Settore vinicolo - Vendita di vino - Assemblaggio del vino - Analisi su campione - Sofisticazione del vino con un edulcorante - Valori isotopici riscontrati non rientranti nel campo di variabilità naturale per la tipologia di prodotto dichiarato - Campione annacquato - Fattispecie riconducibile all'ipotesi dei vizi della cosa venduta ex art. 1490 cod. civ. o della mancanza nella cosa venduta delle qualità promesse od essenziali per l’uso cui essa è destinata ex art. 1497 cod. civ. - Onere della prova.
SENTENZA
n. 1207/2023 pubbl. il 09/10/2023
(Giudice: dott. Luciano Arcudi)
nella causa civile iscritta al n. 2260/2022 di R.G., promossa da:
TORREVILLA VITICOLTORI ASSOCIATI SOCIETÀ COOPERATIVA AGRICOLA (...), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Voghera (PV), via G. Plana, 3, presso lo studio dell’Avv. Federico Contardi, che la rappresenta e difende in forza di procura in atti,
- attrice -
contro
ACHILLI A. E F.N. SOCIETA’ AGRICOLA (...), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Broni (PV), via Dante, 2, presso lo studio dell’Avv. Realdo Filippo Frattoni, che la rappresenta e difende in forza di procura in atti,
- convenuta -
CONCLUSIONI
Per l’attrice:
«nel merito, in via principale: - accertare l’inadempimento ex artt. 1218, 1176, c. 2, 1223, 1225 e 2059 c.c. della convenuta rispetto alle obbligazioni assunte ai sensi del contratto e, per l’effetto, condannare la stessa Achilli A. e F.N. Società Agricola al risarcimento del danno patrimoniale patito da Torrevilla s.c.a. e pari ad € 20.635,00 per il vino contaminato dal prodotto illecito venduto dalla convenuta, oltre interessi moratori dal dovuto sino al saldo, per tutto quanto sopra esposto in fatto e in diritto. In via istruttoria: (…). In ogni caso: con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, spese generali, I.V.A. e C.P.A. incluse le spese di mediazione quantificate in € 1.268,80, e liquidazione delle stesse secondo i parametri tabellari di cui al D.M. n. 55/2014, tenuto conto della complessità della causa e dell’attività effettivamente svolta dal difensore da distrarsi in favore del procuratore antistatario».
Per la convenuta:
«Voglia l’On. Tribunale, contrariis reiectis, premesse le opportune declaratorie: - respingere l’avversaria domanda perché infondata in fatto e in diritto; - con vittoria di spese ed onorari di causa».
ESPOSIZIONE SOMMARIA DEI PRECEDENTI IN FATTO E PROCESSUALI
1. – La Torrevilla Viticoltori Associati Società Cooperativa Agricola (di seguito, “T.V.A. S.c.a.”) ha convenuto in giudizio la Achilli A. e F.N. S.a., esponendo:
- di avere in data 19.10.2019 acquistato dalla convenuta circa 5.000,00 litri di vino “Malvasia D.O.P. 2019” di gradazione alcolica 11,5°, per un importo di € 5.368,00;
- che, al momento dello scarico del vino in questione, si “… provvedeva - alla presenza del trasportatore sig. Bruni - a conservare due campioni del prodotto acquistato dall’Azienda Agricola Achilli, uno recante ceralacca di Torrevilla s.c.a. e uno con ceralacca apposta dallo stesso vettore”;
- che, in data 23.10.2019, provvedeva quindi ad effettuare l’assemblaggio del vino in questione con quello prodotto da essa attrice, ottenendo 200 hl di vino;
- che, in data 31.10.2019, decideva di effettuare, “di propria iniziativa e per mero scrupolo”, alcune analisi chimiche presso l’Istituto per lo Sviluppo Viticolo Enologico ed Agroindustriale (ISVEA) sul campione del vino Malvasia dell’Azienda Agricola Achilli, ottenendo in data 19.11.2019 un esito negativo, attestante la sofisticazione del vino con un edulcorante (in particolare, veniva segnalato che “i valori isotopici riscontrati non rientrano nel campo di variabilità naturale per la tipologia di prodotto dichiarato. Il campione è annacquato e l'etanolo deriva anche dalla fermentazione di zucchero di barbabietola”);
- che, in data 21.11.2019, effettuava una seconda analisi su un campione del vino ottenuto dalle summenzionate operazioni di assemblaggio, ottenendo analogo esito negativo (“i valori isotopici riscontrati rientrano nel campo di variabilità di un prodotto di origine uvica. I valori isotopici riscontrati non rientrano nel campo di variabilità naturale per tipologia (DOP Lombardia) la zona di origine (Lombardia) e l'annata (2019) dichiarate”;
