Settore vinicolo - Impugnazione di ordinanze-ingiunzioni emesse a seguito di irrogazione di sanzione per la detenzione di prodotti vitivinicoli non giustificati e per la detenzione di un prodotto vinoso avente un tasso alcolemico inferiore a quello minimo previsto dalla legge - Eccepita l’illegittimità delle sanzioni - Domanda per la dichiarazione di annullamento delle ordinanze-ingiunzioni impugnate e, in via subordinata, per la rideterminazione degli importi eventualmente dovuti - Produzione di documentazione idonea a garantire la tracciabilità del prodotto rinvenuto nel sito oggetto di ispezione - Necessità di garantire l’autenticità dei documenti di accompagnamento MVV mediante l’apposizione di una convalida.
SENTENZA
n. 1704/2023 pubbl. il 11/09/2023
(Giudice: dott.ssa Sonia Piccinni)
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 4517 del ruolo generale affari contenziosi dell’anno 2020, pendente
tra
T.G., elettivamente domiciliata in Roma, Via Emilio Fa’ di Bruno n. 52, presso lo studio dell’Avv. Massimiliano Ciccacci, che la rappresenta e difende in virtù di procura in calce al ricorso
- ricorrente -
e
Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, in persona del Direttore Generale del Dipartimento dell’Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari, rappresentato e difeso, ai sensi dell’art. 6, comma 9, del D.Lg.s n. 150/2011, da un funzionario all’uopo delegato e domiciliato presso il Dipartimento dell’Ispettorato Centrale della Tutela della Qualità e della Repressione Frodi dei Prodotti Agroalimentari – VICO II
- resistente -
OGGETTO: opposizione a ordinanza-ingiunzione
CONCLUSIONI: come da atti e verbale di udienza dell’11.09.2023
Procedimento assegnato a questo Giudice in data 10 febbraio 2023, deciso all’udienza dell’11.09.2023 mediante pubblica lettura del dispositivo e dei seguenti
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 11.09.2020 T.G. proponeva opposizione avverso le ordinanze-ingiunzioni n. 673/2020 e n. 681/2020, emesse dal Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali – Dipartimento dell’Ispettorato Centrale della Tutela della Qualità e della Repressione Frodi dei Prodotti Agroalimentari – Direzione Generale per il Riconoscimento degli Organismi di Controllo e Certificazione e Tutela del Consumatore, rispettivamente, il 10.08.2020 e l’11.08.2020, notificate in data 13.08.2020, con le quali le veniva ingiunto, in quanto legale rappresentante della Col di Papa S.r.l., il pagamento delle somme di € 937.900,00 ed € 6.000,00, oltre spese di notifica, per la violazione dell’art. 34, comma 1, e dell’art. 35, comma 4, della Legge n. 82/2006.
A sostegno della proposta opposizione l’odierna ricorrente deduceva, avuto riguardo all’ordinanza-ingiunzione n. 673/2020, l’illegittimità della sanzione irrogata per avere l’Amministrazione erroneamente ritenuto integrata la fattispecie di cui all’art. 34, comma 1, della Legge n. 82/2006, rubricata “Sanzioni per la detenzione di prodotti vitivinicoli non giustificati”, nonostante la parte avesse prodotto documentazione idonea a garantire la tracciabilità del prodotto rinvenuto nel sito oggetto di ispezione. Avuto riguardo, invece, all’ordinanza-ingiunzione n. 681/2020, con la quale l’Amministrazione aveva contestato la detenzione di un prodotto vinoso avente un tasso alcolemico inferiore a quello minimo previsto dalla legge, ne eccepiva l’illegittimità, evidenziando che il prodotto – contenuto nel silos n. 115 – non era di proprietà della Col di Papa S.r.l., che il risultato delle analisi chimiche eseguite sul campione di vino prelevato non era stato notificato alla Col di Papa S.r.l. né alla ricorrente medesima (con conseguente violazione del relativo diritto di difesa) e che, in ogni caso, la variazione percentuale riscontrata rispetto al limite minimo previsto dalla legge, pari ad appena lo 0,5%, doveva ritenersi rientrante nei limiti di tolleranza individuati dall’art. 54 della Reg. CE n. 607/2009.
Chiedeva, pertanto, in via principale, dichiararsi l’annullamento delle ordinanze-ingiunzioni impugnate e, in via subordinata, di rideterminare gli importi eventualmente dovuti, con vittoria di spese e competenze di lite.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 5.02.2021 si costituiva in giudizio l’Amministrazione opposta, la quale, contestando tutto quanto ex adverso dedotto ed eccepito, chiedeva il rigetto dell’opposizione, con condanna della controparte al pagamento delle spese e competenze di giudizio.
Instaurato il contraddittorio e disposta la sospensione della provvisoria esecuzione delle ordinanze-ingiunzioni opposte, la causa, istruita mediante prova orale ed acquisizione della documentazione depositata in atti, veniva discussa e decisa all’udienza dell’11.09.2023 mediante pubblica lettura del dispositivo e della relativa motivazione.
2. Tanto premesso, l’opposizione è parzialmente fondata e deve essere accolta nei limiti che si andranno ad esplicitare.
In punto di diritto, occorre, dapprima, evidenziare che l’oggetto del giudizio di opposizione a sanzione amministrativa consiste non già e non solo nell’accertamento della legittimità dell’atto amministrativo impugnato, ma anche della stessa pretesa sanzionatoria esercitata attraverso l’emissione del provvedimento medesimo.
In sostanza, il predetto giudizio si configura come un giudizio ordinario di cognizione volto all’accertamento del fondamento della pretesa sanzionatoria ed il suo oggetto è delimitato, quanto alla posizione dell’opponente, dalla causa petendi fatta valere con l’opposizione e, quanto alla posizione dell’Amministrazione, dal divieto di dedurre, a sostegno della propria pretesa, motivi diversi da quelli enunciati nell’ordinanza-ingiunzione, di modo che il giudizio in questione investe la legittimità formale e sostanziale di detto provvedimento, con l’esclusione del potere del giudice di rilevare d’ufficio, fuori dei limiti dell’oggetto dello stesso giudizio così delimitato, eccezioni relative a vizi del provvedimento o del procedimento che ne ha preceduto l’emanazione, salvo che essi incidano sull’esistenza dell’atto impugnato.
Sotto il profilo della ripartizione dell’onere probatorio, giova ribadire che mentre l’onere dell’allegazione è a carico dell’opponente (il quale deve indicare quali sono gli elementi della fattispecie carenti in fatto e/o in diritto), per quanto concerne l’onere della prova si applica la regola ordinaria sancita dall’art. 2697 c.c. Spetta, dunque, all’Amministrazione, che viene a rivestire - dal punto di vista sostanziale - la posizione di attrice (ricoprendo, invece, sotto quello formale, il ruolo di convenuta-opposta), l’obbligo di fornire la prova adeguata della fondatezza della sua pretesa. Incombe, invece, sull’opponente, qualora abbia dedotto fatti specifici incidenti o sulla legittimità formale del procedimento amministrativo sanzionatorio espletato o sull’esclusione della sua responsabilità relativamente alla commissione dell’illecito, l’onere di provare le circostanze negative contrapposte a quelle allegate dall’Amministrazione (cfr., ex multis, Cass. civ., sez. I, n. 3837 del 16/03/2001; Cass. civ., sez. I, n. 2363 del 04/02/2005; Cass. civ., sez. I, n. 5277 del 07/03/2007; Cass. civ., sez. un., n. 20930 del 30/09/2009; Cass. civ., sez. II, n. 5122 del 03/03/2011; Cass. civ., sez. VI, ord. n. 4898 del 11/03/2015; Cass. civ., sez. VI, ord. n. 1921 del 24/01/2019).
Ciò posto, e venendo al caso di specie, si osserva quanto segue.
