Organo: Corte d'Appello
Categoria: Nessuna
Tipo documento: Sentenza Corte d'Appello
Data provvedimento: 13-09-2023
Numero provvedimento: 1326
Tipo gazzetta: Nessuna

Settore vinicolo - Procedura esecutiva mobiliare promossa da azienda agricola (creditore procedente) in danno di cantina sociale (debitrice) asserendo di essere proprietaria di parte dei beni staggiti (vino), in ragione di due contratti sottoscritti con la società debitrice prima del pignoramento - Accertamento della data della scrittura privata - Accordo transattivo avente ad oggetto al rinuncia al vincolo pignoratizio apposto sul prodotto enologico detenuto nelle strutture di proprietà della cantina - Opposizione di terzo all’esecuzione configurabile come un’azione di accertamento dell’illegittimità dell’esecuzione in rapporto al suo oggetto e di fronte al diritto vantato dal terzo, senza involgere necessariamente un’azione di revindica o di accertamento della proprietà o di altro diritto reale.

 


SENTENZA

 

n. 1326/2023 pubbl. il 13/09/2023

(Presidente: dott.ssa Silvia Rita Fabrizio - Relatore: dott.ssa Maria Luisa Martini)

 

nella causa civile di appello iscritta al R.G. n. 460/2021

promossa da

CANTINA ORTONA S.C.A.R.L (...), con sede legale in Ortona Via Civiltà del Lavoro n. 111, in persona del legale rappresentante pro tempore Massimiliano Di Bartolomeo, rappresentata e difesa giusta procura allegata all’atto di appello dagli avv.ti Valerio Romano e Lucia Teresa Mariani ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in L’Aquila, Via Avezzano n. 8,

- appellante -
 

contro



AZIENDE AGRICOLE CIRULLI SOC. AGR. A R.L. (...), in persona dell’amministratore unico p.t. Luciano Cirulli, rappresentata e difesa, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione in appello dall’avv. prof. Massimo Cirulli, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Francavilla al Mare, Piazza Porta Ripa,

- appellata -
 

nonché contro

CANTINA SAN ZEFFERINO SOC. COOP. AGR. (...), in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata nel giudizio di primo grado presso e nello studio dell’Avv. Vincenzo Di Lorenzo in Francavilla al Mare (CH) C.da Alento n. 1,

appellata non costituita
 

avverso

la sentenza n. 591/2020 del 21.10.2020 pubblicata in pari data del Tribunale di Chieti resa nel giudizio civile rg. 597/2020

 

Per l’appellante:

CONCLUSIONI DELLE PARTI
 

“Piaccia all’Ecc.ma Corte di Appello di L’Aquila, ogni contraria istanza disattesa, in totale riforma della sentenza n. 591/2020 del Tribunale di Chieti, accogliere l’opposizione di terzo proposta da Cantina San Zefferino, con la condanna dell’opposto alla rifusione delle spese di lite e regolando le spese del presente grado come per legge”.

Per l’appellata Aziende Agricole Cirulli:

“Voglia l’on. Corte dichiarare inammissibile l’appello; con vittoria delle spese del giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore, che si dichiara antistatario.”

 

SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO

 

1. La Cantina San Zefferino soc. coop. agricola promuoveva opposizione di terzo avverso la procedura esecutiva mobiliare promossa da Aziende agricole Cirulli s.a.r.l. (creditore procedente) in danno di Cantina Ortona soc. agr. a.r.l. (debitrice), asserendo di essere proprietaria di parte dei beni staggiti (vino), in ragione di due contratti sottoscritti con la società debitrice prima del pignoramento.

2. La Società Cantina Ortona si costituiva in giudizio aderendo alle richieste del terzo opponente e segnalando di avere presentato domanda di concordato preventivo ex art. 161 c.6 l. fall.

3. Si costituiva in giudizio il creditore procedente Aziende agricole Cirulli che contrastava l’opposizione, evidenziando che i due contratti prodotti dalla Cantina San Zefferino non avevano data certa così da poter individuare la loro sottoscrizione in data anteriore al pignorament

4. Con la sentenza in epigrafe indicata il Tribunale di Chieti ha rigettato l’opposizione proposta da Cantine San Zafferano e ha condannato l’opponente al pagamento delle spese di giudizio in favore di Aziende Agricole Cirulli, compensandole integralmente tra opponente e debitore esecutato. Il Giudice ha rilevato che l’autorizzazione giudiziale all’uso dei beni pignorati (invocata da parte del debitore esecutato) di cui al provvedimento del 22.8.2019 (poi revocato), era finalizzata “alle operazioni di vendemmia e comunque alla continuità aziendale”: il tutto anche nell’ottica di tutela del ceto creditorio, e comunque con obbligo di rendiconto, ma non si estendeva certo alla acquisizione e lavorazione di prodotto altrui né alla cessione della disponibilità di propri beni per stoccaggio di prodotti altrui. Reputava quindi inefficaci i contratti del 30.7.2019 e del 1.10.2019, contratti che, seppure ritenuti efficaci, non potevano ritenersi sottoscritti anteriormente al primo pignoramento non essendoci prova idonea della data certa della loro sottoscrizione.

5. Avverso la sentenza ha proposto appello la Cantina Ortona, chiedendo la riforma della sentenza e l’accoglimento dell’opposizione del terzo con la condanna dell’opposta alle spese di lite. L’appellante reputa palesemente errata la dichiarazione di inefficacia dei contratti stipulati in data 30 luglio 2019 e 1° ottobre 2019 con la Cantina San Zefferino che, di contro, devono essere ritenuti pienamente legittimi, in quanto inseriti a pieno titolo in quella generale continuità aziendale la cui conservazione era stata espressamente autorizzata dal G.E. con il provvedimento del 22.8.2019 e considera quindi non correttamente applicate dal giudice di prime cure le regole ermeneutiche che imponevano, all’esito di un procedimento interpretativo, di valutare sia l’istanza di autorizzazione all’uso dei beni pignorati sia il successivo provvedimento nel loro articolato complesso essendo i due atti strettamente collegati tra loro. Errata sarebbe anche la statuizione sulla mancanza di prova della data certa anteriore al pignoramento mobiliare dei contratti stipulati da Cantina Ortona con Cantina San Zefferino.

6. Si è costituita in giudizio la società Aziende agricole Cirulli, resistendo all’impugnazione ed eccependone l’inammissibilità per difetto di interesse dell’appellante alla riforma della sentenza.

7. Non si è costituita la Cantina San Zefferino Soc. Coop agricola.

8. All’udienza del 14.09.2022 trattata in forma cartolare ex art. 83, comma settimo D.L. 18/2020, acquisite le note di trattazione scritte depositate dalle parti, la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini di legge ex art. 190 cpc per il deposito degli scritti conclusionali con decorrenza dalla comunicazione del verbale di udienza da parte della cancelleria.

 

MOTIVI DELLA DECISIONE

 

9. Deve essere innanzitutto dichiarata la contumacia dell’appellata Cantina San Zefferino Soc. Coop agricola in persona del legale rapp.te.p.t. (opponente nel giudizio di primo grado) non costituitasi nella presente impugnazione, nonostante la regolare notificazione dell’appello.

10. Passando quindi al vaglio del gravame deve rilevarsi che l’impugnativa non merita condivisione e deve essere respinta per le ragioni di seguito espresse.

11. L’appellante ha prodotto in giudizio una lettera del 14.11.2020 (doc. 4 fascicolo telematico appellante) inviatale dall’avv. Vincenzo Di Lorenzo per conto della Cantina San Zefferino soc. coop. agricola, con la quale - per quel che qui rileva - viene comunicata l’intervenuta transazione intercorsa il 6.11.2020 tra quest’ultima società e la Aziende Agricole Cirulli srl con la quale quest’ultima, quale creditrice procedente, ha rinunciato al vincolo pignoratizio apposto sul prodotto enologico detenuto nelle strutture di proprietà della Cantina Ortona ed a appartenente alla Cantina San Zefferino, rinuncia alla quale ha fatto seguito, in data 09-10 novembre 2020, il provvedimento del G.E. del Tribunale di Chieti, sezione distaccata di Ortona di estinzione, in parte qua, della procedura esecutiva n. 50008/2020 R.G.E. e la dedotta circostanza trova conferma anche da parte della società appellata costituita.

