Organo: Commissione europea
Categoria: Nessuna
Tipo documento: Comunicazione Commissione UE
Data provvedimento: 20-09-2023
Tipo gazzetta: Gazzetta Ufficiale UE serie C
Data gazzetta: 20-09-2023
Numero gazzetta: 331

Pubblicazione della comunicazione di approvazione di una modifica ordinaria al disciplinare di produzione di un nome nel settore vitivinicolo di cui all'articolo 17, paragrafi 2 e 3, del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione [Rioja].

(Comunicazione 20/09/2023, pubblicata in G.U.U.E. 20 settembre 2023, n. C 331)


La presente comunicazione è pubblicata conformemente all'articolo 17, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commission.

 

COMUNICAZIONE DELL'APPROVAZIONE DI UNA MODIFICA ORDINARIA

«Rioja»

PDO-ES-A0117-AM10

Data della comunicazione: 22.6.2023

DESCRIZIONE E MOTIVI DELLA MODIFICA APPROVATA

1.   Nuove tipologie di vini spumanti di qualità

Descrizione

A seconda del loro tenore di zucchero, alle tipologie già protette Brut Nature, Extra Brut e Brut sono aggiunte le tipologie Extra Seco, Seco e Semi Seco. Tuttavia, i vini con menzione «Reserva» e «Gran Añada» possono essere solo dei primi tre tipi.

La modifica interessa il punto 2.a.5 del disciplinare di produzione e non incide sul documento unico.

Si tratta di una modifica ordinaria in quanto non comporta nessuna delle modifiche di cui all'articolo 105, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013 sull'OCM unica.

Motivazione

L'obiettivo è incoraggiare la produzione di vini spumanti di qualità.

2.   Aggiornamento dei riferimenti normativi

Descrizione

Il disciplinare di produzione fa riferimento alla normativa (allegato I D del regolamento (CE) n. 606/2009) in base alla quale, se del caso, si procede alla dolcificazione per la produzione di vini semisecchi, amabili e dolci. Tale riferimento è sostituito con un riferimento al regolamento delegato (UE) 2019/934 della Commissione.

La modifica interessa il punto 2.a.5 del disciplinare di produzione e non incide sul documento unico.

Si tratta di una modifica ordinaria in quanto non comporta nessuna delle modifiche di cui all'articolo 105, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013 sull'OCM unica.

Motivazione

Il regolamento (CE) n. 606/2009 è stato abrogato e sostituito dal regolamento delegato (UE) 2019/934. È pertanto opportuno modificare il riferimento.

3.   Modifiche della descrizione organolettica

Descrizione

Vengono precisate le descrizioni organolettiche di vari tipi di vini nonché di quelli prodotti con il metodo della macerazione carbonica.

La modifica interessa i punti 2.b e 3.b.4 del disciplinare di produzione e il punto 4 del documento unico.

Si tratta di una modifica ordinaria in quanto non comporta nessuna delle modifiche di cui all'articolo 105, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013 sull'OCM unica.

Motivazione

L'obiettivo è di prevenire eventuali riserve formulate nell'ambito degli audit volti a confermare il rispetto dellla norma EN-UNE ISO/IEC 17065: 2012 fornendo definizioni adeguate delle varie tipologie di vino, che consentano anche un'adeguata differenziazione nella procedura generale del comitato di degustazione. Le descrizioni sopra menzionate vengono altresì incluse nella guida dei prodotti.

4.   Modifiche nella vendemmia delle uve per i vini spumanti di qualità

Descrizione

La vendemmia meccanica è consentita per i vini spumanti di qualità che non recano le menzioni «Reserva» e «Gran Añada». Per i vini con tali menzioni, la raccolta deve essere effettuata a mano. Tuttavia, per la menzione «Reserva», può essere autorizzata in via eccezionale la vendemmia meccanica notturna, a determinate condizioni che saranno stabilite nelle norme relative alla campagna corrispondente.

