Organo: Parlamento europeo
Categoria: Misure di sostegno
Tipo documento: Regolamento UE
Data provvedimento: 05-06-2008
Numero provvedimento: 501
Tipo gazzetta: Gazzetta Ufficiale UE serie L
Data gazzetta: 06-06-2008
Numero gazzetta: 147
Data aggiornamento: 01-01-1970

Regolamento (CE) n. 501/2008 della Commissione, del 5 giugno 2008 , recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 3/2008 del Consiglio relativo ad azioni di informazione e di promozione dei prodotti agricoli sul mercato interno e nei paesi terzi.

(Regolamento(CE) 05/06/2008, n. 501/2008, pubblicato in G.U.U.E. 6 giugno 2008, n. L 147)

Il Regolamento 5 giugno 2008, n. 501/2008, in vigore dal 13 giugno 2008, come da ultimo modificato dal Regolamento (UE) 23 luglio 2014, n. 796/2014, è stato abrogato dal Regolamento (UE) 23 aprile 2015, n. 2015/1829.

 

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto e definizione

1. Il presente regolamento stabilisce le modalità d’applicazione del regolamento n. 3/08, in particolare per quanto riguarda l’elaborazione, la selezione, l’attuazione, il finanziamento e il controllo dei programmi di cui all’articolo 6 di tale regolamento.

2. Per «programma» si intende un insieme di azioni coerenti di portata tale da contribuire a promuovere l’informazione relativa ai prodotti e alle vendite.

 

Articolo 2

Designazione delle autorità competenti

Gli Stati membri designano le autorità competenti incaricate dell’applicazione del presente regolamento (di seguito: «le autorità nazionali competenti»).

Essi comunicano alla Commissione i nomi e i dati completi delle autorità designate ed ogni eventuale modifica successiva.

La Commissione rende pubbliche tali informazioni nei modi appropriati.

 

Articolo 3

Durata dei programmi

I programmi sono realizzati nell’arco di un periodo di almeno un anno e al massimo di tre anni a partire dalla data in cui acquista efficacia il relativo contratto, di cui all’articolo 16, paragrafo 1.

 

Articolo 4

Caratteristiche dei messaggi d’informazione e di promozione per i programmi destinati al mercato interno

1. Fatti salvi i criteri di cui all’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento n. 3/08, ogni messaggio d’informazione e di promozione indirizzato ai consumatori e agli altri destinatari nel quadro dei programmi (di seguito: «il messaggio») è basato sulle qualità intrinseche o sulle caratteristiche del prodotto.

2. Qualsiasi riferimento all’origine del prodotto deve essere secondario rispetto al messaggio principale trasmesso dalla campagna. L’indicazione dell’origine di un prodotto può tuttavia figurare nell’ambito di un’azione d’informazione o di promozione qualora si tratti di una designazione effettuata in base alla normativa comunitaria o di un prodotto di riferimento necessario per illustrare le azioni d’informazione o di promozione.

3. Nei messaggi da divulgare, ogni riferimento all’impatto del consumo dei prodotti considerati sulla salute poggia su dati scientifici generalmente riconosciuti.

I messaggi che fanno riferimento a tale impatto devono essere approvati dall’autorità nazionale competente in materia di salute pubblica.

L’organizzazione professionale o interprofessionale, di cui all’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento n. 3/08, che propone un programma, tiene a disposizione dello Stato membro e della Commissione l’elenco degli studi scientifici e dei pareri di istituti scientifici riconosciuti su cui si basano i messaggi del programma che fa riferimento ad un impatto sulla salute.

 

Articolo 5

Caratteristiche dei messaggi d’informazione e di promozione per i programmi destinati ai paesi terzi

1. Ogni messaggio è basato sulle qualità intrinseche del prodotto interessato o sulle sue caratteristiche.I messaggi devono essere conformi alla normativa applicabile nei paesi terzi ai quali sono destinati.

2. Qualsiasi riferimento all’origine del prodotto deve essere secondario rispetto al messaggio principale trasmesso dalla campagna. L’indicazione dell’origine di un prodotto può tuttavia figurare nell’ambito di un’azione d’informazione o di promozione, qualora si tratti di una designazione effettuata in base alla normativa comunitaria o di un prodotto di riferimento necessario per illustrare le azioni d’informazione o di promozione.

 

Articolo 6

Oggetto delle azioni da realizzare e bilanci indicativi

1. L’elenco dei temi e dei prodotti che possono essere oggetto delle azioni da realizzare sul mercato interno, conformemente all’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento n. 3/08, figura nell’allegato I, parte A, del presente regolamento. Tale elenco è aggiornato ogni due anni entro il 31 marzo.

2. L’elenco dei prodotti che possono essere oggetto delle azioni da realizzare nei paesi terzi, conformemente all’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento n. 3/08, figura nell’allegato II, parte A, del presente regolamento. L’elenco dei mercati di paesi terzi in cui queste azioni possono essere realizzate figura nell’allegato II, parte B. Gli elenchi sono aggiornati ogni due anni entro il 31 dicembre.