12. L'estinzione del processo esecutivo comporta la cessazione della materia del contendere del giudizio di opposizione per difetto di interesse alla prosecuzione del giudizio (Cass. 23084/2005; Cass. 4498/2011), a cui tuttavia potrebbe essere interessato il terzo allo scopo di ottenere l'accertamento del proprio diritto, sia pure nei soli rapporti tra esso stesso e il debitore esecutato, ma nella fattispecie, il terzo opponente (Cantina San Zefferino) ha prestato acquiescenza alla sentenza di primo grado che ha rigettato l’opposizione proposta ex art. 619 c.p.c. ed in ogni caso, la Società Cantina Ortona (debitore esecutato) nel costituirsi in giudizio ha aderito alle richieste della società opponente non mettendo in discussione la titolarità dei diritti di Cantina San Zefferino sulla merce assoggettata a pignoramento, di cui peraltro quest’ultima ha disposto come risulta dal contenuto della richiamata missiva del 14.11.2020.

13. In punto di diritto, deve poi osservarsi, che: “Il giudizio di opposizione di terzo all’esecuzione si configura come un’azione di accertamento dell’illegittimità dell’esecuzione in rapporto al suo oggetto e di fronte al diritto vantato dal terzo, senza involgere necessariamente un’azione di revindica o di accertamento della proprietà o di altro diritto reale. Il terzo che promuove la controversia ex art. 619 cod. proc. civ. fa valere una situazione giuridica soggettiva sul bene giuridico staggito asseritamente prevalente rispetto al diritto del creditore procedente di soddisfarsi, allo scopo di impedire l’aggressione esecutiva della res; e la sentenza che decide l’opposizione fa stato unicamente in ordine alla assoggettabilità o meno ad espropriazione dei beni pignorati, statuendo circa la sussistenza della situazione vantata dal terzo soltanto in via incidentale e con efficacia endoprocedimentale limitata alla specifica procedura esecutiva (sull’oggetto dell’opposizione di terzo all’esecuzione, cfr. Cass. 09/03/2017, n. 6016, in parte motiva; Cass. 12/04/2011, n. 8426; Cass. 13/10/2003, n. 15278; Cass. 06/03/2011, n. 3256; Cass. 26/03/1981, n. 1771)” (così in parte motiva: Cass. ord. 3846/2023), pertanto nessun rilievo assume la decisione assunta incidenter tantum dal giudice di primo grado (che come tale non può acquistare autorità di giudicato) in merito all’efficacia dei contratti conclusi in data 30.7.2019 e 1.10.2019 tra la Cantina San Zefferino e la Cantina Ortona, che in ogni caso entrambi i contraenti hanno palesato di riconoscere come validi ed efficaci.

14. La cessazione della materia del contendere determinata dall’estinzione dell’esecuzione a cui l’opposizione era rivolta comporta che ciò che residua dell'originario giudizio di opposizione di terzo all’esecuzione è soltanto la questione attinente la pronuncia finale sulle spese che richiede da parte del giudice una valutazione virtuale di soccombenza e rende quindi opportuno procedere ad un esame sommario nel merito della controversia.

15. Il Giudice di primo grado ha respinto l’opposizione sul rilievo che non fosse stata offerta prova idonea che i contratti intercorsi tra debitore e terzo avessero data certa anteriore al pignoramento.

