Settore vinicolo - Richiesta da parte di una cantina vinicola di ammissione al contributo in conto capitale, da finanziare nell'ambito del PNRR, Missione 2, Componente1, Investimento 2.2 “Parco Agrisolare”, per la realizzazione di un progetto comprensivo dell'installazione di un impianto fotovoltaico - Impugnazione del provvedimento di esclusione della richiesta di ammissione al contributo in conto capitale - Rinuncia al contributo stabilito dal decreto ministeriale come condizione per accedere al c.d. Secondo Bando Parco Agrisolare che prevede ulteriori agevolazioni rispetto al primo.
SENTENZA
ex art. 74 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 8551 del 2023, proposto da
Cantina Vini Armani A. – Terre Dominici S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Angelo Crisafulli, Maddalena Was, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Gestore dei Servizi Energetici – Gse S.p.A., Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, non costituiti in giudizio;
Gse S.p.A. - Gestore dei Servizi Energetici, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Cesare San Mauro, Antonio Pugliese, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Cesare San Mauro in Roma, via Guido D'Arezzo 2;
nei confronti
Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Centrone Conserve Italiane S.r.l., non costituiti in giudizio;
PER L'ANNULLAMENTO
- del provvedimento del GSE S.p.A. GSEWEB/P20230250507 del 25 marzo 2023, recante “richiesta di ammissione al contributo in conto capitale, da finanziare nell'ambito del PNRR, Missione 2, Componente1, Investimento 2.2 “Parco Agrisolare”, per la realizzazione del progetto identificato dal codice AGRS0000010572, comprensivo dell'installazione di un impianto fotovoltaico con potenza pari a 205.205 kW, nel Comune di DOLCE' (VR) - Comunicazione di esclusione”, notificato alla società in pari data;
- del “Decreto recante gli elenchi finali dei destinatari ammessi a finanziamento con i fondi afferenti al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Missione 2 Componente 1 (M2C1) – Investimento 2.2 – Parco Agrisolare, finanziato dall'Unione Europea”, emesso dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste - Dipartimento delle Politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca e dell'ippica Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica del 30 marzo 2023, nella parte in cui non include l'impresa ricorrente in detto elenco;
- della nota del GSE S.p.A. prot. n. GSE/P20230010088 del 27 marzo 2023, trasmessa dal Gestore al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, menzionata nel summenzionato decreto e non conosciuta;
- ove occorra, dell' “Avviso recante le modalità di presentazione delle domande di accesso alla realizzazione di impianti fotovoltaici da installare su edifici a uso produttivo nei settori agricolo, zootecnico e agroindustriale, da finanziare nell'ambito del PNRR, Missione 2, componente 1, investimento 2.2 “Parco Agrisolare” emesso dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste - Dipartimento delle Politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca e dell'ippica Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica del prot. 0362593 del 23 agosto 2022, nella parte in cui non prevederebbe espressamente l'applicazione delle garanzie procedimentali di cui agli artt. 6 e 10 bis della legge n. 241/90;
- ove occorra, del “Regolamento Operativo Parco Agrisolare” predisposto dal GSE S.p.A., nella parte in cui non prevederebbe espressamente l'applicazione delle garanzie procedimentali di cui agli artt. 6 e 10 bis della legge n. 241/90;
- di ogni altro atto e/o provvedimento connesso, presupposto e/o consequenziale, anche non conosciuto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Gse S.p.A. - Gestore dei Servizi Energetici;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 ottobre 2023 il dott. Roberto Maria Giordano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Rilevato come, con il ricorso in epigrafe, Cantina Vini Armani A. - Terre Dominici S.r.l. abbia impugnato il provvedimento di esclusione della richiesta di ammissione al contributo in conto capitale, da finanziare nell’ambito del PNRR, Missione 2, Componente 1, Investimento 2.2 “Parco Agrisolare”, unitamente ad altri provvedimenti connessi, relativi al c.d. Primo Bando Parco Agrisolare;
