Organo: Commissione europea
Categoria: Nessuna
Tipo documento: Regolamento UE
Data provvedimento: 17-10-2023
Numero provvedimento: 2162
Tipo gazzetta: Gazzetta Ufficiale UE serie L
Data gazzetta: 18-10-2023

Regolamento di esecuzione (UE) 2023/2162 della Commissione, del 17 ottobre 2023, che cancella la protezione dell’indicazione geografica [Sable de Camargue (IGP)].

(Regolamento (UE) 17/10/2023, n. 2023/2162, pubblicato in G.U.U.E. 18 ottobre 2023, n. L)


LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, in particolare l’articolo 106,

considerando quanto segue:

(1) L’articolo 19 del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione dispone che la procedura stabilita all’articolo 94 e agli articoli da 96 a 99 del regolamento (UE) n. 1308/2013 si applichi mutatis mutandis alla cancellazione di una indicazione geografica protetta di cui all’articolo 106 del regolamento (UE) n. 1308/2013.

(2) A norma dell’articolo 19 del regolamento (UE) 2019/33, la richiesta di cancellazione dell’indicazione geografica protetta «Sable de Camargue» presentata dalla Francia è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

(3) Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione a norma dell’articolo 98 del regolamento (UE) n. 1308/2013, l’indicazione geografica protetta «Sable de Camargue» deve essere cancellata.

(4) In considerazione della cancellazione della protezione dell’indicazione geografica «Sable de Camargue», deve essere soppressa la relativa iscrizione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette dei vini dell’Unione di cui all’articolo 104 del regolamento (UE) n. 1308/2013.

(5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato per l’organizzazione comune dei mercati agricoli,


HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:


Articolo 1

La protezione dell’indicazione geografica «Sable de Camargue» (IGP) è cancellata.

 

Articolo 2

L’iscrizione dell’indicazione geografica «Sable de Camargue» (IGP) nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette dei vini è soppressa.

 

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.


Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 ottobre 2023


Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN