Pubblicazione della comunicazione di approvazione di una modifica ordinaria al disciplinare di produzione di un nome nel settore vitivinicolo di cui all'articolo 17, paragrafi 2 e 3, del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione [Granada].
(Comunicazione 16/10/2023, pubblicata in G.U.U.E. 16 ottobre 2023, n. C)
La presente comunicazione è pubblicata conformemente all'articolo 17, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione.
COMUNICAZIONE DELL'APPROVAZIONE DI UNA MODIFICA ORDINARIA
«Granada»
PDO-ES-A1475-AM03
Data della comunicazione: 12.7.2023
DESCRIZIONE E MOTIVI DELLA MODIFICA APPROVATA
1. Spostamento delle menzioni tradizionali
Descrizione
L'intero paragrafo relativo alla menzione tradizionale equivalente a DOP è stato soppresso dalla sezione in cui appariva ed è stato spostato al punto H.2. Norme particolari in materia di etichettatura e confezionamento.
La modifica interessa la sezione A del disciplinare di produzione e non incide sul documento unico.
Conformemente all'articolo 105, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati, essa non è considerata una modifica dell'Unione in quanto non include una modifica del nome della denominazione di origine protetta, non consiste nella modifica, soppressione o aggiunta di una categoria di prodotti vitivinicoli e non comporta l'invalidazione del legame o ulteriori restrizioni alla commercializzazione del prodotto. È pertanto da considerarsi ordinaria.
Motivazione
La redazione del disciplinare viene migliorata indicando le menzioni tradizionali cui hanno diritto i vini protetti dalla DOP nella parte relativa all'etichettatura.
2. Specificazione delle categorie vitivinicole
Descrizione
Sono state introdotte le categorie vitivinicole per ciascun tipo di vino protetto dalla DOP, senza aumentare o ridurre il numero di tali vini.
La modifica interessa la sezione B del disciplinare di produzione e non incide sul documento unico.
Conformemente all'articolo 105, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati, essa non è considerata una modifica dell'Unione in quanto non include una modifica del nome della denominazione di origine protetta, non consiste nella modifica, soppressione o aggiunta di una categoria di prodotti vitivinicoli e non comporta l'invalidazione del legame o ulteriori restrizioni alla commercializzazione del prodotto. È pertanto da considerarsi ordinaria.
Motivazione
Conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento delegato 2019/33, nella descrizione dei prodotti vitivinicoli è obbligatorio indicare la o le categorie pertinenti di prodotti vitivinicoli scegliendole tra le categorie di cui all'allegato VII, parte II, del regolamento (UE) n. 1308/2013.
3. Modifica delle caratteristiche analitiche dei vini
Descrizione
Viene modificato il titolo alcolometrico effettivo minimo per i vini, fissandolo a 10 % vol. per i vini bianchi e rosati e a 11 % vol. per i vini rossi. Viene inoltre corretto il refuso relativo al titolo alcolometrico effettivo minimo dei vini di uve stramature, pari a 13 % vol. Il titolo alcolometrico effettivo minimo della partita bianca o rosata utilizzata per la produzione dei vini spumanti e dei vini spumanti di qualità viene ridotto a 9,5 % vol.
I valori dell'acidità totale minima (espressa in acido tartarico) sono modificati come segue: per i vini non spumanti, il valore dell'acidità totale minima viene fissato come pari o superiore a 4,0 g/l in acido tartarico; nella sottozona «Contraviesa-Alpujarra» il valore dell'acidità totale minima viene mantenuto a 4,5 g/l in acido tartarico; per la partita il valore dell'acidità totale minima (in g/l di acido tartarico) viene ridotto a 5,0 g/l in acido tartarico; il valore dell'acidità totale minima (in g/l di acido tartarico) per la partita utilizzata per la produzione dei vini spumanti e dei vini spumanti di qualità della sottozona «Contraviesa-Alpujarra», stabilito precedentemente a 5,5 g/l, viene mantenuto.
Vengono soppressi il parametro dell'estratto secco minimo per i vini non spumanti e il parametro dell'estratto secco minimo e massimo per la partita utilizzata per la produzione dei vini spumanti e dei vini spumanti di qualità protetti, nonché per i vini medesimi.
Viene stabilito un limite massimo di anidride solforosa per i vini rosati e rossi con un tenore di zuccheri pari o superiore a 5 g/l, fissandolo a 200 mg/l.
Le caratteristiche analitiche della partita dei vini spumanti e di questi ultimi una volta terminati vengono estese ai vini spumanti di qualità.
Il pH massimo delle partite utilizzate per la produzione dei vini spumanti e dei vini spumanti di qualità, nonché in tali vini una volta terminati, viene modificato, innalzandolo a 3,4. In considerazione delle peculiarità della sottozona e delle varietà impiegate, nella sottozona «Contraviesa-Alpujarra» il pH massimo delle partite utilizzate per la produzione dei vini spumanti e dei vini spumanti di qualità, nonché quello di tali vini una volta terminati, fissato precedentemente a 3,3, viene mantenuto.
Viene soppresso il parametro delle ceneri minime e massime per la partita utilizzata per la produzione dei vini spumanti e dei vini spumanti di qualità protetti, nonché per gli stessi vini spumanti e i vini spumanti di qualità protetti.
La modifica riguarda il punto B.1 «Caratteristiche analitiche» del disciplinare e la sezione 4 «Descrizione del vino (dei vini)» del documento unico.
