Disposizioni di attuazione della normativa comunitaria concernente l’organizzazione comune di mercato (OCM) del vino, ai sensi degli articoli 6, comma 1, lettera g), e 8, comma 1, primo periodo, della legge 20 febbraio 2006, n. 82.
Modificato dal D.m. 26 novembre 2010
Articolo 1.
1. In applicazione del combinato disposto di cui all’art. 6, comma 1, lettera g) e dell’art. 8, comma 1, primo periodo, della legge n. 82/06, con il presente decreto sono stabilite le modalità da osservarsi per la detenzione dei mosti aventi titolo alcolometrico inferiore all’8% in volume, senza la prescritta denaturazione, nelle cantine e negli stabilimenti enologici, nonchè nei locali annessi o intercomunicanti, anche attraverso cortili, a qualunque uso destinati, purchè tali mosti siano destinati alla preparazione di succhi di uve e di succhi di uve concentrati.
Articolo 2.
1. La detenzione dei mosti di cui all’art. 1 avviene conformemente alle seguenti modalità:
a) i mosti sono ottenuti direttamente e totalmente da uve appartenenti alle varietà che figurano come varietà di uve da vino nella classificazione compilata a norma dell’art. 19 del reg. n. 1493/99, introdotte e lavorate nella stessa cantina;
b) i mosti ottenuti sono immediatamente immessi nei recipienti destinati a contenerli, secondo quanto indicato nella dichiarazione preventiva di cui alla lettera e);
c) i mosti presenti nei recipienti di cui alla lettera b), hanno i requisiti, oltre a quelli già previsti alla lettera a), per la fabbricazione di succo di uve e di succo di uve concentrato;
d) i mosti presenti nei recipienti di cui alla lettera b) sono trasferiti, entro il terzo giorno lavorativo successivo alla data della loro presa in carico sul registro tenuto conformemente all’art. 3, ad uno stabilimento separato, destinato all’elaborazione dei prodotti di cui alla lettera c): il trasferimento avviene comunque entro e non oltre il 31 dicembre dello stesso anno in cui sono state raccolte le uve da cui tali mosti sono stati ottenuti;
e) sono effettuate le apposite denunce previste dall’art. 8, comma 1, primo periodo della legge n. 82/06, conformemente alle modalità di cui al comma 2.
2. La denuncia di cui al comma 1, lettera e), perviene al competente Ufficio periferico entro e non oltre il secondo giorno precedente a quello in cui le uve sono in prese in carico sul registro tenuto conformemente all’art. 3, e contiene:
il nome e/o la ragione sociale del dichiarante, la partita IVA o il codice fiscale e la sede legale; l’ubicazione della cantina in cui avverrà la detenzione e del numero che, ai sensi dell’art. 15 della legge n. 82/06, contraddistingue i recipienti fissi esclusivamente destinati a contenere i mosti di cui all’art. 1.
Articolo 3.
1. Ai sensi dell’art. 17, paragrafo 1, del reg. n. 884/01, nella cantina ove si detengono mosti con un titolo alcolometrico volumico naturale inferiore a 8% vol è tenuto un registro separato, vidimato dal competente ufficio periferico.
1.bis. Le fecce di vino destinate all’uso agronomico di cui all’articolo 5 del decreto ministeriale 27 novembre 2008, come modificato dal decreto ministeriale 4 agosto 2010, devono invece essere denaturate con solfato ferroso per uso agricolo, correttivo indicato all’Allegato III - punto 2.2 del decreto legislativo n. 75/10, avente un titolo minimo di 90% in solfato ferroso eptaidrato. L’aggiunta del denaturante deve essere effettuata prima dell’estrazione delle fecce dalla cantina e nella misura minima di 100 grammi per ogni 100 litri di feccia.
2. Sul registro di cui al comma 1, sono annotati:
a) i quantitativi di uve giornalmente introdotti;
b) i quantitativi di uve giornalmente trasformati in mosto;
c) i quantitativi di mosto ottenuti;
d) la massa volumica dei prodotti ottenuti;
e) i quantitativi di sottoprodotti ottenuti dalla trasformazione delle uve in mosti;
f) il numero progressivo e la data dell’operazione;
g) gli estremi dei documenti di accompagnamento che hanno scortato le uve in entrata ovvero i mosti ed i sottoprodotti in uscita;
h) il nome del destinatario del mosto e il luogo di destinazione.
3. Le operazioni previste dal primo comma sono annotate nel registro di carico e scarico nello stesso giorno in cui sono poste in essere.
4. Nei registri e nei documenti di accompagnamento i mosti sono denominati «mosto di uve avente titolo alcolometrico inferiore all’8% in volume, non denaturato, destinato esclusivamente alla produzione di succo di uve o di succo di uve concentrato».
Articolo 4.
1. Entro lo stesso giorno in cui avviene la spedizione, la comunicazione concernente la data di spedizione dei mosti di cui all’art. 1, il quantitativo che si intende spedire, il nome o la ragione sociale del destinatario ed il luogo di consegna, è presentata all’Ufficio periferico o fatta pervenire via telefax.
2. In luogo della comunicazione di cui al comma 1, è ammessa la spedizione della copia del documento di accompagnamento prevista dall’art. 10 del reg. n. 884/01, purchè tale comunicazione avvenga entro il giorno stesso della spedizione e sia effettuata tramite l’utilizzo del telefax.