Settore vinicolo - Agevolazioni - Progetto di ampliamento e modernizzazione delle strutture aziendali nell’ambito del PSR (Piano di sviluppo rurale) Puglia 2007/2013 - Misura 121 “Ammodernamento delle aziende agricole”, volto alla realizzazione di una cantina vinicola - Ammissione al finanziamento - Mancata conclusione dei lavori progettati nei termini - Successive concessioni di proroghe per l’ultimazione dei lavori - Ritenuta la non conformità dell’intervento al progetto - Ricorso gerarchico al fine di contestare l’irregolarità del procedimento amministrativo e la mancanza di elementi per ritenere nel merito viziata l’esecuzione delle opere - Blocco della procedura di recupero delle somme percepite e dell'attivazione della polizza fideiussoria da parte di AGEA.
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1039 del 2022, proposto da
-OMISSIS- S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Rosaria Gadaleta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Puglia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Nadia Valentini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Autorità di gestione del Psr Puglia 2007/2014, non costituita in giudizio;
per l'annullamento
“- del verbale prot. AOO_030/25/07/2022 n. 10971, avente ad oggetto la decisione di rigetto del ricorso gerarchico proposto in data 31.05.2022, comunicato con nota del 26.07.2022 prot. AOO_030/PROT/26.07.2022/0011013;
- della D.D. n. 347 del 29/10/2021 ad oggetto “Revoca degli aiuti concessi alla ditta -OMISSIS- s.r.l. – Fascicolo n. 952”, comunicato a mezzo pec in data 02.11.2021;
- del verbale di sopralluogo datato 8 febbraio 2022, acquisito a seguito di accesso agli atti in data 23.02.2022;
- della nota interna del 23.02.2022, prot. AOO_180/23-02-2022/0010002, conosciuta dalla ricorrente a seguito di accesso agli atti il 23.6.2022;
- della nota prot. AOO_030/PROT/ 26/04/2022 – 5992 a firma del Responsabile dell'Op. 4.1.A – avente ad oggetto “Richiesta sospensione procedimento di revoca degli aiuti. Riscontro”;
- della nota prot. AOO_030/PROT 24/03/2022 - 0004048 – avente ad oggetto “Richiesta bonaria restituzione somme a seguito di decadenza totale”;
- della nota prot. AOO/030/14230 del 3/11/2021 a firma del Responsabile di Misura 1.2.1, avente ad oggetto “Richiesta bonaria restituzione aiuto in esubero anticipato”;
- della nota a firma del Dirigente del Servizio Ba e BAT prot. n. 0066020 del 8/10/2021 recante “Diniego concessione proroga – Fasc. 952/PIF”;
- di ogni altro atto ai predetti comunque connesso, presupposto e consequenziale nella parte lesiva dell'interesse della società ricorrente, ancorché non conosciuto”
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Puglia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 maggio 2023 il dott. Carlo Dibello e uditi per le parti gli avvocati Rosaria Gadaleta per la parte ricorrente e Nadia Valentini per la Regione resistente.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. – L’Azienda agricola -OMISSIS- s.r.l. riferisce di avere presentato un progetto di ampliamento e modernizzazione delle proprie strutture aziendali nell’ambito del PSR (Piano di sviluppo rurale) Puglia 2007/2013 - Misura 121 “Ammodernamento delle aziende agricole”, volto alla realizzazione di una cantina vinicola, e di essere stata ammessa al finanziamento, giusta determinazione del Dirigente del Servizio agricoltura della Regione Puglia n. 938 dell’11.11.2010, con concessione di un aiuto per la complessiva somma di € 864.923,47 sulla spesa di € 1.729.846,93.
2. – La deducente rappresenta di avere conseguito l’importo di € 432.461,73, quale anticipazione, e la somma di € 270.432,14 a titolo di primo acconto sul contributo concesso per la misura 121 (somme garantite da apposita fidejussione con la Cattolica Assicurazioni soc. coop).
3. – Non essendo riuscita a ultimare i lavori progettati nei termini, la ditta ricorrente ha presentato richiesta per beneficiare delle norme di transizione del PSR Puglia 2014/2020 giusta determinazione dell’Autorità di gestione del Piano di sviluppo rurale n 188/2016, e a suo favore è stata concessa proroga condizionata per l’ultimazione dei lavori al 18.9.2016.