Conformemente all'articolo 105, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati, essa non è considerata una modifica dell'Unione in quanto non include una modifica del nome della denominazione di origine protetta, non consiste nella modifica, soppressione o aggiunta di una categoria di prodotti vitivinicoli e non comporta l'invalidazione del legame o ulteriori restrizioni alla commercializzazione del prodotto. È pertanto da considerarsi ordinaria.
Motivazione
La modifica del titolo alcolometrico effettivo è volta ad adeguarsi alle diverse particolarità del clima e del suolo della zona, al ricorso all'irrigazione e ai gusti del mercato, che chiede vini dal titolo alcolometrico inferiore.
La diminuzione dei valori di acidità minima riflette la tendenza del mercato, riducendo le pratiche enologiche di acidificazione con la conseguente produzione di vini più naturali.
La soppressione del limite per l'estratto secco è dovuta al fatto che si ritiene che tener conto di tale parametro dell'estratto secco minimo non migliori la qualità dei vini; esso è dunque considerato inutile.
La modifica del pH è riconducibile alla riduzione delle pratiche enologiche di acidificazione, con un adeguamento alle varietà impiegate, nonché alla varietà climatica della zona, con la conseguente produzione di vini spumanti e vini spumanti di qualità più naturali.
Quanto alle ceneri, si ritiene che tener conto di tale parametro non migliori la qualità dei vini; esso è dunque considerato inutile.
4. Modifica delle caratteristiche organolettiche dei vini
Descrizione
La sezione viene riscritta, distinguendo le categorie di prodotti vitivinicoli e i tipi di vino protetti dalla DOP.
La modifica riguarda il punto B.2 «Principali caratteristiche organolettiche» del disciplinare e la sezione 4 «Descrizione del vino (dei vini)» del documento unico.
Conformemente all'articolo 105, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati, essa non è considerata una modifica dell'Unione in quanto non include una modifica del nome della denominazione di origine protetta, non consiste nella modifica, soppressione o aggiunta di una categoria di prodotti vitivinicoli e non comporta l'invalidazione del legame o ulteriori restrizioni alla commercializzazione del prodotto. È pertanto da considerarsi ordinaria.
Motivazione
La modifica è volta a chiarire e concretizzare la descrizione organolettica di ciascun tipo di vino nelle diverse fasi di valutazione (aspetto, odore e sapore), nonché a rendere obiettivi i descrittori, al fine di agevolare l'applicazione da parte dell'organismo di controllo della norma «UNE-EN ISO/IEC 17065:2012 Valutazione della conformità. Requisiti per organismi che certificano prodotti, processi e servizi», o di un'altra norma che la sostituisca, con riferimento alle attività di verifica del rispetto di tale sezione del disciplinare.
5. Modifica della descrizione della produzione dei diversi tipi di vino
Descrizione
La capacità massima delle botti di rovere viene aumentata a 600 litri per la menzione «Fermentado en Barrica» e le menzioni «Barrica» o «Roble».
La menzione «Premium» per i vini spumanti protetti viene disciplinata riservandola ai vini il cui affinamento, calcolato a partire dal momento del tiraggio fino allo sboccamento, non sia inferiore a 12 mesi.
Viene introdotta e disciplinata la menzione «Nuevo», destinata ai vini non spumanti della campagna in cui le uve sono state vendemmiate, purché siano stati imbottigliati ed etichettati prima del 1° marzo dell'anno successivo a quello di tale vendemmia. Viene introdotta e disciplinata anche la menzione «Joven», destinata ai vini fermi ottenuti nella stessa campagna vitivinicola in cui sono etichettati. Viene stabilito che i vini di uve stramature che soddisfano le ulteriori condizioni di cui alla legislazione pertinente possono essere identificati con la menzione specifica «Naturalmente Dulce» o «Vendimia tardía».
La modifica riguarda il punto B.3 «Indicazioni relative all'invecchiamento e al metodo di ottenimento» e il punto B.4 «Altre indicazioni» del disciplinare, nonché la sezione 9 del documento unico.
Conformemente all'articolo 105, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati, essa non è considerata una modifica dell'Unione in quanto non include una modifica del nome della denominazione di origine protetta, non consiste nella modifica, soppressione o aggiunta di una categoria di prodotti vitivinicoli e non comporta l'invalidazione del legame o ulteriori restrizioni alla commercializzazione del prodotto. È pertanto da considerarsi ordinaria.
Motivazione
Per quanto concerne la dimensione delle botti, la modifica consente di ridurre l'eccessivo apporto di odore e sapore di legno, anche se di qualità, poiché esso attenua, quando non elimina, gli aromi primari e secondari tanto apprezzati dal consumatore.
Le nuove menzioni consentono di fornire maggiori informazioni e assicurare maggiore trasparenza al consumatore.
6. Modifica delle pratiche enologiche specifiche
Descrizione
— Eliminazione dei requisiti delle pratiche colturali
Viene eliminato il limite massimo di ceppi e di gemme per ettaro.
Vengono soppresse le restrizioni relative all'irrigazione.
— Modifica delle caratteristiche delle uve impiegate
Il titolo alcolometrico naturale minimo delle partite di uva idonee a essere utilizzate per la produzione di vini protetti viene ridotto, fissandolo a 10 % vol. per le uve a bacca bianca, 11 % vol. per le uve a bacca rossa e 9 % vol. per le uve destinate a vini spumanti.
— Modifica della produzione dei vini
Vengono stabilite la percentuale e le varietà di uve da utilizzare per il vino rosato e per i vini spumanti e i vini spumanti di qualità nella sottozona «Contraviesa-Alpujarra», che non era ripresa nel disciplinare.
