Organo: Commissione europea
Categoria: Nessuna
Tipo documento: Comunicazione Commissione UE
Data provvedimento: 31-07-2023
Tipo gazzetta: Gazzetta Ufficiale UE serie C
Data gazzetta: 31-07-2023
Numero gazzetta: 268

Pubblicazione della comunicazione di approvazione di una modifica ordinaria al disciplinare di produzione di un nome nel settore vitivinicolo di cui all'articolo 17, paragrafi 2 e 3, del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione [Ribera del Duero].

(Comunicazione 31/07/2023, pubblicata in G.U.U.E. 31 luglio 2023, n. C 268)


La presente comunicazione è pubblicata conformemente all'articolo 17, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione.

 

COMUNICAZIONE DELL'APPROVAZIONE DI UNA MODIFICA ORDINARIA

«Ribera del Duero»

PDO-ES-A0626-AM06

Data della comunicazione: 23.5.2023

DESCRIZIONE E MOTIVI DELLA MODIFICA APPROVATA

1.   Modifica delle caratteristiche organolettiche

Descrizione

Sono modificate alcune descrizioni organolettiche ed è aumentato il numero delle tipologie, dal punto di vista strettamente organolettico, dei vini prodotti e commercializzati tutelati dalla denominazione.

La modifica interessa la sezione 2b del disciplinare di produzione e il punto 4 del documento unico.

Si tratta di una modifica ordinaria che NON implica una modifica delle caratteristiche del prodotto definite nel legame. Ci si è limitati solamente a migliorare la descrizione di tali caratteristiche. La modifica non rientra in nessuna delle categorie di cui all'articolo 105, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013 (OCM unica).

Motivazione

Si tratta di una descrizione più specifica mirante ad includere nel disciplinare di produzione tutte le caratteristiche organolettiche dei vini prodotti e commercializzati, al fine di agevolare l'analisi sensoriale secondo i criteri della norma ISO 17025.

2.   Correzione di un errore contenuto nella sezione «Pratiche enologiche» (condizioni di invecchiamento dei vini)

Descrizione

Inserimento della menzione tradizionale «CRIANZA» nel paragrafo relativo all'inizio del computo del periodo minimo d'invecchiamento necessario per il suo utilizzo.

La modifica interessa la sezione 3.b.2 del disciplinare di produzione, ma non incide sul documento unico.

La modifica è ordinaria poiché si limita a correggere un'omissione involontaria. La modifica non rientra in nessuna delle categorie di cui all'articolo 105, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013 (OCM unica).

Motivazione

Correzione di un'omissione figurante nella versione immediatamente precedente del disciplinare di produzione.

3.   Modifica delle pratiche enologiche (restrizioni alla vinificazione)

Descrizione

È eliminato l'obbligo di produrre i vini rossi con una percentuale minima del 95 % di varietà a bacca rossa. Di conseguenza, per la produzione di vini rossi la percentuale della varietà a bacca bianca Albillo Mayor non è più limitata al 5 % ma può essere aumentata fino ad un massimo del 25 %, poiché viene comunque mantenuta una percentuale minima del 75 % della varietà principale Tempranillo, Tinto Fino o Tinta del País, in modo da mantenere invariate le caratteristiche del prodotto definite nel disciplinare.

La modifica interessa la sezione 3.c del disciplinare di produzione e il punto 5.1 del documento unico.

Le caratteristiche fondamentali del prodotto definite nel disciplinare e derivanti dall'interazione di fattori naturali e umani restano invariate. La modifica non rientra pertanto in nessuna delle categorie di cui all'articolo 105, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013 (OCM unica).

Motivazione

La modifica è considerata un miglioramento dal punto di vista enologico mirante a rafforzare determinate caratteristiche organolettiche dei vini rossi a livello di fase aromatica e gustativa.

DOCUMENTO UNICO

1.   Nome del prodotto

Ribera del Duero

2.   Tipo di indicazione geografica

DOP - Denominazione di origine protetta

3.   Categorie di prodotti vitivinicoli

    1. Vino

4.   Descrizione del vino (dei vini)

1.   VINO ROSSO GIOVANE E GIOVANE «ROBLE»

DESCRIZIONE TESTUALE CONCISA

GIOVANI (non invecchiati, o invecchiati e/o fermentati in botte per un periodo inferiore a tre mesi). Aspetto: limpidi, con intensità di colore almeno media e tonalità rosse che oscillano tra il porpora e il violaceo. Odore: presenza di aromi di frutti rossi e/o neri freschi di intensità media. Sapore: equilibrati e freschi per effetto della componente acida, con corposità media o scarsa e persistenza quantomeno bassa.

