Organo: Commissione europea
Categoria: Nessuna
Tipo documento: Comunicazione Commissione UE
Data provvedimento: 13-10-2023
Tipo gazzetta: Gazzetta Ufficiale UE serie C
Data gazzetta: 13-10-2023

Pubblicazione della comunicazione di approvazione di una modifica ordinaria al disciplinare di produzione di un nome nel settore vitivinicolo di cui all'articolo 17, paragrafi 2 e 3, del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione [Rivesaltes].

(Comunicazione 13/10/2023, pubblicata in G.U.U.E. 13 ottobre 2023, n. C)

La presente comunicazione è pubblicata conformemente all'articolo 17, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione.


COMUNICAZIONE DELL'APPROVAZIONE DI UNA MODIFICA ORDINARIA

«Rivesaltes»

PDO-FR-A0623-AM01

Data della comunicazione: 18.7.2023

DESCRIZIONE E MOTIVI DELLA MODIFICA APPROVATA

1.   Zona geografica e zona di prossimità immediata

Nel capitolo 1 del disciplinare della denominazione «Rivesaltes», la sezione IV, «Aree e zone in cui si svolgono le diverse operazioni», punto 1 («Zona geografica») e punto 3 («Zona di prossimità immediata»), è completata, senza alcuna modifica, con il riferimento al codice geografico ufficiale del 1o gennaio 2022.

Questa modifica redazionale consente di identificare la zona geografica con riferimento alla versione del codice geografico ufficiale vigente nel 2022, pubblicato dall'INSEE, e di tutelare giuridicamente la delimitazione della zona geografica.

Il documento unico è completato inserendo questo riferimento sia al punto «Zona geografica» che al punto «Condizioni supplementari - zona di prossimità immediata».

2.   Intensità colorante dei vini recanti la menzione «rosé»

Nel capitolo I del disciplinare, sezione IX, «Trasformazione, produzione, affinamento, confezionamento, immagazzinamento», punto 1, lettera b) («Norme analitiche»), l'intervallo d'intensità colorante (DO 420 + DO 520) per i vini che possono fregiarsi della menzione «rosé», attualmente compreso tra 0,40 e 0,70, è stato esteso, rispettivamente, a 0,30 e 0,85 per meglio adattarsi ai prodotti ottenuti sul territorio. Questa modifica non altera il legame con l'origine.

Il documento unico è modificato al punto «Descrizione del vino (dei vini)».

3.   Riduzione del periodo di affinamento per i vini recanti le menzioni «ambré» e «tuilé»

Al capitolo I del disciplinare, sezione IX, «Trasformazione, elaborazione, affinamento, confezionamento, immagazzinamento», punto 2 («Disposizioni per tipologia di prodotto»), il periodo di affinamento dei vini recanti la menzione «ambré» e «tuilé» è stato ridotto da 30 a 24 mesi. Questa modifica non altera le qualità organolettiche dei prodotti e consente di adattarne la commercializzazione alla domanda del mercato, preservando il carattere ossidativo e fruttato dei vini recanti la menzione «ambré» o «tuilé».

Questa riduzione del periodo di affinamento è inclusa anche nella sezione X, «Legame con la zona geografica», del disciplinare.

È inoltre inserita nel documento unico al punto «Condizioni supplementari - Confezionamento».

4.   Eliminazione dell’obbligo di un periodo minimo di affinamento in bottiglia e dell’obbligo di confezionamento da parte del viticoltore o della cooperativa di vinificazione per i vini recanti la menzione «grenat»

Nel capitolo I del disciplinare, sezione IX, «Trasformazione, elaborazione, affinamento, confezionamento, immagazzinamento», punto 2 («Disposizioni per tipologia di prodotto») e punto 3 («Disposizioni relative al confezionamento»), l'eliminazione dell'obbligo di un periodo minimo di tre mesi di affinamento in bottiglia e dell'obbligo di confezionamento da parte del viticoltore o della cooperativa di vinificazione è finalizzata ad estendere la possibilità di confezionamento al commercio del vino in un'ottica di sviluppo dei mercati.