16. Sul punto la sentenza non merita emenda in quanto: “ Ai fini dell'accertamento della data della scrittura privata della quale non è autenticata la sottoscrizione, il giudice non può procedere - utilizzando le prove a sua disposizione - ad un diretto accertamento del momento in cui il documento è stato confezionato restando il suo compito limitato a verificare l'esistenza di uno di quei fatti - indicati all'art. 2704 cod. civ. ai quali viene dalla legge ricondotto un tale significato” (Cass. 4165/1986), pertanto se, come nel caso in esame, le scritture non contengono sottoscrizioni autenticate da un notaio o da un altro pubblico ufficiale, allora la data di quella scrittura privata potrà essere considerata certa e opponibile nei confronti dei terzi soltanto a partire dal giorno in cui quella stessa scrittura privata: a) sarà stata registrata; b) oppure a partire dalla data della morte o della assoluta sopravvenuta impossibilità fisica di uno di coloro che l’hanno sottoscritta; c) oppure a partire dal giorno in cui il contenuto della scrittura privata è riprodotto in atti pubblici; d) oppure infine a partire dal giorno in cui si verifica un altro fatto che stabilisca in modo egualmente certo l’anteriorità della formazione della scrittura. Proprio tale ultima ipotesi richiede una valutazione della specifica situazione di fatto in relazione al singolo caso concreto. Afferma, in merito la Suprema Corte che : "in sede di accertamento dello stato passivo, ai fini della decisione circa l'opponibilità al fallimento di un credito documentato con scrittura privata non di data certa, il giudice di merito, quando voglia darsi la prova del momento in cui il negozio è stato concluso, ove sia dedotto un fatto diverso da quelli tipizzati nell'art. 2704 c.c. ha il compito di valutarne, caso per caso, la sussistenza e l'idoneità a stabilire la certezza della data del documento, con il limite del carattere obiettivo del fatto, il quale non deve essere riconducibile al soggetto che lo invoca e deve essere, altresì, sottratto alla sua disponibilità" (Cass. 18938/2016; Cass. n. 4509/2018).

17. Ora, nella vicenda in esame, la data certa delle scritture private in questione non può ricavarsi dalla documentazione richiamata dall’appellante (pagg.20-21 dell’atto di appello) trattandosi di documenti riconducibili al terzo opponente e quindi inidonei per i principi sopra espressi a rendere certa l’anteriorità della data delle scritture rispetto a quella del pignoramento.

18. L’appello deve essere dunque respinto. Le spese di lite seguono la soccombenza e devono essere poste a carico dell’appellante ed in favore della appellata costituita e distratte in favore del procuratore della stessa avv. prof. Massimo Cirulli dichiaratosi antistatario. Le stesse vengono liquidate come in dispositivo sulla base dei parametri medi di cui al D.M. n. 55/ 2014 in base al valore della controversia e tenendo conto dell’attività effettivamente espletata con esclusione della fase istruttoria non tenutasi. Nulla può essere disposto in favore della società appellata contumace, che non ha espletato alcuna attività processuale, per cui abbia sopportato spese delle quali debba essere rimborsata. Poiché il giudizio è stato introdotto successivamente al 30.01.2013 sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge

24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1 -quater all'art. 13 del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte dell’appellante, dell' ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

 

P.Q.M.

 

la Corte di Appello di L'Aquila, definitivamente pronunciando sull'appello proposto Cantina Ortona s.c.r.l. avverso la sentenza n.591/2020 del Tribunale di Chieti , ogni contraria istanza, disattesa e rigettata, così provvede:

- dichiara cessata la materia del contendere;

- rigetta l’appello;

- condanna l’appellante al pagamento, in favore dell’avv. prof. Massimo Cirulli quale procuratore dell’ appellata Aziende Agricole Cirulli Soc. agr. a.r.l. dichiaratosi antistatario, delle spese di giudizio, che liquida, nella misura complessiva di €. 6.615,00 per compensi oltre rimb. Forf. 15%, IVA e CPA.

- Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della L. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell’appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il giudizio di appello, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.
 

Così deciso in L’Aquila nella Camera di consiglio tenutasi in videoconferenza il 6 settembre 2023.

 

Il Giudice ausiliario estensore

Avv. Maria Luisa Martini

Il Presidente

Dott.ssa Silvia Rita Fabrizio