La resa finale di vino viene uniformata eliminando la distinzione in base al colore o al tipo di vino e di partita e fissandola a 70 litri di vino per 100 chilogrammi di uve vendemmiate, con una conseguente semplificazione del controllo. Per la sottozona «Contraviesa-Alpujarra» viene stabilito che la resa finale per i vini protetti e le partite non deve superare i 65 litri di vino per 100 chilogrammi di uve vendemmiate.
Viene stabilito che nella sottozona «Contraviesa-Alpujarra» non possono essere utilizzati pezzi di legno di rovere nella produzione e nell'affinamento di nessuno dei vini, nell'intento di ottenere vini sempre più naturali senza il ricorso ad artifici. Date le particolari caratteristiche della varietà Vigiriego (Vigiriega) e la ricerca della massima qualità nei vini spumanti e nei vini spumanti di qualità, ottenuti con metodi naturali, nella sottozona «Contraviesa-Alpujarra» non è consentita l'aggiunta di sciroppo di dosaggio, permettendo così di procedere alla ricolmatura dopo la sboccatura esclusivamente con lo stesso vino spumante, non essendo autorizzate durante l'intero processo di produzione le pratiche enologiche dell'acidificazione e della decolorazione.
Viene autorizzato il travaso del vino spumante da una bottiglia a un'altra di diversa capacità, onde poter avere accesso al mercato con altri recipienti, in particolare con quelli di dimensioni più piccole.
— Modifica della commercializzazione dei vini
Il paragrafo pertinente è stato riformulato e prevede ora che il Consejo Regulador possa autorizzare altri tipi di recipiente, purché ritenga che questi ultimi non pregiudichino la qualità, l'immagine o il prestigio dei vini protetti. Viene altresì stabilito che il Consejo Regulador può autorizzare altre dimensioni per le bottiglie di vetro destinate alla commercializzazione del vino spumante protetto. Viene confermato il divieto di vendita del prodotto sfuso, tranne che tra cantine iscritte alla DOP.
— Istituzione della «Cartilla del Viticultor»
È stabilito il carattere obbligatorio della «Cartilla del Viticultor» (tessera del viticoltore) e ne viene disciplinata l'introduzione.
La modifica riguarda i punti C.1 «Pratiche colturali», C.2 «Vendemmia», C.3 «Produzione del vino» e C.4 «Commercializzazione» del disciplinare, a cui viene anche aggiunto il punto C.5 «Cartilla del Viticultor», nonché il punto 5.1 «Pratiche enologiche specifiche» del documento unico.
Conformemente all'articolo 105, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati, essa non è considerata una modifica dell'Unione in quanto non include una modifica del nome della denominazione di origine protetta, non consiste nella modifica, soppressione o aggiunta di una categoria di prodotti vitivinicoli e non comporta l'invalidazione del legame o ulteriori restrizioni alla commercializzazione del prodotto. È pertanto da considerarsi ordinaria.
Motivazione
Si è ritenuto superfluo determinare il numero massimo di ceppi e di gemme per ettaro in quanto si tratta di parametri relativi alla produzione massima di uva per ettaro. La resa massima di produzione, stabilita nel disciplinare, determina indirettamente un numero massimo di ceppi e gemme per ettaro; la soppressione del loro limite non incide pertanto sulla produzione viticola, poiché il loro controllo è considerato ridondante.
La modifica relativa all'irrigazione è dovuta al fatto che la stagionalità delle precipitazioni fa sì che il sistema utilizzato per l'accumulo delle precipitazioni possa causare, in determinate annate, un importante stress idrico nelle piante in specifici periodi, qualora l'irrigazione non sia consentita per attenuare tale problema. La resa massima di produzione, stabilita nel disciplinare, determina indirettamente l'utilizzo di acqua di irrigazione; pertanto, la soppressione non incide sulla qualità delle uve e sulla produzione del vigneto.
Per quanto riguarda il titolo alcolometrico naturale delle uve, la modifica riduce le pratiche enologiche di acidificazione, con la conseguente produzione di vini più naturali.
Le modifiche apportate alle norme di produzione sono volte a migliorare il controllo, la qualità e la commercializzazione dei vini.
Le modifiche relative ai recipienti sono state introdotte per adeguarsi alla mutevoli richieste dei mercati.
Infine la Cartilla del Viticultor è introdotta onde assicurare un maggiore controllo delle transazioni di uve e una maggiore garanzia per il cantiniere rispetto all'origine, all'iscrizione dei vigneti alla DOP e al fatto che non siano state superate le produzioni massime stabilite per ettaro, evitando in tal modo che i vini siano declassati a posteriori.
7. Modifiche nella descrizione della zona delimitata e introduzione di nuove unità geografiche minori (sottozone)
Descrizione
La descrizione della delimitazione geografica viene migliorata, aggiungendo i nuovi comuni istituiti di recente a seguito della scissione di comuni situati nella zona geografica delimitata, senza con ciò ampliare quest'ultima, dal momento che la DOP comprende l'intera provincia di Granada.
Sono state introdotte due nuove sottozone, caratterizzate da un contesto geografico omogeneo, Geoparque-Norte e Poniente, che vanno ad aggiungersi a quella già esistente, «Contraviesa-Alpujarra», enumerando i comuni che compongono ciascuna sottozona.
La modifica riguarda la sezione D «Delimitazione della zona geografica» del disciplinare e la sezione 6 «Zona geografica delimitata» del documento unico.
Conformemente all'articolo 105, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati, essa non è considerata una modifica dell'Unione in quanto non include una modifica del nome della denominazione di origine protetta, non consiste nella modifica, soppressione o aggiunta di una categoria di prodotti vitivinicoli e non comporta l'invalidazione del legame o ulteriori restrizioni alla commercializzazione del prodotto. È pertanto da considerarsi ordinaria.