Queste modifiche sono state inserite nel punto «Condizioni supplementari - Confezionamento» del documento unico.

5.   Data di commercializzazione al consumatore per i vini recanti la menzione «ambré» o «tuilé»

Nel capitolo I del disciplinare, sezione IX, «Trasformazione, elaborazione, affinamento, confezionamento, immagazzinamento», punto 5, lettera a) («Disposizioni relative alla circolazione dei prodotti e alla commercializzazione al consumatore»), e sezione X, «Legame con la zona geografica», la data di commercializzazione al consumatore per i vini recanti la menzione «ambré» o «tuilé» è anticipata di sei mesi in ragione della medesima riduzione del periodo di affinamento. I vini sono commercializzati al consumatore a partire dal 1o settembre del secondo anno successivo a quello della vendemmia.

Questa precisazione è riportata al punto «Condizioni supplementari - Confezionamento» del documento unico.

6.   Data di circolazione tra depositari autorizzati

Nel capitolo I, sezione IX, «Trasformazione, elaborazione, affinamento, confezionamento, immagazzinamento», punto 5, lettera b) («Disposizioni relative alla circolazione dei prodotti e alla commercializzazione al consumatore»), del disciplinare, sono state eliminate le date che delimitano il periodo in cui i vini non possono circolare tra grossisti e commercianti prima dell'immissione al consumo. Tale modifica consente ai vini di circolare tra tutti gli operatori prima dell'immissione al consumo ed elimina qualsiasi rischio di concorrenza sleale tra i commercianti.

La modifica non incide sul documento unico.

7.   Misure transitorie

Al capitolo I del disciplinare, la sezione XI, «Misure transitorie», è modificata con la cancellazione dei punti 3 e 4 riguardanti disposizioni transitorie divenute obsolete.

Il punto 3 stabilisce l'applicazione, a partire dal 1o gennaio 2014, della disposizione relativa al confezionamento nella zona geografica e nelle immediate vicinanze dei vini recanti le menzioni «ambré», «rosé», «tuilé», «hors d'âge» e «rancio».

Il punto 4 stabilisce le condizioni per la rivendicazione dei vini recanti la menzione «rosé» per la vendemmia 2010.

Le cancellazioni di cui sopra non incidono sul documento unico.

8.   Obblighi di dichiarazione

Il capitolo II del disciplinare è aggiornato in linea con le modalità di controllo della denominazione. Tali disposizioni sono riportate anche nel piano di controllo. L'aggiornamento di questo punto non incide sul documento unico.

9.   Punti principali da verificare

La tabella che elenca i principali punti da verificare riportata nel capitolo III del disciplinare è aggiornata in base ai requisiti del piano di controllo della denominazione «Rivesaltes». Questi punti sono riportati nel piano di controllo.

L'aggiornamento in questione non incide sul documento unico.

10.   Modalità di controllo del rispetto del disciplinare

Il capitolo III del disciplinare della denominazione «Rivesaltes» è modificato alla sezione II, «Riferimenti relativi alla struttura di controllo», per indicare che il controllo del rispetto del disciplinare viene effettuato sotto l'autorità dell'INAO sulla base di un piano di controllo approvato.

Questa modifica non incide sul documento unico.

DOCUMENTO UNICO

1.   Nome del prodotto

Rivesaltes

2.   Tipo di indicazione geografica

DOP - Denominazione di origine protetta

3.   Categorie di prodotti vitivinicoli

    3. Vino liquoroso

4.   Descrizione del vino (dei vini)

1.   Caratteristiche analitiche

DESCRIZIONE TESTUALE CONCISA

I vini sono vini dolci naturali.

a) - I vini dolci naturali destinati alla vendita, sfusi o confezionati, soddisfano i seguenti standard analitici:

— tenore di zuccheri fermentescibili (glucosio e fruttosio): superiore o uguale a 45 grammi per litro;

— intensità colorante (DO 420 + DO 520): inferiore o uguale a 2,50 per i vini recanti la menzione «ambré»; superiore o uguale a 2,80 per i vini recanti la menzione «tuilé»; superiore o uguale a 4 per i vini recanti la menzione «grenat»; superiore o uguale a 0,30 e inferiore o uguale a 0,85 per i vini recanti la menzione «rosé»;

— tonalità (DO 420/DO 520): inferiore o uguale a 1,2 per i vini recanti la menzione «rosé»;

b) - i tenori di acidità volatile, anidride solforosa totale e acidità totale sono quelli stabiliti dalla normativa europea.