3. I bilanci indicativi annuali per i diversi settori figurano all’allegato III.

 

CAPO II

SELEZIONE DEI PROGRAMMI DI CUI AGLI ARTICOLI DA 6 A 8 DEL REGOLAMENTO N. 3/08

 

Articolo 7

Programmi destinati ai paesi terzi realizzati in collaborazione con organizzazioni internazionali

1. In caso di applicazione dell’articolo 6, paragrafo 2, del regolamento n. 3/08, le organizzazioni internazionali ivi indicate presentano, su richiesta della Commissione, le proposte di programmi che prevedono di realizzare nell’anno successivo.

Le condizioni di concessione e di versamento del contributo comunitario, di cui all’articolo 13, paragrafo 4, del regolamento n. 3/08, sono disciplinate da una convenzione di sovvenzione conclusa tra la Comunità e l’organizzazione internazionale interessata.

2. La direttiva 04/18 si applica in caso di azioni realizzate dalle organizzazioni internazionali di cui all’articolo 6, paragrafo 2, del regolamento n. 3/08.

 

Articolo 8

Presentazione dei programmi

1. Per la realizzazione delle azioni che rientrano nei programmi, lo Stato membro interessato emana ogni anno inviti a presentare proposte.

Le organizzazioni professionali o interprofessionali nell'Unione rappresentative dei settori interessati (di seguito le “organizzazioni proponenti”) presentano i loro programmi allo Stato membro entro il 28 febbraio.

I programmi sono presentati nel formato richiesto dalla Commissione e disponibile sul suo sito Internet. Tale formato è allegato agli inviti a presentare proposte di cui al primo comma.

2. I programmi presentati conformemente al paragrafo 1 devono:

a) rispettare la normativa comunitaria applicabile ai relativi prodotti e alla loro commercializzazione;

b) rispettare il capitolato d’oneri contenente i criteri di esclusione, di selezione e di attribuzione divulgati a tale scopo dagli Stati membri interessati;

c) essere abbastanza elaborati da permettere la valutazione della loro conformità alla normativa in vigore e della loro efficacia in termini di costi/benefici.

3. In vista dell’attuazione dei suoi programmi, ciascuna organizzazione proponente seleziona uno o più organismi di esecuzione dopo averli messi in concorrenza secondo modalità idonee e verificate dallo Stato membro. Qualora tale selezione sia stata effettuata anteriormente alla presentazione del programma, l’organismo di esecuzione può partecipare alla sua elaborazione.

 

Articolo 9

Selezione preliminare dei programmi da parte degli Stati membri

1. Gli Stati membri stabiliscono l’elenco provvisorio dei programmi che essi selezionano in base ai criteri fissati nel capitolato d’oneri di cui all’articolo 8, paragrafo 2, lettera b).

2. I programmi destinati ai paesi terzi vengono esaminati dagli Stati membri in funzione, in particolare, dei seguenti criteri:

a) la coerenza delle strategie proposte con gli obiettivi fissati;

b) la qualità delle azioni proposte;

c) l’impatto prevedibile della loro realizzazione in termini di sviluppo della domanda dei relativi prodotti;

d) le garanzie di efficacia e di rappresentatività delle organizzazioni proponenti;

e) le capacità tecniche e le garanzie di efficacia dell’organismo di esecuzione proposto.

3. I programmi destinati al mercato interno rispettano, oltre agli obblighi previsti all’articolo 8 e al presente articolo, le linee direttrici per la promozione sul mercato interno di cui all’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento n. 3/08, che figurano all’allegato I, parte B, del presente regolamento.

4. Qualora sia previsto un programma che interessa vari Stati membri, questi ultimi si concertano per selezionare il programma e nominano uno Stato membro coordinatore. Essi si impegnano in particolare a partecipare al loro finanziamento, a norma dell’articolo 14, paragrafo 2, e ad istituire una collaborazione amministrativa per agevolare la sorveglianza, l’esecuzione e il controllo dei programmi.

5. Per i programmi destinati ai paesi terzi, ogni Stato membro garantisce la coerenza tra le azioni previste a livello nazionale o regionale e quelle cofinanziate nell’ambito del regolamento n. 3/08, nonché la complementarità dei programmi presentati con le campagne nazionali o regionali.

 

Articolo 10

Priorità nella selezione dei programmi destinati ai paesi terzi

1. Tra i programmi di cui all’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento n. 3/08 presentati da vari Stati membri sarà data la preferenza, per quanto riguarda quelli destinati ai paesi terzi, ai programmi che riguardano un insieme di prodotti e pongono l’accento, in particolare, sugli aspetti connessi alla qualità, al valore nutrizionale e alla sicurezza alimentare della produzione comunitaria.

2. Tra i programmi che riguardano un solo Stato membro o un solo prodotto, sarà data la preferenza a quelli che mettono in evidenza l’interesse comunitario, in particolare in termini di qualità, di valore nutrizionale e di sicurezza e rappresentatività della produzione agricola e alimentare europea.

 

Articolo 11

Selezione dei programmi da parte della Commissione

1. Gli Stati membri comunicano alla Commissione l'elenco di cui all'articolo 9, paragrafo 1, compreso eventualmente l'elenco degli organismi di esecuzione che hanno selezionato conformemente all'articolo 8, paragrafo 3, insieme ad una copia di ciascun programma. Esso deve essere inviato sia per via elettronica che per posta e deve pervenire alla Commissione entro il 30 aprile.

Qualora i programmi interessino più Stati membri, tale comunicazione è trasmessa di comune accordo dagli Stati membri interessati.