Motivazione
I cambiamenti amministrativi intervenuti nella delimitazione dei comuni rendono necessario introdurre i nuovi nomi dei comuni nella delimitazione della zona geografica, senza peraltro modificarla.
L'introduzione di nuove unità geografiche minori (sottozone) favorisce l'informazione del consumatore riguardo all'origine delle uve.
8. Variazioni della resa massima per ettaro
Descrizione
Il limite di 7 000 kg per le uve a bacca rossa destinate a successivo affinamento viene espunto, mantenendo per le uve a bacca rossa esclusivamente il limite di 8 000 kg, con o senza affinamento successivo. La percentuale di produzione nei primi anni di impianto viene soppressa.
La modifica riguarda la sezione E «Resa massima per ettaro» del disciplinare e il punto 5.2 «Rese massime» del documento unico.
Conformemente all'articolo 105, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati, essa non è considerata una modifica dell'Unione in quanto non include una modifica del nome della denominazione di origine protetta, non consiste nella modifica, soppressione o aggiunta di una categoria di prodotti vitivinicoli e non comporta l'invalidazione del legame o ulteriori restrizioni alla commercializzazione del prodotto. È pertanto da considerarsi ordinaria.
Motivazione
L'obiettivo è agevolare il controllo della produzione per unità di superficie, evitando difficoltà superflue e ingiustificate nella condotta e nella gestione del vigneto, dal momento che le disposizioni soppresse causavano un onere amministrativo ulteriore senza vantaggi per il prodotto finale.
9. Inserimento di tre varietà a bacca bianca
Descrizione
Sono inserite tre varietà a bacca bianca, Blanca Gordal, Macabeo e Viognier, definite come varietà principali. La varietà Baladí Verdejo è designata con il sinonimo Jaén Blanco, con cui è stata ed è tuttora riconosciuta storicamente tale varietà. Sono autorizzate le varietà a bacca bianca Macabeo, Blanca Gordal e Viognier e quelle a bacca rossa Pinot Noir, Garnacha Tinta e Syrah per la produzione di vini spumanti. Onde migliorare la redazione, viene stralciato il sinonimo Morisca che accompagnava la varietà Moscatel de Grano Menudo. La varietà Viognier viene autorizzata per la produzione dei vini della sottozona «Contraviesa-Alpujarra». La denominazione Vijiriego è sostituita con i sinonimi autorizzati Vigiriego e/o Vigiriega.
La modifica riguarda la sezione F «Varietà di uve da cui si ottiene il vino» del disciplinare e la sezione 7 «Varietà principale/i di uve da vino» del documento unico.
Conformemente all'articolo 105, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati, essa non è considerata una modifica dell'Unione in quanto non include una modifica del nome della denominazione di origine protetta, non consiste nella modifica, soppressione o aggiunta di una categoria di prodotti vitivinicoli e non comporta l'invalidazione del legame o ulteriori restrizioni alla commercializzazione del prodotto. È pertanto da considerarsi ordinaria.
Motivazione
Le nuove varietà vengono adattate alle condizioni specifiche della denominazione, sia in termini di produzione che sotto il profilo enologico, mantenendo il profilo sensoriale caratteristico dei vini bianchi della DOP «Granada». Le altre modifiche riguardano le denominazioni e sono volte ad allineare il disciplinare ai sinonimi di uso più corrente nella zona.
10. Modifiche di altri requisiti
Descrizione
Il divieto di iscrivere nel registro delle parcelle di vigneto gli impianti misti che, all'atto pratico, non consentono una separazione assoluta delle diverse varietà durante la vendemmia viene limitato ai soli vigneti della sottozona «Contraviesa-Alpujarra», date le particolari caratteristiche dei vigneti tradizionali di tale sottozona.
La modifica riguarda il punto H.1 «Registri» del disciplinare e il punto 5.1 «Pratiche enologiche» del documento unico.
Al fine di migliorare l'immagine dei prodotti della denominazione di origine agli occhi dei consumatori, viene introdotto l'obbligo, prima di immettere in circolazione etichette o qualsiasi altro elemento identificativo della bottiglia o del recipiente, di ottenere l'autorizzazione da parte del Consejo Regulador, che verifica gli aspetti relativi alle norme della denominazione di origine.
Come menzione tradizionale equivalente viene indicata quella di «Denominación de Origen», che mette in rilievo la categoria nazionale di cui fa parte.
Viene stabilito che nell'etichetta sia indicata la sottozona per i vini che sono ottenuti, prodotti e imbottigliati nei comuni specificati nella sottozona e rispettano le specificità previste dal disciplinare per la sottozona in questione e per cui la totalità delle uve provenga dalla zona delimitata, indicazione che in nessun caso potrà essere seguita dal nome protetto della DOP, il che aiuterà il consumatore fornendogli l'informazione sulla provenienza che determina in modo chiaro la tipicità dei vini in base alla loro origine.
La redazione del disciplinare viene migliorata con riguardo ai sigilli di garanzia, alle etichette, alle controetichette o ai marchi emessi dal Consejo Regulador, che può autorizzarne la stampa sull'etichetta da parte delle cantine iscritte, purché sia utilizzata la numerazione assegnata alla partita di vino classificata e siano rispettate le norme stabilite a tal fine dal Consejo Regulador. Ciò ne faciliterà l'uso da parte delle cantine associate.
La modifica riguarda il punto H.2 «Norme particolari in materia di etichettatura e confezionamento» del disciplinare e la sezione 9 «Ulteriori condizioni essenziali» del documento unico.
