Organo: Commissione europea
Categoria: Nessuna
Tipo documento: Regolamento UE
Data provvedimento: 25-07-2023
Numero provvedimento: 1537
Tipo gazzetta: Gazzetta Ufficiale UE serie L
Data gazzetta: 26-07-2023
Numero gazzetta: 187

Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1537 della Commissione del 25 luglio 2023 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2022/2379 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le statistiche sull’uso di prodotti fitosanitari da trasmettere per l’anno di riferimento 2026 durante il regime transitorio 2025-2027 e per quanto riguarda le statistiche sui prodotti fitosanitari immessi sul mercato (Testo rilevante ai fini del SEE)).

(Regolamento (UE) 25/07/2023, n. 2023/1537, pubblicato in G.U.U.E. 26 luglio 2023, n. L 187)

Il Regolamento (UE) 25 luglio 2023, n. 2023/1537 in vigore dal 15 agosto 2023 ed applicabile dal 1° gennaio 2025 è riportato nel testo vigente aggiornato secondo la rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 14 settembre 2023, n. L 226.


LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2022/2379 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 novembre 2022, relativo alle statistiche sugli input e sugli output agricoli, che modifica il regolamento (CE) n. 617/2008 della Commissione e che abroga i regolamenti (CE) n. 1165/2008, (CE) n. 543/2009 e (CE) n. 1185/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 96/16/CE del Consiglio, in particolare l’articolo 4, paragrafo 6, l’articolo 5, paragrafo 10, l’articolo 9, paragrafo 4, e l’articolo 14, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (UE) 2022/2379 istituisce un quadro di riferimento integrato per lo sviluppo, la produzione e la diffusione di statistiche europee relative agli input e agli output agricoli.

(2) Le norme transitorie sulla tematica dettagliata dell’uso dei prodotti fitosanitari in agricoltura si applicano per gli anni 2025, 2026 e 2027, come stabilito all’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2022/2379. In base a tali norme, i dati relativi all’uso devono essere trasmessi una sola volta, per l’anno di riferimento 2026.

(3) Le statistiche sull’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari dovrebbero essere raccolte annualmente a partire dall’anno di riferimento 2025.

(4) È necessario specificare i requisiti in materia di dati per la produzione di statistiche sugli input e sugli output agricoli per quanto riguarda i prodotti fitosanitari al fine di produrre dati comparabili tra gli Stati membri e conseguire l’armonizzazione.

(5) Il regolamento (UE) 2022/2379 stabilisce che i dati statistici relativi alla dimensione della produzione biologica sono essenziali per monitorare i progressi del piano d’azione per lo sviluppo della produzione biologica nell’Unione. L’uso di prodotti fitosanitari nella produzione biologica costituisce una parte importante di tali dati.

(6) A norma dell’articolo 5, paragrafo 10, del regolamento (UE) 2022/2379, il presente regolamento specifica gli elementi tecnici dei dati da fornire. Tali elementi sono costituiti dall’elenco delle variabili, dalla descrizione delle variabili, dalle unità di osservazione, dai requisiti di precisione da applicare, dalle regole metodologiche da applicare e dai termini per la trasmissione dei dati.

(7) La copertura dei set di dati dovrebbe essere specificata in maggiore dettaglio rispetto ai requisiti di cui all’articolo 4, paragrafi 1 e 5, del regolamento (UE) 2022/2379, se del caso, per evitare incoerenze tra gli Stati membri. In particolare, a norma dell’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2022/2379, in deroga all’articolo 4, paragrafo 5, lettera b), è necessario specificare un elenco comune di colture affinché tutti gli Stati membri forniscano informazioni sull’uso dei prodotti fitosanitari. L’elenco dovrebbe coprire, insieme ai prati permanenti, il 75 % della superficie agricola utilizzata a livello dell’Unione. L’elenco può essere integrato dagli Stati membri con colture rilevanti a livello nazionale.

(8) È opportuno specificare ulteriormente i periodi di riferimento di cui all’articolo 9, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2022/2379.

