Organo: T.A.R.
Categoria: Nessuna
Tipo documento: Sentenza T.A.R.
Data provvedimento: 19-10-2023
Numero provvedimento: 5687
Tipo gazzetta: Nessuna

Settore vinicolo - Zona di produzione di vino a denominazione di origine controllata "Asprino D’Aversa" - Approvazione del nuovo Piano Urbanistico Comunale (PUC) - Violazione delle previsioni urbanistiche - Potere pianificatorio esercitato dall'amministrazione che può anche incidere negativamente sull'affidamento (mero e non qualificato) dei privati al mantenimento delle pregresse previsioni urbanistiche - Pianificazione urbanistica implicante valutazioni di opportunità sulla scorta di valutazioni comparative degli interessi pubblici in gioco, che sfuggono al sindacato di legittimità del giudice amministrativo, a meno che non si dimostrino palesi travisamenti dei fatti, illogicità o irragionevolezze, ovvero che risultino confliggenti con particolari situazioni che abbiano ingenerato affidamenti e aspettative qualificate in favore dei privati.


SENTENZA

 

sul ricorso numero di registro generale 5638 del 2021, proposto da
Giovanna Compagnone, Teresa Compagnone, Nicola Sagliocco e Cesario Sagliocco, rappresentati e difesi dagli avvocati Pasquale Fedele e Anna Mele, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico presso lo studio Giuseppe Parente in Napoli, via S. Antonio a Capodimonte n.46;


contro

 

Comune di Cesa, rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Costanzo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;


nei confronti

 

Ernesto Ferrante, Amelia Bortone, non costituiti in giudizio;

e con l'intervento di


ad adiuvandum:

Maurizio Palma, Luigi Bove, Rosa Marzocchella, rappresentati e difesi dagli avvocati Pasquale Fedele, Anna Mele, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;


per l'annullamento

della deliberazione n. 60 del 30.09.2021 del Consiglio Comunale di Cesa avente ad oggetto: Approvazione PUC;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Cesa;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 ottobre 2023 la dott.ssa Paola Palmarini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



 

FATTO e DIRITTO

 

Con il ricorso in epigrafe i ricorrenti hanno impugnato la deliberazione n. 60 del 30 agosto 2021 con la quale il Consiglio comunale del Comune di Cesa ha approvato il nuovo Piano Urbanistico Comunale (d’ora in avanti PUC).

Premettono Giovanna e Teresa Compagnone di essere proprietarie di un fondo sito nel Comune di Cesa (individuato al foglio 2 particelle 538 e 1260) in precedenza classificato quale fondo agricolo e ora <<indicato [dal nuovo PUC] quale coltivato ad alberata aversana asprinio a D.O.C.>> dunque, sottoposto a vincolo, e che:

- in sede di osservazioni al PUC avevano rappresentato che il fondo era invece <<destinato e coltivato in parte a ortaggi e in parte a vigneto con spalliera bassa e produzione non a denominazione di origine controllata>>;

- ciò, nondimeno, dette osservazioni venivano ignorate.

I ricorrenti Nicola Sagliocco e Cesare Sagliocco evidenziano di essere rispettivamente proprietari di fondi siti nel territorio del Comune di Cesa (individuati al foglio 2, particelle 5696, 5697, 5698, 5699, 5700, 1131) da sempre <<zona di produzione di vino a denominazione di origine controllata “Asprino D’Aversa”>> e che:

- prima dell’approvazione del PUC erano classificati in parte come fondi agricoli e in parte zona D;

- nonostante le illegittimità denunciate con le osservazioni rese nel corso dell’approvazione del PUC il Comune procedeva ugualmente.

A sostegno del gravame deducono varie censure di violazione di legge ed eccesso di potere.

Sono intervenuti ad audiuvandum i signori Palma, Bove e Marzocchella (proprietari di altrettanti fondi nel Comune di Cesa) rappresentando di avere un <<interesse concreto ed attuale all’annullamento della delibera n. 60/2021 del Consiglio Comunale di Cesa di approvazione del PUC>>.

