Pubblicazione di una richiesta di modifica di una menzione tradizionale nel settore vitivinicolo a norma dell'articolo 28, paragrafo 3, e dell'articolo 34 del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le restrizioni dell'uso, le modifiche del disciplinare di produzione, la cancellazione della protezione nonché l'etichettatura e la presentazione «Vino generoso de licor».
(Comunicazione 04/08/2023, pubblicata in G.U.U.E. 4 agosto 2023, n. C 275)
La presente pubblicazione conferisce il diritto di opporsi alla domanda a norma dell'articolo 22, paragrafo 1, e dell'articolo 27, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/34 della Commissione. Le dichiarazioni di opposizione devono pervenire alla Commissione entro 2 mesi dalla data della presente pubblicazione.
RICHIESTA DI MODIFICA RIGUARDANTE UNA MENZIONE TRADIZIONALE
«Vino generoso de licor»
Data di ricezione: 5 maggio 2023
Numero di pagine (compresa la presente): 4
Lingua della richiesta di modifica: spagnolo
Numero di fascicolo: Ares(2023) 3171348
Menzione tradizionale di cui è richiesta la modifica: «Vino generoso de licor»
Richiedente: Direzione generale delle industrie agroalimentari, dell'innovazione e della filiera alimentare del ministero andaluso dell'Agricoltura, della pesca, delle acque e dello sviluppo rurale
Indirizzo completo (via e numero civico, città e codice postale, Stato):
C/Tabladilla, s/n,
41071 Siviglia
ESPAÑA
Nazionalità: Spagnola
Telefono, fax, email:
Tel. +34 955032278
Fax +34 955032460
E-mail: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.
Descrizione della modifica:
La sintesi della definizione/delle condizioni d'uso della menzione tradizionale «Vino generoso de licor» in eAmbrosia stabilisce quanto segue:
«(Allegato III, sezione B, punto 10, del regolamento (CE) n. 606/2009 della Commissione)».
Tale definizione/tali condizioni d'uso sono associate al regolamento (CE) n. 606/2009 della Commissione, abrogato dal regolamento delegato (UE) 2019/934 della Commissione, che stabilisce norme per la menzione tradizionale «vino generoso de licor» nell'allegato III, parte B, punto 10:
«La menzione specifica tradizionale “vino generoso de licor” è riservata al vino liquoroso a denominazione di origine protetta:
— ottenuto da “vino generoso” di cui al punto 8 o da vino sotto fioretta atto a dare tale “vino generoso”, cui è stato aggiunto mosto di uve appassite al quale è stato aggiunto alcole neutro di origine vinica per impedire la fermentazione, mosto di uve concentrato rettificato oppure “vino dulce natural”,
— immesso al consumo dopo essere stato affinato in media due anni in fusti di rovere.»
La definizione/le condizioni d'uso sono state sostituite dalle seguenti:
«La menzione “vino generoso de licor” è riservata ai vini liquorosi delle denominazioni di origine protette “Condado de Huelva”, “Jerez-Xérès-Sherry”, “Lebrija”, “Málaga” e “Montilla-Moriles”:
1. ricavati da:
a) “vino generoso”,
b) o vino che abbia avuto un velo di flor in grado di produrre tale “vino generoso”,
c) o da vino della DOP “Málaga” in grado di produrre tale “vino generoso” cui sia stato aggiunto uno o più dei seguenti prodotti, a condizione che il loro uso sia stato autorizzato dalla Commissione europea, se necessario:
— “vino dulce natural”,
— vino oggetto della deroga di cui all'allegato VII, parte II, punto 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, denominato localmente “vino tierno”,
— mosto di uve parzialmente fermentato,
— mosto di uve appassite, addizionato di alcole di vino o di uve secche con un titolo alcolometrico effettivo non inferiore a 95 % vol e non superiore a 96 % vol, o di alcole neutro di origine vinica con un titolo alcolometrico effettivo non inferiore a 96 % vol,
— mosto di uve concentrato,
— mosto di uve concentrato rettificato,
— mosto di uve concentrato ottenuto con l'azione del fuoco diretto che, salvo per questa operazione, risponde alla definizione di mosto di uve concentrato,
2. - immessi al consumo dopo essere stato affinati in media due anni in fusti di rovere.»
Spiegazione dei motivi della modifica
«Vino generoso de licor» è una delle menzioni tradizionali che godono di maggior prestigio e tradizione tra le denominazioni di origine protette dell'Andalusia. Ad essa è stato fatto riferimento nei vari testi giuridici che riconoscono le DOP.
La menzione tradizionale attualmente è protetta e il suo impiego è disciplinato dall'Unione europea ai sensi dell'articolo 112, lettera a), e dell'articolo 113 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio.
È anche definita nell'allegato III, sezione B, punto 10, del regolamento delegato (UE) 2019/934 della Commissione, del 12 marzo 2019, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le zone viticole in cui il titolo alcolometrico può essere aumentato, le pratiche enologiche autorizzate e le restrizioni applicabili in materia di produzione e conservazione dei prodotti vitivinicoli, la percentuale minima di alcole per i sottoprodotti e la loro eliminazione, nonché la pubblicazione delle schede dell'OIV. La menzione è stata inoltre inserita inizialmente nella banca dati elettronica della Commissione europea eBacchus, che è stata sostituita dal registro elettronico eAmbrosia. La definizione utilizzata si basa su un riferimento di cui all'allegato III, sezione B, punto 10, del regolamento (CE) n. 606/2009 della Commissione, del 10 luglio 2009, recante talune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le categorie di prodotti vitivinicoli, le pratiche enologiche e le restrizioni applicabili, successivamente abrogato dal regolamento delegato (UE) 2019/934 della Commissione, del 12 marzo 2019, mantenendo le definizioni di cui al regolamento (CE) n. 606/2009 della Commissione del 10 luglio 2009.
A fini di chiarezza, trasparenza e certezza del diritto, alcune menzioni tradizionali dei vini a denominazione di origine protetta dell'Andalusia sono state oggetto di regolamentazione ai sensi dell'ordinanza del ministero regionale dell'Agricoltura, della pesca, delle acque e dello sviluppo rurale del 22 febbraio 2023, pubblicata nella Gazzetta ufficiale andalusa (BOJA) n. 42 del 3 marzo 2023. L'ordinanza è lo strumento giuridico appropriato per l'approvazione delle menzioni tradizionali e per la loro successiva modifica nel registro dell'UE.
Al fine di garantire la transizione giuridica dall'attuale quadro legislativo della menzione tradizionale «vino generoso de licor», è stata stabilita e pubblicata la definizione che descrive gli aspetti caratteristi e comuni delle denominazioni di origine protette che utilizzano la menzione tradizionale. In tal modo, si consente la concorrenza leale tra i produttori, fornendo nel contempo informazioni chiare ai consumatori.
Nome del firmatario Direttore generale delle industrie agroalimentari, dell'innovazione e della filiera alimentare