La modifica riguarda il punto 3.b.4 del disciplinare di produzione e il punto 5.1 del documento unico.

Si tratta di una modifica ordinaria in quanto non comporta nessuna delle modifiche di cui all'articolo 105, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013 sull'OCM unica.

Motivazione

L'obiettivo è incoraggiare la produzione di vini spumanti di qualità.

5.   Nuove unità geografiche più piccole denominate «viñedos singulares» (vigneti singoli)

Descrizione

Il nome e la delimitazione di nuove unità geografiche più piccole sono aggiunti al disciplinare mediante un link alla pubblicazione ufficiale del loro riconoscimento.

La modifica interessa il punto 4 del disciplinare di produzione e il punto 6 del documento unico.

Si tratta di una modifica ordinaria in quanto non rientra in nessuna delle tipologie di cui all'articolo 105, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013 sull'OCM unica.

Motivazione

La normativa comunitaria (articolo 55, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2019/33) prevede che il disciplinare e il documento unico includano le unità geografiche più piccole e la loro esatta delimitazione. Poiché tale riferimento è ufficialmente riconosciuto mediante un decreto ministeriale pubblicato nel Boletín Oficial del estado español (Gazzetta ufficiale spagnola), è questo riferimento a dover essere incluso.

6.   Destinazione esclusiva delle uve

Descrizione

Nel disciplinare viene precisato che la produzione dei vigneti iscritti nei registri della DOP è destinata esclusivamente all'elaborazione di vini protetti dalla DOP. In altre parole, le uve provenienti dai suddetti vigneti possono essere utilizzate solo per tali vini.

La modifica interessa il punto 8.b.10.1 del disciplinare di produzione e non incide sul documento unico.

Si tratta di una modifica ordinaria in quanto non rientra in nessuna delle tipologie di cui all'articolo 105, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013 sull'OCM unica.

Motivazione

Poiché il vino protetto dalla DOP può essere ottenuto solo da uve conformi al disciplinare, l'iscrizione dei vigneti nei registri della denominazione costituisce un mezzo di controllo necessario per verificare che ciò avvenga e, dunque, per consentire l'utilizzo delle uve per la produzione di tali vini. Il processo completo di tracciabilità va dalla produzione controllata della materia prima (le uve provenienti dai vigneti registrati) fino all'etichettatura certificata del prodotto. La caratterizzazione dell'attitudine viticola della zona di produzione determina l'ottenimento finale di un prodotto che, conformemente alle tecniche e ai processi regolamentati, presenta la tipicità caratteristica dei vini «Rioja», risultante dalle loro caratteristiche analitiche e organolettiche.

L'ottenimento controllato della materia prima richiede infatti la verifica del rispetto delle pratiche colturali durante l'intero ciclo vegetativo della vite, che includono specificamente: il controllo della potatura invernale, effettuata dal viticoltore durante il riposo invernale; il controllo delle aspettative di produzione al fine di verificare che la resa sia in linea con la produzione massima autorizzata per ogni campagna; il controllo della corretta applicazione della pratica di irrigazione; il controllo dei vigneti giovani per i quali è chiesto un anticipo eccezionale dell'entrata in produzione; infine, il controllo della vendemmia delle uve provenienti dai vigneti registrati e il loro ingresso nella cantina. Tutti questi controlli effettuati nel corso di una campagna viticola, e in particolare il controllo delle rese, consentiranno di garantire la tracciabilità del vino e il rispetto del disciplinare.

L'ottenimento controllato della materia prima richiede quindi l'esistenza di un vero e proprio schedario viticolo, contenente dati affidabili e corrispondenti alla realtà.

È inoltre necessario conoscere altri aspetti importanti come il potenziale produttivo della DOP per ciascuna campagna, i controlli da effettuare per verificare il rispetto del disciplinare, la gestione delle quote obbligatorie per l'accesso ai servizi e per l'esercizio dei diritti derivanti dall'appartenenza alla denominazione, nonché per finanziare i costi derivanti dalle norme di organizzazione e di funzionamento di quest'ultima.