GIOVANI DI ETÀ SUPERIORE A DUE ANNI. Aspetto: limpidi, con tonalità rosse che oscillano tra il violaceo e il granato. Odore: presenza di aromi di frutti rossi e/o neri freschi di intensità media. Sapore: equilibrati e freschi per effetto della componente acida, con corposità media o scarsa e persistenza quantomeno bassa.

GIOVANI «ROBLE» (invecchiati e/o fermentati in botte per un periodo superiore a tre mesi). Aspetto: limpidi, con intensità di colore almeno media e tonalità rosse che oscillano tra il granato e il violaceo. Odore: presenza di aromi di frutti rossi e/o neri associati ad aromi derivanti dall'invecchiamento in botti di legno di rovere. Sapore: equilibrati e freschi per effetto della componente acida, con corposità almeno media e persistenza quantomeno bassa.

(*) 0,833 milliequivalenti per litro per ogni grado alcolico acquisito per i vini dell’annata. I vini di età superiore a un anno non possono superare il limite calcolato come segue: 1 g/l fino al 10 % di alcole, più 0,06 g/l per ogni grado alcolico oltre 10.

In ogni caso, i parametri fisico-chimici stabiliti nella presente sezione rispettano i limiti stabiliti nella normativa dell'Unione europea.

Caratteristiche analitiche generali

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol)

Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol)

11,5

Acidità totale minima

4 in grammi per litro, espressa in acido tartarico

Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro)

Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro)

150


2.   VINO ROSSO «CRIANZA»

DESCRIZIONE TESTUALE CONCISA

CRIANZA. Aspetto: limpidi, con intensità di colore almeno media e tonalità rosse che oscillano tra il granato e il violaceo. Assenza di anidride carbonica. Odore: presenza di aromi di frutti rossi e/o neri associati ad aromi derivanti dall'invecchiamento in botti di legno di rovere, questi ultimi almeno di media intensità. Sapore: equilibrati, con freschezza acida sufficiente e con corposità e persistenza da medie a elevate.

«CRIANZA» DI ETÀ SUPERIORE A TRE ANNI. Aspetto: limpidi, con tonalità rosse che oscillano tra il rubino e il porpora. Assenza di anidride carbonica. Odore: presenza di aromi di frutti rossi e/o neri associati ad aromi derivanti dall'affinamento in botti di legno di rovere, questi ultimi almeno di media intensità. Sapore: equilibrati, con freschezza acida sufficiente e corposità e persistenza almeno modeste.

(*) I vini di età superiore ad un anno non possono superare il limite calcolato come segue: 1 g/l fino al 10 % di alcole, più 0,06 g/l per ogni grado alcolico oltre 10.

In ogni caso, i parametri fisico-chimici stabiliti nella presente sezione rispettano i limiti stabiliti nella normativa dell'Unione europea.

Caratteristiche analitiche generali

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol)

Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol)

11,5

Acidità totale minima

4 in milliequivalenti per litro

Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro)

Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro)

150


3.   VINO ROSSO «RESERVA» E «GRAN RESERVA» E ALTRI VINI ROSSI DI ETÀ SUPERIORE A DUE ANNI

DESCRIZIONE TESTUALE CONCISA

«RESERVA» e «GRAN RESERVA». Aspetto: limpidi o lievemente torbidi, con intensità di colore almeno media e tonalità che oscillano tra il rosso mattone e il rosso porpora. Assenza di anidride carbonica. Odore: aromi di livello medio derivanti dall'affinamento in botti di legno di rovere, con possibile presenza di sentori fruttati. Sapore: equilibrati, con acidità sufficiente e corposità e persistenza da medie a elevate.