Conformemente all'articolo 105, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati, essa non è considerata una modifica dell'Unione in quanto non include una modifica del nome della denominazione di origine protetta, non consiste nella modifica, soppressione o aggiunta di una categoria di prodotti vitivinicoli e non comporta l'invalidazione del legame o ulteriori restrizioni alla commercializzazione del prodotto. È pertanto da considerarsi ordinaria.
Motivazione
La modifica prevede una serie di migliorie, la prima relativamente al controllo della vigna e le altre riguardo all'etichettatura.
11. Aggiornamento dei dati
Descrizione
Vengono aggiornati i dati relativi all'autorità competente e il link agli organismi delegati di controllo.
La modifica riguarda la sezione I «Struttura di controllo» del disciplinare e non incide sul documento unico.
Conformemente all'articolo 105, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati, essa non è considerata una modifica dell'Unione in quanto non include una modifica del nome della denominazione di origine protetta, non consiste nella modifica, soppressione o aggiunta di una categoria di prodotti vitivinicoli e non comporta l'invalidazione del legame o ulteriori restrizioni alla commercializzazione del prodotto. È pertanto da considerarsi ordinaria.
Motivazione
La modifica coglie l'occasione per aggiornare i dati in questione.
DOCUMENTO UNICO
1. Nome o nomi da registrare
Granada
2. Tipo di indicazione geografica
DOP – Denominazione di origine protetta
3. Categorie di prodotti vitivinicoli
1. Vino
4. Vino spumante
5. Vino spumante di qualità
16. Vino di uve stramature
4. Descrizione del vino (dei vini)
1. Vini bianchi e rosati
DESCRIZIONE TESTUALE CONCISA
Bianco: Aspetto: pulito e limpido, colore da giallo verdognolo a giallo ambrato, comprendente tutta la gamma di gialli determinata dal tipo di produzione. Odore: aromi freschi e gradevoli, talvolta più complessi a seconda del tipo di produzione. Sapore: deve essere sapido e senza difetti.
Rosato: Aspetto: pulito, colore da rosa di scarsa intensità a rosso chiaro, comprendente tutta la gamma di toni consentita da un rosato, a seconda del tipo di produzione. Odore: aromi freschi e gradevoli, talvolta più complessi a seconda del tipo di produzione. Sapore: deve essere sapido e senza difetti.
* Il titolo alcolometrico effettivo minimo dei vini bianchi della sottozona «Contraviesa-Alpujarra» è pari a 11 % vol.
* Il titolo alcolometrico effettivo minimo dei vini rosati della sottozona «Contraviesa-Alpujarra» è pari a 12 % vol.
* L’acidità totale minima (in g/l di acido tartarico) per la sottozona «Contraviesa-Alpujarra» è pari a 4,5 g/l (60,00 mEq/l)
* Nei vini di meno di un anno, l’acidità volatile massima è pari a 0,05 g/l (0,833 mEq/l) per grado di alcol effettivo. Nei vini di oltre un anno, non supera 1 g/l (1,66 mEq/l) fino a 10 % vol., con un aumento pari a 0,06 g/l (1,00 mEq/l) per ogni grado di alcol oltre 10 % vol.
* Anidride solforosa: Nei vini con un tenore di zuccheri inferiore a 5 g/l il tenore massimo di anidride solforosa totale è pari a 160 mg/l; nei vini con un tenore di zuccheri pari o superiore a 5 g/l il tenore massimo di anidride solforosa totale è pari a 200 mg/l.
* Per i limiti non stabiliti deve essere rispettata la normativa unionale vigente.
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Caratteristiche analitiche generali |
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Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol) |
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Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol) |
10 |
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Acidità totale minima |
4,0 grammi per litro, espressa in acido tartarico |
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Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro) |
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Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro) |
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2. Vini rossi
DESCRIZIONE TESTUALE CONCISA
Aspetto: pulito e limpido, colore da rosso con toni violacei fino a rosso con toni mogano. Odore: aromi franchi e gradevoli, senza difetti. Sapore: all'ingresso e nello sviluppo al palato, deve essere sapido e senza difetti.
*Il titolo alcolometrico effettivo minimo dei vini della sottozona «Contraviesa-Alpujarra» è pari a 13 % e il titolo alcolometrico effettivo massimo è pari a 16 %.
* L’acidità totale minima (in g/l di acido tartarico) per la sottozona «Contraviesa-Alpujarra» è pari a 4,5 g/l (60,00 mEq/l).
* Nei vini di meno di un anno, l’acidità volatile massima è pari a 0,05 g/l (0,833 mEq/l) per grado di alcol effettivo. Nei vini di oltre un anno, non supera 1 g/l (1,66 mEq/l) fino a 10 % vol., con un aumento pari a 0,06 g/l (1,00 mEq/l) per ogni grado di alcol oltre 10 % vol.
* Nei vini con un tenore di zuccheri inferiore a 5 g/l il tenore massimo di anidride solforosa totale è pari a 150 mg/l; nei vini con un tenore di zuccheri pari o superiore a 5 g/l il tenore massimo di anidride solforosa totale è pari a 200 mg/l.
* Per i limiti non stabiliti deve essere rispettata la normativa unionale vigente.
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Caratteristiche analitiche generali |
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Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol) |
|
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Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol) |
11 |
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Acidità totale minima |
4,0 grammi per litro, espressa in acido tartarico |
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Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro) |
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Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro) |
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3. Vini di uve stramature bianchi e rosati
DESCRIZIONE TESTUALE CONCISA
Aspetto: puliti e limpidi; nei rosati, colore da rosa di scarsa intensità a rosso chiaro, comprendente tutta la gamma di toni consentita da un rosato, con possibili toni mogano/mattone; nei bianchi, colore da giallo dorato a giallo ambrato, a seconda del tipo di produzione. Odore: senza difetti. Sapore: sapidi e senza difetti.
