Organo: Commissione europea
Categoria: Nessuna
Tipo documento: Comunicazione Commissione UE
Data provvedimento: 09-08-2023
Tipo gazzetta: Gazzetta Ufficiale UE serie C
Data gazzetta: 09-08-2023
Numero gazzetta: 280

Pubblicazione della comunicazione di approvazione di una modifica ordinaria al disciplinare di produzione di un nome nel settore vitivinicolo di cui all'articolo 17, paragrafi 2 e 3, del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione [Utiel-Requena].

(Comunicazione 09/08/2023, pubblicata in G.U.U.E. 9 agosto 2023, n. C 280)


La presente comunicazione è pubblicata conformemente all'articolo 17, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione.

 

COMUNICAZIONE DELL'APPROVAZIONE DI UNA MODIFICA ORDINARIA

«Utiel-Requena»

PDO-ES-A0874-AM02

Data della comunicazione: 9.5.2023

DESCRIZIONE E MOTIVI DELLA MODIFICA APPROVATA

1.   Miglioramento della descrizione dei vini

DESCRIZIONE

A) Vengono specificate le categorie di prodotti vitivinicoli ai sensi dell’allegato VII, parte II, del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio.

B) Nella sezione relativa al titolo alcolometrico dei vini con menzioni speciali, la dicitura «titolo alcolometrico reale» è sostituita con «titolo alcolometrico effettivo».

La modifica interessa la sezione 2 del disciplinare di produzione e non incide sul documento unico.

Tale modifica è da considerarsi ordinaria ai sensi dell'articolo 105 del regolamento (UE) n. 1308/2013 poiché consiste in semplici adeguamenti giuridici e non rientra nell'elenco delle modifiche dell'Unione. Nella fattispecie essa non consiste in una modifica, una soppressione o un'aggiunta di una categoria di prodotti vitivinicoli (i tipi di vino protetti dalla DOP rimangono gli stessi e nel disciplinare di produzione viene specificato semplicemente a quale categoria appartengono), non incide sul nome della denominazione di origine protetta e non annulla il legame.

MOTIVAZIONE

La modifica di cui alla lettera A) ha lo scopo di adeguare il disciplinare all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2019/33. La modifica di cui alla lettera B) ha lo scopo di adeguare il disciplinare all'allegato II, parte IV, del regolamento (UE) n. 1308/2013 e all'articolo 20 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/34.

2.   Descrizione organolettica più precisa dei vini rosati

DESCRIZIONE

La descrizione di questo tipo di vini viene migliorata per quanto riguarda l'aspetto visivo, specificando che i loro colori vanno dal rosa violaceo al rosa aranciato e non limitandosi a menzionare solo quelli della varietà Bobal o a indicare in modo generico che le tonalità rosacee sono «vivaci». Tra gli aromi viene eliminato il lampone come caratteristica distintiva di tali vini.

La modifica interessa la sezione 2 del disciplinare di produzione e la sezione 4, paragrafo 3, del documento unico.

Tale modifica è da considerarsi ordinaria ai sensi dell'articolo 105 del regolamento (UE) n. 1308/2013 poiché non rientra nell'elenco delle modifiche dell'Unione. Nella fattispecie essa non consiste in una modifica, una soppressione o un'aggiunta di una categoria di prodotti vitivinicoli, non incide sul nome della denominazione di origine protetta, non annulla il legame e non comporta restrizioni sulla commercializzazione del prodotto.

MOTIVAZIONE

La modifica è volta a individuare con maggiore precisione le caratteristiche organolettiche dei vini rosati prodotti nella DOP «Utiel-Requena» per tenere conto di tutte le varie opzioni di tali vini in termini di aspetto visivo, derivanti dai progressi tecnologici e dalle uve utilizzate, che integrano ed evidenziano la gamma di colori del prodotto. Tra gli aromi è stato eliminato il lampone poiché non costituisce un elemento distintivo dei vini di tale denominazione di origine; neppure i vini ottenuti da determinate varietà tradizionali presentano questo aroma.

