Organo: T.A.R.
Categoria: Nessuna
Tipo documento: Ordinanza T.A.R.
Data provvedimento: 06-10-2023
Numero provvedimento: 892
Tipo gazzetta: Nessuna

 

OCM Vino - Misura della promozione sui mercati dei Paesi terzi - Regolamento (UE) n. 1308/2013 - Domanda di annullamento del decreto dirigenziale con il quale è stata approvata la graduatoria definitiva dei progetti ammissibili relativi alla campagna finanziaria 2022/2023 - Esclusione definitiva del progetto di promozione regionale presentato dal ricorrente afferente la misura promozione del vino sui mercati dei Paesi terzi per la campagna 2022/2023 - Contestata l'illegittimità dell’esclusione disposta dalla Regione Toscana nei confronti di Confagri - Dubbi in ordine alla competenza territoriale del T.A.R. per la Toscana sulla controversia in esame.


ORDINANZA


 

sul ricorso numero di registro generale 1684 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da


Confagri Tuscany Wines Promotion S.C.Ar.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Daniele Berti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro
 

Regione Toscana, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Maria Letizia Falsini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero dell'Agricoltura della Sovranità Alimentare e delle Foreste in persona del Ministro pro tempore, Agea Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura in persona del legale rappresentante pro tempore, entrambi rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria legale in Firenze, Via degli Arazzieri, 4;


nei confronti

Tenuta Pietramora di Colle Fagiano S.R.L, Banfi Società Agricola S.R.L, Castiglion del Bosco Società Agricola a Responsabilità Limitata, Bibi Graetz di Dan Graetz, Col D'Orcia S.R.L, Consorzio Vino Chianti, Le Corti S.p.A. Società Agricola, Promosienarezzo S.r.l., Toscana Wine Partners, Nittardi di Leon Femfert, Associazione Exclusive Tuscany, Fattoria di Mocenni di Casini Nicolo, Capponi Sebastiano - Fattoria di Calcinaia, Bs International S.r.l., Associazione Made in Tuscany, Castello di Albola S.A.R.L., Azienda Agricola La Magia di Schwarz Fabian, Consorzio del Vino Brunello di Montalcino, Confederazione Italiana Agricoltori Toscana, S.M. Tenimenti Pile e Lamole e Vistarenni e San Disdagio - S.R.L, Tenute Piccini S.p.A., Azienda Agricola Uccelliera di Cortonesi Andrea, Societa' Agricola Tenuta Poggio al Tesoro S.R.L, Poggio S. Polo S.A.A.R.L., Consorzio Vino Chianti Classico, Jbs S.r.l., Tenimenti Carvin S.r.l., Rocca di Frassinello S.r.l. Società Agricola in Sigla Rocca di Frassinello S.A.R.L., Tenuta Torciano Azienda Agricola Giachi Pierluigi, ciascuno in persona del proprio legale rappresentante pro tempore, non costituiti in giudizio;


per l'annullamento

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

- del decreto dirigenziale n. 24372 del 6 dicembre 2022 con il quale è stata approvata la graduatoria definitiva dei progetti ammissibili relativi alla campagna finanziaria 2022/2023;

- della graduatoria definitiva pubblicata in data 6 dicembre 2022 dalla Regione Toscana allegata sub doc. A al provvedimento dirigenziale n. 24372 del 6 dicembre 2022 dalla quale è stato escluso definitivamente il progetto di promozione regionale presentato dal ricorrente afferente la misura Promozione del vino sui mercati dei Paesi terzi per la campagna 2022 / 2023;

- dell'allegato B contenente l'elenco dei progetti non ammissibili approvato con il medesimo decreto dirigenziale;

- del decreto dirigenziale n. 21620 del 28 ottobre 2022 con il quale è stata approvata la graduatoria provvisoria dei progetti ammissibili relativi alla campagna finanziaria 2022/2023, a seguito dell'istruttoria condotta dal Comitato di valutazione;

- della graduatoria provvisoria pubblicata in data 28 ottobre 2022 dalla Regione Toscana allegata sub doc. A al decreto dirigenziale n. 21620 del 28 ottobre 2022 dalla quale è stato escluso il progetto di promozione regionale presentato dal ricorrente afferente la misura Promozione del vino sui mercati dei Paesi terzi per la campagna 2022 / 2023;

- dell'allegato B contenente l'elenco dei progetti non ammissibili approvato con il medesimo decreto dirigenziale;

- del provvedimento assunto dalla Regione Toscana - Direzione Agricoltura e sviluppo rurale Produzioni agricole vegetali e zootecniche Promozione Sostegno agli investimenti delle imprese agroalimentari privo di protocollo comunicato in data 4 novembre 2022, con il quale la Regione resistente ha disposto l'esclusione del Progetto CUP 12813.28062022.216000019 destinato ai Paesi Target Usa, Cina e Giappone;