2. Entro il 15 luglio la Commissione informa gli Stati membri interessati qualora constati, per un determinato programma presentato, la non conformità totale o parziale:

a) con la normativa dell'Unione europea; o

b) con le linee direttrici, per quanto riguarda il mercato interno; o

c) con i criteri di cui all'articolo 9, paragrafo 2, per quanto riguarda i paesi terzi.

3. Conformemente all'articolo 7, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento (CE) n. 3/2008, gli Stati membri trasmettono i loro programmi modificati alla Commissione entro 55 giorni di calendario dalla comunicazione di cui al paragrafo 2 del presente articolo.

Dopo aver verificato i programmi modificati, la Commissione decide entro il 30 novembre quali programmi può cofinanziare, secondo la procedura di cui all'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 3/2008.

4. L'organizzazione proponente o le organizzazioni proponenti sono responsabili della corretta esecuzione e della gestione del programma prescelto.

 

Articolo 12

Approvazione degli organismi di esecuzione da parte dello Stato membro

1. La selezione dell’organismo di esecuzione conformemente all’articolo 8, paragrafo 3, è approvata dallo Stato membro, che ne dà comunicazione alla Commissione prima della firma del contratto di cui all’articolo 16, paragrafo 1.

2. Lo Stato membro verifica che l’organismo di esecuzione selezionato disponga dei mezzi finanziari e tecnici necessari per garantire l’esecuzione più efficace possibile delle azioni, come previsto dall’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento n. 3/08. Esso comunica alla Commissione la procedura seguita a tal fine.

 

Articolo 13

Attuazione di determinate parti di un programma da parte dell’organizzazione proponente

1. Un’organizzazione proponente può attuare determinate parti di un programma, conformemente all’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento n. 3/08, solo se sono soddisfatte le condizioni seguenti:

a) l’organizzazione proponente soddisfa gli obblighi elencati all’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento n. 3/08;

b) l’organizzazione proponente possiede un’esperienza di almeno cinque anni nell’esecuzione dello stesso tipo di azione;

c) la parte del programma realizzata dall’organizzazione proponente non rappresenta più del 50 % del suo costo complessivo, salvo in casi eccezionali debitamente giustificati e previa autorizzazione scritta della Commissione;

d) l’organizzazione proponente si assicura che il costo delle azioni che intende realizzare essa stessa non superi le tariffe praticate correntemente sul mercato.

Lo Stato membro verifica il rispetto delle suddette condizioni.

2. Qualora l’organizzatore proponente sia un organismo di diritto pubblico ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 9, secondo comma, della direttiva 04/18, gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché le autorità aggiudicatrici facciano rispettare le disposizioni di tale direttiva.

 

CAPO III MODALITÀ DI FINANZIAMENTO DEI PROGRAMMI

Articolo 14

Modalità di finanziamento generali

1. La partecipazione finanziaria della Comunità è versata agli Stati membri interessati.

2. Qualora più Stati membri partecipino al finanziamento di un programma, la loro quota completa la partecipazione finanziaria dell’organizzazione proponente stabilita sul loro territorio. In tal caso, la partecipazione finanziaria della Comunità non supera i limiti di cui all’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento n. 3/08.

3. Le partecipazioni finanziarie di cui all’articolo 13 del regolamento n. 3/08 sono menzionate nel programma trasmesso alla Commissione.

 

Articolo 15

Norme specifiche per il mercato interno

1. In caso di applicazione dell’articolo 9 del regolamento n. 3/08, si applicano la procedura di cui all’articolo 11, paragrafi 1, 2 e 3, nonché gli articoli da 14 a 23 del presente regolamento.

I contratti relativi ai programmi previsti all’articolo 9 del regolamento n. 3/08 sono conclusi tra gli Stati membri interessati e gli organismi di esecuzione selezionati.

2. Le attività d’informazione e di promozione che ricevono un sostegno in virtù del regolamento n. 1698/05 non possono beneficiare di una partecipazione finanziaria della Comunità in virtù del presente regolamento.

 

Articolo 16

Conclusione dei contratti e costituzione delle cauzioni

1. Non appena è adottata la decisione della Commissione di cui all’articolo 11, paragrafo 3, ogni organizzazione proponente è informata dallo Stato membro del seguito riservato alla sua domanda.

Gli Stati membri concludono contratti con le organizzazioni proponenti selezionate entro 90 giorni di calendario dalla notifica della decisione della Commissione di cui all’articolo 11, paragrafo 3. Scaduto tale termine, non possono più essere conclusi contratti senza la preventiva autorizzazione della Commissione.

2. Gli Stati membri utilizzano i contratti tipo messi a loro disposizione dalla Commissione.

Gli Stati membri possono eventualmente modificare alcune condizioni dei contratti tipo per tener conto delle norme nazionali, ma solo nella misura in cui non contravvengano alla normativa comunitaria.

3. Il contratto può essere concluso dalle due parti solo dopo la costituzione, da parte dell’organizzazione proponente, alle condizioni stabilite dal titolo III del regolamento n. 2220/85, di una cauzione a favore dello Stato membro, pari al 15 % dell’importo massimo annuale del finanziamento della Comunità e degli Stati membri interessati, a garanzia della corretta esecuzione del contratto.