Caratteristiche analitiche generali

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol)

21,5

Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol)

15

Acidità totale minima

Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro)

Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro)


2.   Caratteristiche organolettiche

DESCRIZIONE TESTUALE CONCISA

— I vini recanti la menzione «rosé» sono prodotti con i vitigni tradizionali dei vini dolci naturali. Di solito, hanno aromi di frutti rossi e una piacevole freschezza.

— I vini recanti la menzione «grenat» sono prodotti esclusivamente con il vitigno grenache N. La tecnica generalmente utilizzata della «mutizzazione sugli acini» conferisce a questi vini un bel color porpora e sentori di frutti rossi e neri, con note speziate.

— I vini recanti le menzioni «ambré» e «tuilé» sono prodotti con i seguenti vitigni tradizionali utilizzati per i vini dolci naturali: grenache blanc B, grenache gris G, grenache N, macabeu B e tourbat B (chiamato localmente «malvoisie du Roussillon»). Il muscat à petits grains B e il muscat d'Alexandrie B sono limitati al 20 % dell'uvaggio. Si tratta di vini destinati all'affinamento che sono generalmente prodotti con metodi di vinificazione classici e talvolta con mutizzazione sugli acini, in particolare quelli recanti la menzione «tuilé». Sono affinati in ambiente ossidativo per almeno trenta mesi e acquisiscono così un ampio ventaglio di sfumature aromatiche e gustative. L'affinamento, che può avvenire in tini, botti o damigiane di vetro tenute all'aperto e soggette ai capricci del tempo, conferisce ai vini un'ampia gamma di aromi. Dopo alcuni anni in bottiglia o in botte, i vini assumono una bella tonalità terracotta («tuilé») o ambrata («ambré»), con aromi complessi ed evolutivi che si spingono fino a quello marsaleggiante, noto anche come «rancio», che richiama sentori tostati e di frutta secca, in particolare di noce.

5.   Pratiche di vinificazione

5.1.   Pratiche enologiche specifiche

1.   Pratica enologica specifica

a) - È vietata l’aggiunta di qualsiasi prodotto in grado di alterare il colore dei vini. È vietato l’uso di presse continue a vite elicoidale.

b) - I vini sono ottenuti tramite mutizzazione del mosto durante la fermentazione, effettuata con aggiunta di alcole vinico neutro di almeno 96 % vol, per un minimo del 5 % e un massimo del 10 % del volume di mosto utilizzato, valutato come alcole puro. L’operazione di mutizzazione viene effettuata entro il 31 dicembre dell’anno di raccolta del mosto. È tuttavia possibile effettuare ulteriori mutizzazioni fino ad un totale massimo del 10 % di alcole puro.

c) - Oltre alle disposizioni di cui sopra, i vini devono rispettare gli obblighi relativi alle pratiche enologiche stabiliti a livello dell’UE e dal codice rurale e della pesca marittima.

2.   Pratica colturale

— Densità d'impianto:

— la densità minima d'impianto delle vigne è di 4 000 ceppi per ettaro. In queste parcelle la distanza interfilare non può essere superiore ai 2,50 metri. Ciascun ceppo dispone di una superficie massima di 2,5 metri quadrati. Questa superficie si ottiene moltiplicando la distanza interfilare per la distanza tra i ceppi dello stesso filare;

— per le viti piantate a quadrato o a quinconce, ciascun ceppo dispone di una superficie massima di 3 metri quadrati. Questa superficie si ottiene moltiplicando la distanza interfilare per la distanza tra i ceppi dello stesso filare. La distanza tra i filari e tra i ceppi dello stesso filare è inferiore o pari a 1,70 metri;

- fatto salvo il rispetto della densità minima d'impianto di 4 000 ceppi per ettaro, le viti impiantate senza soluzione di continuità in un appezzamento esistente possono avere una distanza interfilare superiore ai 2,50 metri.

