Pubblicazione della comunicazione di approvazione di una modifica ordinaria al disciplinare di produzione di un nome nel settore vitivinicolo di cui all'articolo 17, paragrafi 2 e 3, del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione [Montefalco Sagrantino].
(Comunicazione 15/11/2023, pubblicata in G.U.U.E. 15 novembre 2023, n. C)
La presente comunicazione è pubblicata conformemente all'articolo 17, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione.
COMUNICAZIONE DELL'APPROVAZIONE DI UNA MODIFICA ORDINARIA
«Montefalco Sagrantino»
PDO-IT-A0833-AM02
Data della comunicazione: 30.10.2023
DESCRIZIONE E MOTIVI DELLA MODIFICA APPROVATA
1. Riconoscimento di situazioni produttive tradizionali del Montefalco Sagrantino DOCG
Il disciplinare di produzione esistente prevedeva (sin dalla costituzione della DOCG nel 1992) l’autorizzazione alla vinificazione ed all’invecchiamento ad alcune situazioni produttive tradizionali del Montefalco Sagrantino esistenti nei comuni limitrofi di Foligno e Spoleto.
La presente modifica non è pertanto una restrizione (l'imbottigliamento in zona, infatti già era presente nelle versioni precedenti di disciplinare di produzione). E' stato solo svincolato l’areale di vinificazione ed imbottigliamento da quello previsto dalla zona di produzione delle uve, riconoscendo ad alcune realtà produttive, la possibilità di effettuare le operazioni di vinificazione, affinamento, appassimento e imbottigliamento, essendo in possesso di tutti gli elementi di tradizionalità ora meglio normati nell’articolato del nuovo testo del disciplinare del Montefalco Sagrantino DOP.
La presente modifica riguarda l'articolo 5 del disciplinare di produzione e la Sezione «Ulteriori condizioni - Deroga alla produzione nella zona geografica delimitata» del documento unico.
2. Utilizzo del nome dell’area geografica più ampia «Umbria»
Descrizione: nell'etichettatura e presentazione dei vini a DOP «Montefalco Sagrantino», è consentito l’uso del nome geografico più ampio «Umbria». Il nome Umbria deve essere separato dal nome geografico della denominazione e dalla menzione «Denominazione di Origine Controllata e Garantita». I caratteri del nome Umbria devono avere un’altezza inferiore a quella dei caratteri che compongono la denominazione «Montefalco Sagrantino» e devono avere lo stesso font (tipo di carattere), stile, spaziatura, evidenza, colore e intensità colorimetrica.
Motivi: la modifica meglio contestualizzare la zona geografica, offrendo al contempo un’informazione più efficace in grado di trasmettere efficacemente il legame con il territorio di produzione. E’ una modifica in grado di dare una maggiore distintività della denominazione sullo scaffale e sui listini dei vini dei ristoranti. Si tratta di una vera e propria modulazione dell’informazione territoriale che si arricchisce di contenuti e richiami evocativi.
L’introduzione del nome «Umbria» non viene resa obbligatoria, ma lasciata alla facoltà del produttore.
La presente modifica riguarda l'articolo 7 del disciplinare di produzione e la Sezione «Ulteriori condizioni - Disposizioni supplementari in materia di etichettatura» del documento unico.
DOCUMENTO UNICO
1. Denominazione/denominazioni
Montefalco Sagrantino
2. Tipo di indicazione geografica
DOP - Denominazione di origine protetta
3. Categorie di prodotti vitivinicoli
1. Vino
4. Descrizione dei vini
1. Montefalco Sagrantino secco
BREVE DESCRIZIONE TESTUALE
Colore: rosso rubino intenso talvolta con riflessi violacei e tendente al granato con l' invecchiamento.
Odore: delicato, caratteristico che ricorda quello delle more di rovo.
Sapore: asciutto, armonico.
Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13,00 % vol.
Estratto non riduttore minimo: 26,0 g/l.
Gli altri parametri analitici, che non figurano nella sottostante griglia, rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e dell’ UE.
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Caratteristiche analitiche generali |
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Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol) |
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Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol) |
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Acidità totale minima |
4,5 in grammi per litro espresso in acido tartarico |
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Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro) |
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Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro) |
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2. Montefalco Sagrantino passito
BREVE DESCRIZIONE TESTUALE
Colore: rosso rubino carico talvolta con riflessi violacei e tendente al granato con l'affinamento.