Tuttavia, se l’organizzazione contraente è un organismo di diritto pubblico o se agisce sotto la tutela di un organismo di questo genere, l’autorità nazionale competente può accettare una garanzia scritta dell’autorità di tutela, a copertura della percentuale indicata al primo comma, purché detta autorità di tutela si impegni: a) a vigilare sulla corretta esecuzione degli obblighi sottoscritti;

b) ad accertare che le somme ricevute siano effettivamente utilizzate per l’esecuzione degli obblighi sottoscritti. La prova dell’avvenuta costituzione della cauzione deve pervenire allo Stato membro prima della scadenza del termine di cui al paragrafo 1.

4. Per esigenza principale ai sensi dell’articolo 20 del regolamento n. 2220/85 della Commissione si intende l’esecuzione delle misure previste nel contratto.

5. Lo Stato membro trasmette alla Commissione, su richiesta della stessa ed entro 10 giorni lavorativi, una copia del contratto e la prova dell’avvenuta costituzione della cauzione.

Lo Stato membro trasmette inoltre alla Commissione, su richiesta della stessa ed entro 10 giorni lavorativi, una copia del contratto concluso dall’organizzazione proponente selezionata con l’organismo di esecuzione. Quest’ultimo contratto impone all’organismo di esecuzione di sottoporsi ai controlli di cui all’articolo 25.

 

Articolo 17

Regime degli anticipi

1. Entro 30 giorni di calendario dalla firma del contratto di cui all’articolo 16, paragrafo 1 e, nel caso dei programmi pluriennali, nei 30 giorni successivi all’inizio di ciascun periodo di 12 mesi, l’organizzazione contraente può presentare allo Stato membro una domanda di anticipo corredata della cauzione di cui al paragrafo 3 del presente articolo. Scaduto tale termine, l’anticipo non può più essere richiesto.

L’anticipo non può eccedere il 30 % dell’importo del finanziamento comunitario annuale e di quello dello Stato o degli Stati membri interessati, di cui rispettivamente ai paragrafi 2 e 3 dell’articolo 13 del regolamento n. 3/08.

2. Lo Stato membro provvede al pagamento di un anticipo entro i 30 giorni di calendario successivi alla presentazione della domanda. Salvo casi di forza maggiore, ogni ritardo nel versamento dà luogo ad una riduzione dell’importo dell’anticipo mensile versato dalla Commissione allo Stato membro, secondo le disposizioni di cui all’articolo 9 del regolamento n. 883/06 della Commissione.

3. Il pagamento dell’anticipo è subordinato alla costituzione, da parte dell’organizzazione contraente, di una cauzione a favore dello Stato membro pari al 110% dell’anticipo, alle condizioni stabilite dal titolo III del regolamento n. 2220/85. Lo Stato membro trasmette alla Commissione, su richiesta della stessa ed entro 10 giorni lavorativi, una copia di ogni domanda di anticipo e una prova della costituzione della corrispondente cauzione.

Tuttavia, se l’organizzazione contraente è un organismo di diritto pubblico o se agisce sotto la tutela di un organismo di questo genere, l’autorità nazionale competente può accettare una garanzia scritta dell’autorità di tutela, a copertura della percentuale indicata al primo comma, purché detta autorità si impegni a versare l’importo coperto dalla garanzia nel caso in cui il diritto all’importo anticipato non sia stato accertato.

 

Articolo 18.

Pagamenti intermedi

1. Le domande di pagamento intermedio del contributo comunitario e del contributo degli Stati membri sono presentate dalle organizzazioni proponenti agli Stati membri entro la fine del mese di calendario successivo a quello in cui scade ogni periodo di tre mesi calcolato a partire dalla data della firma del contratto di cui all’articolo 16, paragrafo 1.

Le domande riguardano i pagamenti effettuati nel trimestre considerato e sono corredate di un riepilogo finanziario, delle copie delle fatture e dei relativi documenti giustificativi, nonché di una relazione intermedia di esecuzione del contratto per il trimestre considerato (di seguito «relazione trimestrale»). Qualora nel trimestre considerato non sia stato effettuato alcun pagamento o non abbia avuto luogo alcuna attività, tali documenti sono trasmessi all’autorità nazionale competente entro il termine di cui al primo comma.

Salvo casi di forza maggiore, la presentazione tardiva di una domanda di pagamento intermedio e dei documenti di cui al secondo comma comporta una riduzione del pagamento pari al 3 % per ogni mese intero di ritardo.

2. Il versamento dei pagamenti intermedi è subordinato alla verifica da parte dello Stato membro dei documenti di cui al paragrafo 1, secondo comma.

3. Tali pagamenti intermedi e gli anticipi di cui all’articolo 17 non possono superare complessivamente l’80 % del totale del contributo finanziario annuale della Comunità e degli Stati membri interessati, di cui rispettivamente ai paragrafi 2 e 3 dell’articolo 13 del regolamento n. 3/08. Non appena è stato raggiunto tale livello, non possono più essere presentate domande di pagamento intermedio.

 

Articolo 19.

Pagamento del saldo

1. La domanda di pagamento del saldo è presentata dall’organizzazione proponente allo Stato membro entro quattro mesi dalla data di conclusione delle azioni annuali previste dal contratto di cui all’articolo 16, paragrafo 1.

Per essere considerata ricevibile, la domanda dev’essere corredata di una relazione (di seguito: «la relazione annuale») costituita da:

a) un riepilogo delle realizzazioni e una valutazione dei risultati conseguiti rilevabili alla data della relazione;

b) un riepilogo finanziario annuale, in cui figurano le spese programmate e realizzate.