- del verbale del Comitato Tecnico di Valutazione redatto all'esito della seduta del 5 ottobre 2022 riferita alla valutazione delle controdeduzioni inoltrate dalla ricorrente in data 4 ottobre 2022 mai formalmente comunicato al ricorrente;

- del preavviso di rigetto ex art. 10 bis L. n. 241 / 1990 comunicato dalla predetta Regione con nota prot. E1_Protocollo_r_toscan_AOOGRT_0373232_2022-09-30 in data 30 settembre 2022;

- del verbale del Comitato Tecnico di Valutazione redatto all'esito della seduta del 29 settembre 2022 mai formalmente comunicato al ricorrente, ove è stata assunta la sussistenza della violazione del disposto di cui al punto 3.5 dell'Allegato A all'Avviso Regionale D.D. 12813 del 28 giugno 2022;

- e per quanto qui possa occorrere del disposto di cui al punto 4.5 dell'allegato A alla Deliberazione della Giunta regionale n. 697 del 20 giugno 2022 e del punto 3.5 dell'Allegato A all'Avviso regionale nonché del disposto di cui al punto 8.2 dell'Allegato A al Decreto Dirigenziale 12813 del 28 giungo 2022 nonché dell'art. 5 comma 7 e 9 del D.D. n. 229300 del 20 maggio 2022 anche per contrasto al disposto di cui all'art. 9 del Decreto Ministeriale n. 3893 del 4 aprile 2019;

- nonché del disposto di cui all'art. 3 comma 5 del D.D. n. 229300 del 20 maggio 2022 nel punto in cui non consente la rettifica di un dato contenuto nell'allegato H) della iniziativa progettuale proposta,

nonché di ogni altro atto a qualsiasi titolo presupposto, connesso e conseguente anche se non conosciuto.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Confagri Tuscany Wines Promotion S.C.A.r.L. il 13 giugno 2023:

- del decreto n. 7866 del 19 aprile 2023 avente per oggetto OCM Vino – Misura della promozione sui mercati dei Paesi terzi - Regolamento (UE) n. 1308/2013 – campagna finanziaria 2022/2023;

- dell'Allegato A al Decreto n. 7866 contenente l'esito del riesame del progetto cup 019 a seguito dell'ordinanza del Consiglio di Stato n.01314/2023 – proc.to n.02452/2023 pubblicata il 5 aprile 2023;

- della nota Ag.e.a. Prot. Uscita N.0036134 del 15 maggio 2023 con la quale è stato trasmesso l'atto di impegno riferito al Contratto promozione vino Paesi terzi 2022-2023;

- della nota Ag.e.a. prot. N. 0040780 del 29 maggio 2023 di riscontro all'istanza inviata dalla Confagri Tuscany in data 22 maggio 2023;

- della nota Ag.e.a. Prot. Uscita N.040768 del 29 maggio 2023 con la quale è stata annullata la nota Agea N.0036134 del 15 maggio 2023 ed è stato trasmesso il nuovo atto di impegno riferito al Contratto promozione vino Paesi terzi 2022-2023;

nonché di ogni altro atto a qualsiasi titolo presupposto, connesso e conseguente anche se non conosciuto.


 

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Toscana, del Ministero dell'Agricoltura della Sovranità Alimentare e delle Foreste e di Agea Agenzia per Le Erogazioni in Agricoltura;

Visto l'art. 73, co. 3, cod. proc. amm.;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 ottobre 2023 la dott.ssa Katiuscia Papi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


 

Considerato che:

- dopo il passaggio in decisione della causa, il Collegio ha rilevato che sussistono seri dubbi in ordine alla competenza territoriale del T.A.R. per la Toscana sulla presente controversia;

Atteso, infatti, che:

- tra le censure proposte dalla ricorrente, veniva dedotta quella afferente all’illegittimità dell’esclusione disposta dalla Regione Toscana nei confronti di Confagri, in applicazione dell’art. 4.5 dell’allegato A alla D.G.R. n. 697 del 20 giugno 2022, che prevede quanto segue: «4.5 Ai sensi del comma 9 dell’articolo 5 dell’avviso nazionale, ciascun soggetto partecipante deve richiedere, pena l’esclusione del soggetto proponente, per Paese terzo o mercato del Paese terzo destinatario non emergente un contributo minimo pari a Euro 2.000,00. […]»;