(9) Qualora l’operazione sia ritenuta fattibile da un punto di vista tecnico, la copertura dei set di dati può essere riveduta per includere statistiche sull’uso dei prodotti fitosanitari per il trattamento delle sementi e negli impianti di stoccaggio.

(10) Affinché le statistiche sui prodotti fitosanitari mantengano la loro coerenza con gli aggiornamenti periodici dell’elenco delle sostanze attive approvate, è necessario che siano allineate al regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione.

(11) Le statistiche sui prodotti fitosanitari sono necessarie ai fini del monitoraggio della politica agricola comune e delle pertinenti politiche a sostegno dell’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, quali gli obiettivi di sviluppo sostenibile e il Green Deal europeo, e dei relativi traguardi.

(12) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del sistema statistico europeo istituito dall’articolo 7 del regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio,


HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

Articolo 1

Requisiti in materia di dati

1. Gli Stati membri forniscono dati sul dominio delle statistiche sui prodotti fitosanitari di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) 2022/2379 sotto forma di set aggregati di dati.

2. Le statistiche comprendono:

a) tutte le sostanze attive specificate ai punti i) e ii) del presente articolo e contenute nei prodotti fitosanitari immessi sul mercato ai sensi dell’articolo 3, punto 9, del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, comprese quelle immesse sul mercato con un permesso di commercio parallelo di cui all’articolo 52 di tale regolamento:

i) le sostanze attive elencate nel regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011;

ii) le sostanze attive contenute nei prodotti fitosanitari immessi sul mercato in situazioni di emergenza di cui all’articolo 53 del regolamento (CE) n. 1107/2009, diverse da quelle di cui al punto i), e indipendentemente dal loro status di approvazione;

b) l’uso delle sostanze attive di cui al punto a) da parte di utilizzatori professionali in agricoltura.

3. I dati sono trasmessi alla Commissione (Eurostat) a livello nazionale.

 

Articolo 2

Set di dati

1. Il contenuto dei set di dati è specificato nell’allegato I per le seguenti tematiche dettagliate:

a) prodotti fitosanitari immessi sul mercato;

b) uso dei prodotti fitosanitari in agricoltura.

2. Per ciascun set di dati la sezione I dell’allegato I specifica:

a) la descrizione del contenuto dei dati;

b) le variabili da compilare sulla produzione biologica;

c) i termini per la trasmissione dei dati alla Commissione (Eurostat);

d) i periodi di riferimento;

e) le unità di misura.

3. Per ciascun set di dati la sezione II dell’allegato I specifica se del caso:

a) la descrizione delle unità di misura;

b) eventuali requisiti tecnici riguardanti le variabili.».

 

Articolo 3

Requisiti in materia di qualità

Quando le rilevazioni di dati sono effettuate sulla base di campioni statistici, gli Stati membri provvedono affinché i risultati ponderati siano rappresentativi della popolazione statistica dell’unità geografica pertinente. Qualora non siano applicabili requisiti di precisione, ad esempio per fonti diverse dalle indagini statistiche, la qualità statistica è assicurata in altri modi affinché le statistiche siano rappresentative del campo di osservazione descritto e rispettino i criteri di qualità stabiliti dall’articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 223/2009.

 

Articolo 4

Classificazioni

Le sostanze attive di cui all’articolo 1, paragrafo 2, sono comunicate utilizzando la classificazione di cui all’allegato II.

 

Articolo 5

Descrizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le descrizioni dei termini di cui all’allegato III.

 

Articolo 6

Regime transitorio

Le disposizioni del presente regolamento si applicano ai periodi di riferimento 2025-2027. Le norme del regime transitorio di cui all’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2022/2379 per il periodo 2025-2027 si applicano solo ai dati sulla tematica dettagliata dell’uso dei prodotti fitosanitari in agricoltura.

 

Articolo 7

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2025.


Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 luglio 2023


Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN

 

ALLEGATO I


SET DI DATI 1

Prodotti fitosanitari immessi sul mercato

Dominio:

e.

Statistiche sui prodotti fitosanitari

Tematica:

i.