* Il titolo alcolometrico effettivo massimo è pari a 16 % vol.
* Il tenore massimo di anidride solforosa è pari a 200 mg/l se gli zuccheri residui sono inferiori a 5 g/l e a 250 mg/l se gli zuccheri residui sono pari o superiori a 5 g/l.
* Per i limiti non stabiliti deve essere rispettata la normativa unionale vigente.
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Caratteristiche analitiche generali |
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Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol) |
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Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol) |
13 |
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Acidità totale minima |
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Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro) |
18 |
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Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro) |
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4. Vini di uve stramature rossi
DESCRIZIONE TESTUALE CONCISA
Aspetto: puliti e limpidi, colore dal rosso ciliegia con possibili sfumature granata al rosso con toni mogano/mattone. Odore: senza difetti. Sapore: sapidi e senza difetti.
* Il titolo alcolometrico effettivo massimo è pari a 16 % vol.
* Il tenore massimo di anidride solforosa è pari a 150 mg/l se gli zuccheri residui sono inferiori a 5 g/l e a 200 mg/l se gli zuccheri residui sono pari o superiori a 5 g/l.
* Per i limiti non stabiliti deve essere rispettata la normativa unionale vigente.
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Caratteristiche analitiche generali |
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Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol) |
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Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol) |
13 |
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Acidità totale minima |
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Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro) |
20 |
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Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro) |
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5. Vini spumanti e vini spumanti di qualità (bianchi e rosati)
DESCRIZIONE TESTUALE CONCISA
Aspetto: puliti e limpidi; nei bianchi, colore dal giallo verdognolo al giallo ambrato, comprendente tutta la gamma di gialli determinata dal tipo di produzione; nei rosati, colore da rosa di scarsa intensità a rosso chiaro, comprendente tutta la gamma di toni consentita da un rosato, a seconda del tipo di produzione. Odore: aromi freschi e gradevoli, talvolta più complessi a seconda del tipo di produzione. Sapore: nella fase gustativa, deve essere sapido e senza difetti. I vini presentano inoltre le qualità organolettiche proprie di tali tipi di vino, in particolare per quanto concerne il rilascio di schiuma, così come la persistenza della stessa, la brillantezza, il colore, l'aroma e il sapore.
* Nella sottozona «Contraviesa-Alpujarra» l’acidità totale minima (espressa in acido tartarico) è pari a 5,5 g/l (73,33 mEq/l).
* Per i limiti non stabiliti deve essere rispettata la normativa unionale vigente.
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Caratteristiche analitiche generali |
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Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol) |
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Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol) |
11 |
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Acidità totale minima |
4,5 grammi per litro, espressa in acido tartarico |
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Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro) |
10,83 |
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Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro) |
160 |
5. Pratiche di vinificazione
5.1. Pratiche enologiche specifiche
Pratica enologica specifica
Percentuale delle varietà di uve a seconda del tipo di vino: Rosato: min. 25 % di uve a bacca rossa.
Caratteristiche dell'uva: Titolo alcolometrico naturale minimo: 10 % vol. per le uve a bacca bianca, 11 % vol. per uve a bacca rossa e 9 % vol. per le uve destinate a vini spumanti.
Per i vini spumanti di qualità devono essere utilizzate le seguenti varietà: Vigiriego (Vigiriega), Sauvignon Blanc, Chardonnay, Macabeo, Moscatel de Alejandría, Moscatel de Grano Menudo, Torrontés, Pinot Noir, Garnacha Tinta, Syrah, Blanca Gordal e Viognier. Nella sottozona «Contraviesa-Alpujarra», i vini spumanti devono essere ottenuti esclusivamente da alcune delle varietà stabilite, vale a dire Vigiriego (Vigiriega), Chardonnay e Pinot Noir, con l'obbligo di utilizzare uve della varietà Vigiriego (Vigiriega) per almeno il 70 %.
I vini spumanti sono ottenuti con il «metodo tradizionale», con seconda fermentazione in bottiglia e un periodo di maturazione tra tiraggio e sboccamento non inferiore a nove mesi.
Le pressioni di estrazione del vino e di separazione dalle vinacce sono tali da determinare una resa finale non superiore a 70 litri di vino per 100 chilogrammi di uve vendemmiate. Per i vini della sottozona «Contraviesa-Alpujarra» la resa finale non deve superare i 65 litri di vino per 100 chilogrammi di uve vendemmiate.
È vietato l'uso di diraspatrici e pigiatrici ad azione centrifuga ad alta velocità e di torchi continui. La produzione e la conservazione avvengono in contenitori o recipienti che garantiscono la sanità e la qualità del vino.
Restrizioni pertinenti delle pratiche enologiche
Divieti:
— l'utilizzo di frazioni di vino ottenute da pressature inadeguate nei vini protetti;
— nella sottozona «Contraviesa-Alpujarra», l'utilizzo di pezzi di legno di rovere nella produzione e nell'affinamento, compreso nella fermentazione di uve fresche e di mosti di uva, così come nella conservazione;
— nella sottozona «Contraviesa-Alpujarra», l'aggiunta di sciroppo di dosaggio e le pratiche enologiche di acidificazione e decolorazione, in qualsiasi fase della produzione.
