Organo: Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali
Categoria: Nessuna
Tipo documento: Decreto ministeriale
Data provvedimento: 12-03-2008
Tipo gazzetta: Gazzetta Ufficiale italiana
Data gazzetta: 01-01-1970
Numero gazzetta: 102
Data aggiornamento: 01-01-1970

Sperimentazione per l’anno 2008 delle prestazioni occasionali di tipo accessorio nel settore delle vendemmie.

Articolo 1.

Il valore nominale del buono per le prestazioni di lavoro accessorio di cui all’art. 72 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, è fissato nella misura di € 10,00.

Articolo 2.

Il concessionario di cui all’art. 72, comma 5, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, è individuato, ai fini della sperimentazione di cui al successivo art. 3, nell’Istituto nazionale della previdenza sociale che, nella fase di pagamento delle spettanze, è autorizzato a trattenere, a titolo di rimborso spese, il cinque per cento del valore nominale del buono di cui all’art. 1.

 

Articolo 3.

Per il solo anno 2008 la fase di sperimentazione per l’espletamento di attività lavorative di natura meramente occasionale sarà avviata nell’ambito dell’esecuzione di vendemmie di breve durata e a carattere saltuario.

 

Articolo 4.

Ai fini dell’attuazione della sperimentazione di cui all’art. 3, entro venti giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, verrà stipulata una convenzione, tra l’Istituto nazionale della previdenza sociale e l’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, le regioni e le province interessate alla sperimentazione, sulla base dello schema di convenzione allegato al presente decreto, di cui fa parte integrante.

 

Articolo 5.

1. I beneficiari delle prestazioni occasionali di tipo accessorio sono tenuti, prima dell’inizio della prestazione, a comunicare all’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro per via telematica o tramite call-center, i dati anagrafici e il codice fiscale propri e del prestatore di lavoro, indicando, altresì, il luogo dove si svolgono i lavori e il periodo presunto dell’attività lavorativa.

2. Il beneficiario delle prestazioni occasionali di tipo accessorio, che non abbia adempiuto alla comunicazione di cui al comma 1, è tenuto, qualora il prestatore di lavoro accessorio abbia subito un infortunio indennizzabile, a restituire all’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro l’ammontare delle prestazioni liquidate. Si considerano come indennità liquidate le somme già pagate e quelle da pagare, capitalizzando le rendite in base alle tabelle di cui all’art. 39 del testo unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 e successive modifiche ed integrazioni, di seguito denominato testo unico.

 

Articolo 6.

1. L’assicurazione dell’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro comprende i casi di infortunio e malattia professionale, così come espressamente disciplinati dagli articoli 2 e 3 del testo unico.

2. Le prestazioni dell’assicurazione sono quelle previste dall’art. 66 del testo unico e dall’art. 13 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38.

3. Agli effetti della determinazione della misura delle prestazioni economiche, è assunta quale base imponibile la retribuzione valida ai fini della determinazione del minimale di legge per la liquidazione delle rendite di cui all’art. 116, comma 3, del testo unico.

4. In caso di infortunio o di malattia professionale, il beneficiario ed il prestatore sono tenuti rispettivamente agli adempimenti degli obblighi previsti dagli articoli 52 e 53 del testo unico, nei termini e con le modalità ivi previste.

5. Per quanto non espressamente previsto, si applicano le disposizioni del Capo V del Titolo I del testo unico, in quanto compatibili.

 

Articolo 7.

L’assicurazione dell’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro esonera il beneficiario delle prestazioni occasionali di tipo accessorio dalla responsabilità civile per gli infortuni sul lavoro subiti dal prestatore di lavoro accessorio, alle condizioni previste dagli articoli 10 e 11 del testo unico.

 

Articolo 8.

La prestazione di lavoro accessorio non costituisce motivo di esonero per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni in ambito domestico di cui alla legge 3 dicembre 1999, n. 493 e successive modifiche ed integrazioni.

 

Articolo 9.

Con successivo accordo, da sottoscriversi entro sessanta giorni dalla data d’entrata in vigore del presente decreto, l’Istituto nazionale della previdenza sociale e l’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro definiranno le modalità di trasmissione all’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro da parte del concessionario, dei dati relativi agli acquisti dei buoni per prestazioni di lavoro accessorio, con riferimento sia agli acquirenti che al numero dei buoni acquisiti nonché le modalità e i tempi di riversamento all’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro della quota del valore del buono destinato ai fini assicurativi di cui al comma 4 dell’art. 72 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e successive modifiche ed integrazioni.

 

Articolo 10.

Al termine del periodo di sperimentazione, fissato al 31 dicembre 2008, l’Istituto nazionale della previdenza sociale procederà ad un monitoraggio dei risultati che saranno valutati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, per una eventuale proroga o estensione della sperimentazione.

 

Articolo 11.

Le prestazioni di lavoro accessorio di cui al presente decreto, rese in favore di un singolo beneficiario, non possono superare il tetto di spesa di € 10.000,00. Tale limite potrà essere successivamente modificato dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale alla luce delle valutazioni di cui all’art. 10.

Il presente decreto annulla i decreti ministeriale del 30 settembre 2005 e del 1° marzo 2006.