La relazione annuale è corredata delle copie delle fatture e dei documenti giustificativi relativi ai pagamenti effettuati.

Salvo casi di forza maggiore, la presentazione tardiva di una domanda di pagamento del saldo comporta una riduzione del saldo pari al 3 % per ogni mese di ritardo.

2. Il versamento del saldo è subordinato alla verifica da parte dello Stato membro delle fatture e dei documenti di cui al paragrafo 1, terzo comma.

Il saldo è ridotto in funzione della gravità dell’inadempimento dell’esigenza principale di cui all’articolo 16, paragrafo 4.

 

Articolo 20.

Versamenti da parte dello Stato membro

Lo Stato membro effettua i versamenti previsti agli articoli 18 e 19 entro 60 giorni di calendario dal ricevimento della domanda di pagamento.

Tale termine può tuttavia essere sospeso in qualunque momento del periodo di 60 giorni successivo alla prima registrazione della domanda di pagamento, mediante notifica all’organizzazione contraente creditrice che la domanda non è ricevibile, in quanto il credito non è esigibile oppure la domanda non è corredata dei documenti giustificativi necessari per le domande successive o lo Stato membro ritiene necessario richiedere informazioni supplementari o procedere a verifiche. Il termine continua a decorrere a partire dalla data di ricevimento delle informazioni richieste o dalla data delle verifiche effettuate dallo Stato membro, che devono essere trasmesse o rispettivamente effettuate entro un termine di 30 giorni di calendario a decorrere dalla notifica.

Salvo casi di forza maggiore, ogni ritardo nei versamenti comporta una riduzione dell’importo dell’anticipo mensile versato dalla Commissione allo Stato membro, conformemente alle norme previste dall’articolo 9 del regolamento n. 883/06.

 

Articolo 21.

Cauzioni

1. La cauzione di cui all’articolo 17, paragrafo 3, è svincolata nella misura in cui il diritto all’importo anticipato sia stato definitivamente accertato dallo Stato membro interessato.

2. La cauzione di cui all’articolo 16, paragrafo 3, deve essere valida fino al pagamento del saldo e viene svincolata con quietanza liberatoria dell’autorità nazionale competente.

Lo svincolo della cauzione ha luogo nei termini e alle condizioni di cui all’articolo 20 per quanto riguarda il versamento del saldo.

3. Le cauzioni incamerate e le sanzioni applicate vengono dedotte dalle spese dichiarate al Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) per la parte corrispondente al cofinanziamento comunitario.

 

Articolo 22.

Documenti da trasmettere alla Commissione

1. La relazione annuale è presentata dopo la conclusione di ciascuna fase annua, anche qualora non sia stata presentata alcuna domanda di pagamento del saldo.

2. Lo Stato membro trasmette alla Commissione, entro 30 giorni di calendario dal versamento del saldo di cui all’articolo 19, paragrafo 2, i riepiloghi di cui all’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, lettere a) e b).

3. Lo Stato membro trasmette alla Commissione, su richiesta della stessa ed entro 10 giorni lavorativi, una copia delle relazioni trimestrali richieste per i pagamenti intermedi conformemente all’articolo 18.

4. Nei 30 giorni di calendario successivi al pagamento del saldo, lo Stato membro trasmette alla Commissione un bilancio finanziario delle spese realizzate nell’ambito del contratto, nel formato stabilito dalla Commissione e comunicato agli Stati membri. Il bilancio è accompagnato da un parere motivato dello Stato membro in merito all’esecuzione dei compiti previsti per la fase conclusasi.

Il bilancio certifica inoltre che, in esito alle verifiche effettuate conformemente all’articolo 18, paragrafo 2, e all’articolo 19, paragrafo 2, tutte le spese sono da considerarsi ammissibili secondo i termini del contratto.

 

CAPO IV SORVEGLIANZA E CONTROLLI

Articolo 23.

Utilizzazione del materiale

1. Gli Stati membri verificano la conformità alla normativa comunitaria del materiale informativo e promozionale prodotto o utilizzato nel quadro dei programmi che beneficiano di un finanziamento in virtù del presente regolamento. Essi trasmettono alla Commissione il materiale approvato.

2. Il materiale prodotto e finanziato nel quadro del programma di cui al paragrafo 1, compresi le creazioni grafiche, visive e audiovisive nonché i siti Internet, può essere riutilizzato successivamente, previa autorizzazione scritta della Commissione, dalle organizzazioni proponenti interessate e dagli Stati membri che forniscono un contributo al finanziamento del programma, tenendo conto dei diritti dei contraenti in virtù del diritto nazionale che disciplina il contratto.

 

Articolo 24.

Sorveglianza dei programmi

1. Il gruppo di sorveglianza di cui all’articolo 12, paragrafo 1, del regolamento n. 3/08 si riunisce periodicamente per seguire lo stato di avanzamento dei vari programmi che beneficiano di un finanziamento in virtù del presente regolamento.

A tal fine, al gruppo di sorveglianza sono comunicati, per ciascun programma, il calendario delle azioni previste, le relazioni trimestrali e annuali nonché i risultati dei controlli eseguiti in applicazione degli articoli 18, 19 e 25 del presente regolamento.