4. - L’azienda -OMISSIS- espone di avere successivamente beneficiato di una serie di proroghe ulteriori per l’ultimazione dei lavori – l’ultima delle quali connessa all’emergenza pandemica - da portare a termine, in un primo momento alla data del 31.12.2019 e, successivamente, del 30.10.2020, riuscendo peraltro ad ottenere la sospensione del procedimento di decadenza dai benefici per il periodo strettamente necessario alla predisposizione degli atti inerenti alla domanda di saldo.
5. – E in effetti, con la nota prot. n. 0053839 del 30.9.2020, in accoglimento della domanda proposta, è stata concessa in via eccezionale la proroga per l’ultimazione dei lavori fino al 30.10.2020 con la seguente motivazione: “considerato che dall’analisi del quadro economico riepilogativo presentato è emerso che a fronte di una spesa ammessa a seguito di variante per un importo pari ad € 1.777.514,14 sono state effettuate spese per € 851.351,16 (48% circa dell’importo concesso)”.
6. - In epoca successiva, in considerazione delle difficoltà incontrate da molte aziende che avevano intrapreso un programma di sviluppo finanziato dalla misura 121, con la determinazione dell’Autorità di gestione PSR PUGLIA 2014/2020 del 15 giugno 2021, n. 332, “sulla base di orientamenti emersi in ambito Audit dei servizi della Commissione Europea”; (…) CONSIDERATO che - non tutti i beneficiari già ammessi alle norme di transizione sono riusciti, entro il termine fissato al 31/12/2020, a completare gli investimenti finanziati a causa di difficoltà di tipo tecnico e/o amministrativo”, è stata fissata la data di ultimazione degli interventi al 31.12.2021 per gli operatori che, alla data del 15.7.2021, sulla base di documenti giustificativi di spesa quietanzati e relative ricevute di pagamento, avessero raggiunto un avanzamento pari o superiore al 60% della spesa ammessa. (“RITENUTO, in considerazione di quanto innanzi espresso, di dover - consentire ai beneficiari già ammessi alla transizione di poter concludere gli investimenti oggetto di contributo entro il 31/12/2021”).
6.a – Non manca di ricordare l’istante che la determina sopra citata specificava che i beneficiari avrebbero dovuto dimostrare, con documenti giustificativi di spesa quietanzati e relative ricevute di pagamento, di aver concluso gli interventi entro il 29 ottobre 2021 così come si prevedeva espressamente anche la possibilità che i soggetti ammessi alla proroga potessero proporre “una variante al progetto finanziato che comporta la riduzione della spesa ammessa e, conseguentemente, del contributo concesso, purché a seguito della riduzione venga garantito il principio di conclusione di uno o più lotti funzionali del progetto e qualora vengano rispettate le seguenti condizioni 1) i beneficiari devono presentare la richiesta di variante ai competenti uffici istruttori della Regione Puglia entro il 20 luglio 2021 e devono allegare la relativa documentazione a supporto prevista dagli atti amministrativi di riferimento…”
7. - Con la nota del 7.7.2021 – trasmessa con pec in pari data - l’azienda -OMISSIS-, invocando quanto stabilito dalla precitata decisione dell’Autorità di gestione, ha chiesto di essere ammessa alla proroga eccezionale fino al 31.12.2021 per il completamento degli investimenti programmati, anche in considerazione della possibilità di rimodulare la spesa prevista in diminuzione, allegando il quadro riepilogativo di tutte le spese effettuate recante, a suo dire, un avanzamento pari al 62,61% della spesa da rendicontare a saldo, pari ad € 1.405.769,72, somma derivante dalla rimodulazione degli interventi a seguito degli adattamenti tecnici ed economici consentiti dal bando della misura 121.
8. – Con determinazione dell’Autorità di gestione n. 347 del 29.10.2021, notificata all’interessata con pec del 2.11.2021, l’Ente ha stabilito di non concedere la proroga straordinaria al 31.12.2021 sul presupposto del mancato raggiungimento della percentuale di avanzamento nella realizzazione dei lavori pari al 60% alla data del 15 luglio 2021 e di avviare, altresì, le procedure per il recupero di quanto erogato come contributo per la misura 121.
9. - Con la comunicazione inviata il 18.11.2021, la -OMISSIS- s.r.l. ha fatto rilevare al Responsabile di Misura che vi era un errore di contabilizzazione della spesa, dato che la percentuale di avanzamento doveva ritenersi molto più elevata di quella indicata dalla Regione, circostanza che rendeva doverosa la concessione della proroga di cui alla determinazione dell’Autorità di gestione n. 332/2021.
