Organo: Commissione europea
Categoria: Nessuna
Tipo documento: Regolamento UE
Data provvedimento: 17-10-2023
Numero provvedimento: 2155
Tipo gazzetta: Gazzetta Ufficiale UE serie L
Data gazzetta: 18-10-2023

Regolamento di esecuzione (UE) 2023/2155 della Commissione, del 17 ottobre 2023, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2022/128 per quanto riguarda taluni obblighi di comunicazione per le informazioni relative al FEAGA in forma elettronica.

(Regolamento (UE) 17/10/2023, n. 2023/2155, pubblicato in G.U.U.E. 18 ottobre 2023, n. L)


LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013, in particolare l'articolo 92,

considerando quanto segue:

(1) Gli obblighi di comunicazione svolgono un ruolo fondamentale nel garantire un monitoraggio adeguato e una corretta applicazione della legislazione. È tuttavia importante razionalizzare tali obblighi per far sì che soddisfino l'obiettivo previsto e per limitare gli oneri amministrativi.

(2) Il regolamento di esecuzione (UE) 2022/128 della Commissione stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (UE) 2021/2116 per quanto riguarda, tra l'altro, il controllo delle operazioni.

(3) L'articolo 48 del regolamento di esecuzione (UE) 2022/128 stabilisce norme relative alle modalità di presentazione del piano di controllo e della relazione di controllo di cui allo stesso articolo. Tale obbligo dovrebbe essere pertanto semplificato mediante un sistema informatico in linea con la comunicazione della Commissione «Competitività a lungo termine dell'UE: prospettive oltre il 2030».

(4) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2022/128.

(5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato dei Fondi agricoli,
 

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
 

Articolo 1

All'articolo 48 del regolamento di esecuzione (UE) 2022/128, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. Le informazioni da presentare a norma del presente articolo sono comunicate in forma elettronica mediante un sistema informatico.».

 

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.


Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 ottobre 2023


Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN