Pubblicazione di una domanda di modifica del disciplinare di un nome nel settore vitivinicolo di cui all'articolo 105 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio [Algarve]
(Comunicazione 03/08/2023, pubblicata in G.U.U.E. 3 agosto 2023, n. C 274)
La presente pubblicazione conferisce il diritto di opporsi alla domanda di modifica ai sensi dell'articolo 98 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio entro due mesi dalla data della presente pubblicazione.
DOMANDA DI MODIFICA DEL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE
«Algarve»
PGI-PT-A1448-AM01
Data della domanda: 13.3.2017
1. Norme applicabili alla modifica
Articolo 105 del regolamento (UE) n. 1308/2013 – modifica non minore
2. Descrizione e motivi della modifica
2.1. Informazioni sul richiedente
Aggiornamento delle informazioni sul richiedente.
Le informazioni sono obsolete e dunque occorre aggiornarle. La modifica è necessaria per garantire la conformità del disciplinare alla legislazione applicabile e per chiarire la descrizione fornita in precedenza.
Sezioni modificate nel documento unico: la modifica non riguarda il documento unico.
Sezioni modificate nel disciplinare: «Altre informazioni - Dettagli del richiedente».
2.2. Informazioni sui portatori di interessi
Soppressione di informazioni sui portatori di interessi.
A causa di un disguido i dettagli del richiedente sono stati erroneamente inseriti in questo campo. Queste informazioni sono state soppresse. La modifica è necessaria per garantire la conformità del disciplinare alla legislazione applicabile e per chiarire la descrizione fornita in precedenza.
Sezioni modificate nel documento unico: la modifica non riguarda il documento unico.
Sezioni modificate nel disciplinare: «Altre informazioni - Portatori di interessi».
2.3. Informazioni sugli organismi di controllo
Aggiornamento delle informazioni sugli organismi di controllo.
Le informazioni sono obsolete e dunque occorre aggiornarle. La modifica è necessaria per garantire la conformità del disciplinare alla legislazione applicabile e per chiarire la descrizione fornita in precedenza.
Sezioni modificate nel documento unico: la modifica non riguarda il documento unico.
Sezioni modificate nel disciplinare: «Altre informazioni - Informazioni sugli organismi di controllo».
2.4. Informazioni sulle autorità di controllo competenti
Aggiornamento delle informazioni sulle autorità di controllo competenti.
Le informazioni sono obsolete e dunque occorre aggiornarle. La modifica è necessaria per garantire la conformità del disciplinare alla legislazione applicabile e per chiarire la descrizione fornita in precedenza.
Sezioni modificate nel documento unico: la modifica non riguarda il documento unico.
Sezioni modificate nel disciplinare: «Altre informazioni - Informazioni sulle autorità di controllo competenti».
2.5. Categoria di prodotti vitivinicoli - aggiunta di una nuova categoria di prodotti vitivinicoli
È stata aggiunta la categoria «vino spumante».
L'intento è di migliorare il valore economico di un prodotto già presente nel territorio, chiedendo che venga riconosciuto come prodotto tutelato dall'IGP.
Questo tipo di prodotto, noto per la qualità e il carattere distintivo, è già realizzato dai produttori in conformità con le pratiche tradizionali del territorio. La decisione di includere questo nuovo prodotto nell'IGP «Algarve» ne riconosce l'importanza e la qualità nonché il valore aggiunto per i produttori.
Sezioni modificate nel documento unico: «Categorie di prodotti vitivinicoli», «Descrizione del vino (dei vini)», «Pratiche di vinificazione», «Descrizione del legame (dei legami) con la zona geografica» e «Ulteriori condizioni essenziali».
Sezioni modificate nel disciplinare: «Categorie di prodotti vitivinicoli», «Descrizione del vino (dei vini)», «Pratiche di vinificazione», «Legame con la zona geografica» e «Ulteriori condizioni».
2.6. Descrizione del vino (dei vini) - Revisione del testo sulle caratteristiche dei vini e dei vini liquorosi
La descrizione delle categorie di vini e di vini liquorosi è stata migliorata e adattata.
La descrizione precedente è stata ritenuta generica e non sufficientemente specifica, pertanto è stata aggiornata per includere le caratteristiche associate ai prodotti tutelati dalla IGP «Algarve». La modifica è necessaria per garantire la conformità del documento unico e del disciplinare alla legislazione applicabile.