— Irrigazione:

— l'irrigazione è vietata.

3.   Pratica colturale

— Norme di potatura:

a) - disposizioni generali:

— le viti sono potate con un massimo di 7 speroni per ceppo. Ogni sperone reca al massimo 2 gemme franche;

— la potatura a cordone di Royat è vietata per la varietà muscat d'Alexandrie B;

b) - disposizioni specifiche:

— il rinnovo di una parcella di vigna potata a cordone di Royat non può superare il 10 % dei ceppi esistenti all'anno;

— i vitigni grenache blanc B, grenache gris G e grenache N possono essere oggetto di pre-potatura con più di 2 gemme franche per sperone, a condizione che, entro e non oltre il 15 aprile, le viti siano potate secondo quanto previsto dalle disposizioni generali.

5.2.   Rese massime

1. 40 ettolitri per ettaro

6.   Zona geografica delimitata

La vendemmia, la vinificazione, l'elaborazione, l'affinamento e il confezionamento dei vini hanno luogo nel territorio dei seguenti comuni sulla base del codice geografico ufficiale del 1o gennaio 2022:

— dipartimento dell'Aude: Cascatel-des-Corbières, Caves, Fitou, Leucate, La Palme, Paziols, Treilles, Tuchan e Villeneuve-les-Corbières;

— dipartimento dei Pyrénées-Orientales: Argelès-sur-Mer, Bages, Baho, Baixas, Banyuls-dels-Aspres, Bélesta, Le Boulou, Brouilla, Cabestany, Caixas, Calce, Camélas, Canet-en-Roussillon, Canohès, Cases-de-Pène, Cassagnes, Castelnou, Céret, Claira, Les Cluses, Corbère, Corbère-les-Cabanes, Corneilla-del-Vercol, Corneilla-la-Rivière, Elne, Espira-de-l'Agly, Estagel, Fourques, Ille-sur-Têt, Laroque-des-Albères, Latour-Bas-Elne, Latour-de-France, Lesquerde, Llauro, Llupia, Maureillas-las-Illas, Maury, Millas, Montauriol, Montescot, Montesquieu-des-Albères, Montner, Néfiach, Opoul-Périllos, Ortaffa, Palau-del-Vidre, Passa, Perpignan, Peyrestortes, Pézilla-la-Rivière, Pia, Planèzes, Pollestres, Ponteilla, Rasiguères, Reynès, Rivesaltes, Saint-André, Sainte-Colombe-de-la-Commanderie, Saint-Estève, Saint-Féliu-d'Amont, Saint-Féliu-d'Avall, Saint-Génis-des-Fontaines, Saint-Hippolyte, Saint-Jean-Lasseille, Saint-Jean-Pla-de-Corts, Saint-Nazaire, Saint-Paul-de-Fenouillet, Saleilles, Salses-le-Château, Le Soler, Sorède, Tautavel, Terrats, Thuir, Tordères, Toulouges, Tresserre, Trouillas, Villelongue-dels-Monts, Villemolaque, Villeneuve-de-la-Raho, Villeneuve-la-Rivière, Vingrau e Vivès.

7.   Varietà principale/i di uve da vino

Grenache N

Grenache blanc B

Grenache gris G

Macabeu B - Macabeo

Muscat d'Alexandrie B - Muscat, Moscato

Muscat à petits grains blancs B - Muscat, Moscato

Tourbat B

8.   Descrizione del legame/dei legami

8.1.   Descrizione dei fattori naturali e umani rilevanti per il legame

La zona geografica è situata all'interno di un vasto anfiteatro naturale aperto a est verso il Mediterraneo e delimitato da una serie di alti rilievi:

— a ovest, il massiccio del Canigou (Pic du Canigou, con un'altitudine di 2 780 metri);

— a sud, il massiccio delle Albères (Roc de France, con un'altitudine di 1 450 metri);

— a nord, il massiccio delle Corbières (Mont Tauch, con un'altitudine di 878 metri).