D'altro canto, per ogni campagna la DOP Rioja deve poter contare su un potenziale viticolo certo, sia per adottare decisioni conformi alle prospettive di mercato che per evitare le distorsioni da esse derivanti. Tali aspetti sono alla base delle condizioni stabilite per la fissazione di limiti in materia di impianti nonché per le raccomandazioni in materia di reimpianto e conversione di diritti.

Infine, la restrizione all'uso esclusivo delle parcelle registrate per la produzione del vino «Rioja» non pregiudica in nessun modo la libertà d'impresa poiché, trattandosi di una «Denominación de Origen Calificada», l'unica alternativa sarebbe quella di un vino comune non protetto, in quanto il legame delle caratteristiche del territorio e dei sistemi di produzione con la natura specifica del prodotto finale impedisce che queste uve siano utilizzate per un'altra denominazione di origine. I viticoltori hanno la facoltà di decidere se registrare i loro vigneti e, qualora siano già registrati, di toglierli dal registro, il che dimostra la loro libertà d'impresa.

DOCUMENTO UNICO

1.   Nome del prodotto

Rioja

2.   Tipo di indicazione geografica

DOP - Denominazione di origine protetta

3.   Categorie di prodotti vitivinicoli

    1. Vino

    5. Vino spumante di qualità

4.   Descrizione del vino (dei vini)

1.   Vini bianchi e rosati (secchi e semisecchi)

BREVE DESCRIZIONE TESTUALE

Vini bianchi: giallo paglierino con note color lime, trasparenti e brillanti. Aromi fruttati, floreali o vegetali tipici della varietà. Acidità presente accompagnata da una sensazione di freschezza.

Vini rosati: fragola con accenni di lampone (salmone, per i vini «Crianza»), brillanti e trasparenti. Aromi di frutta fresca o floreali. Al palato, equilibrio tra acido e fruttato, accompagnato da una sensazione di freschezza.

In entrambi i casi, nel processo di affinamento gli aromi si fondono ad altri di legno di rovere (vaniglia, note tostate e affumicate) e l'acidità è integrata dalle note di legno tostato.

— Il tenore alcolico varia a seconda delle sottozone e dell’affinamento.

— I vini con più di un anno presentano una maggiore volatilità.

— SO2 massima di 180 mg/l se lo zucchero < 5 g/l.

— Per eventuali limiti non contemplati, si applica la legislazione vigente.


2.   Vini bianchi e rosati (dolci e semidolci)

BREVE DESCRIZIONE TESTUALE

Vini bianchi: giallo paglierino con note color lime, trasparenti e brillanti. Aromi fruttati, floreali o vegetali tipici della varietà. Acidità presente, sensazione di freschezza e dolcezza al palato, a seconda del tipo.

Vini rosati: fragola con accenni di lampone (salmone, per i vini «Crianza»), brillanti e trasparenti. Aromi di frutta fresca o floreali. Equilibrio tra acido/fruttato, sensazione di freschezza e dolcezza al palato, a seconda del tipo.

In entrambi i casi, nel processo di affinamento gli aromi si fondono ad altri di legno di rovere (vaniglia, note tostate e affumicate) e l'acidità è integrata dalle note di legno tostato.

— Il tenore alcolico varia a seconda delle sottozone e dell’affinamento.

— I vini con più di un anno presentano una maggiore volatilità.

— SO2 massima di 180 mg/l se lo zucchero < 5 g/l.

— Per eventuali limiti non contemplati, si applica la legislazione vigente.