Il gruppo è presieduto da un rappresentante dello Stato membro interessato; se il programma coinvolge più Stati membri, il gruppo è presieduto da un rappresentante designato da tali Stati membri.

2. I funzionari e agenti della Commissione possono partecipare alle attività organizzate nel quadro di un programma che beneficia di un finanziamento in virtù del presente regolamento.

 

Articolo 25.

Controlli eseguiti dagli Stati membri

1. Lo Stato membro interessato stabilisce i mezzi più opportuni per garantire il controllo dei programmi e delle azioni che beneficiano di un finanziamento in virtù del presente regolamento e ne informa la Commissione.

I controlli sono svolti ogni anno su almeno il 20 % dei programmi terminati durante l’anno conclusosi, con un minimo di due programmi, e vertono su almeno il 20 % dei bilanci complessivi di tali programmi terminati durante l’anno conclusosi. I campioni dei programmi da controllare sono selezionati in base ad un’analisi del rischio.

Lo Stato membro trasmette alla Commissione una relazione per ogni programma controllato, con una descrizione dei risultati dei controlli svolti e delle anomalie accertate. Tale relazione è trasmessa immediatamente dopo la sua stesura definitiva.

2. Lo Stato membro prende i provvedimenti necessari per verificare, in particolare mediante controlli tecnici e contabili presso l’organizzazione contraente e l’organismo di esecuzione:

a) l’esattezza delle informazioni e dei documenti giustificativi forniti;

b) l’adempimento di tutte obbligazioni previste dal contratto di cui all’articolo 16, paragrafo 1.

Fatte salve le disposizioni del regolamento n. 1848/06 della Commissione, lo Stato membro informa al più presto la Commissione delle eventuali irregolarità constatate nel corso dei controlli effettuati.

3. In caso di programmi che coinvolgono più Stati membri, questi ultimi adottano i provvedimenti necessari per coordinare le loro attività di controllo e ne informano la Commissione.

4. La Commissione può partecipare in qualsiasi momento ai controlli di cui ai paragrafi 1, 2 e 3. A tal fine le autorità nazionali competenti trasmettono alla Commissione, almeno 30 giorni prima dei controlli, un calendario provvisorio dei controlli che lo Stato membro effettuerà.

La Commissione può procedere ai controlli supplementari che riterrà necessari.

 

Articolo 26.

Recupero dei pagamenti indebiti

1. In caso di pagamento indebito, il beneficiario rimborsa gli importi in questione maggiorati di un interesse calcolato in funzione del periodo trascorso tra il pagamento e il rimborso.

Il tasso di interesse da applicare è fissato conformemente all’articolo 86, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE, Euratom) n. 2342/02.

2. Gli importi recuperati e gli interessi sono versati agli organismi o ai servizi pagatori degli Stati membri, i quali li detraggono dalle spese finanziate dal FEAGA, in proporzione alla partecipazione finanziaria della Comunità.

 

Articolo 27.

Sanzioni

1. In caso di frode o negligenza grave, l’organizzazione proponente rimborsa il doppio della differenza tra l’importo inizialmente pagato e l’importo effettivamente dovuto.

2. Fatte salve le disposizioni dell’articolo 6 del regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, le riduzioni previste dal presente regolamento si applicano indipendentemente dalle eventuali sanzioni supplementari applicabili in virtù di altre disposizioni della normativa comunitaria o nazionale.

 

CAPO V ABROGAZIONE, DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 28.

Abrogazione

Il regolamento n. 1071/05 e il regolamento n. 1346/05 sono abrogati.

I regolamenti abrogati continuano tuttavia ad applicarsi ai programmi d’informazione e di promozione il cui finanziamento è stato deciso dalla Commissione prima dell’entrata in vigore del presente regolamento.

I riferimenti ai regolamenti abrogati si intendono fatti al presente regolamento e vanno letti secondo la tavola di concordanza di cui all’allegato IV.

 

Articolo 29.

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

 

ALLEGATO I

MERCATO INTERNO

A. ELENCO DEI TEMI E DEI PRODOTTI

(omissis)

– vini a denominazione di origine protetta o a indicazione geografica protetta,vini con indicazione del vitigno,

(omissis)

– denominazioni di origine protetta (DOP), indicazioni geografiche protette (IGP) e specialità tradizionali garantite (STG) a norma dei regolamenti n. 509/06 del Consiglio e n. 510/06 del Consiglio e prodotti registrati nell’ambito dei regimi ivi previsti,

– agricoltura biologica a norma del regolamento n. 2092/91 del Consiglio e prodotti registrati a norma di tale regolamen-to,

(omissis)

B. LINEE DIRETTRICI

Le presenti linee direttrici intendono fornire un orientamento per i messaggi, i destinatari e i canali di comunicazione sui quali dovrebbero essere incentrati i programmi d’informazione e di promozione per le varie categorie di prodotti. Fatte salve le priorità di cui all’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento n. 3/08, è opportuno, in generale, che le proposte di programma siano elaborate tenendo conto dei seguenti principi:

- quando i programmi sono proposti da più di uno Stato membro, dovrebbero essere accompagnati da strategie, azioni e messaggi coordinati,

- i programmi dovrebbero essere preferibilmente pluriennali e di portata sufficientemente ampia da avere un’incidenza significativa sui mercati destinatari; ove opportuno, possono essere realizzati sui mercati di vari Stati membri, - i messaggi dei programmi dovrebbero fornire informazioni obiettive sulle caratteristiche intrinseche e/o sul valore nutrizionale dei prodotti nell’ambito di una dieta equilibrata, sui metodi di produzione e sul rispetto dell’ambiente, - i programmi dovrebbero contenere messaggi principali che siano diretti ai consumatori, ai professionisti e ai commercianti di vari Stati membri.

