Richiesta parere «Vino IGT frizzante».
Si fa riferimento alla nota di codesto ministero prot. n.414 - 45012-ITA/0001 del 25 giugno c.a., concernente la richiesta di parere sulla legittimità dell’indicazione «vino frizzante IGT» da utilizzare per vini frizzanti prodotti in Germania partendo da vino IGT italiano.
La richiesta è tesa ad avere conferma di quanto già espresso nella nota prot. n. 148 del 16 settembre 2006 che lo scrivente Comitato ha inviato a codesta Autorità e che ad ogni buon conto si allega alla presente.
Ciò premesso, nel ribadire la posizione assunta nella nota di cui sopra, si fa presente che l’utilizzo, nell’etichettatura di un vino, dell’indicazione frizzante non può essere considerata «libera», ovvero rientrante tra quelle di cui all’art. 6, paragrafo 1 del reg. n. 753/02, in quanto tale indicazione è prevista espressamente per la categoria dei vini frizzanti (compresi i VFQPRD ed i vini IGT frizzanti) disciplinati nell’allegato 1 del reg. n. 1493/99.
Si ribadisce, altresì, che un qualsiasi prodotto IGT deve essere ottenuto nel rispetto delle norme stabilite dal relativo disciplinare di produzione e quindi un qualunque prodotto vitivinicolo ad IGT italiano non può essere ottenuto al di fuori del territorio italiano.
Per quanto sopra, non è possibile produrre un vino frizzante IGT in Germania partendo da un vino IGT italiano.