La zona, che copre 85 comuni del dipartimento dei Pyrénées-Orientales e 9 comuni del dipartimento dell'Aude,

è attraversata, da ovest a est, da tre brevi fiumi e da corsi d'acqua spesso in secca che, negli anni, hanno trasportato elementi dilavati dalle formazioni montuose, creando in tal modo una serie di terrazzamenti.

Il paesaggio è stato plasmato dall'erosione, modellato da depositi successivi dovuti alle intrusioni marine e completato da un insieme di antiche formazioni riaffiorate a seguito del sollevamento della catena dei Pirenei.

Vi sono rappresentate tutte le ere geologiche, che hanno dato origine a suoli variegati dovuti a formazioni su roccia madre e al trasporto o all'accumulo di depositi lacustri e marini. Le parcelle, perfettamente delimitate per coltivarvi la vite, sono tutte caratterizzate da suolo poco profondo, molto arido, povero di materia organica, sempre molto sassoso e ben drenato.

Queste parcelle, su cui sono impiantati i vitigni tradizionali utilizzati per produrre vini dolci naturali, sono situate su terrazze di ciottoli arrotondati oppure su suoli argilloso-calcarei o su suoli originati dallo sfaldamento di scisti o dalle sabbie plioceniche o costituiti da altre formazioni più marginali.

Delimitati a ovest dalla curva di livello di 300 metri di altitudine o dall'isoterma di 13 oC, i vigneti sono esposti ad un soleggiamento di oltre 2 500 ore all'anno e sono soggetti ad una pluviometria compresa tra i 500 e i 650 millimetri, con precipitazioni spesso a carattere temporalesco, distribuite soprattutto in primavera e in autunno.

Il clima del Roussillon, tuttavia, è caratterizzato soprattutto dalla frequenza (1 giorno su 3) e dalla violenza della «Tramontana», un vento da nord-ovest che d'inverno, dopo aver sferzato le cime innevate dei Pirenei, diventa freddissimo.

La zona si avvale comunque dell'azione termoregolatrice dovuta alla vicinanza del mare, che d'estate attenua la calura del solleone e mantiene una leggera frescura notturna.

In questo ambiente naturale così aspro, la viticoltura occupa lo spazio tra la gariga e la macchia, lasciando alla frutticoltura le zone irrigate e all'orticoltura quelle più basse.

Nel Roussillon, che deve il suo nome alla città ibero-ligure di Ruscino, fiorente a partire dal VI secolo a.C., la viticoltura si è diffusa parallelamente allo sviluppo della civiltà mediterranea. I Focesi, che fondarono Massilia (Marsiglia) attorno al 600 a.C., insegnarono alle popolazioni locali l'arte della potatura della vite e della vinificazione. In questo clima caldo e ventilato si cominciarono a produrre ben presto vini particolari da uve con un contenuto zuccherino naturalmente molto elevato. La fermentazione incompleta produsse vini contenenti naturalmente zuccheri fermentescibili.

Le pratiche enologiche per la produzione di vino dolce hanno origini molto remote. Gli scritti di PLINIO IL VECCHIO (23 d.C. - 79 d.C.) ne attestano l'uso nella «provincia di Narbonne», di cui fa parte il Roussillon.

Inizialmente il vino era naturalmente dolce ed era ottenuto con diverse tecniche, come l'appassimento dell'uva sulla paglia o la torsione del peduncolo, l'aggiunta di miele al mosto, il riscaldamento, ecc.; gradualmente, a partire dal XIII secolo, si trasformò in «vino dolce naturale», con una tecnica di elaborazione di cui fu pioniere Arnaldo da VILLANOVA (1238-1311), medico di professione, che applicò al vino il principio della distillazione già noto ai Mozarabi per la creazione dei profumi. Sposando «il vino ed il suo spirito», egli inventò la tecnica della mutizzazione, consistente nell'aggiungere alcole al vino in fermentazione per bloccare tale processo.