Rilevato come, nelle more del presente giudizio, il MASAF, con Avviso pubblico del 21/7/ 2023, ai sensi del DM n. 211444 del 19/4/2023 abbia approvato il “Regolamento Operativo Parco Agrisolare” - che definisce le modalità e le specifiche tecniche di presentazione e valutazione delle proposte di ammissione ai contributi per il Parco Agrisolare (c.d. Secondo Bando Parco Agrisolare ) – che nell’art. 3, comma 1 dispone che “per gli anni dal 2022 al 2026 le risorse ammontano a 1.500 milioni di euro a valere sui fondi del PNRR, Missione 2, Componente 1, Investimento 2.2. e, a seguito del DM 21/12/2022 nonché del DM 30/3/ 2023, risultano risorse residue pari ad euro 993.031.470,19”;
Rilevato come il c.d. Secondo Bando Parco Agrisolare contenga ulteriori agevolazioni rispetto al c.d. Primo Bando. In particolare: (1) l’aumento fino all’80% dell'intensità di aiuto massimo che può essere riconosciuta per gli impianti in autoconsumo; (2) la possibilità di ammettere al finanziamento anche gli impianti con produzione di energia elettrica eccedente il vincolo di autoconsumo; (3) la facoltà di ricorrere allo strumento dell’autoconsumo condiviso, qualora più aziende agricole, costituite in forma aggregata, realizzino un impianto fotovoltaico; (4) il raddoppio della spesa ammissibile per i sistemi di accumulo e per i dispositivi di ricarica; (5) l’aumento a 1.000 Kwt della soglia massima di potenza degli impianti che possono essere realizzati;
Rilevato come – secondo l ’art. 6, comma 9 del c.d. Secondo Bando Parco Agrisolare - “le domande di agevolazione riferite a progetti inclusi negli elenchi di cui ai decreti del 21 dicembre 2022 e 30 marzo 2023 sono ammissibili esclusivamente previa espressa rinuncia al contributo stabilito dal decreto ministeriale n. 140119 del 25 marzo 2022 da effettuarsi prima della presentazione della domanda di agevolazione” e come le Proposte per l’accesso ai contributi previsti debbano essere presentate entro un termine perentorio, compreso tra il 12/9/2023 e il 12/10/2023;
Rilevato come la Società ricorrente abbia espressamente manifestato l’intento di presentare Proposta di ammissione ai contributi nell’ambito del c.d. Secondo Bando Parco Agrisolare. Proposta nella quale dovrà necessariamente attestare la sussistenza del requisito di partecipazione previsto dall’ art. 6, comma 9 del c.d. Secondo Bando Parco Agrisolare e come, pertanto, non intenda accedere ai contributi oggetto del provvedimento di esclusione impugnato in questa sede, collegati al c.d. Primo Bando Parco Agrisolare;
Rilevato come, quale conseguenza di tale sopravvenienza, la società ricorrente abbia depositato il 27/9/ 2023 -quindi prima dell’udienza pubblica del 4/10/2023 - dichiarazione di sopravvenuta carenza d’interesse al ricorso in epigrafe avverso il provvedimento di esclusione del GSE dall’ammissione al contributo collegato al c.d. Primo Bando Parco Agrisolare, chiedendo l’estinzione del presente giudizio per sopravvenuta carenza di interesse e la compensazione tra le parti delle spese di giudizio;
Considerato come – nel caso di espressa dichiarazione del ricorrente di non avere più alcun interesse alla decisione del ricorso – il Collegio non possa decidere la controversia nel merito, né procedere d’ufficio, né sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell’interesse ad agire, ma soltanto adottare una pronuncia in conformità alla dichiarazione resa, poiché nel giudizio amministrativo, in difetto di repliche o di diverse richieste ex adverso, vige il principio dispositivo in senso ampio, nel senso che parte ricorrente, sinchè la causa non venga trattenuta in decisione, fruisce della piena disponibilità dell’azione e può dichiarare di non avere interesse alla decisione di merito, in tal modo provocando la presa d’atto del Collegio, che può esclusivamente dichiarare l’improcedibilità del ricorso ex art.35,comma 1, lett. c) cpa, venendo meno in tal caso la condizione dell'azione dell'interesse a ricorrere, che confluisce in una pronuncia di stampo meramente processuale, inidonea a proiettarsi al di fuori del giudizio (Cfr.TAR Campania – Sez.5 _- n.6520/2022; C. di S. – Sez. 7 – n. 671/2022; C. di S. – Sez. 3 – n. 1135/2018; TAR Lazio – Sez. 3 Ter- n. 13797/2023);
Considerato come – trattandosi di pronuncia in rito - le spese del giudizio possano essere equamente compensate tra le parti, come da richiesta di parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 ottobre 2023 con l'intervento dei magistrati:
Elena Stanizzi, Presidente
Gabriele La Malfa Ribolla, Referendario
Roberto Maria Giordano, Referendario, Estensore
L'ESTENSORE
Roberto Maria Giordano
IL PRESIDENTE
Elena Stanizzi