2.1 Sull’ordinanza-ingiunzione n. 673/2020
L’ordinanza-ingiunzione in esame trae origine da un’attività ispettiva svolta presso lo stabilimento enologico della Col di Papa S.r.l. – società esercente l’attività di commercio all’ingrosso di vini comuni e a denominazione di origine protetta – all’esito della quale gli organi accertatori hanno contestato, con verbale prot. n. 14475 del 2.09.2015, a T.G., quale legale rappresentante p.t. della Col di Papa S.r.l., la violazione del disposto di cui all’art. 34, comma 1, della Legge n. 82/2006, rubricato “Sanzioni per la detenzione di prodotti vitivinicoli non giustificati”, a mente del quale: “Fatti salvi i limiti e le tolleranze stabiliti dalle vigenti norme comunitarie e nazionali e previa riconciliazione dei conti distinti delle varie tipologie di vini con le necessarie riclassificazioni di prodotto, chiunque detiene quantitativi di prodotti vitivinicoli non giustificati dalla documentazione ufficiale di cantina, salvo che il fatto costituisca reato, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria di 25 euro per quintale o frazione di quintale di prodotto del quantitativo eccedente. Tale sanzione è elevata rispettivamente a 50 euro, se trattasi di vino da tavola ad IGT o destinato all'ottenimento di tale vino, a 100 euro, se trattasi di vino a DOC o destinato all'ottenimento di tale vino, a 250 euro, se trattasi di vino a DOCG o destinato all'ottenimento di tale vino. In ogni caso, un quantitativo di prodotto, corrispondente per qualità e per quantità alle eccedenze riscontrate, deve essere denaturato ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 10, comma 3, e avviato alla distillazione senza la possibilità di beneficiare di alcuna forma di aiuto.”.
In particolare, così come emerge dal verbale di sequestro amministrativo n. 477/2015, nel corso delle operazioni di verifica svoltesi in data 26.03.2015, a fronte della richiesta proveniente dagli organi accertatori di esibizione della documentazione giustificativa dei prodotti vitivinicoli detenuti nei 16 serbatoi oggetto di successivo provvedimento cautelare, la parte si è limitata ad esibire esclusivamente un contratto di compravendita ed una fattura di acquisto tra la Casal Marini S.r.l. e la Col di Papa s.r.l., entrambi datati 27.02.2015, documentazione ritenuta non idonea a giustificare la detenzione dei prodotti rinvenuti nello stabilimento enologico.
A seguito di successiva integrazione documentale, la Col di Papa S.r.l. ha presentato all’Ufficio competente n. 2 documenti di accompagnamento (MVV n. 1017/2014 e n. 1018/2014 del 27.02.2015), recanti la data del 27.02.2015.
Anche detta documentazione è stata, tuttavia, ritenuta inidonea a giustificare la detenzione dei prodotti sottoposti a sequestro amministrativo, atteso che – come si legge nel verbale di contestazione prot. n 14475 del 2.09.2015 – “[…] presso lo stabilimento sito in Lanuvio (RM), Via Piastrarelle, 10, è stata installata una macchina microfilmatrice Maf 2000W con matricola MF432, quest’ultima corrispondente a quella riportata sugli MVV in questione. Alla data del 27.02.2015 – in cui sono stati emessi gli MVV in oggetto dalla ditta Casal Marini srl – questa non aveva la titolarità all’utilizzo della microfilmatrice di cui trattasi, in quanto ceduta alla Società agricola Chiaro di Colle srl precedentemente alla data di emissione degli MVV in questione.
Inoltre, agli atti dello scrivente Ufficio non risultano documenti inerenti l’autorizzazione all’utilizzo di microfilmatrice - appartenente alla Società agricola Chiaro di Colle srl - da parte della ditta Casal Marini srl. Quindi ai sensi dell’art. 12, comma 3, del D.M. 02 luglio 2013, i documenti MVV nn. 1017/2014 e 1018/2014 del 27/02/2015 devono considerarsi non emessi, poiché recano una convalida irregolare. Da ultimo si rappresenta che l’ultima installazione di bobina di pellicola, nella microfilmatrice con matricola MF432, risale alla data del 08/02/2007 in cui è stata inserita una pellicola del tipo: Kodak FS microfilm che reca scadenza 10/2009, ne consegue l’uso di una bobina per la convalida documenti con scadenza superata. Ne discende che gli MVV citati non possono considerarsi giustificativi dei prodotti sottoposti a sequestro amministrativo.”
