Contabilità fecce da lavorazioni di vini liquorosi.
Con il decreto interdirettoriale del ministero delle Politiche agricole e forestali del 18 dicembre 2001, pubblicato sulla G.
u. n. 30 del 5 febbraio 2002, sono state impartite disposizioni in merito alla consegna in distilleria delle fecce provenienti dalla filtrazione dei mosti di uve ai quali è stato aggiunto alcole prima della filtrazione.
In tale occasione, è stato previsto che, trattandosi di prodotto classificato alla voce 2307, contenente, tuttavia, alcole della voce 2208 in misura superiore a 1,2% vol., tali consegne sono da considerarsi fiscalmente come spedizioni di alcole, da effettuarsi con l’utilizzo del DAA compilato in ogni sua parte, fatta eccezione per la casella relativa all’indicazione del grado alcolico, la quantificazione del quale, limitatamente alle spedizioni in ambito nazionale, è effettuata dall’ufficio tecnico di finanza al momento dell’entrata in distilleria (articolo 2, comma 2, e articolo 4, comma 1, del D.m. 18 dicembre 2001).
Poiché le fecce così ottenute dal processo di vinificazione non possono essere scaricate, come sfridi di lavorazione, nei registri ordinari dei prodotti intermedi in quanto risultano contenere una componente rilevante di alcole, per il quale è prevista la registrazione contabile del grado effettivo, sono state segnalate difficoltà in merito alle modalità di contabilizzazione delle fecce sopra indicate. A tale problema si aggiunge il fatto che lo speditore delle fecce non conosce, all’atto dell’uscita del prodotto dal deposito fiscale, il grado alcolico di queste ultime, rilevato successivamente dall’UTF. A tale proposito, considerata la particolarità del ciclo di produzione dei prodotti in esame, per il quale risulta necessario contabilizzare distintamente sia i quantitativi di fecce residuali, ai fini del calcolo del bilancio di materia e dei cali di lavorazione, sia il tenore alcolico di queste ultime, rilevante, oltre che per le finalità di verifica di produzione, ai fini del controllo della circolazione e del carico delle materie prime introdotte in distilleria, si dispone che presso gli impianti dove si ottengono vini liquorosi tramite aggiunta di alcole al mosto prima della filtrazione la registrazione delle spedizioni delle fecce alle distillerie sia fatta su un apposito registro nel quale i titolari dei depositi fiscali mittenti dovranno indicare, oltre agli elementi identificativi del DAA emesso e dei quantitativi delle fecce, il tenore in alcole rilevato, partita per partita, dagli uffici tecnici finanza ai sensi dell’art. 4, comma 1, del decreto sopra indicato.
A tal fine, gli uffici competenti provvederanno a dare comunicazione, appena possibile, del grado alcolico così individuato ai depositari autorizzati speditori, affinché questi ultimi provvedano a completare il registro sopra indicato con la necessaria ulteriore informazione.