Si è costituito per resistere il Comune di Cesa eccependo in rito l’inammissibilità dell’intervento ad audiuvandum e del ricorso collettivo sotto vari profili.

Alla pubblica udienza dell’11 ottobre 2023 la causa è stata trattenuta in decisione.

Preliminarmente in rito, l’intervento ad adiuvandum va dichiarato inammissibile in quanto gli interventori nel caso di specie sono portatori di un interesse concreto e attuale all’annullamento dell’atto così come i ricorrenti.

La giurisprudenza si è costantemente pronunciata nel senso che è inammissibile l' intervento ad adiuvandum proposto nel processo amministrativo da chi sia ex se legittimato a proporre direttamente il ricorso giurisdizionale in via principale, considerato che in tale ipotesi l'interveniente non fa valere un mero interesse di fatto, bensì un interesse personale all' impugnazione di provvedimenti immediatamente lesivi, che però deve essere azionato mediante la proposizione di un ricorso principale nel termine di decadenza fissato dalla legge (tra le tante, T.A.R. Lazio, Roma n. 16488/2022).

Nel caso di specie l’atto di intervento non è stato neppure notificato al Comune di Cesa.

Prima di entrare nel merito del ricorso valgono due premesse che traggono origine dalla consolidata giurisprudenza, ossia che: 1) le determinazioni assunte in materia di pianificazione urbanistica del territorio comunale si connotano per l'ampia discrezionalità di cui godono gli enti (Regione; Comuni) che intervengono nel procedimento complesso finalizzato alla approvazione e ai successivi aggiornamenti degli atti di pianificazione urbanistica comunale, cui corrisponde un sindacato giurisdizionale di carattere estrinseco e limitato al riscontro di palesi elementi di illogicità e irrazionalità apprezzabili ictu oculi: a tale sindacato è, viceversa, estraneo l'apprezzamento della condivisibilità delle scelte, profilo appartenente alla sfera del merito (da ultimo C.d.S. n. 7881/2023); 2) le censure con le quali si contesta la legittimità di un atto di pianificazione urbanistica per mancanza della V.A.S. o per vizi inficianti tale procedura sono inammissibili, per difetto di interesse, se queste non abbiano alcun nesso con la destinazione urbanistica delle aree oggetto del giudizio.

Tornando al caso che occupa, con tutta una serie di censure i ricorrenti lamentano l’illegittimità del procedimento di approvazione del PUC.

Segnatamente deducono: 1) la violazione dell’art. 89 del d.P.R. 380/2001 per la mancata acquisizione del parere della Provincia di Caserta; 2) la violazione degli artt. 4 e 5 del D.M. LL.PP. del 9 maggio 2001 per l’omessa trasmissione dell’elaborato tecnico denominato “Rischio di incidenti rilevanti (RIR)” a tutti gli enti locali eventualmente interessati dagli scenari incidentali e per mancato recepimento degli elementi pertinenti del piano di emergenza esterna di cui all’art. 20 del d.l. n. 334/1999; 3) la violazione della procedura normativa prevista dal regolamento di attuazione della valutazione ambientale strategica in Campania; 4) la violazione del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale sotto il profilo del dimensionamento delle abitazioni consentite, delle prescrizioni dettate dall’art. 44 delle N.T.A. del predetto piano e della individuazione delle ZZ.TT.OO. collocate nel territorio rurale.

