. Vengono successivamente esposte le seguenti doglianze:
- non corrisponde al vero, il fatto che i contatti fra S. (fornitore delle materie prime, ossia delle sostanze poi usate per l’adulterazione dei prodotti) e C. si siano limitati alla vicenda DISTITALIA e siano avvenuti solo il 25 e il 26 gennaio. Si sono verificate, infatti, successive forniture, risalenti al febbraio 2021 e le ulteriori risultanze investigative dimostrano il pieno coinvolgimento degli indagati, nelle cessioni illecite di alcol presso CAVIN e FOOD SOLUTION. A suffragio della doglianza, vengono riportati ampi stralci dell’Informativa di p.g.;
- il Tribunale del riesame ha sminuito quantitativamente gli episodi delittuosi contestati, omettendo di vagliare una serie di ulteriori accadimenti; anche in tal caso, l’argomentazione posta a fondamento del ricorso trae alimento dall’integrale richiamo all’informativa;
- erra il tribunale, laddove sostiene essere emersa soltanto una telefonata, fra gli indagati R. e S., essendovene invece state due; anche in questo caso, a supporto della censura viene riportato uno stralcio dell’informativa;
- vi è una perfetta sovrapponibilità, fra i fatti relativi alla foratura CAVIN e le ulteriori condotte delittuose risalenti al 19/02/2021 (il ricorrente aggiunge, sul punto, che "l’ascolto delle conversazioni intercettate ed i mirati servizi di o.c.p. predisposti dalla p.g. operante" avrebbero dovuto condurre a ritenere l’esistenza del contestato vincolo associativo);
- risulta contraddittoria e illogica l’affermazione spesa dal Tribunale del riesame, secondo la quale i prodotti sequestrati non sarebbero stati adulterati mediante l’utilizzo, in ogni occasione, della medesima sostanza. Le analisi di laboratorio hanno dimostrato la presenza, nelle bevande adulterate cadute in sequestro, di metiletilchetorie e di alcol isopropilico, ossia proprio degli elementi presenti nell’alcol denaturato procacciato da S.. Sbagliato, quindi, è giungere a negare la comune composizione della materia prima adoperata per le contraffazioni.
6. Ebbene, non vi è chi non rilevi come le sopra sviscerate censure siano meramente finalizzate ad ottenere una rivisitazione del precedente giudizio e, quindi, una difforme valutazione in fatto del materiale esistente. Tali obiezioni rivestono, infatti, un carattere fortemente ripetitivo, senza in realtà evidenziare reali profili di illogicità o contraddittorietà; né risulta evidenziata, in alcun modo, la pretesa scarsa tenuta logica del ragionamento seguito dal Tribunale del riesame. Pur tenendo presente la giusta attenzione da riservare a condotte delittuose che, ove acciarate, risulterebbero gravissime e tali da destare un profondo allarme sociale, il ricorso non sembra dunque cogliere nel segno.
7. Più nello specifico, il ricorrente manca anzitutto di dialogare con quello che - sotto l’aspetto ricostruttivo e logico-deduttivo - costituisce il perno centrale dell’intero percorso argomentativo sussunto nel provvedimento impugnato. Tale ragionamento è brevemente riassumibile nei seguenti termini:
- Pubblico ministero e Giudice per le indagini preliminari mutuano principi ripetutamente enunciati dalla giurisprudenza di legittimità, con specifico riguardo al tema del traffico di sostanza stupefacente, così giungendo ad affermare che la costante disponibilità all’acquisto delle sostanze trafficate dal gruppo renda, in pratica, gli acquirenti "seriali" organici all’associazione stessa, atteso che tale indeterminata disponibilità all’acquisto agevola l’attività criminosa del sodalizio e ne assicura il raggiungimento degli scopi;
- secondo il Tribunale questo stesso ragionamento, consequenzialmente, porta già ad escludere la organicità di quei soggetti, che abbiano compiuto acquisti della sostanza smerciata dal gruppo solo in un numero limitato di casi;
- ancora secondo l’assunto del Tribunale, il concetto sopra chiarito non può essere ipso facto traslato, dal campo degli stupefacenti, al traffico di materiale destinato all’alimentazione umana, ossia di beni in libera vendita. Allorquando il materiale oggetto del traffico è in sé illecito, la preventiva individuazione dei canali deputati alla successiva distribuzione ai consumatori rappresenta un momento vitale, ai fini del mantenimento dell’operatività dell’organizzazione (non è certo pensabile, sottolinea il Tribunale del riesame, che si possano detenere rilevanti quantitativi di sostanze vietate, senza essere già certi di poterla rivendere agevolmente e rapidamente, o almeno di poterla distribuire direttamente, visto che si correrebbero rischi enormi, in relazione a possibili operazioni delle forze dell’ordine).