Caratteristiche analitiche generali

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol)

Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol)

10,5

Acidità totale minima

3,5 grammi per litro, espressa in acido tartarico

Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro)

25

Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro)

240


3.   Vini rossi (secchi e semisecchi)

BREVE DESCRIZIONE TESTUALE

I vini giovani sono caratterizzati da tonalità rosso porpora con riflessi violacei; i vini «Crianza» si presentano di color rosso granata e rosso ciliegia; i vini «Reserva» si presentano di color rosso ciliegia con riflessi rubino; i vini «Gran Reserva» si presentano di color rubino con tonalità color ruggine. Aromi fruttati, note floreali e varietali, con sentori di legno di rovere tostato per i vini «Crianza». I vini «Reserva» e «Gran Reserva» sono più complessi, con sentori di spezie. Sapore: intenso, con tenore di tannino/alcol/acidità equilibrato. L'affinamento ne migliora la morbidezza e ne prolunga la durata.

— I limiti del tenore alcolico variano a seconda delle sottozone e dell’affinamento.

— Volatili: vini secchi con più di un anno, massimo 1 gr/l fino a 10 % vol. e 0,06 gr/l per ogni grado alcolico oltre 10 % vol.

— SO2: massimo 140 mg/l se lo zucchero < 5 g/l.

— Per eventuali limiti non contemplati, si applica la legislazione vigente.

Caratteristiche analitiche generali

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol)

Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol)

11,5

Acidità totale minima

3,5 grammi per litro, espressa in acido tartarico

Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro)

13,3

Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro)

180


4.   Vini spumanti di qualità (bianchi o rosati)

BREVE DESCRIZIONE TESTUALE

Vino caratterizzato dal rilascio costante di anidride carbonica che, quando servito per il consumo, si presenta sotto forma di bollicine fini. Il vino spumante di qualità, come la sua cuvée dopo la prima fermentazione, sarà limpido, senza particolato in sospensione, e con diverse tonalità di colore giallo o rosa. Il suo aroma deve avere attributi positivi di freschezza e di frutta, con la complessità derivante dalla permanenza sui lieviti durante la seconda fermentazione. Questa caratteristica è più evidente nei vini «Reserva» e «Gran Añada». Deve essere privo di difetti, soprattutto quelli derivanti da ossidazione o riduzione.

— Per eventuali limiti non contemplati, si applica la legislazione vigente.

— Titolo alcolometrico effettivo massimo: 13 % vol.

Caratteristiche analitiche generali

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol)

Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol)

11

Acidità totale minima

5,5 grammi per litro, espressa in acido tartarico

Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro)

10,83

Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro)

140


5.   Pratiche di vinificazione

5.1.   Pratiche enologiche specifiche

Pratica colturale

Si considera che il vigneto entri in produzione nel suo 4o ciclo vegetativo (o prima, previa autorizzazione).

Sono vietati, tranne in determinati casi, gli impianti misti che non consentono la completa separazione delle varietà al momento della vendemmia.

Densità: min. 2 850 - max.10 000 viti/ha

Sistemi di allevamento/potatura: taglio in testa e varianti, cordone speronato doppio, «vara y pulgar», cordone speronato singolo o unilaterale, Guyot doppio (solo per Chardonnay, Sauvignon Blanc, Verdejo, Maturana bianca, Tempranillo bianca e Turruntés).

Carico massimo: 12 gemme/vite; 16 per le varietà bianche menzionate e 14 per Grenache. Sono possibili eccezioni.

Irrigazione: consentita. Tra il 15 agosto e la vendemmia l'irrigazione viene effettuata solo con sistemi localizzati e previa comunicazione scritta con 24 ore di anticipo; l'irrigazione a pioggia è consentita solo dietro autorizzazione; sono vietati altri metodi.

Nell'elaborazione dei vini spumanti di qualità con le menzioni «Reserva» e «Gran Añada», le uve devono essere raccolte a mano e la vendemmia meccanica è vietata. In via eccezionale, è consentita la vendemmia meccanica notturna per i vini spumanti di qualità recanti l'indicazione «Reserva» alle condizioni stabilite nelle norme di campagna di ciascuna vendemmia.

