Organo: Commissione europea
Categoria: Nessuna
Tipo documento: Regolamento UE
Data provvedimento: 15-09-2023
Numero provvedimento: 1783
Tipo gazzetta: Gazzetta Ufficiale UE serie L
Data gazzetta: 18-09-2023
Numero gazzetta: 229

Regolamento (UE) 2023/1783 della Commissione del 15 settembre 2023 che modifica gli allegati II e V del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di denatonio benzoato, diuron, etossazolo, metomil e teflubenzurone in o su determinati prodotti (Testo rilevante ai fini del SEE).

(Regolamento (UE) 15/09/2023, n. 2023/1783, pubblicato in G.U.U.E. 18 settembre 2023, n. L 229)

Il Regolamento (UE) 15 settembre 2023, n. 2023/1783, in vigore dall'8 ottobre 2023 e applicabile dall'8 aprile 2024, è riportato nel testo vigente aggiornato con le successive modificazioni ed integrazioni apportate dal Regolamento (UE) 5 giugno 2024, n. 2024/1595.


LA COMMISSIONE EUROPEA,
 

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, in particolare l’articolo 14, paragrafo 1, lettera a), l’articolo 18, paragrafo 1, lettera b), e l’articolo 49, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1) I livelli massimi di residui («LMR») per le sostanze denatonio benzoato, diuron, etossazolo, metomil e teflubenzurone sono stati fissati nell’allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005.

(2) L’approvazione della sostanza attiva denatonio benzoato è scaduta il 30 novembre 2020 (2) e non è stata presentata alcuna domanda di rinnovo della sua approvazione. Tutte le autorizzazioni esistenti per i prodotti fitosanitari contenenti tale sostanza attiva sono state revocate. Non vi sono limiti massimi di residui del Codex («CXL») o tolleranze all’importazione per tale sostanza. Gli LMR per il denatonio benzoato su tutti i prodotti sono fissati al limite di determinazione («LD»). È pertanto opportuno sopprimere gli LMR fissati per tale sostanza nell’allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005, conformemente all’articolo 17 del regolamento (CE) n. 396/2005, in combinato disposto con l’articolo 14, paragrafo 1, lettera a), del medesimo regolamento. Gli LMR per il denatonio benzoato su tutti i prodotti dovrebbero essere fissati agli LD specifici per prodotto di cui all’allegato V del regolamento (CE) n. 396/2005 in conformità all’articolo 18, paragrafo 1), lettera b), di tale regolamento.

(3) L’approvazione della sostanza attiva diuron è scaduta il 30 settembre 2020 e non è stata presentata alcuna domanda di rinnovo dell’approvazione. Tutte le autorizzazioni esistenti per i prodotti fitosanitari contenenti tale sostanza attiva sono state revocate. Non vi sono CXL o tolleranze all’importazione per tale sostanza. Gli LMR per il diuron in tutti i prodotti sono attualmente fissati agli LD specifici per prodotto. È pertanto opportuno sopprimere gli LMR fissati per tale sostanza nell’allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005, conformemente all’articolo 17 del regolamento (CE) n. 396/2005, in combinato disposto con l’articolo 14, paragrafo 1, lettera a), del medesimo regolamento. Gli LMR per il diuron su tutti i prodotti dovrebbero essere fissati agli LD specifici per prodotto di cui all’allegato V del regolamento (CE) n. 396/2005 in conformità all’articolo 18, paragrafo 1), lettera b), di tale regolamento. Inoltre, al fine di dissipare qualsiasi dubbio, le rispettive note a piè di pagina che indicano la mancanza di informazioni relative alle sperimentazioni sui residui dovrebbero essere soppresse.

(4) L’approvazione della sostanza attiva etossazolo è stata rinnovata dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/2105 della Commissione con una disposizione specifica secondo cui gli Stati membri autorizzano solo gli usi di prodotti fitosanitari su piante ornamentali in serre permanenti. Tutte le autorizzazioni esistenti per i prodotti fitosanitari contenenti questa sostanza attiva per gli usi su colture commestibili sono state revocate. Nel contesto della procedura per il rinnovo dell’approvazione di tale sostanza attiva, l’Autorità europea per la sicurezza alimentare («Autorità») ha pubblicato una conclusione sulla revisione inter pares, spiegando che, a causa di dati insufficienti, non è possibile escludere rischi per la salute umana derivanti dal consumo di colture commestibili trattate con etossazolo. Non è pertanto possibile confermare che gli LMR vigenti basati sui CXL siano sicuri per i consumatori, né mantenerli. È pertanto opportuno sopprimere gli LMR fissati per tale sostanza nell’allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005, conformemente all’articolo 17 del regolamento (CE) n. 396/2005, in combinato disposto con l’articolo 14, paragrafo 1, lettera a), del medesimo regolamento. Gli LMR per l’etossazolo in tutti i prodotti dovrebbero essere fissati agli LD specifici per prodotto di cui all’allegato V del regolamento (CE) n. 396/2005 in conformità all’articolo 18, paragrafo 1), lettera b), di tale regolamento. Inoltre, al fine di dissipare qualsiasi dubbio, la nota a piè di pagina che indica la mancanza di informazioni relative ai metodi di analisi dovrebbe essere soppressa.