- che, in data 22.11.2019, convocava il “sig. Achilli” (si ipotizza, il legale rappresentante della convenuta) per un colloquio informale, per avere spiegazioni che, nell’occasione, non furono offerte;
- che, il 29.5.2020, la convenuta sollecitava tramite il proprio legale il pagamento della fattura di cui trattasi, la quale veniva respinta alla luce delle risultanze di cui sopra;
- che la partita di vino di cui trattasi di 200 hl, in quanto non commerciabile, dovette essere sostituita da altra nel quadro di accordi già presi con la distribuzione, con un danno quantificabile in circa € 60.000,00, oltre all’ulteriore danno economico derivante dall’acquisto di analoga massa vinosa presso altri fornitori;
- che “è innegabile la riconducibilità esclusiva all’odierna convenuta di tale sofisticazione, in quanto per mero scrupolo Torrevilla s.c.a. ha provveduto a prelevare n. 2 campioni del vino (5.000 litri) venduto dall’Azienda Agricola Achilli, in un momento – ovvero prima di scaricare il camion condotto dal vettore sig. Giorgio Bruni – in cui non sarebbe stato possibile alterare la quantità di prodotto sfuso fornito dalla convenuta”; inoltre, “… al momento del prelievo di tali campioni, essi venivano custoditi in due distinte bottiglie chiuse ermeticamente con sigilli: un campione è stato sottoposto ad analisi ed uno è tuttora conservato presso Torrevilla s.c.a.”;
- che l’assemblaggio del vino di cui trattasi con il proprio prima dell’attesa dell’esito delle analisi si era resa necessaria perché tale attesa avrebbe compromesso l’esigenza di far fronte agli ordini già ricevuti da terzi.
2. - La convenuta si è costituita negando che il vino presentasse le problematiche evidenziate nonchè rilevando, quanto all’esito delle analisi effettuate dall’attrice, che si trattava di “verifiche poste in essere autonomamente da Torrevilla S.C.A. senza alcun contradditorio e/o partecipazione da parte dell’Azienda Achilli e come tali non opponibili a quest’ultima” e contestando comunque il danno come quantificato.
3. – All’esito del deposito delle memorie di trattazione, il G.U. invitava le parti a trattare alcune questioni, riguardanti in particolare la qualificazione della domanda di parte attrice e la prova dell’avvenuto campionamento del vino di cui trattasi.
Raccolte le note delle parti, nelle quali l’attrice precisava di avere formulato una azione di risarcimento dei danni ma non di risoluzione contrattuale, il G.U. formulava una proposta conciliativa, non accolta dalla parte attrice.
Con successiva ordinanza, la causa era rinviata per la precisazione delle conclusioni, senza ammissione di mezzi istruttori.
MOTIVI DELLA DECISIONE
4. – Nella fattispecie si rientra nell’ipotesi dei vizi della cosa venduta ex art. 1490 c.c. o nella mancanza nella cosa venduta delle qualità promesse od essenziali per l’uso cui essa è destinata ex art. 1497 c.c.
In entrambi i casi, l’onere della prova della ricorrenza dei vizi o della mancanza delle qualità promesse od essenziali incombe sul compratore (Cass. n. 33612/2022 e Cass. n. 14895/2023).
Nella specie, tale onere non può dirsi assolto.
L’attrice deduce che, al momento dello scarico del vino in questione, si “… provvedeva - alla presenza del trasportatore sig. Bruni - a conservare due campioni del prodotto acquistato dall’Azienda Agricola Achilli, uno recante ceralacca di Torrevilla s.c.a. e uno con ceralacca apposta dallo stesso vettore”.
Quindi, deduce di avere fatto sottoporre i campioni del vino in questione (che si desume essere stato consegnato il 21.10.2023) in data 31.10.2023 ad analisi chimiche con l’esito del quale s’è detto.
Essa allega effettivamente di avere utilizzato opportuni accorgimenti per dimostrare in un eventuale futuro giudizio la sussistenza di vizi nel prodotto, ma di questi non offre la prova.
Il capitolato di prova orale articolato nella seconda memoria, infatti, non fa riferimento alcuno alle suddette operazioni, riguardando i relativi fatti unicamente l’ulteriore circostanza dell’avere miscelato il vino riguardante la partita di cui trattasi con quello proprio e di altri fornitori.