Pratica colturale
La densità minima di impianto è pari a 1 500 ceppi per ettaro. La formazione e la conduzione dei ceppi deve essere ad alberello, e relative varianti, o a spalliera. Nella sottozona «Contraviesa-Alpujarra» non sono consentiti impianti misti che non consentano la vendemmia separata per varietà. L'irrigazione è consentita alle condizioni specifiche di cui al disciplinare. Sono vendemmiate le uve sane. Nella sottozona «Contraviesa-Alpujarra» le uve devono essere trasportate in contenitori di materiale impermeabile e rigido, aperti e facili da pulire, il cui peso da pieni non supera i 30 kg. È vietato l'uso di sacchi.
5.2. Rese massime
1. Varietà rosse
8 000 chilogrammi di uve per ettaro
2. Varietà bianche
9 000 chilogrammi di uve per ettaro
3. Varietà destinate a vini spumanti
12 000 chilogrammi di uve per ettaro
4. Varietà rosse, a eccezione della Tempranillo, della sottozona «Contraviesa-Alpujarra»
6 000 chilogrammi di uve per ettaro
5. Varietà Tempranillo della sottozona «Contraviesa-Alpujarra»
7 000 chilogrammi di uve per ettaro
6. Varietà bianche della sottozona «Contraviesa-Alpujarra»
8 000 chilogrammi di uve per ettaro
7. Varietà destinate a vini spumanti della zona «Contraviesa-Alpujarra»
12 000 chilogrammi di uve per ettaro
6. Zona geografica delimitata
La zona delimitata per la produzione delle uve e per la produzione e l'affinamento dei vini protetti dalla denominazione di origine «Granada» è costituita dalla totalità dei comuni della provincia di Granada, che sono attualmente i seguenti:
Agrón, Alamedilla, Albolote, Albondón, Albuñán, Albuñol, Albuñuelas, Aldeire, Alfacar, Algarinejo, Alhama de Granada, Alhendín, Alicún de Ortega, Almegíjar, Almuñécar, Alpujarra de la Sierra, Alquife, Arenas del Rey, Armilla, Atarfe, Baza, Beas de Granada, Beas de Guadix, Benalúa, Benalúa de las Villas, Benamaurel, Bérchules, Bubión, Busquístar, Cacín, Cádiar, Cájar, La Calahorra, Calicasas, Campotéjar, Caniles, Cáñar, Capileira, Carataunas, Cástaras, Castilléjar, Castril, Cenes de la Vega, Chauchina, Chimeneas, Churriana de la Vega, Cijuela, Cogollos de Guadix, Cogollos Vega, Colomera, Cortes de Baza, Cortes y Graena, Cuevas del Campo, Cúllar, Cúllar Vega, Darro, Dehesas de Guadix, Dehesas Viejas, Deifontes, Diezma, Dílar, Dólar, Domingo Pérez de Granada, Dudar, Dúrcal, Escúzar, Ferreira, Fonelas, Fornes, Freila, Fuente Vaqueros, Las Gabias, Galera, Gobernador, Gójar, Gor, Gorafe, Granada, Guadahortuna, Guadix, Los Guájares, Gualchos, Güéjar Sierra, Güevéjar, Huélago, Huéneja, Huéscar, Huétor Santillán, Huétor-Tajar, Huétor Vega, Íllora, Itrabo, Iznalloz, Játar, Jayena, Jerez del Marquesado, Jete, Jun, Juviles, Lachar, Lanjarón, Lanteira, Lecrín, Lentegí, Lobras, Loja, Lugros, Lujar, La Malahá, Maracena, Marchal, Moclín, Molvízar, Monachil, Montefrío, Montejícar, Montillana, Moraleda de Zafayona, Moreda, Morelábor, Motril, Murtas, Nevada, Nigüelas, Nívar, Ogíjares, Orce, Órgiva, Otívar, Otura (Villa de), El Padul, Pampaneira, Pedro Martínez, Peligros, La Peza, El Pinar, Pinar, Pinos Genil, Pinos Puente, Polícar, Polopos, Pórtugos, Puebla de Don Fadrique, Pulianas, Purullena, Quéntar, Rubite, Salar, Salobreña, Santa Cruz del Comercio, Santa Fe, Soportújar, Sorvilán, La Taha, Torre-Cardela, Torvizcón, Torrenueva Costa, Trevélez, Turón, Ugíjar, Valderrubio, El Valle, Valle del Zalabí, Valor, Vegas del Genil, Vélez de Benaudalla, Ventas de Huelma, Villamena, Villanueva de las Torres, Villanueva Mesía, Víznar, Zafarraya, Zagra, La Zubia, Zújar.
All'interno della zona di produzione dei vini protetti dalla denominazione di origine «Granada» sono distinte le seguenti sottozone caratterizzate da un contesto geografico omogeneo, tradizionalmente designate come:
— «Geoparque-Norte», cui appartengono i comuni di Albuñán, Aldeire, Alicún de Ortega, Alamedilla, Alquife, Baza, Beas de Guadix, Benalúa, Benamaurel, Caniles, Castilléjar, Castril, Cogollos de Guadix, Cortes de Baza, Cortes y Graena, Cuevas del Campo, Cúllar, Darro, Dehesas de Guadix, Diezma, Dólar, Ferreira, Fonelas, Freila, Galera, Gobernador, Gor, Gorafe, Guadix, Huélago, Huéneja, Huéscar, Jérez del Marquesado, La Calahorra, Lanteira, Lugros, Marchal, Morelabor, Orce, Pedro Martínez, La Peza, Polícar, Puebla de Don Fadrique, Purullena, Valle del Zalabí, Villanueva de las Torres e Zújar;
— «Poniente», cui appartengono i comuni di Albolote, Albuñuelas, Alfacar, Alhama de Granada, Alhendín, Almuñécar, Arenas del Rey, Atarfe, Beas de Granada, Cájar, Cenes de la Vega, Cogollos Vega, Cúllar Vega, Deifontes, Dílar, Dúdar, Dúrcal, Las Gabias, Gójar, Granada, Los Guájares, Güéjar Sierra, Güevéjar, Huétor Santillán, Huétor Vega, Itrabo, Jayena, Jete, Lecrín, Lentegí, Molvízar, Monachil, Motril, Nigüelas, Nívar, Ogíjares, Otívar, Otura, El Padul, Peligros, El Pinar, Pinos Genil, Pulianas, Quéntar, Salobreña, Santa Cruz del Comercio, Santa Fe, El Valle, Vegas del Genil, Vélez de Benaudalla, Ventas de Huelma, Villamena, Víznar e La Zubia; e
— «Contraviesa-Alpujarra», cui appartengono i comuni di Albondón, Albuñol, Almegíjar, Cádiar, Cástaras, Lobras, Murtas, Polopos, Rubite, Sorvilán, Torvizcón, Turón e Ugíjar.