Prodotti fitosanitari

Tematica dettagliata:

i.1

Prodotti fitosanitari immessi sul mercato


SEZIONE I

Contenuto dei dati

I dati comprendono tutte le sostanze attive in tutti i prodotti fitosanitari immessi sul mercato negli Stati membri durante il periodo di riferimento, compresi quelli immessi sul mercato con un permesso di commercio parallelo (1) e/o con un’autorizzazione di emergenza (2).

Categorie di prodotti fitosanitari

Termine

31 dicembre dell’anno N+1

Sostanze attive nei prodotti fitosanitari immessi sul mercato, totale:

Q


N:  l’anno cui si riferiscono i dati

Q:  Quantità di sostanze attive immesse sul mercato (kg)

Periodo di riferimento:  anno civile

Periodicità:  annuale

Livello geografico:  nazionale

SEZIONE II

Descrizione delle unità di misura

Quantità di sostanze attive: la quantità di sostanze attive nei prodotti fitosanitari immessi sul mercato definiti all’articolo 1, paragrafo 2, lettera a).

Requisiti tecnici riguardanti le variabili

I dati descritti nella tabella di cui sopra devono essere trasmessi: per singola sostanza attiva, per classi chimiche, per categorie di prodotti e per gruppi principali, come da allegato II.

SET DI DATI 2

Uso di prodotti fitosanitari in agricoltura

Dominio:

e.

Statistiche sui prodotti fitosanitari

Tematica:

i.

Prodotti fitosanitari

Tematica dettagliata:

i.2

Uso di prodotti fitosanitari in agricoltura


SEZIONE I

Contenuto dei dati

I dati riguardano le superfici coltivate a colture di cui all’elenco comune, nelle aziende agricole degli Stati membri, trattate con prodotti fitosanitari e le quantità di tutte le sostanze attive utilizzate durante il periodo di riferimento, comprese quelle utilizzate con autorizzazioni di emergenza (3).

Caratteristiche relative alle colture

Termine

31 dicembre dell’anno N+1

Superficie trattata

Quantità di sostanza attiva

Frumento (grano) tenero e spelta

NAT, OAT

NQS, OQS

Frumento (grano) duro

NAT, OAT

NQS, OQS

Orzo

NAT, OAT

NQS, OQS

Granturco e misto di granturco

NAT, OAT

NQS, OQS

Mais verde

NAT, OAT

NQS, OQS

Semi di colza e di ravizzone

NAT, OAT

NQS, OQS

Semi di girasole

NAT, OAT

NQS, OQS

Patate (incluse le patate da semina)

NAT, OAT

NQS, OQS

Barbabietole da zucchero (escluse le sementi)

NAT, OAT

NQS, OQS

Mele

NAT, OAT

NQS, OQS

Uve da vino

NAT, OAT

NQS, OQS

Uve da tavola

NAT, OAT

NQS, OQS

Arance

NAT, OAT

NQS, OQS

Olive

NAT, OAT

NQS, OQS

Cavoli

NAT, OAT

NQS, OQS

Carote

NAT, OAT

NQS, OQS

Cipolle

NAT, OAT

NQS, OQS

Pomodori di pieno campo

NAT, OAT

NQS, OQS

Pomodori in serre o sotto ripari accessibili all’uomo

NAT, OAT

NQS, OQS

Fragole all’aperto

NAT, OAT

NQS, OQS

Fragole in serre o sotto ripari accessibili all’uomo

NAT, OAT

NQS, OQS


N
:    l’anno cui si riferiscono i dati

NAT:    superficie non biologica trattata (ha)

OAT:    superficie biologica (superficie in fase di conversione e superficie certificata) trattata (ha)

NQS:    quantità di tutte le sostanze attive utilizzate sulla superficie non biologica (kg)

OQS:    quantità di tutte le sostanze attive utilizzate sulla superficie biologica (superficie in fase di conversione e superficie certificata) (kg)

Periodo di riferimento:    anno di raccolta

Periodicità:    2026

Livello geografico:    nazionale

SEZIONE II

Descrizione delle unità di misura

Superficie trattata (ha): la superficie fisica della coltura da raccogliere, nell’anno di raccolta, trattata almeno una volta durante il periodo di riferimento con una data sostanza attiva classificata come da allegato II, a prescindere dal numero di applicazioni.

