Organo: Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste
Categoria: Nessuna
Tipo documento: Circolare
Data provvedimento: 28-06-2006
Numero provvedimento: 21629
Tipo gazzetta: Nessuna
Data gazzetta: 01-01-1970
Data aggiornamento: 01-01-1970

Legge n. 82 del 20 febbraio 2006. Mosto cotto.

Si fa riferimento alla nota di n. 5438 del 7 giugno u.s., con la quale codesto Ufficio ha chiesto un parere relativo alla produzione di «vino cotto» nello stabilimento nel quale si ottiene il «mosto cotto».

Al riguardo, anche in relazione alla nota prot. n. 391 del 5 aprile c.a. con la quale sono state indicate, tra l’altro, le modalità relative alle autorizzazioni per la produzione di «mosto cotto», si fa presente che il «vino cotto» non rientra nella definizione prevista dall’articolo 1, al comma 1 lettera b) della legge 82/06, né tanto meno in quella presente nell’allegato I del regolamento n. 1493/99 (ora reg. 1234/07). Detto prodotto, ottenuto mediante il riscaldamento a fuoco diretto del mosto e dalla successiva fermentazione, nella regione Marche, con D.m. n. 350 dell’8 settembre 1999 e successive modifiche è stato inserito nell’elenco nazionale dei prodotti «Agroalimentari Tradizionali».

Ciò comporta che il «vino cotto» e i prodotti similari derivati dalla fermentazione di «mosto cotto» sono diversi da questo ultimo, pertanto non possono essere prodotti nello stesso stabilimento vinicolo o in locali comunque intercomunicanti anche attraverso cortili con lo stabilimento vinicolo, né di conseguenza detenuti in cantina, in quanto rientrano nella categoria di prodotti vietati dall’articolo 6, comma 1, lettera c) della legge 82/06.

Si precisa, inoltre che i produttori di mosto cotto o prodotti similari sono soggetti all’obbligo di:

• tenuta del registro di carico e scarico regolarmente vidimato, nel quale dovranno essere annotate le introduzioni di uve, di mosti e/o mosti cotti, e di mosti cotti ottenuti dalla trasformazione di mosti; • consegna in distilleria, salvo deroghe dei sottoprodotti eventualemente ottenuti;

• dichiarazione di raccolta delle uve.