Organo: Commissione europea
Categoria: OCM norme UE
Tipo documento: Comunicazione Commissione UE
Data provvedimento: 30-06-2015
Numero provvedimento: 15845
Tipo gazzetta: Nessuna
Data aggiornamento: 01-01-1970

Vino senza alcol

Faccio seguito alla lettera in merito alla possibilità di indicare in etichetta la denominazione «vino senza alcol» per un prodotto avente un titolo alcolometrico compreso tra 0° e 4°.

La nuova normativa che disciplina l’organizzazione comune del mercato vitivinicolo è stata adottata nello scorso mese di aprile e, per la questione da Lei sollevata, riprende disposizioni preesistenti nella precedente OCM, pertanto è opportuno che la risposta al Suo quesito sia data alla luce della nuova OCM.

Nell’allegato IV, punto 1, del regolamento n. 479/08 del Consiglio, del 29 aprile 2008, il vino è definito come un prodotto ottenuto esclusivamente dalla fermentazione alcolica totale o parziale di uve fresche, pigiate o no, o di mosti di uve, che ha un titolo alcolometrico effettivo non inferiore a 8,5% vol o a 4,5% vol per alcuni prodotti di cui al suddetto allegato IV, sezione B, punto 1.

Pertanto, un prodotto che risulti conforme alla definizione prevista da questo regolamento ma il cui titolo alcolometrico volumico effettivo sia inferiore a questi due titoli minimi non può essere definito «vino».

L’articolo 25, paragrafo 2, di detto regolamento del Consiglio prevede:

«Nella Comunità possono essere utilizzate le designazioni delle categorie di prodotti vitivinicoli figuranti nell’allegato IV solo per la commercializzazione di un prodotto conforme alle corrispondenti condizioni ivi stabilite.

Tuttavia, nonostante l’articolo 59, paragrafo 1, lettera a), gli Stati membri possono ammettere l’utilizzazione della parola «vino» se:

a) è accompagnata da un nome di frutta sotto forma di denominazione composta per commercializzare prodotti ottenuti dalla fermentazione di frutta diversa dall’uva; oppure b) è parte di una denominazione composta.

Deve essere evitata qualsiasi confusione con prodotti corrispondenti alle categorie di vino di cui all’allegato IV».

In base alla regolamentazione comunitaria, è possibile che uno Stato membro autorizzi l’impiego della parola «vino» in una denominazione composta utilizzata per un prodotto diverso dal «vino» ai sensi della normativa comunitaria, a condizione che non vi sia rischio di confusione per i consumatori in merito alla natura del prodotto.

La Corte di giustizia, nella sentenza del 25 luglio 1991, con riferimento alla legislazione all’epoca applicabile, ha indicato che spetta al giudice a quo accertare se le parole «vino senza alcol» costituiscano una denominazione composta ammessa dalla normativa nazionale per designare un prodotto diverso da ciò che è vino ai sensi del diritto comunitario. È pertanto compito delle competenti autorità nazionali stabilire i casi in cui la denominazione «vino senza alcol» può essere legalmente autorizzata per designare un prodotto che non è vino in senso proprio e che non comporta il rischio di indurre in errore i consumatori.