Sezioni modificate nel documento unico: «Descrizione del vino (dei vini) - categorie di vini e vini liquorosi».
Sezioni modificate nel disciplinare: «Descrizione del vino (dei vini) - categorie di vini e vini liquorosi».
2.7. Pratiche di vinificazione – Pratiche enologiche specifiche – restrizioni pertinenti delle pratiche enologiche
Modifica del titolo alcolometrico volumico naturale minimo dei mosti per tutte le categorie di prodotto.
Il titolo alcolometrico volumico naturale minimo dei mosti viene modificato per tutte le categorie di prodotto, poiché i valori precedenti sono risultati troppo rigidi e questo requisito non era pertinente alle caratteristiche dei prodotti vitivinicoli dell'IGP «Algarve».
Sezioni modificate nel documento unico: «Pratiche di vinificazione».
Sezioni modificate nel disciplinare: «Pratiche di vinificazione».
2.8. Principali varietà di uve da vino - inclusione di nuove varietà
Allineamento delle varietà di vite al nuovo elenco nazionale. Varietà aggiunte: Alvarinho, Bical - Borrado-das-Moscas, Carignan, Chambourcin, Chasselas, Chenin – Chenin-Blanc, Corropio, Códega-do-Larinho, Encruzado, Gewürztraminer, Gouveio, Larião, Manteúdo-Preto, Moscatel-Galego-Roxo - Moscatel-Roxo, Mourisco-Branco, Rabigato, Semillon, Sercial - Esgana-Cão, Tannat, Tinta-Miúda, Vinhão – Sousão, Viosinho e Zinfandel.
Le varietà definite per la produzione di vini nel territorio dell'IGP «Algarve» hanno dovuto essere adattate e aggiornate per allinearle al nuovo quadro giuridico dell'elenco nazionale delle varietà idonee alla produzione di vino in Portogallo. Questo elenco includeva varietà già presenti nella mappa varietale per la zona geografica, che sono pertinenti per determinare le caratteristiche dei prodotti dell'IGP «Algarve». Questa inclusione non implica alcuna alterazione del carattere distintivo dei prodotti dell'IGP «Algarve»; al contrario, ha l'effetto di ottimizzarlo.
Sezioni modificate nel documento unico: «Varietà principale/i di uve da vino».
Sezioni modificate nel disciplinare: «Varietà di uve da vino».
2.9. Legame con la zona geografica - tutte le categorie di prodotto
La descrizione del legame con la zona geografica è stata adattata e migliorata.
Poiché la precedente descrizione del legame con la zona geografica (categorie vini e vini liquorosi) è risultata generica e vaga, e bisognerebbe descrivere il legame anche per le nuove categorie di prodotto (vino spumante), il contenuto di questo punto è stato revisionato e sono state incluse tutte le categorie di prodotto. Questa modifica migliora l'oggettività del contenuto, poiché il legame con la zona geografica si applica a tutte le categorie.
Sezioni modificate nel documento unico: «Descrizione del legame/dei legami».
Sezioni modificate nel disciplinare: «Legame con la zona geografica»
2.10. Ulteriori condizioni - Confezionamento nella zona geografica delimitata
Inclusione della restrizione per cui i prodotti dell'IGP «Algarve» devono essere confezionati all'interno della zona geografica.