Il 6 agosto 1936 furono emanati i primi decreti di riconoscimento della denominazione di origine controllata (DOC) per i vini dolci naturali, tra cui il «Côtes du Haut-Roussillon», il «Côtes d'Agly» e il «Rivesaltes».

Nel 1972, in seguito al successo della DOC «Muscat de Rivesaltes», l'unica riconosciuta per evitare il proliferare di nomi preceduti dalla menzione di questo vitigno, le tre denominazioni di origine controllata sopra citate furono raggruppate sotto l'unica denominazione «Rivesaltes». Il nome fu scelto in considerazione della reputazione di questo comune, acquisita grazie alla sua ubicazione centrale all'interno del dipartimento, alla presenza della ferrovia e di numerosi grossisti e soprattutto alla sua vicinanza ai vigneti più estesi. Dal territorio di Rivesaltes, infatti, si accedeva alla valle dell'Agly, il fiume «dell'aquila», e attraverso quest'ultimo il Mediterraneo si incuneava nel cuore dei Pirenei.

8.2.   Interazioni causali

Tenendo come punto di riferimento il Pic du Canigou, con i suoi 2 780 metri di altitudine e una distanza dalla costa di meno di 40 chilometri, i navigatori focesi trovarono in questo anfiteatro naturale aperto sul mare un territorio riparato molto favorevole allo sviluppo di vigneti di qualità.

Il clima secco, ben ventilato e caldo, e i terreni poveri e naturalmente drenati sono tutte condizioni bioclimatiche particolarmente favorevoli ai vitigni grenache N, grenache gris G, grenache blanc B, macabeu B, muscat à petits grains B. muscat d'Alexandrie B e tourbat B (chiamato localmente «malvoisie du Roussillon»), che in queste condizioni raggiungono naturalmente la piena maturità fisiologica necessaria per ottenere vini dolci naturali, sviluppando nel contempo un potenziale aromatico ricco e originale.

Il colore dei vini che si fregiano della denominazione «Rivesaltes» varia a seconda della percentuale di ogni vitigno utilizzato, ma anche in base alla loro provenienza, allo stadio di mutizzazione e, soprattutto, alla tecnica di affinamento adottata dall'enologo, con la scelta del recipiente e del metodo più o meno ossidativo. La densità ottica, definita nel disciplinare, permette di determinare analiticamente se il prodotto può avvalersi delle menzioni «ambré», «grenat», «rosé» o «tuilé».

Le caratteristiche aromatiche e liquorose dei vini «Rivesaltes», che sono all'origine della loro fama, sono esaltate dalle competenze del produttore, acquisite di generazione in generazione e in oltre sette secoli. Da un lato, sono frutto della pratica della mutizzazione con alcole neutro durante la fermentazione, che permette di preservare gli aromi primari dell'uva, di arricchire il vino di aromi di fermentazione e di ottenere il giusto equilibrio e la stabilità fisica, dall'altro sono legate alla padronanza di un processo di affinamento complesso e diversificato che, dalla botticella centenaria, alla botte e al tino, senza dimenticare la damigiana di vetro, permette di ottenere una ricca tavolozza di aromi terziari, in particolare la molecola del sotolone che contribuisce al gusto marsaleggiante noto anche come «rancio».

Le condizioni ottimali di questa zona viticola sono evidenziate anche da una superficie parcellare perfettamente delimitata per la vendemmia, che comprende, a seconda dell'utilizzo, vigneti impiantati su terrazze affacciate sui fiumi Agly e Têt, su altopiani di ciottoli arrotondati, su colline e in zone pedemontane, con terreni poveri, aridi e dilavati. Queste condizioni impongono al viticoltore una gestione rigorosa della vite, con regole di potatura corta, un metodo di allevamento prevalentemente ad alberello, che è in grado di resistere a condizioni climatiche estreme (siccità, vento forte), il mantenimento dell'impianto a quadrato tradizionale e la pratica delle basse rese, indispensabile per ottenere l'elevato contenuto zuccherino naturale delle uve necessario per produrre vini dolci naturali.