«RESERVA» DI ETÀ SUPERIORE A 5 ANNI E «GRAN RESERVA» DI ETÀ SUPERIORE A 7 ANNI. Aspetto: limpidi o lievemente torbidi, con tonalità che oscillano tra il rosso mattone e il rosso porpora. Assenza di anidride carbonica. Odore: aromi di livello medio derivanti dall'affinamento in botti di legno di rovere, con possibile presenza di sentori fruttati. Sapore: equilibrati, con acidità sufficiente e corposità e persistenza almeno modeste.

ALTRI VINI DI ETÀ SUPERIORE A DUE ANNI (invecchiati e/o fermentati in botte per un periodo superiore a tre mesi). Aspetto: limpidi o lievemente torbidi, con tonalità che oscillano tra il rosso mattone e il rosso violaceo. Odore: presenza di aromi derivanti dall'invecchiamento in botti di legno di rovere. Sapore: equilibrati, con corposità e persistenza almeno modeste.

(*) I vini di età superiore ad un anno non possono superare il limite calcolato come segue: 1 g/l fino al 10 % di alcole, più 0,06 g/l per ogni grado alcolico oltre 10.

In ogni caso, i parametri fisico-chimici stabiliti nella presente sezione rispettano i limiti stabiliti nella normativa dell'Unione europea.

Caratteristiche analitiche generali

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol)

Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol)

11,5

Acidità totale minima

4 in grammi per litro, espressa in acido tartarico

Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro)

Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro)

150


4.   VINI ROSATI/«CLARETE»

DESCRIZIONE TESTUALE CONCISA

SENZA INVECCHIAMENTO O FERMENTAZIONE IN BOTTE. Aspetto: limpidi, con tonalità che oscillano dal color buccia di cipolla al rosa lampone. Odore: presenza di aromi di frutti rossi e/o di altra frutta. Per i vini rosati di età superiore a due anni, aromi di frutta fresca o di composta di frutta. Sapore: equilibrati e freschi, con acidità media o elevata e con corposità scarsa o media.

CON FERMENTAZIONE E/O INVECCHIAMENTO IN BOTTE. Aspetto: limpidi, con tonalità che oscillano dal color buccia di cipolla al rosa lampone. Odore: presenza di aromi di frutti rossi e/o di altra frutta, associati ad aromi derivanti dal legno. Nel caso di vini «Reserva» e «Gran Reserva» la presenza di aromi fruttati non è necessaria. Sapore: equilibrati e freschi, con acidità media o elevata e con corposità scarsa o media.

(*) 0,833 milliequivalenti per litro per ogni grado alcolico acquisito per i vini dell’annata. I vini di età superiore a un anno non possono superare il limite calcolato come segue: 1 g/l fino al 10 % di alcole, più 0,06 g/l per ogni grado alcolico oltre 10.

In ogni caso, i parametri fisico-chimici stabiliti nella presente sezione rispettano i limiti stabiliti nella normativa dell'Unione europea.

Caratteristiche analitiche generali

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol)

Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol)

11

Acidità totale minima

4,3 in grammi per litro, espressa in acido tartarico

Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro)

Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro)

180


5.   VINO BIANCO

DESCRIZIONE TESTUALE CONCISA

SENZA INVECCHIAMENTO O FERMENTAZIONE IN BOTTE. Aspetto: limpidi, con tonalità dal giallo paglierino al giallo paglia. Odore: presenza di aromi di «altra frutta». Sapore: equilibrati e freschi, con acidità media o elevata e con corposità scarsa o media.

CON FERMENTAZIONE E/O INVECCHIAMENTO IN BOTTE. Aspetto: limpidi, con tonalità dal giallo paglierino al giallo oro. Nei vini recanti le menzioni tradizionali «Crianza», «Reserva» o «Gran Reserva» e nei vini bianchi di questa categoria di età superiore ai tre anni è ammessa la tonalità oro antico. Odore: presenza di aromi di «altra frutta» associati ad aromi derivanti dal legno. Nel caso di vini «Reserva» e «Gran Reserva» la presenza di aromi fruttati non è necessaria. Sapore: equilibrati e freschi, con acidità media o elevata e con corposità scarsa o media.

(*) Acidità volatile massima: 0,65 g/l per i vini non fermentati e non invecchiati in botte (10,83 milliequivalenti per litro) e 0,80 g/l per i vini fermentati e/o invecchiati in botte (13,33 milliequivalenti per litro).