I prodotti vitivinicoli recanti l'IGP «Algarve» possono essere trasportati al di fuori della regione viticola dell'Algarve solo se sono stati imbottigliati ed etichettati. Poiché questa restrizione è volta ad assicurare le necessarie garanzie sull'origine dei prodotti, l'ispezione e il controllo assumono un ruolo chiave che potrebbe essere compromesso se fossero permessi il trasporto del vino alla rinfusa e l'imbottigliamento al di fuori della regione. La qualità e le caratteristiche di questo prodotto sono garantite dall'efficace controllo e dalle misure di ispezione finalizzate alla prevenzione delle frodi e di altre pratiche illecite che potrebbero influire sulla sua autenticità e danneggiarne la percezione come prodotto di qualità da parte dei consumatori. Tali misure sono tanto più efficaci quanto più è piccolo l'ambito della zona geografica di applicazione. Per la loro efficacia è decisivo garantire che tali operazioni siano concentrate all'interno della zona di produzione. Saranno più sicuramente soddisfatte condizioni ottimali se l'imbottigliamento viene effettuato da aziende stabilite nella stessa regione dei beneficiari della denominazione e operanti sotto il diretto controllo di questi, giacché tali imprese dispongono di un'esperienza specifica e, soprattutto, di una conoscenza approfondita delle caratteristiche specifiche del vino in questione, delle quali occorre evitare lo snaturamento o la scomparsa al momento dell'imbottigliamento. L'obbligo di imbottigliare nella regione di produzione, il cui obiettivo è di preservare l'eccellente reputazione dei vini «Algarve» tramite il maggiore controllo delle loro caratteristiche specifiche e della loro qualità, è giustificato nella misura in cui protegge l'IGP «Algarve» di cui beneficiano tutti i produttori e che è molto importante per loro. Si tratta di un mezzo necessario e proporzionato per realizzare l'obiettivo, poiché non sussistono misure alternative o meno restrittive che potrebbero conseguirlo, e la reputazione dell'IGP «Algarve» potrebbe essere compromessa senza tale obbligo. È inoltre incontestabile che il trasporto alla rinfusa del vino può comprometterne gravemente la qualità, se non eseguito in condizioni ottimali. Se le condizioni di trasporto non sono perfette, il vino sarà esposto a un fenomeno di ossidoriduzione, che sarà tanto più sensibile quanto maggiore è la distanza percorsa e che può compromettere la qualità del prodotto. Il vino sarà inoltre soggetto al rischio di sbalzi di temperatura. Pertanto solo garantendo l'imbottigliamento del prodotto all'origine i produttori possono garantirne ai consumatori l'autenticità e l'organismo di certificazione può assicurare il pieno controllo della catena di produzione e attestare l'origine del prodotto.
Sezioni modificate nel documento unico: «Ulteriori condizioni essenziali - Confezionamento nella zona geografica delimitata».
Sezioni modificate nel disciplinare: «Ulteriori condizioni - Confezionamento nella zona geografica delimitata».
DOCUMENTO UNICO
1. Nome del prodotto
Algarve
2. Tipo di indicazione geografica
IGP – Indicazione geografica protetta
3. Categorie di prodotti vitivinicoli
Cat. 1. Vino
Cat. 3. Vino liquoroso
Cat. 4. Vino spumante
4. Descrizione del vino (dei vini)
Cat. 1 Vino
Vini rossi - I vini rossi presentano un colore rosso rubino-granato di intensità medio-alta. Al naso si percepiscono note di frutta matura quali prugne nere, con note secondarie di frutti rossi, legno e frutta secca. Aroma di intensità medio-alta. Al palato sono dolci, morbidi e alcolici, con corpo e persistenza medi, una bassa acidità, un minimo gusto amaro e una leggera astringenza.
Vini bianchi - I vini bianchi presentano un colore giallo paglierino di media intensità. Al naso si percepiscono note di frutta a nocciolo e frutta tropicale matura, con note secondarie di agrumi e frutta bianca. Aroma di media intensità. Al palato sono dolci, morbidi e alcolici, con corpo e persistenza medi e una bassa acidità.
Vini rosati - I vini rosati, ottenuti da uve rosse leggermente macerate, presentano un colore rosa di media intensità. Sono aromatici, con la predominanza di aromi fruttati e/o floreali. Sono morbidi e dolci al palato, con una leggera acidità.
Per gli altri parametri analitici, si applicano i valori stabiliti dalla legislazione.
|
Caratteristiche analitiche generali |
|
|
Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol) |
|
|
Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol) |
11 |
|
Acidità totale minima |
|
|
Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro) |
|
|
Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro) |
|
Cat. 3 Vino liquoroso
Vini bianchi - I vini liquorosi bianchi secchi presentano un colore ambrato e un aroma di frutta secca. Il sapore è completamente secco, complesso ed elegante, con un lungo finale. I vini liquorosi bianchi dolci presentano un colore dorato, con aromi floreali, di miele e confettura.
Vini rossi - I vini liquorosi rossi presentano un colore rosso granato scuro e aromi di frutta secca e candita. Al palato sono molto eleganti e morbidi.
Per gli altri parametri analitici, si applicano i valori stabiliti dalla legislazione.
|
Caratteristiche analitiche generali |
|
|
Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol) |
|
|
Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol) |
15,5 |
|
Acidità totale minima |
|
|
Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro) |
|
|
Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro) |
|
Cat. 4 Vino spumante
In termini di dolcezza, i vini spumanti sono brut, secchi o abboccati. I vini più giovani presentano aromi floreali o fruttati, mentre i vini più invecchiati sono caratterizzati dagli aromi prodotti da un contatto più o meno prolungato con le fecce risultanti dalla seconda fermentazione.