3.   Descrizione organolettica più precisa dei vini spumanti di qualità bianchi e rosati

DESCRIZIONE

In relazione ai vini spumanti di qualità viene incluso l'aroma dovuto al contatto con i lieviti, in quanto si tratta di una nota predominante e rilevabile dal punto di vista organolettico in questo tipo di vini bianchi e rosati che non era stata menzionata nella prima formulazione del disciplinare di produzione.

La modifica interessa la sezione 2 del disciplinare di produzione e la sezione 4, paragrafo 4, del documento unico.

Tale modifica è da considerarsi ordinaria ai sensi dell'articolo 105 del regolamento (UE) n. 1308/2013 poiché non rientra nell'elenco delle modifiche dell'Unione. Nella fattispecie essa non consiste in una modifica, una soppressione o un'aggiunta di una categoria di prodotti vitivinicoli, non incide sul nome della denominazione di origine protetta, non annulla il legame e non comporta restrizioni sulla commercializzazione del prodotto.

MOTIVAZIONE

La modifica mira a descrivere il prodotto con maggiore precisione in quanto il panel di degustazione dell'organismo di controllo della denominazione di origine ha rilevato che il suddetto aroma prodotto dal contatto con i lieviti è percepibile nei vini bianchi e rosati.

4.   Indicazione della resa massima di estrazione

DESCRIZIONE

Nella sezione relativa alle pratiche enologiche specifiche viene indicata una resa massima di 74 litri di vino per 100 chilogrammi di raccolto.

La modifica interessa la sezione 3 del disciplinare di produzione e la sezione 5.1 del documento unico.

Tale modifica è da considerarsi ordinaria ai sensi dell'articolo 105 del regolamento (UE) n. 1308/2013 poiché non rientra nell'elenco delle modifiche dell'Unione. Nella fattispecie essa non consiste in una modifica, una soppressione o un'aggiunta di una categoria di prodotti vitivinicoli, non incide sul nome della denominazione di origine protetta, non annulla il legame e non comporta restrizioni sulla commercializzazione dei vini di tale DOP.

MOTIVAZIONE

La resa massima di estrazione viene indicata come pratica enologica specifica conformemente alle rese previste dalla sezione 5 del disciplinare di produzione. In altre parole, i valori indicati nella suddetta sezione (espressi in kg/ha e hl/ha) comportavano già tale resa di estrazione, che con la modifica viene soltanto esplicitata.

5.   Introduzione di nuove varietà di vitis vinifera e indicazione delle varietà raccomandate ai fini dell’utilizzo della menzione speciale «superior»

DESCRIZIONE

Vengono aggiunte le varietà rosse Graciano e Monastrell e le varietà bianche Viognier, Xarel-lo, Godello, Garnacha Blanca, Albariño e Tortosí. Viene inoltre indicato quali varietà sono considerate raccomandate e quali non lo sono.

La modifica interessa la sezione 6 del disciplinare di produzione e la sezione 7 del documento unico.

Tale modifica è da considerarsi ordinaria ai sensi dell'articolo 105 del regolamento (UE) n. 1308/2013 poiché non rientra nell'elenco delle modifiche dell'Unione. Nella fattispecie essa non consiste in una modifica, una soppressione o un'aggiunta di una categoria di prodotti vitivinicoli, non incide sul nome della denominazione di origine protetta, non annulla il legame e non comporta restrizioni sulla commercializzazione dei vini di tale DOP.

MOTIVAZIONE

Tutte le nuove varietà introdotte nel disciplinare di produzione sono già coltivate nel territorio della DOP «Utiel-Requena» ed esiste una storia di vini di qualità tipici della zona (sia monovarietali che complementari) che sono ottenuti dalle nuove varietà indicate, assai diffuse in questa regione. La modifica ha pertanto lo scopo di riconoscere e identificare come tradizionale la coltivazione delle citate varietà nella zona e includerle nell'ambito di protezione della DOP.

La varietà Graciano conferisce struttura e qualità aromatiche alle varietà già esistenti; la Monastrell è una varietà di uva tipicamente mediterranea, che nell'ambito degli attuali cambiamenti climatici riesce ad adattarsi al clima della zona a denominazione di origine. Relativamente alle varietà bianche, la Viognier e la Tortosí sono utilizzate nella regione già da molto tempo, pertanto è logico includere tali vitigni tra quelli adatti alla produzione di vini DOP. Anche la varietà Xarel-lo è diffusa nella zona e il suo adattamento al territorio ha prodotto risultati eccezionali, al punto da essere già diventata un'uva tradizionale. Per quanto riguarda le varietà Godello e Albariño, la presenza di vigneti tradizionali nella regione dimostra che le loro caratteristiche idonee a produrre vini di qualità rispecchiano l'essenza dei vini bianchi in questa zona. Lo stesso può dirsi della varietà Garnacha Blanca, che veniva già utilizzata come complementare per altri vini, conferendo loro struttura e corpo.

L'indicazione delle varietà raccomandate è legata alle varietà necessarie per l'utilizzo della menzione speciale «Superior», disciplinata dalla sezione 8, lettera H) «Menzioni speciali e menzioni tradizionali», punto ii), del disciplinare di produzione ed è da considerarsi un aggiornamento delle condizioni di produzione.

6.   Migliore formulazione relativa al legame

DESCRIZIONE

La sezione relativa al legame del precedente disciplinare di produzione menzionava, tra i fattori umani, il consolidamento della candidatura del territorio della DOP «Utiel-Requena» per la categoria «paisaje de la Vid y el Vino». Attualmente tale zona viticola è stata inserita nella lista propositiva per il patrimonio mondiale dell'UNESCO denominata «El vino en Iberia». Viene inoltre aggiornato il numero dei viticoltori, sono menzionate le nuove varietà, viene adattata la descrizione dei vini alle mutate caratteristiche organolettiche e, nella sezione relativa al nesso causale, sono citati anche i vini liquorosi.

La modifica interessa la sezione 7 del disciplinare di produzione e non incide sul documento unico.

Tale modifica è da considerarsi ordinaria ai sensi dell'articolo 105 del regolamento (UE) n. 1308/2013 poiché non rientra nell'elenco delle modifiche dell'Unione. Nella fattispecie essa non consiste in una modifica, una soppressione o un'aggiunta di una categoria di prodotti vitivinicoli, non incide sul nome della denominazione di origine protetta, non annulla il legame e non comporta restrizioni sulla commercializzazione dei vini di tale DOP.

MOTIVAZIONE

La modifica offre l'opportunità di aggiornare le informazioni relative al legame e di correggere la precedente omissione dei vini liquorosi, dovuta a un errore.

7.   Definizione delle condizioni di magazzinaggio

DESCRIZIONE

Si ritiene opportuno specificare nel disciplinare di produzione la necessità di verificare che il magazzinaggio dei vini finiti della DOP avvenga all'interno della zona di produzione, sebbene continuerà ad essere consentito (nel rispetto dei diritti acquisiti e a seguito di adeguati controlli) il magazzinaggio al di fuori del territorio della DOP per le cantine che ne hanno ottenuto l'autorizzazione prima di dicembre 2011, così come per gli impianti di imbottigliamento. La dicitura «Imbottigliamento dei vini» è stata sostituita da: «Imbottigliamento e magazzinaggio dei vini».

La modifica interessa la sezione 8, lettera F), del disciplinare di produzione, rinumerata come lettera E) per effetto dell'eliminazione della lettera A) della stessa sezione che faceva riferimento a una normativa ormai obsoleta. Il documento unico rimane invariato.

Tale modifica è da considerarsi ordinaria ai sensi dell'articolo 105 del regolamento (UE) n. 1308/2013 poiché non rientra nell'elenco delle modifiche dell'Unione. Nella fattispecie essa non consiste in una modifica, una soppressione o un'aggiunta di una categoria di prodotti vitivinicoli, non incide sul nome della denominazione di origine protetta, non annulla il legame e non comporta restrizioni sulla commercializzazione dei vini di tale DOP.

MOTIVAZIONE

La modifica mira a garantire che il magazzinaggio dei vini avvenga all'interno della zona geografica delimitata e sia effettuato da cantine che devono inoltre essere registrate come impianti di magazzinaggio, al fine di assicurare l'autenticità e la qualità dei vini con un adeguato controllo, a vantaggio del consumatore.

