Organo: Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste
Categoria: Nessuna
Tipo documento: Decreto dirigenziale
Data provvedimento: 11-10-2023
Numero provvedimento: 563320
Tipo gazzetta: Nessuna

Decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 198. Interpretazione articolo 4, comma 4, lett.b).

(Decreto 11/10/2023, pubblicato nel sito del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste)


Ministero dell'agricoltura,
della sovranità alimentare e delle foreste



DIPARTIMENTO DELL'ISPETTORATO CENTRALE DELLA TUTELA DELLA QUALITÀ E
DELLA REPRESSIONE FRODI DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI



Con riguardo all’articolo 4, comma 4, lettera b) del Decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 198, che individua quale pratica commerciale sleale “la richiesta al fornitore, da parte dell’acquirente, di un pagamento come condizione per l’immagazzinamento, l’esposizione,
l’inserimento in listino dei suoi prodotti, o per la messa in commercio degli stessi”, si rende necessario un chiarimento interpretativo relativo alla disposizione in esame, con riguardo in particolare ai beneficiari del pagamento.

Si vuole chiarire, cioè, se la richiesta da parte dell’acquirente al fornitore di un pagamento come condizione per l’immagazzinamento e le altre prestazioni sopraindicate costituisca pratica sleale se riferibile, quanto al beneficiario finale del pagamento, al solo acquirente.

Al riguardo, come condiviso con l’Ufficio legislativo, si precisa che, con la sopraindicata disposizione, in linea con quanto previsto dall'articolo 3, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2019/633 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 aprile 2019, si intende fare riferimento ad ogni richiesta di pagamento che provenga dall’acquirente, sia che essa sia rivolta a beneficio dell’acquirente stesso che a beneficio di un terzo.



L’Ispettore Generale Capo
Felice Assenza
(documento firmato digitalmente ai sensi del CAD)