Vini bianchi - I vini bianchi presentano generalmente un colore giallo paglierino brillante. Sono normalmente delicati, lievi e molto fruttati.
Vini rossi - I vini rossi presentano generalmente un colore rosso rubino, che con l'invecchiamento evolve fino ad assumere una tonalità topazio. Sono secchi, morbidi, corposi e fruttati con aromi di frutta tropicale e una bassa acidità, con alcol percepibile.
Vini rosati - Prodotti con uve rosse leggermente macerate, i vini rosati presentano generalmente un colore rosa pallido, con bollicine fini che formano un cordone persistente (perlage). Sono delicati, lievi, leggermente acidi, con aromi ricchi e fruttati e note di frutti rossi.
Per gli altri parametri analitici, si applicano i valori stabiliti dalla legislazione.
|
Caratteristiche analitiche generali |
|
|
Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol) |
|
|
Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol) |
10,00 |
|
Acidità totale minima |
|
|
Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro) |
|
|
Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro) |
|
5. Pratiche di vinificazione
a. Pratiche enologiche essenziali
Per vini, vini spumanti e vini liquorosi
Restrizioni pertinenti delle pratiche enologiche
Il mosto utilizzato per la produzione di vini, vini spumanti e vini liquorosi autorizzati a utilizzare l'IGP «Algarve» deve avere un titolo alcolometrico volumico naturale minimo del 10 %.
Pratica colturale
Nei vigneti destinati alla produzione di vini autorizzati a usare l'IGP «Algarve» devono essere utilizzate le pratiche di coltivazione tradizionali della regione o quelle raccomandate dalla Commissione enologica dell'Algarve. Le viti devono essere di una singola varietà e allevate per crescere vicino al terreno.
b. Rese massime
90 ettolitri per ettaro
6. Zona geografica delimitata
La zona geografica corrispondente all'IGP «Algarve» comprende l'intero distretto di Faro.
7. Varietà principale/i di uve da vino
Alfrocheiro - Tinta-Bastardinha
Alicante-Bouschet
Alicante-Branco
Alvarinho
Antão-Vaz
Aragonez - Tinta-Roriz; Tempranillo
Arinto - Pedernã
Baga
Bastardo - Graciosa
Bical - Borrado-das-Moscas
Cabernet-Sauvignon
Caladoc
Carignan
Castelão - João-de-Santarém(1); Periquita
Chambourcin
Chardonnay
Chasselas
Chenin - Chenin-Blanc
Cinsaut
Corropio
Códega-do-Larinho
Diagalves
Encruzado
Fernão-Pires - Maria-Gomes
Gewürztraminer
Gouveio
Grand-Noir
Grenache
Larião
Malvasia-Fina - Boal; Bual
Malvasia-Rei
Manteúdo
Manteúdo-Preto
Merlot
Monvedro
Moreto
Moscatel-Galego-Roxo - Moscatel-Roxo
Moscatel-Galego-Tinto
Moscatel-Graúdo - Moscatel-de-Setúbal
Mourisco-Branco
Negra-Mole
Perrum
Petit-Verdot
Pexem
Pinot-Noir
Rabigato
Rabo-de-Ovelha
Riesling
Sauvignon - Sauvignon-Blanc
Semillon
Sercial - Esgana-Cão
Syrah - Shiraz
Síria - Roupeiro, Códega
Tamarez - Molinha
Tannat
Terrantez
Tinta -Barroca
Tinta -Caiada - Pau-Ferro, Tinta-Lameira
Tinta -Carvalha
Tinta-Miúda
Tinto-Cão
Touriga-Franca
Touriga-Nacional
Trincadeira - Tinta-Amarela, Trincadeira-Preta
Trincadeira-das-Pratas
Tália - Ugni-Blanc; Trebbiano-Toscano
Verdelho
Vinhão - Sousão
Viognier
Viosinho
Zinfandel
8. Descrizione del legame/dei legami
Vini, vini spumanti e vini liquorosi
Il legame di causalità tra la zona geografica e i prodotti si basa sulla specifica qualità costituita dalle caratteristiche organolettiche attribuibili all'origine geografica e, in particolare, alla sua influenza climatica ed edafica.