Le suddette competenze, che contribuiscono all'ottenimento di prodotti originali dal profilo aromatico riconosciuto e di grande reputazione, hanno indotto il legislatore a tutelare, con decreti e leggi, questa produzione «tradizionale e consuetudinaria», codificandola agli inizi del XIX secolo.

I vini recanti le menzioni «rosé» e «grenat» sono imbottigliati molto presto nella zona geografica delimitata e nella zona ristretta di prossimità immediata. I produttori si prefiggono di salvaguardare meglio la qualità e la specificità di un prodotto dalle spiccate caratteristiche giovanili e, di conseguenza, di tutelare la reputazione di questa denominazione di origine controllata.

Allo stesso modo, per preservare il potenziale aromatico di tutti i vini, il confezionamento ha luogo nella zona geografica delimitata e nelle immediate vicinanze, in appositi recipienti. L'obiettivo dei produttori è garantire e salvaguardare la qualità e la specificità dei prodotti e, di conseguenza, la reputazione della denominazione di origine controllata, attraverso i controlli effettuati nella regione di produzione.

Questi vini mutizzati hanno goduto molto presto di grande fama. I vini del Roussillon, e di Rivesaltes in particolare, sono stati ampiamente decantati. Numerosi documenti commerciali ne attestano l'invio alle varie corti d'Europa, oltre che alle tavole più prestigiose, vista la loro ottima adattabilità al trasporto.

Ed è così che ben presto il comune di Rivesaltes («alte rive», in catalano), fulcro del commercio del vino, è stato associato al commercio di vini dolci naturali, da cui ha tratto la sua reputazione.

In seguito, l'arrivo della ferrovia ha svolto un ruolo importante nel rafforzare la reputazione della città per i suoi vini dolci naturali «Rivesaltes».

Per più di 25 secoli il dinamismo e l'abnegazione dei produttori hanno garantito la sopravvivenza dei vigneti e la continuità di una produzione eccezionale, in un ambiente aspro e difficile, riconosciuto e protetto dal legislatore. Si tratta di vini rari che, grazie al loro straordinario potenziale d'invecchiamento, possono essere venduti anche a 100 anni d'età mantenendo innegabili qualità gustative.

9.   Ulteriori condizioni essenziali (confezionamento, etichettatura, altri requisiti)

Zona di prossimità immediata

Quadro normativo:

nella legislazione nazionale

Tipo di condizione ulteriore:

deroga relativa alla produzione nella zona geografica delimitata.

Descrizione della condizione:

la zona di prossimità immediata, definita in deroga per la vinificazione, l'elaborazione, l'affinamento e il confezionamento dei vini, è costituita dal territorio dei seguenti comuni sulla base del codice geografico ufficiale del 1o gennaio 2022:

— dipartimento dell'Aude: Bages, Gruissan, Narbonne, Peyriac-de-Mer, Portel-des-Corbières, Port-la-Nouvelle, Sigean;

— dipartimento dei Pyrénées-Orientales: Alénya, Ansignan, Banyuls-sur-Mer, Le Barcarès, Bompas, Bouleternère, Caramany, Caudiès-de-Fenouillèdes, Cerbère, Collioure, Felluns, Lansac, Montalba-le-Château, Oms, Port-Vendres, Prugnanes, Rodès, Saint-Arnac, Saint-Cyprien, Sainte-Marie-la-Mer, Saint-Laurent-de-la-Salanque, Saint-Martin, Saint-Michel-de-Llotes, Tarerach, Théza, Torreilles, Trévillach, Trilla, Villelongue-de-la-Salanque.

Etichettatura

Quadro normativo:

nella legislazione nazionale

Tipo di condizione ulteriore:

disposizioni supplementari in materia di etichettatura.

Descrizione della condizione:

a) - sulle etichette è apposta la menzione tradizionale «vin doux naturel» (vino dolce naturale);

b) - il nome della denominazione di origine controllata è obbligatoriamente completato dalle menzioni «ambré», «grenat», «rosé» o «tuilé». I suddetti termini devono comparire sull’etichetta con caratteri dello stesso font, colore e dimensione di quelli che compongono il nome della denominazione di origine controllata.