L’odierna ricorrente ha proposto opposizione avverso l’ordinanza-ingiunzione in esame sostenendo l’idoneità dei citati MVV n. 1017/2014 e n. 1018/2014 a giustificare la detenzione del prodotto vitivinicolo rinvenuto nei silos sequestrati, evidenziando l’errore giuridico in cui è incorso l’organo accertatore, il quale ha ritenuto che la macchina microfilmatrice con la quale la Casal Marini S.r.l. aveva provveduto a convalidare i documenti di accompagnamento non fosse nel legittimo utilizzo della medesima società e sottolineando, in ogni caso, come, sotto il profilo soggettivo, detta circostanza non potesse produrre conseguenze ai danni della Col di Papa S.r.l., acquirente in buona fede, del tutto inconsapevole della circostanza.
Sul punto, l’opponente ha sostenuto altresì che “lo stesso ICQRF in data 02/04/2015 dichiarava alla Col di Papa S.r.l. che il predetto macchinario era nel legittimo utilizzo della Casal Marini S.r.l., confermando la circostanza che per l’utilizzo dello stesso macchinario da parte della Col di Papa S.r.l. non ci sarebbe stata nessuna preclusione, salvo, il consenso espresso della stessa Casal Marini S.r.l. (cfr.). In buona sostanza con il documento versato in atti e nella disponibilità dell’Ispettorato sia perché dagli stessi emanato e sia perché depositato anche in sede di audizione della sig.ra Giuliana Tomei, il legittimo uso della microfilmatrice da parte della Casal Marini S.r.l. risulta ancor più corroborato. In tal senso milita, pacificamente, la circostanza che lo stesso ICQRF subordina l’utilizzo comune del macchinario da parte della Col di Papa S.r.l. al consenso dell’azienda Casal Marini S.r.l. ovvero alla volontà del legittimo utilizzatore (!).” (cfr. pag. 14 del ricorso).
L’Amministrazione convenuta si è difesa, sul punto, ribadendo quanto già argomentato nell’ordinanza-ingiunzione opposta e nei verbali di sequestro e di contestazione dell’illecito ad essa sottesi, specificando che “quand’anche si ritenesse sussistente il requisito del possesso dei predetti documenti, gli stessi non potevano ritenersi validi perché la microfilmatrice MAF 200 W matr. MF432, indicata sui documenti di accompagnamento emessi dalla soc. CASAL MARINI s.r.l. per la fornitura dei prodotti vitivinivoli alla COL DI PAPA s.r.l. unipersonale, non poteva essere utilizzata in quanto risultava ceduta alla soc. CHIARO DI COLLE s.r.l. già in data 27 marzo 2012: quindi i documenti erano stati irregolarmente convalidati da una microfilmatrice non autorizzata, per di più con pellicola scaduta, di conseguenza da considerarsi non emessi […] Tale situazione di irregolarità fa rilevare la nullità della convalida e quindi la non emissione di documenti regolari imputabile alla Casalmarini s.r.l. speditrice dei prodotti e quindi la detenzione dei prodotti da parte della Col di papa s.r.l., non giustificata” (cfr. pagg. 7 e 8 della comparsa di costituzione e risposta).
Ebbene, in punto di diritto, si osserva che, ai sensi del D.M. 2 luglio 2013 (recante Disposizioni nazionali applicative del Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio e del regolamento (CE) n. 436/2009 della Commissione), al fine di garantire l’autenticità dei documenti di accompagnamento MVV, è necessaria l’apposizione di una convalida, che deve avvenire nei modi previsti dagli articoli 8, 9, 10 e 11 del medesimo decreto ministeriale (cfr. art. 7).