In ogni caso, i parametri fisico-chimici stabiliti nella presente sezione rispettano i limiti stabiliti nella normativa dell'Unione europea.

Caratteristiche analitiche generali

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol)

Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol)

11

Acidità totale minima

4,5 in grammi per litro, espressa in acido tartarico

Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro)

Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro)

180


5.   Pratiche di vinificazione

5.1.   Pratiche enologiche specifiche

Pratica colturale

Si considerano parcelle di vigneto per la produzione di uva della DOP «Ribera del Duero» quelle che siano come minimo al terzo ciclo vegetativo dal momento dell'impianto.

Il limite minimo di densità di un nuovo impianto è di 2 000 ceppi per ettaro.

Pratica enologica specifica

Titolo alcolometrico naturale minimo delle uve: 9,1 gradi Brix (11 gradi Beaumé) per le varietà rosse e 17,9 gradi Brix (10,5 gradi Beaumé) per le varietà bianche.

Non supera i 72 litri di vino o mosto per 100 chilogrammi di vendemmia.

«CRIANZA». Vini rossi: periodo minimo d'invecchiamento di 24 mesi, di cui almeno 12 passati in botti di legno di rovere. Vini rosati/«clarete» e vini bianchi: periodo minimo d'invecchiamento di 18 mesi, di cui almeno 6 passati in botti di legno di rovere.

«RESERVA». Vini rossi: periodo minimo d'invecchiamento di 36 mesi, di cui almeno 12 passati in botti di legno di rovere e il resto in bottiglia. Vini rosati/«clarete» e vini bianchi: periodo minimo d'invecchiamento di 24 mesi, di cui almeno 6 passati in botti di legno di rovere e il resto in bottiglia.

«GRAN RESERVA». Vini rossi: periodo minimo d'invecchiamento di 60 mesi, di cui almeno 24 passati in botti di legno di rovere e il resto in bottiglia. Vini rosati/«clarete» e vini bianchi: periodo minimo d'invecchiamento di 48 mesi, di cui almeno 6 passati in botti di legno di rovere e il resto in bottiglia.

Menzione «ROBLE/BARRICA». Vini rossi, vini rosati/«clarete» e vini bianchi: periodo d'invecchiamento in botte non inferiore a 3 mesi.

Per «CRIANZA», «RESERVA» e «GRAN RESERVA», botti di rovere di capacità massima pari a 330 litri e per «ROBLE/BARRICA» botti di rovere di capacità massima pari a 600 litri.

Restrizioni pertinenti delle pratiche enologiche

Per produrre i vini tutelati dalla DOP «Ribera del Duero» devono essere rispettate le seguenti percentuali di varietà per tipo di vino:

Vini rossi: prodotti con un minimo del 75 % della varietà Tempranillo o Tinto Fino o Tinta del País.

Vini rosati/«clarete»: prodotti con almeno il 50 % di varietà rosse autorizzate dal presente disciplinare di produzione.

Vini bianchi: prodotti con un minimo del 75 % della varietà Albillo Mayor.

