Decisione del Comitato misto SEE n. 110/2023, del 28 aprile 2023, che modifica il protocollo n. 47 dell’accordo SEE sull'eliminazione degli ostacoli tecnici al commercio del vino [2023/2263].
(Decisione 28/04/2023, n. 110/2023, pubblicata in G.U.U.E. 9 novembre 2023, n. L)
IL COMITATO MISTO SEE,
visto l'accordo sullo Spazio economico europeo ("l'accordo SEE"), in particolare l'articolo 98,
considerando quanto segue:
(1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento delegato (UE) 2022/68 della Commissione del 27 ottobre 2021 recante modifica del regolamento delegato (UE) 2019/934 della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le pratiche enologiche autorizzate.
(2) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2022/841 della Commissione, del 24 maggio 2022, che conferisce la protezione di cui all'articolo 99 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio al nome "Bolandin" (DOP).
(3) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2022/842 della Commissione, del 24 maggio 2022, che conferisce la protezione di cui all'articolo 99 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio al nome "Abadía Retuerta" (DOP).
(4) La presente decisione riguarda la legislazione relativa al vino. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come precisato nel settimo paragrafo dell'introduzione al protocollo 47 dell'accordo SEE. La presente decisione non si applica quindi al Liechtenstein.
(5) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il protocollo 47 dell'accordo SEE,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L'appendice 1 del protocollo 47 dell'accordo SEE è così modificata:
1. al punto 8e (Regolamento delegato (UE) 2019/934 della Commissione) è aggiunto il trattino seguente:
"- 32022 R 0068: Regolamento delegato (UE) 2022/68 della Commissione, del 27 ottobre 2021 (GU L 12 del 19.1.2022, pag. 1)."
2. Dopo il punto 8q (regolamento di esecuzione (UE) 2021/1915 della Commissione) sono inseriti i seguenti punti:
"8r. 32022 R 0841: Regolamento di esecuzione (UE) 2022/841 della Commissione del 24 maggio 2022 che conferisce la protezione di cui all'articolo 99 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio al nome "Bolandin" (DOP) (GU L 148 del 31.5.2022, pag. 21).
8s. 32022 R 0842: Regolamento di esecuzione (UE) 2022/842 della Commissione del 24 maggio 2022 che conferisce la protezione di cui all'articolo 99 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio al nome "Abadía Retuerta" (DOP) (GU L 148 del 31.5.2022, pag. 22)."
Articolo 2
I testi del regolamento delegato (UE) 2022/68 e dei regolamenti di esecuzione (UE) 2022/841 e (UE) 2022/842 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il 29 aprile 2023 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*1).
Articolo 4
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 28 aprile 2023
Per il Comitato misto SEE
Il presidente
Nicolas VON LINGEN
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(*1) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.