La prova dei fatti precedenti a tale momento, ovvero il prelevamento dei campioni al momento della consegna ed il loro invio per le analisi chimiche (che si allegano avvenuti in presenza del vettore e, si presume, di altri soggetti incaricati dalla stessa attrice), rimane affidata a produzioni documentali che non possono ritenersi esaustive.
Infatti, esse si riducono alla fotografia dei campioni di vino di cui trattasi, che nulla comprovano, e da documentazione riguardante il conferimento dell’incarico in questione, inclusivo del rapporto di analisi di cui trattasi (prod. n. 16), dal quale non può desumersi con la dovuta certezza che il vino esaminato facesse effettivamente parte della partita di merce di cui trattasi: l’attrice – che ancora nelle note conclusive sostiene che “il doc. 16 (in particolare da pagina 4 a 6), prodotto in allegato alla memoria n. 183 comma 6 n. 2 c.p.c. da parte attrice, dimostra che tra i campioni di vino inviato al laboratorio di analisi vi fosse proprio un campione di Malvasia 2019 fornito da Azienda Agricola Achilli” – continua a non spiegare, nonostante che fosse stata sollecitata a farlo con l’ordinanza del 25.5.2023, da quali elementi dovrebbe desumersi che detta produzione fornisca la prova che il campione inviato per l’analisi conteneva il prodotto di cui trattasi.
Analogamente, la richiesta di ordinare ad Isvea S.r.l. di esibire ai sensi dell’art. 210 c.p.c. la documentazione attestante la corrispondenza tra il campione ancora conservato da Torrevilla S.c.a. con il campione delle precedenti analisi è eccessivamente generica e non ben motivata nei presupposti: l’attrice avrebbe dovuto chiarire anzitutto perché il fatto non potrebbe essere provato “aliunde” (Cass., 10043/2004; Cass., 5908/2004) e, superato tale imprescindibile presupposto, indicare nello specifico in che cosa consista tale documentazione, spiegare perché non ne possa venire in possesso autonomamente (Cass., 19475/2005) e, quindi, spiegarne la rilevanza ai fini di causa.
Neppure può trovare applicazione il principio sancito dall’art. 115 comma 1° c.p.c., secondo il quale il giudice deve porre a fondamento della decisione i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita. Infatti, tale principio, per non tradursi in un’inammissibile inversione dell’onere probatorio, non può evidentemente trovare applicazione con riferimento ai fatti rispetto ai quali, come nella specie, la parte che li dovrebbe provare è vicina e quella che le dovrebbe contestare è lontana.
Infine, l’eventuale C.T.U. sarebbe inutile, posto che, se effettuata sui campioni di cui trattasi, potrebbe dare risultanze attendibili sulla qualità del prodotto esaminato ma non sulla derivazione dello stesso dalla partita di merce di cui trattasi, mentre, se effettuata sul vino già frutto di miscelazione, non consentirebbe di risalire al prodotto che presentava i vizi in questione.
5. – La domanda deve pertanto essere rigettata.
Si deve, in proposito, rammentare che il principio consacrato nel citato art. 2697 c.c. ha la funzione di rendere sempre possibile la decisione del giudice, anche in assenza di sufficienti prove dei fatti, evitando così pronunce di non liquet: il rilievo del mancato assolvimento dell’onere probatorio non postula la convinzione del giudicante della non verità del fatto dedotto, ma costituisce semplicemente una regola di giudizio in forza della quale il giudice, a fronte di una prova non raggiunta, deve pronunciare la soccombenza della parte che non ha fornito la dimostrazione del fatto che aveva l’onere di dimostrare.
6. - Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo avuto riguardo ai parametri di cui al D.M. n. 55/2014, che si reputa equo fissare sulla base di valori inferiori a quelli medi e tenendo conto della riduzione della domanda effettuata con la prima memoria.
P.Q.M.
il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza ed eccezione,
I. respinge le domande di parte attrice;
II. condanna l’attrice alla rifusione in favore della convenuta delle spese di lite, che liquida per compenso di difensore in € 2.000,00 per la fase di studio, € 1.150,00 per la fase introduttiva, € 1.000,00 per la fase di trattazione/istruttoria ed € 850,00 per la fase decisionale, e così complessivamente € 5.000,00, oltre 15% spese generali, C.P.A. ed I.V.A. come per legge.
Così deciso il 7 ottobre 2023.
Il Giudice
Dott. Luciano Arcudi