Organo: Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste
Categoria: Nessuna
Tipo documento: Decreto direttoriale
Data provvedimento: 26-07-2023
Numero provvedimento: 395311
Tipo gazzetta: Nessuna

Designazione “Agenzia delle Dogane e dei Monopoli” quale autorità pubblica ad effettuare i controlli per le indicazioni geografiche “Grappa della Valle d’Aosta/Grappa de la Vallée d’Aoste” e “Genepì della Valle d’Aosta/Génépi de la Vallée d’Aoste”, registrate in ambito Unione europea.

(Decreto 26/07/2023, pubblicato nel sito del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste)



DIPARTIMENTO DELL’ISPETTORATO CENTRALE DELLA TUTELA DELLA QUALITÀ E
DELLA REPRESSIONE FRODI DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

DIREZIONE GENERALE PER IL RICONOSCIMENTO DEGLI ORGANISMI DI CONTROLLO
E CERTIFICAZIONE E TUTELA DEL CONSUMATORE




IL DIRETTORE GENERALE

 



Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

Visto il regolamento (UE) 2019/787 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 aprile 2019 relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione e all'etichettatura delle bevande spiritose, all'uso delle denominazioni di bevande spiritose nella presentazione e nell'etichettatura di altri prodotti alimentari, nonché alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e all'uso dell'alcole etilico e di distillati di origine agricola nelle bevande alcoliche, e che abroga il regolamento (CE) n. 110/2008;

Visto il decreto 11 febbraio 2015, pubblicato in G.U.R.I. serie generale n. 42 del 20 febbraio 2015 con il quale il Ministero politiche agricole alimentari e forestali ha provveduto all’approvazione della scheda tecnica della indicazione “Genepì della Valle d’Aosta/Génépi de la Vallée d’Aoste” ai sensi dell’art. 20 paragrafo 1 del regolamento CE n. 110/2008;

Visto l’avviso della Commissione europea recante informazioni concernenti la valutazione delle schede tecniche relative alle indicazioni geografiche stabilite per le bevande spiritose pubblicato nella serie C n. 115 della Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea del 27 marzo 2019 con la quale la Commissione ha dichiarato concluso l’esame delle indicazioni geografiche stabilite presentate alla commissione secondo l’art. 20 paragrafo 1 del regolamento CE n. 110/2008 e riporta in allegato “Genepì della Valle d’Aosta/Génépi de la Vallée d’Aoste” tra le bevande spiritose che sono risultate conformi ai requisiti di cui all’art. 15 paragrafo 1 del regolamento n.110/2008;

Vista la scheda tecnica della IG “Grappa della Valle d’Aosta /Grappa de la Vallée d’Aoste” pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea C 429 dell’11 novembre 2022 ai fini della registrazione in attuazione dell'articolo 17 del regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15/01/2008;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2023/452 della Commissione del 24 febbraio 2023 che ha registrato la “Grappa della Valle d’Aosta/Grappa de la Vallée d’Aoste” quale indicazione geografica di bevanda spiritosa ai sensi dell’articolo 30, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/787;

Visti gli articoli 38 e 43 del predetto regolamento (UE) 2019/787 relativi alla verifica del rispetto del disciplinare e controlli sulle bevande spiritose;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2021/1236 della Commissione del 12 maggio 2021 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2019/787 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di registrazione delle indicazioni geografiche di bevande spiritose, la procedura di opposizione, le modifiche del disciplinare, la cancellazione della registrazione, l’utilizzo del simbolo e il controllo;

Visto il decreto ministeriale n. 5195 del 13 maggio 2010 recante le disposizioni di attuazione del regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l’etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose ed in particolare l’art. 7 relativo alle verifiche e ai controlli;

Visto il regolamento (UE) n. 625/2017 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 marzo 2017 relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari;

Visto in particolare l’art. 28 del citato regolamento (UE) 625/2017 relativo alla delega da parte delle autorità competenti di determinati compiti riguardanti i controlli ufficiali;

Visto il decreto ministeriale del 3 febbraio 2023, recante il sistema nazionale di vigilanza sugli organismi di controllo e certificazione delle produzioni agroalimentari incaricati dal Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;

Visto il decreto dipartimentale del 12 marzo 2015, n. 271, recante le modalità di funzionamento della banca dati vigilanza;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2019, n. 179 – Regolamento concernente organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, e successive modifiche;

Visto il D.M. 4 dicembre 2020 – Individuazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173 recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri” con il quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha assunto la denominazione di Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;

Visto il D.P.C.M. 14 ottobre 2020, con il quale al Dr. Roberto Tomasello è stato conferito l’incarico di Direttore Generale per il riconoscimento degli organismi di controllo e certificazione e tutela del consumatore “VICO” di questo Ispettorato;

Vista la nota del 20 gennaio 2022, acquista al protocollo dell’Amministrazione n. 27497 del 21 gennaio 2022, con la quale l’Istituto Tutela Grappa della Valle d'Aosta ha riconfermato l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli quale organismo di controllo della indicazione geografica “Genepì della Valle d’Aosta/Génépi de la Vallée d’Aoste”, ai sensi del citato art. 38 del predetto Reg. (UE) n. 2019/787 e art. 7 del decreto ministeriale 5195 del 13 maggio 2010;