Ebbene dal ricorso non è dato comprendere in che modo le descritte violazioni si sono riverberate sul nuovo inquadramento urbanistico delle proprietà dei ricorrenti (sul punto si richiama ancora quella costante giurisprudenza formatasi sui limiti alla configurabilità dell'interesse c.d. strumentale all'impugnazione di uno strumento urbanistico, ossia dell'interesse attinente al vantaggio astrattamente conseguibile, per effetto della riedizione dell'attività pianificatoria, da chi alleghi un vizio di tipo procedimentale; cfr. questa Sezione, n. 727/2020. Secondo quanto chiarito dalla giurisprudenza, “tale impugnazione deve pur sempre ancorarsi a specifici vizi ravvisati con riferimento alle determinazioni adottate dall'Amministrazione in ordine al regime dei suoli in proprietà del ricorrente, e non può fondarsi sul generico interesse a una migliore pianificazione del proprio suolo, che in quanto tale non si differenzia dall'eguale interesse che quisque de populo potrebbe nutrire” - cfr. T.A.R. Lazio, Roma, II quater, 17.06.2020, n. 6645; Cons. Stato, Sez. IV, 13 luglio 2010, nr. 4546; id., 12 gennaio 2011, n. 133; Cons. Stato, sez. V, 12 giugno 2009, n. 3744; sez. IV, 13 luglio 2010, n. 4542; 12 gennaio 2011, n. 133; TAR Basilicata, Potenza, 15 dicembre 2011 n. 584; TAR Campania, Napoli, sez. VIII, 23 ottobre 2015, n. 5006; T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. II, 29 novembre 2016, n. 2250; id., 8 ottobre 2018, n. 2228; sez. II, 17 maggio 2010, n. 1526).

L’inammissibilità delle censure dedotte emerge con maggior forza se si considera che i ricorrenti in sede di presentazione delle osservazioni avevano chiesto un inquadramento urbanistico diverso da quello che emerge dal ricorso.

Segnatamente, se dal ricorso sembra ricavarsi che l’interesse azionato sarebbe quello di conservare il regime urbanistico antecedente l’approvazione del PUC, nelle loro osservazioni: 1) le signore Compagnone hanno chiesto che il loro terreno (prima a destinazione agricola) venga inquadrato in zona per insediamenti produttivi di tipo manufatturiero a carattere artigianale e/o industriale; 2) il signor Nicola Sagliocco ha chiesto che il proprio terreno (in precedenza classificato come ZTO “Spazi Pubblici” e ZTO “Alberate Aversane”) venga reso edificabile (in particolare, zona C di Espansione Urbana); 3) il signor Cesario Sagliocco ha chiesto che il proprio fondo (prima classificato come ZTO D/2 commerciale e ZTO agricola) venga reso edificabile (ZTO C).

Va, quindi, ribadito che non risulta un nesso diretto tra le violazioni di legge denunciate e le determinazioni adottate dall’amministrazione con riferimento ai terreni in questione.

Vanno respinte le restanti censure di difetto di istruttoria, travisamento dei fatti e ingiustizia manifesta.

I ricorrenti (che, peraltro, versano in situazioni differenti) non hanno infatti sufficientemente dimostrato l’evidente irragionevolezza delle scelte di pianificazione effettuate del Comune.

Come rappresentato dalla difesa comunale il fondo delle signore Compagnone conserva nella sostanza la destinazione agricola mentre quello dei signori Sagliocco passa a standard di progetto ma non viene illustrato il motivo per il quale tale inquadramento sarebbe manifestamente illogico.

Del resto il potere pianificatorio può essere esercitato dall'amministrazione anche incidendo negativamente sull'affidamento (mero e non qualificato) dei privati al mantenimento delle pregresse previsioni urbanistiche. In linea generale, infatti, la pianificazione urbanistica implica valutazioni di opportunità sulla scorta di valutazioni comparative degli interessi pubblici in gioco, che sfuggono al sindacato di legittimità del giudice amministrativo, a meno che non si dimostrino palesi travisamenti dei fatti, illogicità o irragionevolezze, ovvero che risultino confliggenti con particolari situazioni che abbiano ingenerato affidamenti e aspettative qualificate in favore dei privati (che nella fattispecie non sussistono).

In conclusione il ricorso deve essere respinto.

Le spese seguono la soccombenza e trovano liquidazione in dispositivo.



P.Q.M.


 

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Ottava), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così provvede:

a) lo respinge;

b) dichiara inammissibile l’intervento ad audiuvandum;

c) condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio in favore del Comune di Cesa che liquida in complessivi € 2.000,00 (duemila/00), oltre agli accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.



Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 11 ottobre 2023 con l'intervento dei magistrati:

Alessandro Tomassetti, Presidente

Vincenzo Cernese, Consigliere

Paola Palmarini, Consigliere, Estensore