5.2.   Rese massime

VARIETÀ ROSSE

7 000 chilogrammi di uve per ettaro

50,4 ettolitri per ettaro

VARIETÀ BIANCHE

9 500 chilogrammi di uve per ettaro

68,4 ettolitri per ettaro

6.   Zona geografica delimitata

PROVINCIA DI BURGOS: ADRADA DE HAZA, ANGUIX, ARANDA DE DUERO (LA AGUILERA e SINOVAS), BAÑOS DE VALDEARADOS, BERLANGAS DE ROA, CALERUEGA, CAMPILLO DE ARANDA, CASTRILLO DE LA VEGA, LA CUEVA DE ROA, FRESNILLO DE LAS DUEÑAS, FUENTECEN, FUENTELCESPED, FUENTELISENDO, FUENTEMOLINOS, FUENTENEBRO, FUENTESPINA, GUMIEL DE IZÁN, GUMIEL DE MERCADO, HAZA, HONTANGAS, HONTORIA DE VALDEARADOS, LA HORRA, HOYALES DE ROA, MAMBRILLA DE CASTREJÓN, MILAGROS, MORADILLO DE ROA, NAVA DE ROA, OLMEDILLO DE ROA, PARDILLA, PEDROSA DE DUERO (BOADA DE ROA, GUZMÁN, QUINTANAMANVIRGO e VALCABADO DE ROA), PEÑARANDA DE DUERO (CASANOVA), QUEMADA, QUINTANA DEL PIDIO, ROA, SAN JUAN DEL MONTE, SAN MARTÍN DE RUBIALES, SANTA CRUZ DE LA SALCEDA, LA SEQUERA DE HAZA, SOTILLO DE LA RIBERA (PINILLOS DE ESGUEVA), TERRADILLOS DE ESGUEVA, TORREGALINDO, TÓRTOLES DE ESGUEVA (VILLOVELA DE ESGUEVA), TUBILLA DEL LAGO, VADOCONDES, VALDEANDE, VALDEZATE, LA VID Y BARRIOS (GUMA e ZUZONES), VILLAESCUSA DE ROA, VILLALBA DE DUERO, VILLALBILLA DE GUMIEL, VILLANUEVA DE GUMIEL, VILLATUELDA e ZAZUAR.

PROVINCIA DI SEGOVIA: ALDEHORNO, HONRUBIA DE LA CUESTA, MONTEJO DE LA VEGA DE LA SERREZUELA e VILLAVERDE DE MONTEJO (VILLALVILLA DE MONTEJO).

PROVINCIA DI SORIA: ALCUBILLA DE AVELLANEDA (ALCOBA DE LA TORRE e ZAYAS DE BÁSCONES), (ALCUBILLA DEL MARQUÉS), CASTILLEJO DE ROBLEDO, LANGA DE DUERO (ALCOZAR, BOCIGAS DE PERALES, VALDANZO, VALDANZUELO e ZAYAS DE TORRE), MIÑO DE SAN ESTEBAN e SAN ESTEBAN DE GORMAZ (ALDEA DE SAN ESTEBAN, ATAUTA, INES, MATANZA DE SORIA, OLMILLOS, PEDRAJA DE SAN ESTEBAN, PEÑALBA DE SAN ESTEBAN, QUINTANILLA DE TRES BARRIOS, REJAS DE SAN ESTEBAN, SOTO DE SAN ESTEBAN, VELILLA DE SAN ESTEBAN e VILLÁLVARO).

PROVINCIA DI VALLADOLID: BOCOS DE DUERO, CANALEJAS DE PEÑAFIEL, CASTRILLO DE DUERO, CURIEL DE DUERO, FOMPEDRAZA, MANZANILLO, OLIVARES DE DUERO, OLMOS DE PEÑAFIEL, PEÑAFIEL (ALDEAYUSO, MÉLIDA e PADILLA DE DUERO), PESQUERA DE DUERO, PIÑEL DE ABAJO, PIÑEL DE ARRIBA, QUINTANILLA DE ARRIBA, QUINTANILLA DE ONÉSIMO, RÁBANO, ROTURAS, TORRE DE PEÑAFIEL (MOLPECERES), VALBUENA DE DUERO (SAN BERNARDO) e VALDEARCOS DE LA VEGA.

7.   Varietà principale/i di uve da vino

ALBILLO MAYOR

TEMPRANILLO - TINTA DEL PAÍS

TEMPRANILLO - TINTO FINO

8.   Descrizione del legame/dei legami

1.- Il territorio e la climatologia della zona geografica delimitata di cui al punto 5 conferiscono una personalità specifica ai vini di quest’area. Così, le sinonimie locali esistenti per le varietà principali mostrano che le uve prodotte in questa zona possiedono determinate sfumature distintive che giustificano tali sinonimie.

Questa differenziazione si riflette in un'equilibrata acidità naturale dei vini, accompagnata, nel caso dei vini rossi, da una grande quantità di fenoli in cui risaltano i toni bluastri provenienti da antociani e vitisine insieme a un tannino di alta qualità polimerica.

2.- Il clima, in particolare a causa dell’elevata altitudine media della zona, esercita una marcata influenza sulle uve, mentre la lenta maturazione già descritta insieme ai notevoli sbalzi termici tra il giorno e la notte permette un’eccellente formazione di composti interessanti durante il giorno, la cui combustione metabolica si riduce al minimo durante la notte. Si tratta di una maturazione lunga che provoca inoltre l’addolcimento del tannino in modo naturale.

