Disposizioni urgenti modificative del codice della strada per incrementare i livelli di sicurezza nella circolazione.
Articolo 1.
1. In attuazione dell’art. 6 del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117 convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1 della legge 2 ottobre 2007, n. 160, sono approvati i contenuti di cui agli allegati 1 e 2, che fanno parte integrante del presente decreto.
2. I contenuti di cui agli allegati 1 e 2 sono integralmente riprodotti nelle tabelle di cui all’art. 6 del decreto-legge 3 agosto 2007 n. 117 convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1 della legge 2 ottobre 2007 n. 160, a cura dei titolari e gestori dei locali nello stesso indicati, per le finalità ivi previste.
3. Nell’allegato 3 sono riportate ulteriori indicazioni di riferimento dirette ai titolari e gestori dei locali.
Articolo 2.
1. I titolari e i gestori dei locali ove si svolgono, con qualsiasi modalità e in qualsiasi orario, spettacoli o altre forme di intrattenimento, congiuntamente all’attività di vendita e somministrazione di bevande alcoliche, di cui all’art. 6 del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117 convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1 della legge 2 ottobre 2007, n. 160 si adeguano alle disposizioni del presente decreto.
2. Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.