8.   Miglioramento delle norme in materia di etichettatura

DESCRIZIONE

Viene eliminato l'obbligo di approvazione preventiva delle etichette prima della loro immissione in circolazione. Esse possono essere presentate facoltativamente all'organismo di gestione, che può formulare osservazioni (non vincolanti), fatta salva la normativa applicabile dopo l'immissione in circolazione dell'etichetta. L'operatore ha la responsabilità di garantire che l'etichetta non crei confusione per il consumatore.

La modifica interessa la sezione 8, lettera G), rinumerata come lettera F), del disciplinare di produzione e non incide sul documento unico.

Tale modifica è da considerarsi ordinaria ai sensi dell'articolo 105 del regolamento (UE) n. 1308/2013 poiché non rientra nell'elenco delle modifiche dell'Unione. Nella fattispecie essa non consiste in una modifica, una soppressione o un'aggiunta di una categoria di prodotti vitivinicoli, non incide sul nome della denominazione di origine protetta, non annulla il legame e non comporta restrizioni sulla commercializzazione dei vini di tale DOP.

MOTIVAZIONE

La modifica di cui sopra si rendeva necessaria in conformità all'articolo 17 della legge n. 20/2013, del 9 dicembre 2013, sulla garanzia dell'unità del mercato, in quanto non sussistono «i principi di necessità e proporzionalità».

9.   Modifiche dei requisiti relativi ad alcune menzioni di etichettatura

DESCRIZIONE

Oltre alla correzione di un refuso relativo alla normativa citata (l'articolo 93 viene sostituito con l'articolo 112, lettera a), del regolamento (UE) n. 1308/2013), vengono modificati i requisiti delle seguenti menzioni di etichettatura:

— «Superior»: è stato eliminato il riferimento a una norma non più in vigore ed è stato specificato che la menzione implica che il vino presenta qualità organolettiche «superiori»;

— «Madurado» o «Madurado en barrica»: è stato introdotto il requisito della presenza di caratteristiche organolettiche indicative del contatto con il legno;

— «Reserva» e «Gran Reserva»: è stata corretta la formulazione per adeguarla ai termini che definiscono tale menzione nella normativa nazionale;

— «Bobal Alta Expresión»: è stata aumentata da 35 a 50 anni l'età minima delle viti dalle quali si ottiene il vino.

La modifica interessa la sezione 8, lettera H), rinumerata come lettera G), del disciplinare di produzione e la sezione 9 del documento unico.

Tale modifica è da considerarsi ordinaria ai sensi dell'articolo 105 del regolamento (UE) n. 1308/2013 poiché non rientra nell'elenco delle modifiche dell'Unione. Nella fattispecie essa non consiste in una modifica, una soppressione o un'aggiunta di una categoria di prodotti vitivinicoli, non incide sul nome della denominazione di origine protetta, non annulla il legame e non comporta restrizioni sulla commercializzazione dei vini di tale DOP.

MOTIVAZIONE

La modifica è volta a correggere la formulazione nonché a precisare e migliorare i requisiti relativi alle menzioni.

Nello specifico, a proposito della menzione «Bobal Alta Expresión», i vigneti effettivamente utilizzati hanno un'età superiore a 50 anni: sebbene il requisito vigente di un'età minima delle viti «superiore a 35 anni» sia comunque rispettato, la modifica ha lo scopo di renderlo molto più preciso e adeguato alla realtà attuale.

10.   Aggiornamento dei recapiti dell’autorità competente e dell’organismo di controllo

DESCRIZIONE

Vengono aggiornati i recapiti dell'autorità competente e dell'organismo di controllo delegato.

La modifica interessa la sezione 9 del disciplinare di produzione e non incide sul documento unico.

Tale modifica è da considerarsi ordinaria ai sensi dell'articolo 105 del regolamento (UE) n. 1308/2013 poiché non rientra nell'elenco delle modifiche dell'Unione. Nella fattispecie essa non consiste in una modifica, una soppressione o un'aggiunta di una categoria di prodotti vitivinicoli, non incide sul nome della denominazione di origine protetta, non annulla il legame e non comporta restrizioni sulla commercializzazione dei vini di tale DOP.

MOTIVAZIONE

La modifica del disciplinare offre l'opportunità di aggiornare i recapiti delle due entità.