Odore: delicato caratteristico che ricorda quello delle more di rovo.
Sapore: dolce, armonico, gradevole.
Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 18,00 % vol.
Residuo zuccherino minimo: 80 grammi/litro.
Residuo zuccherino massimo: 180 grammi/litro.
Estratto non riduttore minimo: 35,0 g/l.
Gli altri parametri analitici, che non figurano nella sottostante griglia, rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e dell’ UE.
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Caratteristiche analitiche generali |
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Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol) |
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Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol) |
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Acidità totale minima |
4,5 in grammi per litro espresso in acido tartarico |
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Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro) |
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Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro) |
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5. Pratiche di vinificazione
5.1. Pratiche enologiche specifiche
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5.2. Rese massime:
1. MONTEFALCO SAGRANTINO secco
8 000 chilogrammi di uve per ettaro
2. MONTEFALCO SAGRANTINO passito
8 000 chilogrammi di uve per ettaro
6. Zona geografica delimitata
La zona di produzione delle uve atte alla produzione del vino a denominazione di origine controllata «Montefalco Sagrantino» comprende i terreni vocati alla qualità dell'intero territorio del Comune di Montefalco e parte del territorio dei Comuni di Bevagna, Gualdo Cattaneo, Castel Ritaldi e Giano dell'Umbria ubicati nella provincia di Perugia.
7. Varietà di uve da vino
Sagrantino N.
8. Descrizione del legame/dei legami
MONTEFALCO SAGRANTINO DOCG
L'areale produttivo è molto piccolo con terreni che digradano dolcemente dai 220 ai 472 m. s.l.m. La pendenza degli appezzamenti vitati e l’esposizione generale è variabile. Il clima della città di Montefalco e delle colline circostanti è di tipo continentale. La menzione più antica sulla coltivazione dell’uva «sagrantina» a Montefalco risale al 1549. A rendere questi vini di spiccata personalità sono la composizione ampelografica, la zona ed i terreni in cui le uve nascono e maturano e l’opera dell’uomo che con impegno ed esperienza consente di ottenere vini di grande interesse e longevità.
9. Ulteriori condizioni essenziali (confezionamento, etichettatura, altri requisiti)
Vinificazione, affinamento, appassimento e imbottigliamento
Quadro di riferimento giuridico:
Nella legislazione nazionale
Tipo di condizione supplementare:
Deroga alla produzione nella zona geografica delimitata
Descrizione della condizione:
Le operazioni di vinificazione, ivi compreso l’affinamento obbligatorio e l’appassimento delle uve, e di imbottigliamento, devono essere effettuate nell’ambito territoriale dei comuni compresi, anche solo parzialmente, nella zona di produzione.
Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali, è consentito che tali operazioni siano effettuate in cantine situate al di fuori del territorio suddetto, ma comunque all’interno del territorio amministrativo dei Comuni di Foligno e di Spoleto, a particolari condizioni previste sul disciplinare di produzione.
Le operazioni di imbottigliamento o condizionamento dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Montefalco Sagrantino» devono aver luogo nella predetta zona geografica delimitata per salvaguardare la qualità o la reputazione dei vini o garantirne l'origine o assicurare l'efficacia dei controlli. A salvaguardia dei diritti precostituiti dei soggetti che tradizionalmente hanno effettuato l'imbottigliamento al di fuori dell'area di produzione delimitata sono previste autorizzazioni individuali.
Utilizzo del nome dell’area geografica più ampia «Umbria»
Quadro di riferimento giuridico:
Nella legislazione unionale
Tipo di condizione supplementare:
Disposizioni supplementari in materia di etichettatura
Descrizione della condizione:
Nella etichettatura e presentazione dei vini a DOP «Montefalco Sagrantino» è consentito l’uso del nome geografico più ampio «Umbria». Il nome Umbria deve essere separato dal nome geografico della denominazione e dalla menzione «Denominazione di Origine Controllata e Garantita». I caratteri del nome Umbria devono avere un’altezza inferiore a quella dei caratteri che compongono la denominazione «Montefalco Sagrantino» e devono avere lo stesso font (tipo di carattere), stile, spaziatura, evidenza, colore e intensità colorimetrica.
Link al disciplinare del prodotto
https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/19833