10. - Il Responsabile di Misura, in data 22.11.2021, prot. 0015481 – e quindi ben oltre il termine del 29.10.2021 fissato per il completamento dei lavori – ha così risposto aderendo alla richiesta di maggiore termine della Azienda: “Considerato che si è prossimi al 10 dicembre 2021, con la presente si informa che si procederà alla sospensione sia del provvedimento di revoca degli aiuti che della PRD n. 4131802 del 3.11.2021 solo nel caso in cui il Servizio territoriale di Bari, dopo aver effettuato gli accertamenti finali di regolare esecuzione delle opere, comunicherà l’esito positivo delle verifiche e l’avvenuto rispetto delle condizioni stabilite dalla DAdG 332 del 15.6.2021”.
11. – Sta di fatto che, con la nota del 24 marzo 2022, prot. 0004048 (quindi dopo circa 7 mesi dalla domanda di proroga del 7 luglio e ben oltre la scadenza della data finale prevista dalla determinazione dell’Autorità di gestione n. 332/2021) è stata nuovamente richiesta la restituzione bonaria di quanto percepito a conclusione degli accertamenti (mai comunicati all’interessata) effettuati dall’Ufficio procedente.
12. – Dopo avere acquisito i verbali contenenti le ragioni della ritenuta non conformità dell’intervento al progetto la ditta deducente ha proposto ricorso gerarchico al fine di contestare l’irregolarità del procedimento amministrativo e, al tempo stesso, la mancanza di elementi per ritenere nel merito viziata l’esecuzione delle opere; tanto al fine di bloccare la procedura di recupero delle somme percepite e l’attivazione della polizza fideiussoria da parte di AGEA.
13. Il ricorso gerarchico è stato respinto con decisione adottata in data del 25 luglio 2022 e comunicata
con nota del 26.7.2022, prot. AOO_030/26/07/2022 n. 11013.
14. La società ricorrente si è rivolta al Tar per chiedere l’annullamento di tutti gli atti in epigrafe richiamati.
14.a – Ha dedotto i seguenti motivi di diritto: “a) Sui vizi del procedimento amministrativo 1. – Violazione dell’art. 3 della L. n. 241/90 – Mancanza di informazione sui diritti di difesa – Carente ed erronea motivazione.” Vi sarebbe stata mancanza di chiarezza sull’avvio del procedimento di revoca e carenza informativa circa la possibilità di ricorrere avverso la determina dell’Autorità di gestione n. 347 del 29.10.2021, dato che nel provvedimento citato non era riportata la necessaria specificazione sulla possibilità di impugnare l’atto, sui termini e sull’Autorità competente. Tale omessa indicazione non avrebbe consentito alla ditta -OMISSIS- di percepire che l’atto fosse impugnabile ed entro quali termini. A tanto dovrebbe aggiungersi che con la nota del 22.11.2021 prot. 0015481 si avvisava l’Azienda interessata che “si procederà alla sospensione del provvedimento solo nel caso in cui il servizio territoriale di Bari dopo aver effettuato gli accertamenti finali di regolare esecuzione delle opere, comunicherà l’esito positivo delle verifiche e l’avvenuto rispetto delle condizioni stabilite dalla DAG 332 del 15.6.2021”, lasciando intendere che l’esecutività del provvedimento sarebbe stata subordinata ad un ulteriore accertamento tecnico contabile. L’insieme delle circostanze precisate avrebbe impedito alla ditta una tempestiva e articolata difesa in merito alle ragioni della revoca. 2. - Violazione del giusto procedimento – Violazione ed omessa applicazione dell’art. 10 bis della L. n. 241/90 – Contraddittorietà – Perplessità – Carente istruttoria. La revoca del finanziamento a suo tempo concesso, giusta D.D. 938 dell’11.11.2010, sarebbe intervenuta senza la necessaria informazione ex art. 10 bis della legge n. 241/90 di avvio del procedimento. Il provvedimento sfavorevole non sarebbe stato preannunciato, come era doveroso ai sensi dell’art. 10-bis della legge 241 del 1990. L’Amministrazione resistente avrebbe ritenuto di non inoltrare alcun preavviso di rigetto considerando sufficiente l’informazione alla ditta dell’avvio del procedimento di decadenza dai benefici ottenuti. Il vizio di omessa comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza rileverebbe tanto più che con nota del 30.09.2020, prot. 0053839, il Servizio territoriale agricoltura, in risposta ad una richiesta del 31 luglio 2020, come già rilevato in narrativa, affermava: “considerato che dall’analisi del