Le caratteristiche della zona geografica (fattori naturali e umani) riguardano i vini, vini spumanti e vini liquorosi.
Fattori naturali
In termini geografici, la zona è delimitata a sud e a ovest dall'Oceano Atlantico, con una fascia costiera di 155 chilometri.
A nord la zona è delimitata da un ampio sistema montuoso composto da tre catene (Caldeirão, Monchique ed Espinhaço do Cão).
I vigneti adatti alla produzione dei vini, vini liquorosi e vini spumanti dell'IGP «Algarve» tendono a essere piantati su suoli calcarei.
La regione è caratterizzata da un clima marittimo mite (influenza dell'Oceano Atlantico) che è inoltre caldo e secco, grazie alle montagne situate a nord. La regione beneficia di oltre 3 000 ore di sole all'anno, soprattutto nei mesi che precedono la vendemmia.
D'altra parte, le precipitazioni medie sono relativamente basse nella regione, pari a 575 mm all'anno.
Fattori umani
La storia della viticoltura e vinificazione nella zona geografica dell'IGP «Algarve» risale a oltre 2 500 anni fa.
Le caratteristiche dei vini sono basate sull'attenta selezione delle varietà e sul fatto che si sono adattate bene al clima e ai suoli della regione. Grazie all'esperienza accumulata negli anni, ciò ha portato a esperienze più recenti con varietà dal profilo più internazionale e varietà autoctone tradizionali, che hanno stimolato la ripresa dei metodi tradizionali (ad es. palhetes e claretes), apportato innovazione e, fatto più importante, una maggiore qualità e uniformità. Questa diversità ha contribuito significativamente a forgiare il carattere peculiare e tipico dei vini, vini spumanti e vini liquorosi dell'IGP «Algarve».
Caratteristiche specifiche dei prodotti associate alla zona geografica
I vini sono morbidi, dolci e alcolici, con una bassa acidità.
I vini liquorosi sono aromatici, complessi ed eleganti, con alcol percepibile, una lunga persistenza al palato e una leggera acidità.
I vini spumanti sono aromatici, morbidi e delicati, con una bassa acidità, alcol percepibile e bollicine fini che formano un cordone persistente (perlage).
Legame con la zona geografica
Il legame con la zona geografica riguarda i vini, vini spumanti e vini liquorosi.
Il sistema montuoso che forma il confine della zona geografica serve da barriera protettiva contro i venti settentrionali. L'ampia costa marittima a sud contribuisce a creare un clima con caratteristiche mediterranee e un'influenza atlantica.
Influenzate in modo significativo dai rilievi e dalla posizione geografica, le condizioni climatiche prevalenti (scarse precipitazioni e numerose ore di soleggiamento, soprattutto in estate) sono molto utili per la sintesi e l'accumulo di zuccheri, lo sviluppo dei composti terpenici che sono i precursori degli aromi e la concentrazione di composti cromatici nelle bucce delle uve.
La forte soleggiamento e le alte temperature, soprattutto nei mesi che precedono la vendemmia, sono fattori decisivi per la perfetta maturazione delle uve. Ciò si riflette direttamente nella qualità dei vini (morbidezza, dolcezza e piena espressione aromatica delle varietà di uve) in tutte le tre categorie di prodotto: vini, vini liquorosi e vini spumanti.
Le alte temperature che caratterizzano il clima della regione, con basse escursioni termiche, svolgono un ruolo decisivo nella bassa acidità per cui sono noti i vini, vini spumanti e vini liquorosi dell'IGP «Algarve».
Le viti adatte alla produzione dei vini, vini spumanti e vini liquorosi dell'IGP «Algarve» sono generalmente piantate in suoli calcarei, che consentono un controllo migliore della forza delle viti e della salute delle uve.
Grazie alle caratteristiche del suolo, all'esposizione al sole, al clima e all'ambiente montano a nord, all'influenza marittima e ai fattori umani rilevanti per le pratiche di coltivazione e la selezione delle varietà, i vini, vini spumanti e vini liquorosi dell'IGP «Algarve» presentano un'ampia gamma di caratteristiche in termini di proprietà analitiche e organolettiche e colore.