(omissis)

VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE PROTETTA O A INDICAZIONE GEOGRAFICA PROTETTA, VINI CON INDICAZIONE DEL VITIGNO

1. Analisi globale della situazione

A fronte di una produzione di vino abbondante, i consumi sono in ristagno o addirittura in calo per determinate categorie e si assiste a un’offerta crescente in provenienza dai paesi terzi.

2. Obiettivi

– Informare i consumatori sulla varietà, la qualità e le condizioni di produzione dei vini della Comunità nonché sui risultati di studi scientifici,

– informare i consumatori sul consumo responsabile delle bevande alcoliche e sui rischi connessi all’abuso di alcol.

3. Gruppi di destinatari

– Settore della distribuzione,

– consumatori, escludendo i giovani e gli adolescenti come indicato nella raccomandazione 01/458 del Consiglio,

– opinionisti (giornalisti, gastronomi),

– scuole alberghiere.

4. Messaggi principali

– La legislazione comunitaria prevede norme rigorose sulla produzione, le indicazioni di qualità, l’etichettatura e la commercializzazione, che garantiscono ai consumatori la qualità e la tracciabilità del prodotto offerto,

– l’attrattiva di poter scegliere tra una vastissima selezione di vini della Comunità di diverse provenienze,

– informazioni sulla viticoltura della Comunità e sui suoi legami con realtà, culture e sapori regionali e locali,

– informazioni sulle abitudini di consumo responsabile di bevande alcoliche e sui danni provocati dall’alcol.

5. Principali canali di diffusione dei messaggi

– Azioni di informazione e relazioni pubbliche,

– formazione rivolta ad operatori dei settori della distribuzione e della ristorazione,

– contatti con la stampa specializzata,

– altri strumenti (sito Internet, pieghevoli e opuscoli) per orientare la scelta dei consumatori,– fiere e mostre: stand che rappresentano i prodotti di vari Stati membri.

6. Durata dei programmi

Da 12 a 36 mesi; sono da preferirsi programmi pluriennali che definiscano ad ogni tappa gli obiettivi perseguiti. (omissis)

PRODOTTI BIOLOGICI

1. Analisi globale della situazione

Il consumo di prodotti biologici è particolarmente diffuso nei centri urbani, ma la quota di mercato di tali prodotti continua ad essere piuttosto limitata.

La notorietà e la conoscenza delle caratteristiche del metodo di produzione biologico tra i consumatori e altri gruppi di interesse, pur se in crescita, continua ad essere piuttosto bassa.

Nel Piano d’azione europeo per l’agricoltura biologica e gli alimenti biologici, le campagne d’informazione e di promozione sono considerate uno strumento chiave del futuro sviluppo della domanda di alimenti biologici.

2. Obiettivi

Le campagne d’informazione e di promozione non dovrebbero limitarsi ad uno o a pochi prodotti, ma riguardare piuttosto gruppi di prodotti oppure il metodo di produzione biologica applicato in una o più regioni di uno o più Stati membri. Le campagne devono prefiggersi di:

– incoraggiare il consumo di alimenti biologici,

– migliorare la notorietà tra i consumatori delle etichette contenenti il logo comunitario dell’agricoltura biologica,

– offrire informazioni complete e sensibilizzare il pubblico sui benefici effetti dell’agricoltura biologica, con particolare riferimento alla protezione dell’ambiente, al benessere degli animali, al mantenimento dello spazio rurale e allo sviluppo delle zone rurali,

– offrire informazioni complete sul contenuto e il funzionamento del regime comunitario dell’agricoltura biologica,

– incoraggiare i singoli produttori e trasformatori nonché le associazioni di produttori, di trasformatori o di dettaglianti che ancora non vi aderiscano ad adottare questo metodo di produzione; incoraggiare i dettaglianti e le loro associazioni e i ristoratori a vendere prodotti biologici.

3. Gruppi di destinatari

– Consumatori in generale, associazioni di consumatori e specifici sottogruppi di consumatori,

– opinionisti,

– operatori della distribuzione (supermercati, grossisti, dettaglianti, esercizi di ristorazione, mense, ristoranti),– insegnanti e scuole.

4. Messaggi principali

– I prodotti biologici sono naturali, adatti alla vita moderna e gustosi; sono ottenuti da metodi di produzione parti-colarmente rispettosi dell’ambiente e del benessere degli animali; l’agricoltura biologica sostiene la diversità della produzione agricola e contribuisce al mantenimento dello spazio rurale,

– i prodotti biologici devono rispettare severe norme di produzione e di controllo e garantire la piena tracciabilità, per offrire la certezza che i prodotti provengono da aziende biologiche soggette ad un regime di ispezione particolare, – la legge protegge l’impiego dei termini «ecologico» e «biologico» e dei loro equivalenti in altre lingue per qualificare le derrate alimentari. Il logo comunitario è il simbolo della produzione biologica, è noto in tutta la Comunità e indica che il prodotto rispetta severi criteri di produzione a livello comunitario ed è stato sottoposto a rigorosi controlli. L’informazione sul logo comunitario può essere completata da informazioni sui logo adottati dagli Stati membri, – altri aspetti qualitativi (sicurezza, valore nutrizionale e organolettico) dei prodotti.