quadro economico riepilogativo presentato è emerso che a fronte di una spesa ammessa a seguito di variante per un importo pari ad € 1.777.514,14 sono state effettuate spese per € 851.351,16 (48% circa dell’importo concesso)”. In sostanza, la stessa Regione Puglia avrebbe accertato che era stata effettivamente sostenuta, già nel 2020, una spesa pari a € 851.351,16 così da consentire all’azienda -OMISSIS- di proseguire nel programma operativo, il che equivaleva ad accoglimento della domanda di proroga, secondo la tesi della ricorrente, e alla conclusione del procedimento di decadenza”. L’Amministrazione regionale non avrebbe inoltre tenuto conto delle divergenze valutative manifestatesi in ordine alla percentuale di avanzamento dei lavori, rispetto alla base di calcolo che l’Azienda indicava in € 1.405.769,72 + iva, mentre gli Uffici regionali determinavano in riferimento a un plafond di € 1.729.846,96, il che vuol dire che la Regione avrebbe revocato gli aiuti economici sulla base di una valutazione del tutto nuova. Opina la ricorrente che “la revoca che qui si impugna è stata adottata non tanto con riferimento alle precedenti comunicazioni, quanto invece con riferimento al mancato raggiungimento della quota del 60% di avanzamento previsto dalla DAdG 332 del 15.6.2021”. 3. – Violazione ed omessa applicazione dell’art. 2 della legge n. 241/90 e mancata conclusione del procedimento nei termini di legge - Violazione del giusto procedimento – Eccesso di potere per contraddittorietà – Carente e incongrua motivazione – Violazione del legittimo affidamento - Intempestività dei provvedimenti – Sviamento – Grave danno da ritardo amministrativo. L’agire dell’Amministrazione regionale sarebbe stato connotato da incertezze e contraddittorietà tali da disorientare la deducente in ordine al significato effettivo di alcuni atti. b) Nel merito, sul contenuto dei provvedimenti sfavorevoli alla ricorrente 4. – Violazione della DAdG. N. 433 del 30.10.2013, All.1 punto 2.4 “adattamenti tecnici ed economici” – Violazione della DAdG. N. 240 del 21.7.2014 (BURP n. 104 del 13.7.2014) art. 2.4 del PSR FEASR 2007-2013 All. 5 Mis. 121 - Violazione ed omessa applicazione della DAdG n. 332 del 15.6.2021 – Eccesso di potere per carente istruttoria – Erronea e contraddittoria motivazione – Sviamento.” La DAdG n. 332 del 15.6.2021, in via del tutto eccezionale e in considerazione della eccezionalità del momento, aveva riaperto i termini in modo generalizzato per le Aziende che si trovassero nelle condizioni di imminente ultimazione dei lavori. In relazione a tale fatto nuovo, la posizione della Società ricorrente avrebbe dovuto essere riesaminata dall’A.d.G. e la domanda di proroga espressamente valutata in relazione a quanto dichiarato dalla istante. Ciò non è avvenuto in violazione delle norme stabilite dalla stessa Autorità di Gestione del PSR 2007/2013.
14.b – La società istante ha chiesto al Tar di annullare i provvedimenti impugnati, nella parte in cui dispongono la non ammissibilità della domanda di proroga ai sensi della determinazione dell’Autorità di gestione n. 332 del 15.6.2021, con ordine alla Regione Puglia – Autorità di Gestione del PSR di provvedere consentendo il completamento del progetto; in via subordinata, accertare il diritto della Società al risarcimento del danno da ritardo amministrativo ovvero, in caso della acclarata impossibilità di completare il programma oggetto di aiuti, al rimborso delle somme oggetto di restituzione ad AGEA, oltre al maggior danno che verrà calcolato.
15. – Con l’atto depositato il 22 ottobre 2022, la Regione Puglia si è costituita in giudizio per chiedere il respingimento del ricorso, siccome infondato e ha svolto articolate argomentazioni difensive.
16. – Con la memoria depositata il 24 ottobre 2022, la ricorrente ha argomentato, in particolare, circa la non imputabilità alla ditta dei ritardi nella ultimazione dei lavori.
17. – Con memoria ex art. 73 del codice del processo amministrativo, depositata il 13 aprile 2023, la difesa della Regione ha eccepito la linearità del comportamento dell’Amministrazione facendo rilevare che la proroga concessa per l’emergenza pandemica non autorizzava a tenere in non cale le precedenti innumerevoli proroghe, tutte dimostrative dei ritardi della ricorrente.