In particolare, l’art. 10 del citato decreto, rubricato “Convalida del documento di accompagnamento mediante apparecchiatura automatica di microfilmatura” prevede che: “1. La convalida del documento MVV è consentita nel modo previsto dall’art. 26, comma 1, lettera d), punto ii), terzo trattino, del regolamento e dal presente articolo, mediante apparecchiatura automatica di microfilmatura. 2. L’uso dell’apparecchiatura automatica di microfilmatura è soggetto a preventiva espressa autorizzazione da richiedere, mediante istanza in bollo, all’Ufficio territoriale competente per il luogo ove l’apparecchiatura medesima è installata. 3. L’Ufficio territoriale accerta l’idoneità dell’apparecchiatura e pone in essere le cautele atte ad impedire la manomissione della stessa e del materiale memorizzato. 4. L’apparecchiatura dovrà essere utilizzata secondo le modalità impartite per iscritto dall’Ufficio territoriale, il quale ritirerà in consegna le bobine dei microfilm non appena usate, redigendo apposito verbale. 5. La convalida mediante apparecchiatura automatica di microfilmatura consiste nell’effettuazione delle seguenti, contestuali operazioni da parte dello speditore sul documento MVV emesso in conformità con le disposizioni del presente articolo, già compilato in ogni sua parte, fatta eccezione per l’ora di partenza e la firma del trasportatore: a) utilizzo di un documento MVV di cui all’art. 5, comma 4, lettera a), timbrato preventivamente dall’Ufficio territoriale o dal Comune ai sensi dell’art. 5, comma 7, oppure utilizzo di un documento MVV prestampato dalla tipografi a autorizzata di cui all’art. 5, comma 4, lettera b); b) spunta/trascrizione nella casella 18 della dicitura «convalida ex art. 26, comma 1, lettera d) , punto ii) , terzo trattino» del regolamento (CE) n. 436/2009; c) stampigliatura sugli esemplari del documento del numero di matricola dell’apparecchiatura, del numero progressivo della microfilmatura, della data e dell’ora della microfilmatura stessa nonché del quantitativo del prodotto trasportato; d) memorizzazione del documento MVV stampigliato sul microfilm. 6. Le operazioni di cui al comma 5 sono effettuate non prima di quindici ore rispetto all’ora di partenza.”.
Il successivo art. 12, rubricato “Nullità della convalida”, stabilisce che: “1. La convalida è nulla ogni volta che le operazioni di convalida siano effettuate in difformità da quanto previsto dagli articoli 8, 9, 10 e 11 e, in particolare, qualora sia accertata la presenza di errori, correzioni e/o aggiunte annotate sul documento posteriormente all’effettuazione della convalida, fatte salve le annotazioni relative al cambio, dopo la partenza, del mezzo di trasporto e del luogo di consegna” e che “3. I documenti MVV che non recano la convalida o la cui convalida è nulla si considerano non emessi”.
Nel caso di specie, la documentazione prodotta agli atti di causa consente di ritenere l’idoneità dei documenti MVV nn. 1017/2014 e 1018/2014 a giustificare la detenzione da parte della Col di Papa S.r.l. del prodotto vitivinicolo rinvenuto nello stabilimento enologico.
Difatti, avuto riguardo al profilo relativo alla presunta nullità della convalida apposta dalla Casal Marini S.r.l. sui citati MVV per asserita assenza di autorizzazione all’utilizzo della microfilmatrice Maf 2000W con matricola MF432, si osserva che la stessa Amministrazione, nella nota prot. n. 0005891 del 2.04.2015, ha dichiarato che “l’apparecchiatura microfilmatrice modello Maf 2000W, matricola MF432, risulta agli atti dell’Ufficio in uso alla ditta Casal Marini s.r.l. come utilizzatore collettivo della macchina di proprietà della ditta Cantine Dioniso s.r.l.” (cfr. doc. n. 19 all. fasc. ricorrente).
Sussiste, pertanto, una presunzione forte – in quanto fondata su quanto dichiarato in una nota ufficiale proveniente dalla stessa Amministrazione che ha proceduto alla contestazione dell’illecito e alla successiva irrogazione della sanzione – circa l’esistenza dell’autorizzazione in capo alla Casal Marini S.r.l. all’utilizzo della macchina microfilmatrice di proprietà di un terzo soggetto.
A conferma di ciò si evidenzia, poi, quanto nello stesso documento affermato dalla medesima Amministrazione, la quale, a fronte della richiesta avanzata dalla Col di Papa s.r.l., ha specificato che, per estendere l’uso collettivo del macchinario, la domanda avrebbe dovuto essere integrata con l’espresso assenso all’uso “o della ditta proprietaria o di chi è subentrato nel possesso della microfilmatrice”, ossia, in ipotesi, della stessa Casal Marini S.r.l.
In assenza di documentazione che dimostri il contrario, deve, dunque, ritenersi provato il legittimo utilizzo da parte dello speditore della macchina microfilmatrice utilizzata per convalidare i documenti di accompagnamento MVV nn. 1017/2014 e 1018/2014 e, di conseguenza, la legittima detenzione da parte della Col di Papa S.r.l.