Tali menzioni compaiono anche nelle pubblicità, negli opuscoli e nelle fatture;

— i vini recanti le menzioni «grenat» e «rosé» devono riportare obbligatoriamente l'indicazione dell'annata;

c) - il nome della denominazione di origine controllata può essere completato dalla dicitura «hors d’âge» nel caso dei vini dolci naturali recanti la menzione «ambré» o «tuilé»;

d) - il termine «rancio» può essere aggiunto al nome della denominazione di origine controllata nel caso di vini dolci naturali recanti la menzione «ambré» o «tuilé», indipendentemente dal fatto che si tratti o meno di vini «hors d’âge»;

e) - tutte le indicazioni facoltative, il cui uso può essere disciplinato dagli Stati membri in virtù delle disposizioni dell’UE, sono riportate in etichetta in caratteri le cui dimensioni non superano, in altezza e in larghezza, il doppio di quelle dei caratteri che compongono il nome della denominazione di origine controllata.

Confezionamento dei vini

Quadro normativo:

nella legislazione nazionale

Tipo di condizione ulteriore:

confezionamento nella zona geografica delimitata

Descrizione della condizione

I vini recanti la menzione «rosé» presentano solitamente aromi di frutti rossi e una piacevole freschezza. Sono imbottigliati entro e non oltre il 31 dicembre dell'anno successivo a quello della vendemmia, nella zona geografica delimitata e nella zona ristretta di prossimità immediata. I produttori si prefiggono di tutelare meglio le caratteristiche essenziali di un prodotto dalle spiccate caratteristiche giovanili e di garantire e salvaguardare, attraverso i controlli effettuati nella regione di produzione, la qualità e la specificità dei prodotti e, di conseguenza, la reputazione di questa denominazione di origine protetta.

La tecnica generalmente utilizzata della «mutizzazione sugli acini» conferisce ai vini recanti la menzione «grenat» un bel color porpora e sentori di frutti rossi e neri, con note speziate. Per sviluppare e preservare i loro aromi caratteristici, l'affinamento avviene in ambiente riducente fino al 30 aprile dell'anno successivo alla vendemmia. Il vino è imbottigliato entro e non oltre il 30 giugno del secondo anno successivo alla vendemmia. I produttori si prefiggono, da un lato, di preservare meglio le caratteristiche essenziali di tali prodotti, dall'altro di garantire e salvaguardare, attraverso i controlli effettuati nella regione di produzione, la loro qualità e specificità e, di conseguenza, la reputazione della denominazione.

I vini recanti le menzioni «ambré» e «tuilé» e destinati all'affinamento sono generalmente prodotti con metodi di vinificazione classici e talvolta con mutizzazione sugli acini, in particolare quelli recanti la menzione «tuilé». Sono affinati in ambiente ossidativo per almeno 24 mesi, in tini, botti o damigiane di vetro tenute all'aperto e soggette ai capricci del tempo, sprigionando così una complessa varietà di sfumature aromatiche e gustative. Sono commercializzati al consumatore a partire dal 1o settembre del secondo anno successivo a quello della vendemmia.

Dopo alcuni anni in bottiglia o in botte, questi vini assumono una bella tonalità terracotta («tuilé») o ambrata («ambré»), con aromi complessi ed evolutivi che si spingono fino a quello marsaleggiante noto anche come «rancio», che richiama sentori tostati e di frutta secca, in particolare di noce.

Se affinati per almeno cinque anni, i vini si fregiano della menzione «hors d'âge».

Sono confezionati nella zona geografica delimitata e nella zona ristretta di prossimità immediata.

I produttori si prefiggono, da un lato, di preservare meglio le caratteristiche essenziali di questi prodotti, ottenuti con tecniche particolari e sottoposti a un affinamento prolungato che richiede consumata competenza, dall'altro di garantire e salvaguardare, attraverso controlli effettuati nella regione di produzione che richiedono particolari competenze organolettiche, la loro qualità e specificità e, di conseguenza, la reputazione della denominazione di origine controllata.

Link al disciplinare del prodotto

https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/document_administratif-5a1e5e28-f4bf-4626-bbc3-70ee9a4bfc7c