18. - Le parti hanno infine depositato memorie conclusive.
19. – La controversia è passata in decisione alla udienza pubblica del 17 maggio 2023.
DIRITTO
20. - Il ricorso è infondato.
Non può essere accolta, in particolare, la censura relativa alla carenza informativa, nella determina n. 347/2021 di revoca dell’aiuto, circa la possibilità di impugnare l’atto, in uno con l’indicazione dei termini e dell’autorità cui rivolgersi.
La mancata indicazione della cd clausola enunciativa del regime contenzioso dell’atto amministrativo, prevista dall’art. 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, integra una semplice irregolarità, che non determina in alcun modo l’illegittimità del provvedimento, né l’automatica rimessione in termini per errore scusabile. Ciò tanto più che, nel caso di specie, non risulta concretamente leso il diritto di difesa della ditta ricorrente. Quest’ultima, dopo la notifica della determinazione n. 347/2021 ha chiesto la sospensione del procedimento di revoca, che le è stata accordata e ha avuto anche modo di confrontarsi più volte con l’Amministrazione regionale finendo col presentare a maggio 2022 un ricorso gerarchico all’Autorità di gestione del piano di sviluppo rurale della regione Puglia. La giurisprudenza amministrativa ha chiarito, sul punto, che “In materia di atti amministrativi, l'apposizione in calce al provvedimento amministrativo della formula recate il termine e l'Autorità presso cui impugnarlo, prevista dall'art. 3, comma 4, della L. n. 241 del 1990, rileva solo ai fini della tempestività del ricorso, ma non ai fini della legittimità del provvedimento, derivandone che l'omessa indicazione nel provvedimento amministrativo del termine e dell'Autorità cui è possibile ricorrere integra una mera incompletezza, inidonea di per sé a ledere in alcun modo il ricorrente e la legittimità dell'atto, soprattutto laddove l'interessato abbia comunque prodotto rituale ricorso al giudice competente.” (T.A.R. Lazio, Latina, Sez. I, 11/11/2022, n. 885)
20.a - Quanto alla dedotta contraddittorietà dei provvedimenti emanati dall’Amministrazione regionale e alla lesione dell’affidamento riposto dalla ricorrente nel buon esito della procedura, il Collegio non può non rilevare che l’azienda agricola -OMISSIS- è stata posta di fronte ad un comportamento dell’Amministrazione regionale non ambiguo e tutt’altro che contraddittorio. E infatti, dopo la richiesta di restituzione dell’anticipo erogato a causa dei ritardi nell’ultimazione dei lavori, inoltrata fin dal 2013 all’azienda -OMISSIS-, la Regione non ha fatto altro che concedere alla ditta una serie innumerevole di proroghe del termine di ultimazione dei lavori, al fine di consentire la prosecuzione dell’intervento. Con nota prot. n. 1833 del 31/1/2020 ha comunicato poi alla ricorrente l’avvio del procedimento di decadenza ai sensi dell’art. 7 della legge n. 241/1990, facendo notare che “agli atti di questo Dipartimento risulta che è stata concessa proroga definitiva al 31/03/2019. Successivamente è stata richiesta proroga al 31.12.2019 condizionata alla presentazione della relativa appendice alla garanzia fideiussoria. Non essendo stata prodotta la predetta appendice e considerato, fra l’altro, che risultano decorsi da tempo i termini stabiliti per la conclusione degli interventi ammessi ai benefici si comunica che sussistono le condizioni per la decadenza. Pertanto si procederà alla revoca dei contributi concessi e al recupero delle somme erogate nel rispetto delle procedure stabilite dall’organismo pagatore AGEA”.
La parte ricorrente non ha osservato alcunché in merito e ha, anzi, trasmesso l’ennesima richiesta di proroga al 30/6/2020 letteralmente ignorando la comunicazione di avvio del procedimento di decadenza del 31 gennaio 2020.