7. Varietà principale/i di uve da vino
CABERNET FRANC
CABERNET SAUVIGNON
CHARDONNAY
GARNACHA TINTA
MACABEO - VIURA
MERLOT
MOSCATEL DE ALEJANDRÍA
MOSCATEL DE GRANO MENUDO
PALOMINO
PARDINA - JAÉN BLANCO
PEDRO XIMÉNEZ
PETIT VERDOT
PINOT NOIR
ROME
SAUVIGNON BLANC
SYRAH
TEMPRANILLO
VIJARIEGO BLANCO - BIGIRIEGO
VIOGNIER
8. Descrizione del legame/dei legami
Coltivazione della vite da tempo immemore, resti archeologici di Molvízar e villa romana dotata di torchio. I riferimenti storici alla tradizione vinicola risalgono alla fine del XIX secolo. Il fatto che metà della superficie sia situata a oltre 1 000 metri sul livello del mare e l'escursione termica tra temperature massime e minime durante il giorno, con massime assolute di 39 °C e minime di -4 °, influiscono positivamente sulla qualità delle uve. Le precipitazioni medie annue sono pari a 450 mm, con una media di 70 giorni di pioggia l'anno. I suoli sono bruni e calcarei, poveri di materia organica, fosforo e azoto. I fattori illustrati determinano le caratteristiche fondamentali dei vini, descritte nel disciplinare.
9. Ulteriori condizioni essenziali (confezionamento, etichettatura, altri requisiti)
Quadro giuridico di riferimento:
nella normativa nazionale
Tipo di condizione supplementare:
imbottigliamento nella zona geografica delimitata
Descrizione della condizione:
La movimentazione di vini sfusi è consentita solo tra cantine iscritte. L'imbottigliamento dei vini protetti ha luogo obbligatoriamente nelle cantine iscritte nel registro, essendo tale requisito necessario per garantire la qualità organolettica. Se sfusi, i vini possono infatti subire facilmente un'alterazione delle qualità sensoriali durante il trasporto o se esposti a condizioni avverse in cantine non appartenenti alla zona delimitata.
Quadro giuridico di riferimento:
nella normativa nazionale
Tipo di condizione supplementare:
disposizioni supplementari in materia di etichettatura
Descrizione della condizione:
Devono essere riportati il livello di protezione (menzione tradizionale) seguito dal nome protetto e tutte le menzioni obbligatorie o facoltative che, a livello generale, vengono stabilite dalla normativa applicabile. I vini devono essere provvisti di sigilli di garanzia e etichette o controetichette numerate emessi dal Consejo Regulador.
I vini che rispettano le condizioni specifiche previste dal disciplinare per le diverse sottozone possono fregiarsi della menzione «Geoparque-Norte», «Poniente» o «Contraviesa-Alpujarra».
Menzione facoltativa: «Andalusia». Per potersi fregiare della menzione:
«Fermentado en Barrica», i vini devono fermentare in botti di rovere della capacità massima di 600 litri, con almeno tre mesi di permanenza in botte;
«Barrica» o «Roble», i vini devono rimanere in botti di rovere della capacità massima di 600 litri per almeno tre mesi;
«Premium» (riservata ai vini spumanti), tra il tiraggio e lo sboccamento devono trascorrere almeno dodici mesi;
«Riserva» (riservata ai vini spumanti), tra il tiraggio e lo sboccamento devono trascorrere almeno diciotto mesi;
«Nuevo» (riservata ai vini non spumanti), i vini devono essere della campagna in cui le uve sono state vendemmiate ed essere stati imbottigliati ed etichettati prima del 1° marzo dell'anno successivo a quello della vendemmia;
«Joven» (riservata ai vini fermi), i vini devono essere ottenuti nella stessa campagna vitivinicola in cui sono etichettati;
«Naturalmente Dulce» o «Vendimia tardía» (riservata ai vini di uve stramature), i vini devono rispettare le ulteriori condizioni stabilite dalla normativa pertinente.
Le menzioni «Cosecha», «Añada» e «Vendimia», o altre menzioni equivalenti, si applicano esclusivamente ai vini ottenuti per una percentuale di almeno l'85 % da uve raccolte nell'anno menzionato nell'indicazione. Nell'etichetta dei vini fermi non spumanti è obbligatorio indicare
il nome di una varietà di uve se il vino è ottenuto per almeno l'85 % da detta varietà e il nome di due varietà se il vino è ottenuto totalmente da tali due varietà, indicate in ordine decrescente in base alla quantità.
Link al disciplinare del prodotto
https://lajunta.es/49mdr