Il fattore umano, che conserva tradizioni risalenti a migliaia di anni fa e si riflette nella scelta delle varietà che si sono adattate meglio alle condizioni della zona geografica, riveste un'importanza decisiva nella produzione di uve che conferiscono ai vini, vini spumanti e vini liquorosi le loro caratteristiche. Le varietà adatte alla produzione dei vini, vini liquorosi e vini spumanti dell'IGP «Algarve» sono di decisiva importanza in termini di qualità, particolarmente per quanto riguarda gli aromi e i sapori.
Il legame tra le caratteristiche dei vini, vini liquorosi e vini spumanti dell'IGP «Algarve» e la zona geografica è dovuto al suolo unico e alle caratteristiche climatiche della regione e al processo di vinificazione.
9. Ulteriori condizioni essenziali
Vini dell'IGP «Algarve»
Quadro normativo
Legislazione nazionale
Tipo di condizione ulteriore
Disposizioni supplementari in materia di etichettatura
Descrizione della condizione
Valutazione pre-commercializzazione dell'etichettatura.
Il marchio è un'indicazione obbligatoria sull'etichettatura.
Vini, vini spumanti e vini liquorosi
Quadro normativo
Legislazione nazionale
Tipo di condizione ulteriore
Confezionamento nella zona geografica delimitata
Descrizione della condizione
L'ordinanza ministeriale di esecuzione n. 72/2014 vieta al vino protetto dalla IGP «Algarve» di uscire dalla regione viticola dell'Algarve in forma sfusa. Il prodotto non può uscire dalla regione, salvo che sia stato precedentemente imbottigliato all'interno della regione geografica.
I prodotti vitivinicoli recanti l'IGP «Algarve» possono essere trasportati al di fuori della regione viticola dell'Algarve solo se sono stati imbottigliati ed etichettati. Poiché questa restrizione è volta ad assicurare le necessarie garanzie sull'origine dei prodotti, l'ispezione e il controllo assumono un ruolo chiave che potrebbe essere compromesso se fossero permessi il trasporto del vino alla rinfusa e l'imbottigliamento al di fuori della regione.
La qualità e le caratteristiche di questo prodotto sono garantite dall'efficace controllo e dalle misure di ispezione finalizzate alla prevenzione delle frodi e di altre pratiche illecite che potrebbero influire sulla sua autenticità e danneggiarne la percezione come prodotto di qualità da parte dei consumatori. Tali misure sono tanto più efficaci quanto più è piccolo l'ambito della zona geografica di applicazione. Per la loro efficacia è decisivo garantire che tali operazioni siano concentrate all'interno della zona di produzione.
Saranno più sicuramente soddisfatte condizioni ottimali se l'imbottigliamento viene effettuato da aziende stabilite nella stessa regione dei beneficiari della denominazione e operanti sotto il diretto controllo di questi, giacché tali imprese dispongono di un'esperienza specifica e, soprattutto, di una conoscenza approfondita delle caratteristiche specifiche del vino in questione, delle quali occorre evitare lo snaturamento o la scomparsa al momento dell'imbottigliamento.
L'obbligo di imbottigliare nella regione di produzione, il cui obiettivo è di preservare l'eccellente reputazione dei vini «Algarve» tramite il maggiore controllo delle loro caratteristiche specifiche e della loro qualità, è giustificato nella misura in cui protegge l'IGP «Algarve» di cui beneficiano tutti i produttori e che è molto importante per loro. Si tratta di un mezzo necessario e proporzionato per realizzare l'obiettivo, poiché non sussistono misure alternative o meno restrittive che potrebbero conseguirlo, e la reputazione dell'IGP «Algarve» potrebbe essere compromessa senza tale obbligo.
È inoltre incontestabile che il trasporto alla rinfusa del vino può comprometterne gravemente la qualità, se non eseguito in condizioni ottimali. Se le condizioni di trasporto non sono perfette, il vino sarà esposto a un fenomeno di ossidoriduzione, che sarà tanto più sensibile quanto maggiore è la distanza percorsa e che può compromettere la qualità del prodotto. Il vino sarà inoltre soggetto al rischio di sbalzi di temperatura.
Pertanto solo garantendo l'imbottigliamento del prodotto all'origine i produttori possono garantirne ai consumatori l'autenticità e l'organismo di certificazione può assicurare il pieno controllo della catena di produzione e attestare l'origine del prodotto.
Link al disciplinare del prodotto
https://www.ivv.gov.pt/np4/8616.html