DOCUMENTO UNICO

1.   Nome o nomi da registrare

Utiel-Requena

2.   Tipo di indicazione geografica

DOP - Denominazione di origine protetta

3.   Categorie di prodotti vitivinicoli

    1. Vino

    3. Vino liquoroso

    5. Vino spumante di qualità

    6. Vino spumante di qualità del tipo aromatico

    8. Vino frizzante

4.   Descrizione del vino (dei vini)

1.   Vino rosso

DESCRIZIONE TESTUALE CONCISA

Aspetto: colori rossi intensi con riflessi violacei, che talvolta evolvono verso tonalità rosso ciliegia a seconda del grado di maturazione. Nei vini rossi da invecchiamento della varietà Bobal l'evoluzione del colore è molto lenta. Odore: presenza di aromi di frutti neri/rossi. Nel tempo evolvono verso sentori di frutta matura. Gusto: corposo, con buona intensità e acidità generalmente equilibrata.

Acidità volatile massima nei vini delle campagne precedenti: 20 meq/l (16,6 + 1 meq/l) per ogni grado alcolico oltre 10 % vol.

** Anidride solforosa massima: 150 mg/l se il tenore di zucchero è inferiore a 5 g/l e 200 mg/l se è pari o superiore a 5 g/l.

Caratteristiche analitiche generali

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol)

Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol)

10,5

Acidità totale minima

3,5 grammi per litro, espressa in acido tartarico

Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro)

15

Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro)

150


2.   Vino bianco

DESCRIZIONE TESTUALE CONCISA

Presenta un colore giallo più o meno intenso, talvolta con sfumature verdoline. I vini bianchi della varietà Tardana sono più dorati. Gli aromi sono floreali e di frutta bianca. I vini Tardana possono presentare note di frutti tropicali. È voluminoso e caratterizzato al contempo da note leggermente acide che conferiscono freschezza al vino.

Acidità volatile massima nei vini delle campagne precedenti: 18 meq/l (16,6 + 1 meq/l) per ogni grado alcolico oltre 10 % vol.

** Anidride solforosa massima: 200 mg/l se il tenore di zucchero è inferiore a 5 g/l e 250 mg/l se è pari o superiore a 5 g/l.

Caratteristiche analitiche generali

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol)

Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol)

10

Acidità totale minima

4 grammi per litro, espressa in acido tartarico

Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro)

15

Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro)

200


3.   Vino rosato

DESCRIZIONE TESTUALE CONCISA

Presenta colori rosacei, che vanno dal rosa violaceo al rosa aranciato. Gli aromi ricordano i frutti rossi; nella varietà Bobal predomina la fragola. È voluminoso e l'acidità naturale della varietà conferisce freschezza al vino. Nel finale persiste l'intensità aromatica di frutti rossi.

Acidità volatile massima nei vini delle campagne precedenti: 18 meq/l (16,6 + 1 meq/l) per ogni grado alcolico oltre 10 % vol.

** Anidride solforosa massima: 200 mg/l se il tenore di zucchero è inferiore a 5 g/l e 250 mg/l se è pari o superiore a 5 g/l.

Caratteristiche analitiche generali

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol)

Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol)

9

Acidità totale minima

4 grammi per litro, espressa in acido tartarico

Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro)

15

Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro)

200


4.   Vino spumante di qualità

DESCRIZIONE TESTUALE CONCISA

Gli aromi sono fruttati, con note che ricordano il contatto con i lieviti; al palato il vino è equilibrato in termini di zuccheri e acidità.

Acidità volatile massima nei vini delle campagne precedenti: 18 meq/l (16,6 + 1 meq/l) per i vini bianchi e rosati e 20 meq/l (16,6 + 1 meq/l) per i vini rossi per ogni grado alcolico oltre 10 % vol.

Caratteristiche analitiche generali

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol)

Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol)

11

Acidità totale minima

4,5 grammi per litro, espressa in acido tartarico

Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro)

15

Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro)

185


5.   Vino spumante di qualità del tipo aromatico

DESCRIZIONE TESTUALE CONCISA

All'aspetto presenta tonalità gialle; gli aromi sono fruttati e ricordano le uve dalle quali il vino è stato ottenuto; al palato si rileva una leggera nota dolciastra, ben integrata con l'acidità.