Vista la nota del 24 marzo 2023, acquista al protocollo dell’Amministrazione n. 177578 del 27 marzo 2023, con la quale Istituto Tutela Grappa della Valle d'Aosta ha designato l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli quale organismo di controllo della indicazione geografica “Grappa della Valle d’Aosta/Grappa de la Vallée d’Aoste”, ai sensi del citato art. 38 del predetto Reg. (UE) n. 2019/787 e art. 7 del decreto ministeriale 5195 del 13 maggio 2010;

Considerato che con le note del 28 giugno 2023 e del 17 luglio 2023 l’“Agenzia delle Dogane e dei Monopoli” ha trasmesso il piano dei controlli definitivo e il tariffario rispettivamente per le indicazioni geografiche “Grappa della Valle d’Aosta/Grappa de la Vallée d’Aoste” e “Genepì della Valle d’Aosta/Génépi de la Vallée d’Aoste” alla Direzione Generale per il riconoscimento degli organismi di controllo e certificazione e tutela del consumatore;

Considerato che sussistono i requisiti necessari per autorizzare il suddetto Organismo ad espletare le funzioni di controllo, previste dagli articoli 38 e 43 del regolamento (UE) 2019/787, per le indicazioni geografiche “Grappa della Valle d’Aosta/Grappa de la Vallée d’Aoste” e “Genepì della Valle d’Aosta/Génépi de la Vallée d’Aoste”;

 

DECRETA



Articolo 1

(Designazione)

L’“Agenzia delle Dogane e dei Monopoli” con sede a Roma, in via Mario Carucci n. 71, è designata quale autorità pubblica ad espletare le funzioni di controllo, previste dagli articoli 38 e 43 del regolamento (UE) 2019/787, per le indicazioni geografiche stabilite “Grappa della Valle d’Aosta/Grappa de la Vallée d’Aoste” e “Genepì della Valle d’Aosta/Génépi de la Vallée d’Aoste”, registrate nell’Unione europea ai sensi dell’art. 20 del regolamento (CE) n. 110/2008.

 

Articolo 2

(Approvazione dei piani dei Controlli e tariffari)

I piani dei controlli e i tariffari relativi alle indicazioni geografiche “Grappa della Valle d’Aosta/Grappa de la Vallée d’Aoste” e “Genepì della Valle d’Aosta/Génépi de la Vallée d’Aoste” presentate dall’“Agenzia delle Dogane e dei Monopoli”, sono approvati.

 

Articolo 3

(Obblighi del soggetto designato)

1. L’“Agenzia delle Dogane e dei Monopoli” per tutta la durata del periodo di validità dell’autorizzazione è tenuto a rispettare le norme e gli obblighi previsti dalla regolamentazione comunitaria e nazionale di settore, nonché ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l’autorità nazionale competente, ove lo ritenga necessario, decida di impartire.

2. L’“Agenzia delle Dogane e dei Monopoli” sottopone ad approvazione le variazioni concernenti il piano di controllo, il sistema tariffario, il personale ispettivo e la composizione degli organi collegiali.

3. Le variazioni suindicate sono approvate dall’Amministrazione con apposita nota senza modifica del presente decreto.

 

Articolo 4

(Decorrenza e durata del provvedimento)

1. La designazione di cui all’art. 1 ha durata triennale e decorre dalla data del presente decreto.

2. Prima del termine di scadenza del terzo anno di designazione, il soggetto legittimato ai sensi dell’art. 7 del decreto ministeriale n. 5195 del 13 maggio 2010, dovrà comunicare all’Autorità nazionale competente, l’intenzione di confermare l’“Agenzia delle Dogane e dei Monopoli” o proporre un nuovo soggetto da scegliersi tra quelli iscritti nell’elenco di cui al medesimo articolo, o l’autorità pubblica da designare.

 

Articolo 5

(Vigilanza)

L’“Agenzia delle Dogane e dei Monopoli” è sottoposta alla vigilanza esercitata dal Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste ai sensi degli articoli 38 e 43 del regolamento UE 2019/787 e dell’art. 33 del regolamento UE 2017/625.

 

Articolo 6

(Obblighi di comunicazione)

1. L’“Agenzia delle Dogane e dei Monopoli” comunica, in forma telematica, al Dipartimento dell’Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari – ICQRF – del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, le quantità di prodotto certificate nell’anno con cadenza annuale, entro il 31 marzo dell’anno successivo.

2. L’“Agenzia delle Dogane e dei Monopoli” è tenuta ad adempiere agli obblighi indicati negli artt. 5 e 7 del decreto ministeriale 12 marzo 2015, n. 271.

 

Articolo 7

(Misure in caso di inosservanza delle disposizioni)

L’inosservanza, da parte dell’“Agenzia delle Dogane e dei Monopoli”, delle disposizioni del presente decreto può comportare la sospensione o la revoca dell’autorizzazione di cui all’art. 1, ai sensi dell’art. 33 del regolamento UE 2017/625.
 

Il presente decreto è pubblicato sul sito internet del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.



IL DIRETTORE GENERALE

Dr. Roberto Tomasello

Documento informatico sottoscritto con firma elettronica digitale ai sensi degli artt. 21 e 24 del D. Lgs. N. 82/2005 (CAD)