Pratica enologica specifica

Percentuale delle varietà a seconda dei tipi di vino:

ROSSO: min. 95 % di varietà rosse se i grappoli sono diraspati e 85 % se sono interi.

BIANCO: 100 % uve bianche.

ROSATO: min. 25 % di uve rosse.

VINI SPUMANTI DI QUALITÀ (BIANCHI O ROSATI): con uve bianche e/o rosse. Il rosato deve contenere almeno il 25 % di uve rosse.

La miscelazione facoltativa di uve di colori diversi deve essere effettuata dopo la consegna.

Caratteristiche dell'uva: sana, con tenore alcolico minimo di: 11 % vol. per i vini rossi, 10,5 % vol per i vini bianchi e 9,5 % vol per i vini spumanti di qualità.

Resa di trasformazione massima

— 70 litri/100 kg raccolto per i vini. In casi eccezionali, sono ammesse variazioni entro certi limiti.

— 62 litri/100 kg raccolto per i vini spumanti di qualità. In casi eccezionali, sono ammesse variazioni entro certi limiti.

— 65 litri/100 kg raccolto per quelli che riportano l'indicazione «viñedo singular» (vigneto singolo). Non sono ammesse variazioni.

Limitazione pertinente alla vinificazione

Divieti

— Utilizzo di frazioni di mosto o di vino ottenute da pressature inadeguate nei vini protetti

— Torchi a vite senza fine, macchine per la pigiatura ad azione centrifuga, preriscaldamento delle uve o riscaldamento del mosto o del vino in presenza di vinaccia per forzare l'estrazione di sostanze coloranti

— Utilizzo di pezzi di legno di rovere durante la produzione, l'affinamento e la conservazione

— Taglio di differenti tipi di vino per ottenere un vino diverso da quelli tagliati

Condizioni specifiche di vinificazione

— Fermentazione in botte: solo per i vini bianchi e rosati, che devono rimanere in botte per almeno un mese.

— Macerazione carbonica: la percentuale massima di uve bianche ammesse nella produzione di vini rossi è del 5 % in caso di uva diraspata e del 15 % in caso di grappoli interi.

— Vino spumante di qualità: con metodo classico. Almeno 15 mesi consecutivi tra il tirage e la sboccatura, nella stessa bottiglia. L'intero processo di produzione, compresa l'etichettatura, presso la stessa cantina. Nella rifermentazione, il tenore alcolico effettivo non deve superare 1,5 % vol; lo sciroppo di dosaggio non deve incrementare il tenore alcolico effettivo di oltre 0,5 % vol; dopo la sboccatura, è ammesso il trasferimento senza filtrazione in bottiglie di vetro di capacità inferiore a 0,75 l o di 3 litri o più. Sono vietate l'acidificazione e la decolorazione.