3.- Di conseguenza, la zona di produzione tutelata dalla DOP «Ribera del Duero» è adatta a ottenere vini di qualità a condizione che il carico dei vigneti sia limitato e che non siano utilizzate varietà tardive. La zona è ben illuminata (supera infatti le 2 400 ore annuali di sole) e ben riscaldata in estate, al momento dell’invaiatura e della maturazione, caratteristiche necessarie per un buon carico di polifenoli.

In definitiva, nella zona delimitata è possibile ottenere vini di qualità ma è necessario adattare sia il luogo d'impianto sia le varietà, la vigoria, le pratiche colturali, ecc.

4.- Le condizioni naturali della zona di produzione, relazionate all’orografia, al clima e alle condizioni edafiche, permettono uno sviluppo ottimale dei vigneti, particolarmente adattati al territorio di Ribera del Duero nel corso degli anni.

Alle speciali condizioni dell'area già descritte si aggiungono le caratteristiche proprie sviluppate nella zona dalla varietà Tinto Fino, che dota i vini di una personalità unica. L'adattamento di questa varietà, che la rende autoctona, conferisce alla materia prima condizioni speciali per l'ottenimento di vini fini, in particolare da invecchiamento, come dimostrato ormai da secoli sia dalle preferenze dei consumatori sia dalla commercializzazione attuale dei vini tutelati.

Da parte sua, anche la varietà Albillo Mayor può essere considerata come la principale varietà bianca autoctona, essendo storicamente quella più presente nel territorio; anche in questo caso la tradizione dimostra che i vini bianchi nella zona sono sempre stati prodotti sulla base di questa varietà.

9.   Ulteriori condizioni essenziali (confezionamento, etichettatura, altri requisiti)

Imbottigliamento nella zona delimitata

Quadro giuridico di riferimento:

Nella normativa nazionale.

Tipo di condizione supplementare:

Confezionamento nella zona geografica delimitata.

Descrizione della condizione:

La vinificazione comprende l'imbottigliamento e l'invecchiamento in bottiglia dei vini; le caratteristiche organolettiche e fisico-chimiche descritte nel disciplinare di produzione possono quindi essere garantite solo se tutte le operazioni di manipolazione del vino si svolgono all'interno della zona di produzione. Di conseguenza, al fine di salvaguardare la qualità, garantire l'origine e il controllo, considerato che l'imbottigliamento dei vini tutelati dalla DOP «Ribera del Duero» è uno degli elementi essenziali affinché essi presentino le caratteristiche definite nel disciplinare di produzione, tale operazione è effettuata presso le cantine degli impianti di imbottigliamento registrati all'interno della zona di produzione.

Requisiti in materia di etichettatura

Quadro giuridico di riferimento:

Nella normativa dell'UE.

Tipo di condizione supplementare:

Disposizioni supplementari in materia di etichettatura.

Descrizione della condizione:

Tutti i vini tutelati riportano obbligatoriamente nell'etichetta l'indicazione del nome geografico «Ribera del Duero».

La menzione tradizionale che sostituisce DOP è «denominazione di origine» (DO).

Per i vini tutelati possono essere utilizzate le menzioni «ROBLE/BARRICA» purché essi soddisfino le condizioni d'invecchiamento stabilite nel disciplinare di produzione (sezione 3.b.2) e gli altri requisiti previsti dalla normativa vigente applicabile.

I vini rosati/«clarete» protetti possono utilizzare indistintamente entrambi i termini relativi al colore, «rosado» o «clarete», conformemente alla normativa nazionale vigente applicabile.

Per i vini tutelati può essere utilizzato come indicazione facoltativa il nome geografico di una qualsiasi delle unità geografiche minori (unidad poblacional) riportate al punto 4 del disciplinare, a condizione che l'85 % delle uve utilizzate per produrre il vino provengano dalle parcelle ubicate nell'unità geografica minore indicata.

Link al disciplinare del prodotto

www.itacyl.es/documents/20143/342640/PCC+DOP+RIBERA+Rev+6_Pppt+mod.docx/566e4fbd-a6e9-c063-3427-ef7073800533