In un contesto di questo tipo, la tesi in base alla quale “la revoca del finanziamento concesso, giusta D.D. 938 dell’11.11.2010, è intervenuta senza la necessaria informazione ex art. 10 bis della legge n. 241/90 di avvio del procedimento” appare del tutto priva di fondamento, per la perdurante consapevolezza da parte della deducente dei propri ritardi nell’esecuzione del progetto finanziato. Appare significativa, in questa prospettiva, la successiva richiesta di sospensione della revoca e di rivalutazione della richiesta di proroga, che l’azienda -OMISSIS- ha rivolto alla Regione dichiarando che “[…] come indicato nella richiesta di proroga al 31/12/2021, il progetto verrà chiuso ad un importo nettamente inferiore all’importo ammesso, e che la spesa ad oggi sostenuta di € 880.102,16 + iva, seppur inferiore al 60% della spesa ammessa a finanziamento, corrisponde ad una percentuale di spesa prossima al 100% della spesa di chiusura dell’investimento; che la ditta in oggetto s’impegna a completare la struttura della cantina vitivinicola finanziata entro il 10 dicembre c.a. e a richiedere l’agibilità della stessa; che la ditta in oggetto s’impegna ad attrezzare la Cantina con impianti tecnologici usati, per la trasformazione delle uve così da rendere l’opera funzionale, e al contempo s’impegna a non richiedere alcun contributo comunitario su tali impianti tecnologici; che il termine di ultimazione lavori considerato per la rendicontazione della spesa sarà al 30/10/2020, come indicato nella comunicazione del Servizio Territoriale BA e BAT del 18/11/2021 e avente protocollo in uscita n.AOO_180_0075321 e chiede la concomitante sospensione della PRD n. 4131802 del 03/11/2021, perché prossimo alla presentazione della richiesta di saldo”.
Contrariamente alla prospettazione della ricorrente, la revoca del finanziamento è stata sempre sospesa per effetto della concessione di proroghe ma le ragioni della stessa sono state sempre facilmente individuabili e riconoscibili dalla ricorrente nella mancata ultimazione dei lavori nei termini, nella omessa domanda di pagamento a saldo e nel non raggiungimento dei tetti di rendicontazione della spesa, circostanze tutte da sempre conosciute dalla -OMISSIS-.
L'argomento attorio, secondo il quale “la Società agricola, che ha programmato importanti investimenti per l’innovazione e l’ampliamento della produzione con i finanziamenti del PSR 2007/2013 Misura 121, a causa di alcuni ritardi nell’esecuzione dei lavori e, soprattutto, a causa della congiuntura per la pandemia da covid-19, ha tuttavia avuto necessità di fare ricorso ad alcune proroghe per l’ultimazione dell’intero progetto e per la rendicontazione”, che pare ipotizzare la mancata realizzazione del programma per cause ad essa non imputabili, omette il dato della ammissione a finanziamento nell’ormai lontano 2010, il che, a tutto concedere, non giustifica il notevole ritardo nell’esecuzione dei lavori.
La mancata comunicazione del preavviso di rigetto non determina l’annullamento del provvedimento laddove i motivi ostativi all’accoglimento della domanda siano resi noti all’interessato, seppur con forme diverse da quelle prescritte dall’art. 10-bis, in modo tale da provocare l’instaurazione di un soddisfacente contraddittorio sul punto.
Rileva, il Collegio, che la mancata comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza non provoca l’annullamento del provvedimento impugnato nel caso in cui l’Amministrazione sia, peraltro, vincolata ad assumere una determinazione sfavorevole al privato.
In merito poi alle divergenze valutative che le parti hanno fatto registrare in ordine alla base di calcolo utile a determinare la percentuale di avanzamento dei lavori rispetto all’importo del finanziamento erogato, si osserva che la rimodulazione della spesa, pur possibile a condizione di essere approvata dal responsabile dell’ufficio tecnico, non poteva intervenire in misura superiore al 10% dell’investimento totale ammesso a finanziamento. Nel caso in esame, l’investimento totale ammesso a finanziamento era di € 1.729.846,93, gli adattamenti tecnici ed economici non potevano superare il valore del 10% di tale finanziamento, ossia l’importo di € 172.984,69. La ricorrente, invece, ha inteso rimodulare la spesa totale per gli investimenti eseguiti con una differenza rispetto alla spesa originariamente ammessa di ben € 324.077,31 pari al 18%, quindi nettamente superiore al limite del 10% stabilito.
Osserva il Collegio che la unilaterale riduzione della spesa di realizzazione di un progetto finanziato con denaro pubblico si risolve nell’esercizio di un non consentito ius variandi degli elementi essenziali del finanziamento, in contrasto con l’art. 12 della legge 241 del 1990.
20.b. – Alla stregua delle suesposte argomentazioni, il ricorso è respinto.
Le spese processuali possono essere compensate.
P.Q.M.
il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia (sezione terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 17 maggio 2023 con l'intervento dei magistrati:
Giuseppina Adamo, Presidente
Carlo Dibello, Consigliere, Estensore
Giacinta Serlenga, Consigliere