5.2.   Rese massime

1. Varietà rosse

6 500 chilogrammi di uve per ettaro

2. Varietà rosse

45,5 ettolitri per ettaro

3. Varietà bianche

9 000 chilogrammi di uve per ettaro

4. Varietà bianche

63 ettolitri per ettaro

5. Uve rosse destinate a «viñedo singular» (vigneto singolo)

5 000 chilogrammi di uve per ettaro

6. Uve rosse destinate a «viñedo singular» (vigneto singolo)

32,5 ettolitri per ettaro

7. Uve bianche destinate a «viñedo singular» (vigneto singolo)

6 922 chilogrammi di uve per ettaro

8. Uve bianche destinate a «viñedo singular» (vigneto singolo)

44,99 ettolitri per ettaro

6.   Zona geografica delimitata

RIOJA ALTA

Comunità autonoma di La Rioja

Ábalos

Alesanco

Alesón

Anguciana

Arenzana de Abajo

Arenzana de Arriba

Azofra

Badarán

Bañares

Baños de Río Tobía

Baños de Rioja

Berceo

Bezares

Bobadilla

Briñas

Briones

Camprovín

Canillas

Cañas

Cárdenas

Casalarreina

Castañares de Rioja

Cellórigo

Cenicero

Cidamón

Cihuri

Cirueña

Cordovín

Cuzcurrita de Río Tirón

Daroca de Rioja

Entrena

Estollo

Foncea

Fonzaleche

Fuenmayor

Galbárruli

Gimileo

Haro

Hervías

Herramélluri

Hormilla

Hormilleja

Hornos de Moncalvillo

Huércanos

Lardero

Leiva

Logroño

Manjarrés

Matute

Medrano

Nájera

Navarrete

Ochánduri

Ollauri

Rodezno

Sajazarra

San Asensio

San Millán de Yécora

San Torcuato

San Vicente de la Sonsierra

Santa Coloma

Sojuela

Sorzano

Sotés

Tirgo

Tormantos

Torrecilla sobre Alesanco

Torremontalbo

Treviana

Tricio

Uruñuela

Ventosa

Villalba de Rioja

Villar de Torre

Villarejo

Zarratón

Provincia di Burgos (Miranda de Ebro): El Ternero (enclave)

RIOJA ORIENTAL

Comunità autonoma di La Rioja

Agoncillo

Aguilar del Río Alhama

Albelda

Alberite

Alcanadre

Aldeanueva de Ebro

Alfaro

Arnedillo

Arnedo

Arrúbal

Ausejo

Autol

Bergasa

Bergasilla

Calahorra

Cervera del Río Alhama

Clavijo

Corera

Cornago

El Redal

El Villar de Arnedo

Galilea

Grávalos

Herce

Igea

Lagunilla de Jubera

Murillo de Río Leza

Molinos de Ocón

Murillo de Río Leza

Muro de Aguas

Nalda

Ocón (La Villa)

Pradejón

Préjano

Quel

Ribafrecha

Rincón de Soto

Santa Engracia de Jubera (zona settentrionale)

Santa Eulalia Bajera

Tudelilla

Villamediana de Iregua

Villarroya

Comunità autonoma di Navarra

Andosilla

Aras

Azagra

Bargota

Mendavia

San Adrián

Sartaguda

Viana

RIOJA ALAVESA

Provincia di Álava

Baños de Ebro

Barriobusto

Cripán

Elciego

Elvillar de Álava

Labastida

Labraza

Laguardia

Lanciego

Lapuebla de La barca

Leza

Moreda de Álava

Navaridas

Oyón

Salinillas de Buradón

Samaniego

Villabuena de Álava

Yécora

I vigneti situati nel comune di Lodosa, sulla riva destra dell'Ebro, che al 29 aprile 1991 risultavano iscritti nello schedario viticolo del Consejo, rimangono iscritti fintantoché esisteranno.

Qualsiasi modifica ai confini dei comuni compresi nella zona di produzione non comporterà la cancellazione dei vigneti registrati dallo schedario viticolo.

La zona di produzione comprende entità geografiche più piccole che vengono identificate come «viñedos singulares» (vigneti singoli). Si tratta di unità di dimensioni inferiori a quelle di un comune e possono essere costituite da un unico lotto catastale o da vari lotti diversi. Le viti devono avere almeno 35 anni.

La delimitazione dei vigneti singoli riconosciuti figura nell'allegato dell'Orden APA/816/2019 del 28 giugno 2019 (BOE 181 del 30 luglio 2019) (https://www.boe.es/boe/dias/2019/07/30/pdfs/BOE-A-2019-11186.pdf), nell'allegato dell'Orden APA/780/2020 del 3 agosto 2020 (BOE 214 dell'8 agosto 2020) (https://www.boe.es/boe/dias/2020/08/08/pdfs/BOE-A-2020-9446.pdf), nell'allegato dell'Orden APA/468/2021 del 5 maggio 2021 (BOE 115 del 14 maggio 2021) (https://www.boe.es/boe/dias/2021/05/14/pdfs/BOE-A-2021-8011.pdf), nella rettifica dell'Orden APA/468/2021 del 5 maggio 2021 (BOE 137 del 9 giugno 2021) (https://www.boe.es/boe/dias/2021/06/09/pdfs/BOE-A-2021-9611.pdf) e nell'allegato dell'Orden APA/794/2022 del 10 agosto 2022 (BOE 195 del 15 agosto 2022) (https://www.boe.es/boe/dias/2022/08/15/pdfs/BOE-A-2022-13770.pdf)

