Organo: Commissione europea
Categoria: Nessuna
Tipo documento: Regolamento UE
Data provvedimento: 09-11-2023
Numero provvedimento: 2476
Tipo gazzetta: Gazzetta Ufficiale UE serie L
Data gazzetta: 15-11-2023

Regolamento di esecuzione (UE) 2023/2476 della Commissione, del 9 novembre 2023, che modifica e rettifica il regolamento di esecuzione (UE) 2015/220 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1217/2009 del Consiglio relativo all’istituzione di una rete d’informazione contabile agricola sui redditi e sull’economia delle aziende agricole nell’Unione europea.

(Regolamento (UE) 09/11/2023, n. 2023/2476, pubblicato in G.U.U.E. 15 novembre 2023, n. L)


LA COMMISSIONE EUROPEA,


visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1217/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo all’istituzione di una rete d’informazione contabile agricola sui redditi e sull’economia delle aziende agricole nell’Unione europea, in particolare l’articolo 5, paragrafo 1, terzo comma, l’articolo 5 bis, paragrafo 2, e l’articolo 8, paragrafo 3, terzo e quarto comma,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento di esecuzione (UE) 2015/220 della Commissione stabilisce le soglie di dimensione economica per Stato membro nell’allegato I, il numero di aziende contabili per Stato membro e per circoscrizione della rete d’informazione contabile agricola nell’allegato II e il modello per la presentazione dei dati contabili nell’allegato VIII.

(2) La Finlandia ha chiesto di modificare la soglia di dimensione economica e il numero di aziende contabili a causa di cambiamenti strutturali nel proprio settore agricolo, che hanno portato a una diminuzione complessiva del numero di aziende, in particolare di quelle più piccole. L’applicazione della revisione della soglia di dimensione economica e l’adeguamento del numero di aziende contabili a partire dall’esercizio contabile 2024 concederebbero tempo sufficiente alla Finlandia per attuare tali modifiche.

(3) A seguito delle modifiche alla denominazione delle sovvenzioni della politica agricola comune, all’allegato VIII, tabella E, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/220, la denominazione del codice 60 dovrebbe essere adattata per tenere conto di tali modifiche.

(4) Il regolamento di esecuzione (UE) 2015/220 è stato modificato da ultimo dal regolamento di esecuzione (UE) 2022/2499 della Commissione. Nel regolamento di esecuzione (UE) 2022/2499 la colonna Y2 delle righe 10, 20, 30 e 70 della seconda tabella C dell’allegato VIII del regolamento di esecuzione (UE) 2015/220 è stata chiusa involontariamente per la comunicazione dei dati. È pertanto opportuno rettificare tale errore.

(5) L’applicazione delle rettifiche al regolamento di esecuzione (UE) 2015/220, allegato VIII, tabella C già per l’esercizio contabile 2023 garantirebbe la continuità nelle serie di dati nel 2023 e l’applicazione delle modifiche alla tabella E di tale allegato per l’esercizio contabile 2023 consentirebbe di adattare tale tabella contemporaneamente al primo anno di attuazione del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio.

(6) È pertanto opportuno modificare e rettificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2015/220.

(7) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per la rete di informazione contabile agricola,


HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

Articolo 1

Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) 2015/220

Gli allegati I, II e VIII del regolamento di esecuzione (UE) 2015/220 sono così modificati:

1) l’allegato I è modificato conformemente al punto 1 dell’allegato I del presente regolamento;

2) l’allegato II è modificato conformemente al punto 2 dell’allegato I del presente regolamento;

3) l’allegato VIII è modificato conformemente al punto 3 dell’allegato I del presente regolamento.

 

Articolo 2

Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2015/220

L’allegato VIII del regolamento di esecuzione (UE) 2015/220 è rettificato conformemente all’allegato II del presente regolamento.

 

Articolo 3

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

L’articolo 1, punti 1 e 2, si applica a decorrere dall’esercizio contabile 2024.

L’articolo 1, punto 3, e l’articolo 2 si applicano a decorrere dall’esercizio contabile 2023.


Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 novembre 2023


Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


ALLEGATO I

MODIFICHE DEL REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/220

Gli allegati I, II e VIII del regolamento di esecuzione (UE) 2015/220 sono così modificati:

1) nell’allegato I, la voce relativa alla Finlandia è sostituita dalla seguente:

« Finlandia

15 000 »;

2) nell’allegato II, la voce relativa alla Finlandia è sostituita dalla seguente:

« Finlandia

670

Etelä-Suomi

324

675

Pohjanmaa, Sisä-and Pohjois-Suomi

326

Totale Finlandia

650 »;

(3) l’allegato VIII è così modificato:

a) nella sezione relativa alla tabella C, nella parte della nota esplicativa delle colonne della tabella C, «Percentuale di lavoro per le AAL in % del tempo di lavoro annuale (colonna Y2)» è sostituita dalla seguente:

« Percentuale di lavoro per le AAL in % del tempo di lavoro annuale (colonna Y2)

La percentuale di lavoro per le AAL in termini di tempo di lavoro va obbligatoriamente indicata per tutte le categorie di manodopera. Per tutte le categorie (10, 20, 30, 40, 50, 60 e 70) è indicata in % di ore lavorate durante l’esercizio contabile.»;

b) la sezione relativa alla tabella E (Quote e altri diritti) è così modificata:

i) Nella seconda tabella E, la descrizione del codice 60 è sostituita dalla seguente:

«Diritti all’aiuto nell’ambito del regime di pagamento unico e diritti all’aiuto nell’ambito del sostegno di base al reddito per la sostenibilità»;

ii) nella nota esplicativa della tabella E, il quarto paragrafo è sostituito dal seguente:

«Devono essere utilizzate le categorie seguenti:

50. Concime organico

60. Diritti all’aiuto nell’ambito del regime di pagamento unico e diritti all’aiuto nell’ambito del sostegno di base al reddito per la sostenibilità»;

iii) nella nota esplicativa della tabella E, la sezione «E.QQ. Quantitativo» è sostituita dalla seguente:

« E.QQ. Quantitativo (da registrare unicamente nelle colonne N, I e O)

Le unità da utilizzare sono:

— categoria 50 (concime organico): numero di animali convertiti con i fattori di conversione standard per lo smaltimento degli effluenti;

— categoria 60 (regime di pagamento unico e sostegno di base al reddito per la sostenibilità): numero di diritti all’aiuto».

 

ALLEGATO II

Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2015/220

Nell’allegato VIII del regolamento di esecuzione (UE) 2015/220, la seconda tabella C (Manodopera) è sostituita dalla seguente:

«Codice (*)

Descrizione

Gruppo

P

G

B

T

Y1

W1

Y2

10

Conduttore(i)/capo(i) azienda

UR

20

Conduttore(i)/non capo(i) azienda

UR

30

Capo(i) azienda/non conduttore(i)

UR

40

Coniuge(i)/partner del (dei) conduttore(i)

UR

50

Altro

UR, PR

60

Lavoro occasionale

UC, PC

».

70

Capo azienda salariato

PR