(5) L’approvazione della sostanza attiva metomil è scaduta il 31 agosto 2019 poiché non è stata presentata alcuna domanda di rinnovo della sua approvazione. Tutte le autorizzazioni esistenti per i prodotti fitosanitari contenenti tale sostanza attiva sono state revocate. Gli LMR per il metomil su kumquat e cetriolini si basavano su CXL la cui sicurezza per i consumatori era stata confermata dall’Autorità. Tali LMR dovrebbero pertanto essere mantenuti nell’allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 ai livelli vigenti conformemente all’articolo 14, paragrafo 2, lettera e), del regolamento (CE) n. 396/2005. Gli LMR vigenti per il metomil in lattughe, fagioli (secchi), semi di soia, semi di cotone, mais/granturco e avena si basavano su CXL per i quali l’Autorità è giunta alla conclusione che non vi fossero sufficienti dati giustificativi vista l’assenza di dati sul metabolismo del metomil negli ortaggi a foglia, nei legumi secchi e nei semi oleaginosi. Tali LMR dovrebbero pertanto essere ridotti agli LD specifici per prodotto di cui all’allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005. Per tutti gli altri prodotti per i quali gli LMR erano basati su usi nell’UE che non sono più autorizzati, è opportuno abbassare gli LMR ai limiti di determinazione specifici per prodotto di cui all’allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005, in conformità all’articolo 17 del regolamento (CE) n. 396/2005, in combinato disposto con l’articolo 14, paragrafo 1, lettera a), del medesimo regolamento. Inoltre, al fine di dissipare qualsiasi dubbio, le note a piè di pagina che indicano la mancanza di informazioni relative alle sperimentazioni sui residui e al metabolismo delle colture dovrebbero essere soppresse.

(6) L’approvazione della sostanza attiva teflubenzurone è scaduta il 30 novembre 2019 poiché non è stata presentata alcuna domanda di rinnovo dell’approvazione. Gli LMR per il teflubenzurone nei pompelmi e nei mandarini si basano sulle domande di tolleranza all’importazione dal Brasile, la cui sicurezza per i consumatori era stata confermata dall’Autorità. Gli LMR per il teflubenzurone in arance, limoni, limette/lime, uve, papaie, pomodori, cetrioli, cetriolini, meloni, semi di girasole, semi di soia e chicchi di caffè risultano dall’attuazione dei CXL, la cui sicurezza per i consumatori era stata confermata dall’Autorità. Tali LMR dovrebbero pertanto essere mantenuti nell’allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 ai livelli vigenti conformemente all’articolo 14, paragrafo 2, lettera e), del regolamento (CE) n. 396/2005. Per tutti gli altri prodotti per i quali gli LMR erano basati su usi nell’UE che non sono più autorizzati, è opportuno abbassare gli LMR ai limiti di determinazione specifici per prodotto di cui all’allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005, in conformità all’articolo 17 del regolamento (CE) n. 396/2005, in combinato disposto con l’articolo 14, paragrafo 1, lettera a), del medesimo regolamento.

(7) La Commissione ha consultato i laboratori di riferimento dell’Unione europea per i residui di antiparassitari in merito alla necessità di adeguare alcuni LD. Per tutte le sostanze attive contemplate dal presente regolamento i laboratori hanno proposto LD specifici per prodotto che sono rilevabili in sede di analisi.

(8) I partner commerciali dell’Unione sono stati consultati in merito ai nuovi LMR tramite l’Organizzazione mondiale del commercio e le loro osservazioni sono state prese in considerazione.

(9) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 396/2005.

(10) Per quanto riguarda le sostanze attive denatonio benzoato, diuron, metomil e teflubenzurone, al fine di consentire condizioni normali di commercializzazione, trasformazione e consumo dei prodotti, il presente regolamento non dovrebbe applicarsi ai prodotti che sono stati ottenuti nell’Unione o importati nell’Unione prima che i nuovi LMR diventassero applicabili e per i quali è stato mantenuto un elevato livello di protezione dei consumatori.

(11) Prima dell’applicazione dei nuovi LMR dovrebbe essere concesso un periodo di tempo ragionevole per consentire agli Stati membri, ai paesi terzi e agli operatori del settore alimentare di adeguarsi alle prescrizioni derivanti dalla modifica degli LMR.

(12) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,


HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:


Articolo 1

Gli allegati II e V del regolamento (CE) n. 396/2005 sono modificati conformemente all’allegato del presente regolamento.

 

Articolo 2

Per quanto riguarda le sostanze attive denatonio benzoato, diuron, metomil e teflubenzurone in e su tutti i prodotti, il regolamento (CE) n. 396/2005, nella versione anteriore alle modifiche introdotte dal presente regolamento, continua ad applicarsi ai prodotti ottenuti nell'Unione o importati nell'Unione prima dell'8 aprile 2024.

 

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dall'8 aprile 2024.


Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 settembre 2023


Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN

 

ALLEGATO