Acidità volatile massima nei vini delle campagne precedenti: 18 meq/l (16,6 + 1 meq/l) per ogni grado alcolico oltre 10 % vol.

Caratteristiche analitiche generali

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol)

Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol)

6

Acidità totale minima

4,5 grammi per litro, espressa in acido tartarico

Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro)

15

Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro)

185


6.   Vino frizzante bianco, rosato e rosso

DESCRIZIONE TESTUALE CONCISA

Le caratteristiche visive sono analoghe a quelle sopra descritte a seconda che si tratti di vino bianco, rosato o rosso. Predominano gli aromi varietali; al palato questi vini sono leggeri e freschi.

Acidità volatile massima nei vini delle campagne precedenti: 18 meq/l (16,6 + 1 meq/l) per i vini bianchi e rosati e 20 meq/l (16,6 + 1 meq/l) per i vini rossi per ogni grado alcolico oltre 10 % vol.

** Anidride solforosa massima: 150 mg/l per i vini rossi e 200 mg/l per i vini bianchi e rosati, se il tenore di zucchero è inferiore a 5 g/l; 200 mg/l per i vini rossi e 250 mg/l per i vini bianchi e rosati, se il tenore di zucchero è pari o superiore a 5 g/l.

Caratteristiche analitiche generali

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol)

Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol)

7

Acidità totale minima

4,5 grammi per litro, espressa in acido tartarico

Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro)

15

Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro)


7.   Vino liquoroso bianco e rosato

DESCRIZIONE TESTUALE CONCISA

L'aspetto visivo e gli aromi coincidono con quelli descritti a proposito dei vini bianchi; al palato sono untuosi, con un rapporto tra acidità e zuccheri molto equilibrato.

Acidità volatile massima nei vini delle campagne precedenti: 18 meq/l (16,6 + 1 meq/l) per ogni grado alcolico oltre 10 % vol.

** Anidride solforosa massima: 150 mg/l se il tenore di zucchero è inferiore a 5 g/l e 200 mg/l se è pari o superiore a 5 g/l.

Caratteristiche analitiche generali

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol)

Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol)

15

Acidità totale minima

4 grammi per litro, espressa in acido tartarico

Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro)

15

Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro)

150


8.   Vino liquoroso rosso

DESCRIZIONE TESTUALE CONCISA

L'aspetto visivo e gli aromi coincidono con quelli descritti a proposito dei vini rossi. Al palato è untuoso, con un rapporto tra acidità e zuccheri molto equilibrato.

Acidità volatile massima nei vini delle campagne precedenti: 20 meq/l (16,6 + 1 meq/l) per ogni grado alcolico oltre 10 % vol.

** Anidride solforosa massima: 150 mg/l se il tenore di zucchero è inferiore a 5 g/l e 200 mg/l se è pari o superiore a 5 g/l.

Caratteristiche analitiche generali

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol)

Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol)

15

Acidità totale minima

3,5 grammi per litro, espressa in acido tartarico

Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro)

15

Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro)

150


9.   Vini con un basso titolo alcolometrico bianchi, rosati e rossi

DESCRIZIONE TESTUALE CONCISA

Le caratteristiche visive sono analoghe a quelle sopra descritte a seconda che si tratti di vino bianco, rosato o rosso. Sono vini fruttati che ricordano le uve fresche dalle quali provengono; al palato presentano un'acidità ben integrata che conferisce loro freschezza e armonia.

Acidità totale massima: 3,5 g/l per i vini rossi e 4 g/l per i vini bianchi e rosati.

** Acidità volatile massima nei vini delle campagne precedenti: 18 meq/l (16,6 + 1 meq/l) per i vini bianchi e rosati e 20 meq/l (16,6 + 1 meq/l) per i vini rossi per ogni grado alcolico oltre 10 % vol.

** Anidride solforosa massima: 150 mg/l per i vini rossi e 200 mg/l per i vini bianchi e rosati, se il tenore di zucchero è inferiore a 5 g/l; 200 mg/l per i vini rossi e 250 mg/l per i vini bianchi e rosati, se il tenore di zucchero è pari o superiore a 5 g/l.