- la suddetta disposizione della DGR 697/2022, introdotta in dichiarata applicazione dell’art. 5 comma 9 dell’avviso nazionale (Decreto del Direttore generale del Ministero n. 229300/2022), espressamente richiamato nel testo come sopra riportato, prevede invero l’esclusione del soggetto partecipante (nella fattispecie: Confagri Tuscany Wines Promotion Scarl) per la violazione del limite minimo di contributo richiesto, imposto dalla stessa norma ai singoli soggetti partecipanti (nella fattispecie le due imprese consorziate in Confagri, denominate Poggiotondo S.r.l. e Società Agricola Castello del Terriccio S.r.l., che avevano richiesto sub-contributi inferiori a €. 2.000,00);

- a parere della ricorrente, tale previsione si pone in contrasto con il combinato disposto degli articoli 9 e 13 commi 6 e 7 del Decreto Ministeriale n. 3893 del 4 aprile 2019, che prevedono cause di esclusione per violazione dei minimi solo con riferimento al contributo complessivo richiesto dal soggetto proponente, e non relativamente ai sub-contributi afferenti alle singole imprese partecipanti;

- l’illegittimità in tali termini rilevata veniva dedotta dalla parte attrice sia con riferimento al punto 4.5 dell’Allegato A alla DGR 697 del 20 giugno 2022, sopra riportato, sia riguardo alla corrispondente disposizione presente nell’avviso nazionale succitato, approvato con Decreto del Direttore Generale del Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste n. 229300 del 20 maggio 2022, che all’art. 5, commi 7 e 9, stabilisce che: «7. Ciascun soggetto partecipante deve richiedere, pena l’esclusione del soggetto proponente, per Paese terzo o mercato del Paese terzo destinatario un contributo minimo pari a euro 15.000,00 […]»; «9. Le Regioni e le Province autonome nei propri avvisi possono fissare contributi minimi diversi rispetto a quelli di cui ai precedenti commi 7 e 8»;

- anche tale ultimo atto dirigenziale presupposto, che ha portata generale e veniva adottato da un’Amministrazione centrale, con effetti sull’intero territorio nazionale, era invero impugnato dall’odierna parte ricorrente, che ne deduceva il contrasto con il decreto ministeriale n. 3893/2019, secondo una prospettazione peraltro condivisa in sede cautelare dal Consiglio di Stato («[…]sussistono dubbi sulla legittimità dell’avviso nazionale di cui al Decreto del Dirigente generale n. 229300 del 20 maggio 2022 del Ministero per le politiche agricole e per la sovranità alimentare, art. 5, comma 7, per difformità dal Decreto Ministeriale 3 aprile 2019, il quale ultimo non contempla contributi minimi che debbano essere richiesti da ciascun soggetto partecipante ad un progetto e, coerentemente, non prevede quale causa di esclusione di un soggetto proponente, e del relativo progetto, la circostanza che un singolo soggetto partecipante abbia chiesto un contributo inferiore a un determinato contributo minimo» - Consiglio di Stato, VI, ordinanza n.1314 del 5 aprile 2023);

- stanti le domande proposte dalla parte ricorrente, viste le descritte interrelazioni tra i provvedimenti impugnati, e rilevato il nesso di presupposizione-dipendenza sussistente tra l’avviso nazionale (D.D. 229300 del 22 maggio 2022) e l’avviso regionale per la Toscana (DGR n. 697 del 20 giugno 2022), nonché tra quest’ultimo e l’esclusione disposta dall’Amministrazione resistente a carico di Confagri, appare evidente che, ai fini della decisione della causa, si rende necessario vagliare la legittimità del provvedimento ministeriale “a monte”, adottato con Decreto del Direttore Generale del Ministero dell’Agricoltura della Sovranità alimentare e delle foreste n. 229300 del 20 maggio 2022;

Rilevato, inoltre, che:

- ai sensi dell’art. 13 comma 4 bis c.p.a., applicabile alla presente causa: «4 bis. La competenza territoriale relativa al provvedimento da cui deriva l’interesse a ricorrere attrae a sé anche quella relativa agli atti presupposti dallo stesso provvedimento tranne che si tratti di atti normativi o generali, per la cui impugnazione restano fermi gli ordinari criteri di attribuzione della competenza»;

- la controversia, secondo il Collegio, sembra pertanto rientrare, in virtù della riportata norma, nella competenza territoriale inderogabile del TAR del Lazio, sede di Roma;

Ritenuto, per tutto quanto precede, di dover assegnare alle parti il termine perentorio di dieci giorni, decorrenti dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della presente ordinanza, per presentare memorie vertenti su quest'unica questione.



P.Q.M.

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda) assegna alle parti dieci giorni, decorrenti dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della presente ordinanza, per presentare memorie vertenti esclusivamente sulla questione indicata nella parte motiva.
 

Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 4 ottobre 2023 con l'intervento dei magistrati:

Alessandro Cacciari, Presidente

Katiuscia Papi, Primo Referendario, Estensore

Marcello Faviere, Referendario

L'ESTENSORE

Katiuscia Papi

IL PRESIDENTE

Alessandro Cacciari