7.   Varietà principale/i di uve da vino

ALARIJE - MALVASÍA RIOJANA

ALBILLO MAYOR - TURRUNTÉS

CHARDONNAY

GARNACHA BLANCA

GARNACHA TINTA

GRACIANO

MACABEO - VIURA

MATURANA BLANCA

MATURANA TINTA

MAZUELA - MAZUELO

SAUVIGNON BLANC

TEMPRANILLO

TEMPRANILLO BLANCO

VERDEJO

8.   Descrizione del legame/dei legami

8.1.   Vino

I vini ottenuti da uve della Rioja Alta sono caratterizzati dalla particolare influenza del clima atlantico, che conferisce ai vini un grado alcolico e un corpo moderati, accompagnati da una spiccata acidità. Per questo motivo, i vini sono adatti all'affinamento in botte. Durante il ciclo di crescita, questa zona ha meno ore di luce diurna rispetto alla zona più a sud protetta dalla denominazione. Le precipitazioni, inoltre, sono più abbondanti, con effetti diretti sull'acidità. Questi fattori, insieme alla protezione offerta dalla Sierra de Cantabria, esaltano le caratteristiche descritte nei vini, sia da soli che tagliati con vini di altre zone. Nel caso della zona della Rioja Alavesa, la convergenza del clima atlantico e di quello mediterraneo fa sì che i vini abbiano un titolo alcolometrico piuttosto elevato rispetto a quelli precedentemente citati. Presentano inoltre una minore acidità e sono più versatili in quanto si prestano al consumo immediato e all'affinamento. La protezione dalla Sierra de Cantabria, a nord, è ancora più significativa. Le ore di luce sono simili a quelle della Rioja Alta, mentre le precipitazioni sono inferiori. La versatilità che caratterizza questi vini li rende ideali per la produzione di vini tagliati. Infine, per quanto riguarda i vini della zona più meridionale, la Rioja Oriental, le precipitazioni sono più scarse e il clima è decisamente mediterraneo, caratterizzato in genere da un maggiore soleggiamento. I vini hanno un titolo alcolometrico e un aroma superiori e sono ideali per essere tagliati in modo da ottenere vini destinati all'affinamento. Allo stesso tempo, le condizioni climatiche fanno sì che i vini possano essere adatti anche al consumo più immediato.

Dall'analisi del suolo emergono tre tipologie principali. In primo luogo, ci sono i terreni argillo-calcarei che si trovano nella parte più settentrionale dell'area protetta dalla denominazione; situati tra la Rioja Alavesa e la Rioja Alta, rappresentano la fonte primaria per la viticoltura. Poi, in quest'ultima zona e nella Rioja Oriental, si trovano anche terreni argillosi alluvionali e ricchi di ferro che danno origine a vini meno corposi rispetto a quelli precedentemente citati.

In termini economici, il vino rappresenta il 20 % del PIL della regione. L'antica pratica della viticoltura e l'importanza vitale del vino nella regione implicano la necessità di garantirne la sostenibilità, in particolare per quanto riguarda la specialità dell'affinamento, tanto che la zona vanta la più alta concentrazione di botti di rovere del mondo.

8.2.   Vino spumante di qualità

Mentre la denominazione è nota soprattutto per la produzione di vini fermi, alcune cantine producono comunque vini spumanti di qualità con il metodo classico fin dalla metà dell'Ottocento, da cui derivano il know-how e l'esperienza.