Caratteristiche analitiche generali

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol)

-

Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol)

4,5

Acidità totale minima

in milliequivalenti per litro

Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro)

15

Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro)


5.   Pratiche di vinificazione

5.1.   Pratiche enologiche specifiche

Pratica enologica specifica

La resa massima è pari a 74 l di vino per 100 kg di uva.

5.2.   Rese massime

1. Varietà rosse allevate ad alberello

7 500 chilogrammi di uve per ettaro

55,5 ettolitri per ettaro

2. Varietà Bobal allevata ad alberello

8 600 chilogrammi di uve per ettaro

63,64 ettolitri per ettaro

3. Varietà bianche allevate ad alberello

9 900 chilogrammi di uve per ettaro

73,26 ettolitri per ettaro

4. Varietà rosse allevate a spalliera

9 100 chilogrammi di uve per ettaro

67,34 ettolitri per ettaro

5. Varietà Bobal allevata a spalliera

10 500 chilogrammi di uve per ettaro

77,70 ettolitri per ettaro

6. Varietà bianche allevate a spalliera

12 000 chilogrammi di uve per ettaro

88,80 ettolitri per ettaro

6.   Zona geografica delimitata

La zona di produzione delle uve e di lavorazione dei vini a denominazione di origine protetta «Utiel-Requena» è costituita dai terreni situati nei comuni di Camporrobles, Caudete de las Fuentes, Fuenterrobles, Requena, Siete Aguas, Sinarcas, Utiel, Venta del Moro e Villargordo del Cabriel, tutti nella provincia di Valencia.

Le zone di lavorazione e di affinamento coincidono con quella di produzione.

7.   Varietà principale/i di uve da vino

BOBAL

CABERNET SAUVIGNON

CHARDONNAY

GARNACHA BLANCA

GRENACHA TINTA

GARNACHA TINTORERA

GODELLO

GRACIANO

MACABEO - VIURA

MERLOT

MERSEGUERA

MONASTRELL

PARELLADA

PETIT VERDOT

PINOT NOIR

PLANTA NOVA - TARDANA

SAUVIGNON BLANC

SYRAH

TEMPRANILLO

TORTOSÍ

VERDEJO

8.   Descrizione del legame/dei legami

8.1.   Vini rossi

La carica di polifenoli che è possibile ottenere nella zona, soprattutto con la varietà autoctona Bobal, unitamente all'elevata acidità totale, sono i fattori alla base delle tonalità rosse intense dei vini rossi, talvolta con riflessi violacei. Le caratteristiche del terreno già menzionate conferiscono a questi vini le note aromatiche di frutti rossi/neri con sentori balsamici. In generale dai vigneti della zona geografica si ottengono vini corposi grazie alla concentrazione di polifenoli di cui sopra, coniugando un finale lungo con un buon volume, persistenza e mineralità al palato.

8.2.   Vini bianchi e rosati

Il suolo prevalentemente calcareo conferisce ai vini bianchi aromi floreali e di frutta bianca piuttosto intensi, dovuti all'adeguata maturazione fenolica. Al palato risalta la freschezza, derivante dall'acidità naturale di questi vini.

Il colore rosa duraturo dei vini rosati è un elemento distintivo dei vini della DOP, soprattutto per quanto riguarda la varietà Bobal. Sono caratteristici gli aromi di frutti rossi. Nel caso della varietà Bobal predominano gli aromi varietali di fragola, espressione specifica di tale varietà nel territorio di Utiel-Requena.

8.3.   Vini spumanti, frizzanti e con un basso titolo alcolometrico

In gran parte grazie al significativo numero di ore di soleggiamento, nelle fasi di maturazione tecnologica è possibile ottenere un potenziale aromatico e un equilibrio tra zuccheri e acidità interessanti, adatti alla produzione di questo tipo di vini.

8.4.   Vino spumante di qualità del tipo aromatico

L'elevato numero di ore di soleggiamento all'anno determina una maturazione tecnologica anche in assenza di un titolo alcolometrico eccessivo, poiché dà luogo a una marcata maturazione dei componenti delle bucce.

Questi vini si caratterizzano per l'equilibrio tra zuccheri e acidità e per il potenziale aromatico di qualità; al palato sono piacevoli e presentano al contempo una certa freschezza che ricorda il frutto da cui provengono. L'acidità naturale di questi vini conferisce loro una buona capacità di conservazione e affinamento.