Né può ritenersi che, in virtù del principio di vicinanza della prova, gravi sull’opponente l’onere di dimostrare il titolo autorizzativo richiesto, atteso che l’asserita mancanza dello stesso costituisce circostanza imputabile ad un soggetto diverso da quello nei confronti del quale è stata irrogata la sanzione amministrativa, con conseguente violazione – laddove si ragionasse in senso contrario – del diritto di difesa del trasgressore.
Sotto diverso angolo di visuale, la ritenuta inidoneità dei citati MVV a giustificare la detenzione del prodotto rinvenuto nei silos sequestrati non può, poi, ritenersi fondata neanche sulla circostanza che nella microfilmatrice fosse inserita una bobina di pellicola recante scadenza 10/2009, trattandosi di mera irregolarità, ancora una volta imputabile a soggetto diverso dal destinatario dell’ordinanza-ingiunzione, e comunque non idonea a determinare la nullità della convalida, non rientrando detta ipotesi nell’alveo applicativo dell’art. 12 del D.M. 2 luglio 2013.
Per mero scrupolo di completezza si evidenzia, infine, come, da un lato, nessuna rilevanza possa assumere la circostanza che, al momento dell’ispezione, la parte non sia stata in grado di esibire la documentazione successivamente depositata, non potendo ciò integrare la violazione di cui all’art. 34, comma 1, della Legge n. 82/2006; dall’altro lato, si rileva, poi, l’inconferenza delle argomentazioni spese dall’Amministrazione in ordine alla mancanza dei registri contabili ufficiali, integrando detta circostanza violazione diversa da quella di cui si discute in questa sede ed in relazione alla quale, peraltro, la stessa resistente ha affermato nella comparsa di costituzione e risposta (cfr. pag. 6) che la società “ha pagato in misura ridotta la sanzione pecuniaria per la contestazione relativa alla mancanza dei registri obbligatori”.
Alla luce delle plurime considerazioni svolte, l’ordinanza-ingiunzione n. 673/2020 deve essere, pertanto, annullata in quanto illegittimamente emessa.
2.2 Sull’ordinanza-ingiunzione n. 681/2020
Con l’ordinanza-ingiunzione n. 681/2020 l’Amministrazione ha contestato alla ricorrente la violazione degli artt. 6, 10 e 11 della Legge n. 82/2006, puniti con la sanzione di cui all’art. 35, comma 4, della medesima legge, per aver detenuto nello stabilimento enologico un prodotto vinoso (in particolare quello conservato nel silos contrassegnato con il n. 115) con titolo alcolometrico di 7,5% (< 8%) e non denaturato.
La ricorrente si è opposta alla sanzione irrogata deducendo:
a) che il prodotto contenuto nel silos n. 115 non è di proprietà della Col di Papa S.r.l. bensì della Casal Marini S.r.l.;
b) che alla Col di Papa S.r.l. non sono mai stati notificati gli esiti delle analisi effettuate sul campione di vino prelevato dal silos n. 115;
c) che la variazione della percentuale di alcool riscontrata nel prodotto si discosta di appena lo 0,5% rispetto al limite minimo previsto dalla legge (pari all’8%), rientrando così nel limite di tolleranza di cui all’art. 54 del Regolamento CE n. 607/2009.
Ebbene, avuto riguardo all’eccezione sub a), si evidenzia come, al momento dell’accesso ispettivo, il silos n. 115 risultasse nella disponibilità della Col di Papa S.r.l., con la conseguenza che, non avendo fornito l’opponente – sul quale grava il relativo onere probatorio – la dimostrazione di quanto eccepito ed allegato, la proprietà del prodotto deve presumersi in capo alla medesima società.
Non è stata depositata, infatti, alcuna documentazione a supporto della tesi sostenuta dalla parte né l’assunto può ritenersi provato alla luce dell’istruttoria orale espletata nel corso del giudizio, considerato che i testimoni escussi non hanno fornito alcuna dichiarazione idonea a sostenere l’assunto.