7.1. Nel caso in esame, afferma il Tribunale, tali argomentazioni perdono qualsiasi valenza, dal momento che oggetto del commercio erano beni destinati all’alimentazione, che possono liberamente essere acquistati e anche lecitamente detenuti, anche per lungo tempo e in grande quantità. Deriva da tale intrinseca caratteristica del materiale commerciato, dunque, il fatto che gli accordi intercorsi fra S., R. e i vari acquirenti delle sostanze adulterate mancassero del connotato della imprescindibilità, potendosi comporre le intese finalizzate alla vendita anche in modo estemporaneo e occasionale.
7.2. Con tale punto dell’ordinanza impugnata, il Pubblico ministero omette di confrontarsi, pur trattandosi di un aspetto nodale della questione dedotta.
8. Altra affermazione, di fondamentale rilievo, fatta dal Tribunale del riesame è quella secondo la quale, a ciascun ordinativo, corrispondesse il relativo pagamento, definito nel provvedimento impugnato "non fungibile o cumulabile con altre pattuizioni"; e ciò, in maniera similare rispetto a quanto ordinariamente accade in ogni compravendita di carattere lecito. Il rischio di un eventuale sequestro dei beni, pertanto, restava a carico del singolo acquirente, senza riverberarsi sulla condizione economica della presunta associazione. Si tratta di un elemento che il Tribunale del riesame ha ritenuto scarsamente conciliabile, con la presunta sussistenza del vincolo associativo ex 416 cod. pen. Anche in ordine a tale profilo problematico, però, il ricorrente è restato del tutto silente, omettendo quindi di confutare tale affermazione, sia sotto il profilo logico, sia sul versante giuridico.
9. Il Tribunale del riesame rimarca poi l’insussistenza di una collaudata, nonché comunemente condivisa, modalità di esecuzione delle plurime transazioni negoziali, dato di fatto ritenuto mal collimante, con la pretesa sussistenza del vincolo associativo. Anche in ordine a tale specifico profilo, nulla viene addotto, da parte del ricorrente.
10. Quanto alle obiezioni circa la lettura fornita dai Giudici di merito delle dichiarazioni intercettate, va ricordato che la portata dimostrativa del contenuto delle conversazioni costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, sottraendosi essa al sindacato di legittimità, se tale valutazione è motivata in conformità ai criteri della logica e delle massime di esperienza (Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715 - 01; Sez. 3, n. 44938 del 05/10/2021, Gregoli, Rv. 282337 - 01; Sez. 2, n. 50701 del 04/10/2016, D’Andrea, Rv. 268389 - 01; Sez. 3, n. 35593 del 17/05/2016, Folino, Rv. 267650 - 01; Sez. 2, n. 35181 del 22/05/2013, Vecchio, Rv. 257784 - 01; Sez. 6, n. 17619 del 08/01/2008, dep. 30/04/2008, Gionta, Rv. 239724). È possibile, infatti, prospettare in sede di legittimità una interpretazione del significato di un’intercettazione che sia diversa - rispetto a quella sposata dal giudice di merito - soltanto in presenza del vizio di travisamento della prova, ovvero nel caso in cui il giudice di merito ne abbia indicato il contenuto in modo difforme da quello reale e la difformità risulti decisiva ed incontestabile (Sez. 3, n. 6722 del 21/11/2017, 2018. Di Maro, Rv. 272558 - 01; Sez. 5, n. 7465 del 28/11/2013, dep. 2014, Napoleoni, Rv. 259516 - 01; Sez. 6, n. 11189 del 08/03/2012, Asiaro, Rv. 252190 - 01; Sez.2, n. 38915 del 17/10/2007, dep. 19/10/2007, Donno, Rv. 237994). Nel caso di specie, il ricorrente non ha dedotto illogicità evidenti, desumibili dal testo del provvedimento impugnato, né ha assolto il peculiare onere di rappresentare - in modo adeguato ed esaustivo - l’eventuale vizio di travisamento della prova (Sez. 4, n. 37982 del 26/06/2008, dep. 03/10/2008, Buzi, Rv. 241023). Si è limitato, al contrario, ad invocare una diversa lettura delle conversazioni versate in atti - e in parte anche richiamate nel provvedimento impugnato - al fine di ricavarne esiti difformi. Operazione, come detto, non consentita in sede di legittimità.
11. Alla luce delle considerazioni che precedono, si impone la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, il 13 settembre 2023.
Depositato in Cancelleria il 10 novembre 2023