8.5.   Vini liquorosi

Le caratteristiche analitiche dei vini liquorosi sono rese possibili dal basso rischio di malattie crittogamiche nella DOP, il che consente di effettuare per questo tipo di vini vendemmie molto tardive con uve sane che, una volta mature, raggiungono concentrazioni di zuccheri molto elevate, preservando al contempo un'acidità totale naturale molto alta. Le loro qualità organolettiche sono influenzate dai diversi momenti in cui si procede alla vendemmia e all'assemblaggio, dal rapporto tra zuccheri e acidità e, in ultima analisi, dal grado di maturazione delle uve, senza dimenticare che sono il terreno e le condizioni climatiche della zona di produzione gli elementi che conferiscono unicità a questi vini.

9.   Ulteriori condizioni essenziali (confezionamento, etichettaura, altri requisiti)

Quadro giuridico

Legislazione nazionale

Tipo di condizione ulteriore

Imbottigliamento nella zona geografica delimitata

Descrizione della condizione

Possono effettuare il confezionamento esclusivamente le cantine registrate situate nella zona geografica delimitata dalla DOP, fatta eccezione per gli imbottigliatori situati al di fuori della zona di produzione che hanno ottenuto l'autorizzazione del Consejo Regulador prima di dicembre 2011, purché sussista l'attività per la quale è stata concessa l'autorizzazione e siano mantenute le condizioni che hanno determinato l'iscrizione all'albo degli imbottigliatori, nell'ambito del sistema di controllo stabilito dal Consejo Regulador.

Quadro giuridico

Legislazione nazionale

Tipo di condizione ulteriore

Disposizioni supplementari in materia di etichettatura

Descrizione della condizione

Sulle etichette dei vini confezionati deve figurare obbligatoriamente e in modo leggibile il nome della denominazione di origine «Utiel-Requena», in aggiunta ai dati di carattere generale stabiliti dalla legislazione applicabile.

Sui vini bianchi, rosati e rossi imbottigliati è obbligatorio apporre l'indicazione dell'annata, stampata in modo leggibile.

Tutti i recipienti utilizzati per la commercializzazione dei vini devono essere muniti di sigilli di garanzia, etichette o controetichette numerati, rilasciati dal Consejo Regulador, che devono essere apposti dalla cantina stessa in conformità alle norme stabilite dal Consejo Regulador e sempre in modo da non poter essere riutilizzati. Il Consejo Regulador può autorizzare la sostituzione della controetichetta numerata con una numerazione progressiva approvata.

È possibile utilizzare le menzioni seguenti:

«Bobal con mención específica» per i vini rosati e rossi monovarietali di Bobal;

«Madurado» o «Madurado en barrica» per i vini rossi o bianchi che siano stati sottoposti a un passaggio o una permanenza in botti di rovere o tini tronco-conici della capacità massima di 600 l per un periodo non superiore a sei mesi, ma sufficiente a contribuire alla variazione delle caratteristiche organolettiche iniziali di tali vini, trasformandone così le qualità aromatiche e gustative primarie, in modo da rendere evidente il contatto con il legno;

«Bobal Alta Expresión» per i vini monovarietali di Bobal, con o senza affinamento, che garantiscano la massima espressione del territorio con tale varietà. I vigneti devono avere un'età superiore a 50 anni e una resa inferiore a 4 000 kg/ha (29,60 hl/ha) e non possono essere irrigati, salvo previa autorizzazione del Consejo Regulador. La viticoltura praticata deve concentrarsi sulla salvaguardia dell'equilibrio biologico del vigneto e sul rispetto dell'ambiente. Tutte le pratiche agricole attuate devono essere giustificate tramite un quaderno di campagna. La cantina deve sempre garantire che questi vini siano completamente separati dagli altri vini prodotti nei loro locali, indicandone l'origine. L'etichetta deve riportare il numero di bottiglie ottenute dalla partita di vino identificata da tale menzione.

Link al disciplinare del prodotto

https://portalagrari.gva.es/documents/366567370/0/00001D+PC+DO+UTIEL-REQUENA+DEFINITIVO.pdf/76ec7286-6eef-f866-3b5f-ab88734cbbed?t=1682418183136