5. Principali canali di diffusione dei messaggi

– Canali elettronici (siti Internet),

– linea d’informazione telefonica,

– contatti di pubbliche relazioni con i media (stampa specializzata, stampa femminile, riviste di cucina, stampa del comparto agroindustriale),

– contatti con le associazioni di consumatori,

– informazioni nei punti di vendita,

– azioni nelle scuole,

– media audiovisivi (in particolare spot televisivi mirati),

– documentazione scritta (opuscoli, pieghevoli, ecc.),

– partecipazione a fiere e mostre,

– informazione e seminari o azioni di formazione sul funzionamento del regime comunitario dell’agricoltura e dell’ali-mentazione biologica.

6. Durata dei programmi

Da 12 a 36 mesi; sono da preferirsi programmi pluriennali che definiscano ad ogni tappa la strategia e gli obiettivi perseguiti.

(omissis)

 

ALLEGATO II

PAESI TERZI

A. ELENCO DEI PRODOTTI CHE POSSONO BENEFICIARE DI AZIONI PROMOZIONALI

(omissis)

– vini a denominazione di origine protetta o a indicazione geografica protetta, vini con indicazione del vitigno,

– bevande spiritose a indicazione geografica protetta,

(omissis)

– prodotti tutelati da denominazioni di origine protette (DOP), da indicazioni geografiche protette (IGP) o specialità tradizionali garantite (STG) a titolo dei regolamenti n. 509/06 e n. 510/06,

– prodotti dell’agricoltura biologica, a titolo del regolamento n. 2092/91.

B. ELENCO DEI MERCATI DI PAESI TERZI NEI QUALI POSSONO ESSERE REALIZZATE LE AZIONI PROMOZIO-

NALI

A. Paesi

– Sudafrica

– Ex repubblica iugoslava di Macedonia

– Australia

– Bosnia-Erzegovina

– Cina

– Corea del Sud

– Croazia

– India

– Giappone

– Kosovo

– Montenegro

– Norvegia

– Nuova Zelanda

– Russia

– Serbia

– Svizzera

– Turchia– Ucraina.

B. Zone geografiche

– Africa settentrionale

– America settentrionale

– America latina

– Sud-est asiatico

– Vicino e Medio Oriente

 

ALLEGATO III

Bilanci indicativi annuali per i diversi settori di cui all’articolo 6

(omissis)

11. Vini a denominazione di origine protetta o a indicazione geografica protetta, vini con indicazione del vitigno: 12 Mio EUR

12. Prodotti DOP (denominazione di origina protetta), IGP (indicazione geografica protetta) e STG (specialità tradizionale garantita): 3 Mio EUR

(omissis)

14. Prodotti biologici: 3 Mio EUR

(omissis)

 

ALLEGATO IV

Tavola di concordanza

Regolamento n. 1071/05 (mercato interno)

Regolamento n. 501/08 (reg. unico Commissione)

Regolamento n. 1346/05 (paesi terzi)

Articolo 1

Articolo 1

Articolo 1

Articolo 2

Articolo 2

Articolo 2

Articolo 3

Articolo 3

Articolo 3

Articolo 4

Articolo 4

Articolo 5

Articolo 4

Articolo 5

Articolo 6, paragrafo 1

Articolo 6, paragrafo 2

Articolo 5

Articolo 7, paragrafo 2, lettera b)

Articolo 6, paragrafo 3, in parte

Articolo 7

Articolo 6 e articolo 10, paragrafo 3, secondo comma

Articolo 7, paragrafo 1, paragrafo 2, lettere a) e c), e paragrafo 3

Articolo 8

Articolo 7, paragrafo 1, paragrafo 2, secondo comma, e paragrafo 3

Articolo 7, paragrafo 2, ad esclusione delle lettere a) e c), e paragrafo 4

Articolo 9

Articolo 7, paragrafo 2, ad esclusione del primo comma, e paragrafi 4 e 5

Articolo 10

Articolo 8

Articolo 8

Articolo 11

Articolo 9

Articolo 9, paragrafo 1

Articolo 12

Articolo 10, paragrafo 1

Articolo 9, paragrafi 2 e 3

Articolo 13

Articolo 10, paragrafo 2, e paragrafo 3, primo comma

Articolo 10, paragrafi da 1 a 3

Articolo 14

Articolo 11

Articolo 6 e articolo 10, paragrafo 4

Articolo 15

Articolo 11

Articolo 16

Articolo 12

Articolo 12

Articolo 17

Articolo 13

Articolo 13

Articolo 18

Articolo 14

Articolo 14

Articolo 19

Articolo 15

Articolo 15

Articolo 20

Articolo 16

Articolo 16

Articolo 21

Articolo 17

Articolo 17

Articolo 22

Articolo 18

Articolo 18

Articolo 23

Articolo 19

Articolo 19

Articolo 24

Articolo 20

Articolo 20

Articolo 25

Articolo 21

Articolo 21

Articolo 26

Articolo 22

Articolo 22

Articolo 27

Articolo 23

Articolo 23

Articolo 28

Articolo 24

Articolo 25

Articolo 29

Articolo 26