Con riferimento all’eccezione sub b) si evidenzia, poi, come anch’essa debba ritenersi infondata, atteso che risulta documentalmente provato che i risultati delle analisi (rapporto di prova n. 1015/671 del 22.05.2015) sono stati notificati, unitamente alla contestazione dell’illecito amministrativo, sia alla Col di Papa S.r.l. (a mezzo pec inviata in data 28.05.2015) sia alla ricorrente personalmente (a mezzo raccomandata a/r consegnata, a mani di familiare convivente, in data 4.06.2021) (cfr. doc. n. 21 all. fasc. resistente).
Avuto riguardo, infine, a quanto dedotto sub c), se ne evidenzia l’infondatezza.
Ai sensi dell’art. 6, comma 1, lettera g), della Legge n. 82/2006 è, infatti, vietata la detenzione di mosti, mosti parzialmente fermentati, vini nuovi ancora in fermentazione e vini aventi un titolo alcolometrico volumico totale inferiore all’8% in volume.
Nel rapporto di prova n. 2015/617 del 22.05.2015, redatto dal competente laboratorio di Perugia all’esito dell’esame svolto sul campione di vino bianco prelevato, in contraddittorio tra le parti, dal silos n. 115, risulta che, “il campione analizzato deve ritenersi irregolare, in quanto il titolo alcolometrico volumico totale riscontrato dall’analisi (7,50 + 0,09% v/v) risulta inferiore al minimo stabilito dalla normativa vigente di cui alla definizione di vino (Reg. CE 1308/13 All. VII parte II punto 1, lettera a). Il vino, risultato non denaturato con un titolo alcolometrico pari a 7,50 + 0,09 v/v, inferiore a 8% v/v, è risultato detenuto in violazione di quanto previsto dalla legge 82/2006”.
Orbene, a prescindere dalle ragioni che giustificano un tale risultato, costituisce dato inconfutabile che il vino prelevato presenti un tasso alcolometrico inferiore a quello previsto dalla legge che – si specifica – non individua alcuna possibilità di discostamento.
Non può trovare, infatti, applicazione – come prospettato dall’opponente – il disposto di cui all’art. 54 del Regolamento CE n. 607/2009, norma che nulla ha a che vedere con i limiti minimi di tasso alcolometrico del vino ma che, invece, disciplina la fase di etichettatura del vino medesimo, prevedendo che “Fatte salve le tolleranze previste dal metodo di analisi di riferimento utilizzato, il titolo alcolometrico indicato non può essere né superiore né inferiore di più di 0,5 % vol al titolo determinato dall’analisi”.
Alla luce delle considerazioni svolte, ritenuta l’infondatezza delle censure sollevate dalla ricorrente, l’opposizione proposta avverso l’ordinanza-ingiunzione n. 681/2020 deve essere respinta.
3. Vista la soccombenza reciproca, si ritiene sussistano, ai sensi dell’art. 92, comma 2, c.p.c., i presupposti per disporre la compensazione tra le parti delle spese di lite nella misura di 1/3, rimanendo i restanti 2/3 a carico dell’Amministrazione, risultata soccombente, così come liquidati in dispositivo, in conformità dei criteri di cui al D.M. 10.3.2014, n. 55 (così come modificato dal D.M. 8.3.2018, n. 37), tenuto conto del valore della controversia (scaglione da € 520.001 a € 1.000.000), dei valori tariffari medi (quanto alle fasi di studio, introduttiva e decisionale) e dei valori tariffari minimi (quanto alla fase istruttoria), stante la non particolare complessità dell’attività svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla causa avente R.G. n. 4517/2020, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
a) in parziale accoglimento dell’opposizione proposta da T.G., annulla l’ordinanza-ingiunzione n. 673/2020, emessa dal Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali – Dipartimento dell’Ispettorato Centrale della Tutela della Qualità e della Repressione Frodi dei Prodotti Agroalimentari – Direzione Generale per il Riconoscimento degli Organismi di Controllo e Certificazione e Tutela del Consumatore in data 10.08.2020;
b) condanna il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali a rifondere, in favore di T.G., le spese di lite, che si liquidano per l’intero nella complessiva somma di € 22.971,00, di cui € 22.426,00 per compensi ed € 545,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario per spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A., se dovute, come per legge, somma da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario Avv. Massimiliano Ciccacci;
c) compensa nella misura di 1/3 le spese di lite come sopra liquidate per l’intero.
Velletri, lì 11 settembre 2023
Il Giudice
dott.ssa Sonia Piccinni