Freschezza e acidità sono due elementi chiave nella produzione di vini spumanti di qualità. La denominazione si trova all'interno di una zona caratterizzata da temperature più fresche, secondo la scala Winkler. Ciò contribuisce a cicli di crescita brevi che portano a una corretta maturazione fenolica senza raggiungere un titolo alcolometrico elevato: elementi che costituiscono il punto di partenza ideale per la produzione di questi vini.

9.   Ulteriori condizioni essenziali (confezionamento, etichettatura, altri requisiti)

Quadro normativo:

nella legislazione nazionale

Tipo di condizione supplementare

Condizionamento nella zona geografica delimitata

Descrizione della condizione

I vini tutelati dalla denominazione di origine qualificata «Rioja» devono essere imbottigliati esclusivamente presso le cantine registrate e iscritte al Consejo Regulador. In caso contrario il vino non potrà utilizzare la denominazione.

Tale condizione è stata istituita in risposta al fatto che la qualità del vino finale offerto al consumatore è più a rischio quando il vino viene trasportato e imbottigliato al di fuori della zona di produzione rispetto a quando queste operazioni sono effettuate all'interno della zona stessa. La condizione serve dunque a proteggere la buona reputazione del vino della Rioja rafforzando il controllo delle sue caratteristiche speciali e della sua qualità, preservando la denominazione di origine qualificata a vantaggio di tutti i produttori. La decisione è stata confermata da una sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 16 maggio 2000.

Quadro normativo:

nella legislazione nazionale

Tipo di condizione supplementare

Disposizioni supplementari in materia di etichettatura.

Descrizione della condizione

La denominazione «RIOJA» deve figurare in evidenza e immediatamente sotto devono figurare i seguenti elementi: la dicitura «Denominación de Origen Calificada» (Denominazione di origine qualificata); il timbro del Consejo Regulador; il marchio di fabbrica e il nome o la ragione sociale di un'azienda vinicola registrata o un nome commerciale.

Non è consentito fare riferimento ai termini «botte» e «legno» nella commercializzazione, nella promozione e nell'etichettatura dei vini prima che il processo di affinamento sia stato completato.

È consentito l'uso del nome della zona o del comune di provenienza dell'uva quando il vino viene prodotto, affinato (a seconda dei casi) e imbottigliato nella zona stessa. Tuttavia, non più del 15 % delle uve utilizzate per la produzione del vino può provenire da vigneti registrati situati nei comuni limitrofi alla zona o al comune in cui ha sede l'operatore e deve essere fornita la prova che il suddetto 15 % delle uve sarà disponibile in esclusiva per un periodo minimo di 10 anni consecutivi.

Nel caso dei vini spumanti di qualità, l'espressione «Método Tradicional» (Metodo classico) deve comparire immediatamente al di sotto del termine che si riferisce al tenore di zucchero e in caratteri di dimensioni non superiori a quelli utilizzati per la denominazione «Rioja».

Sull'etichetta recante le informazioni obbligatorie, il carattere utilizzato per la dicitura «Método Tradicional» (Metodo classico) non deve essere inferiore a 0,3 cm.

La dicitura «viñedo singular» (vigneto singolo) deve essere riportata immediatamente sotto al termine registrato come marchio, con caratteri di dimensioni, spessore e colore non superiori a quelli utilizzati per il nome «Rioja».

Fatto salvo quanto precede, è obbligatorio rispettare i requisiti minimi di etichettatura stabiliti in conformità dell'articolo 17, lettera h), punto 4, della legge 6/2015 del 12 maggio 2015 sulle denominazioni di origine e sulle indicazioni geografiche protette di portata territoriale che va oltre la comunità autonoma.

Link al disciplinare del prodotto

https://www.mapa.gob.es/es/alimentacion/temas/calidad-diferenciada/dop-igp/htm/dop_rioja.aspx