Superficie non biologica trattata (ha) la superficie trattata, escluse le superfici a coltura biologica certificate o in fase di conversione.

Superficie biologica trattata (ha) la superficie trattata che è certificata a coltura biologica o in fase di conversione a norma del regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio (4).

Quantità di sostanza attiva (kg): la quantità di ciascuna delle sostanze attive definite all’articolo 1, paragrafo 2, lettera a), classificate come da allegato II, utilizzate sulla coltura durante il periodo di riferimento.

Quantità utilizzata sulla superficie non biologica (kg): la quantità di sostanze attive utilizzate sulle colture raccolte da superficie non biologica.

Quantità utilizzata sulla superficie biologica (kg): la quantità di sostanze attive utilizzate sulle colture provenienti da superfici biologiche (certificate o in fase di conversione).

Requisiti tecnici riguardanti le variabili

I dati descritti nella tabella di cui sopra devono essere trasmessi: per singola sostanza attiva, per classi chimiche, per categorie di prodotti e per gruppi principali, come da allegato II.

I dati devono comprendere tutte le sostanze attive in tutti i prodotti fitosanitari utilizzati negli Stati membri durante il periodo di riferimento, compresi quelli utilizzati con autorizzazioni di emergenza. I dati devono comprendere tutti i trattamenti a partire dalla semina/piantagione fino alla fine della raccolta.

I dati sulla superficie trattata devono essere raccolti in modo che i dati relativi a superficie e quantità per coltura (senza doppio conteggio) siano disponibili anche a livello di aggregazione in classi chimiche, categorie di prodotti e gruppi principali.

I dati devono comprendere tutte le sostanze attive in tutti i prodotti fitosanitari utilizzati nelle aziende agricole (escluso l’utilizzo negli impianti di stoccaggio e per le sementi).

____________________

(1) Definito all’articolo 52 del regolamento (CE) n. 1107/2009.

(2) Definita all’articolo 53 del regolamento (CE) n. 1107/2009.

(3) Definita all’articolo 53 del regolamento (CE) n. 1107/2009.

(4) Regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio (GU L 150 del 14.6.2018, pag. 1).

 

ALLEGATO II


CLASSIFICAZIONE DELLE SOSTANZE ATTIVE PRESENTI NEI PRODOTTI FITOSANITARI

Gruppi principali

Categorie di prodotti

Classi chimiche (1)

Totale delle sostanze attive presenti nei prodotti fitosanitari

Fungicidi e battericidi

Fungicidi inorganici

Composti di rame

Zolfo inorganico

Altri fungicidi inorganici

Fungicidi a base di carbammati e ditiocarbammati

Fungicidi carbanilati

Fungicidi carbammati

Fungicidi ditiocarbammati

Altri fungicidi a base di carbammati e ditiocarbammati

Fungicidi a base di benzimidazoli

Fungicidi benzimidazolici

Altri fungicidi a base di benzimidazoli

Fungicidi a base di imidazoli e triazoli

Fungicidi conazolici

Fungicidi imidazolici

Altri fungicidi a base di imidazoli e triazoli

Fungicidi a base di morfoline

Fungicidi morfolinici

Altri fungicidi a base di morfoline

Fungicidi di origine microbiologica o botanica

Fungicidi microbiologici

Fungicidi botanici

Altri fungicidi di origine microbiologica o botanica

Battericidi

Battericidi inorganici

Altri battericidi

Altri fungicidi e battericidi

Fungicidi azoto alifatici

Fungicidi ammidici

Fungicidi anilidici

Fungicidi aromatici

Fungicidi dicarbossimidici

Fungicidi dinitroanilinici

Fungicidi dinitrofenolici

Fungicidi fosforganici

Fungicidi ossazolici

Fungicidi fenilpirrolici

Fungicidi ftalimmidici

Fungicidi pirimidinici

Fungicidi chinolinici

Fungicidi chinonici

Fungicidi strobilurinici

Fungicidi ureici

Fungicidi non classificati

Erbicidi, essiccanti e antimuschio

Erbicidi a base di fenossifitoormoni

Erbicidi fenossici

Altri erbicidi a base di fenossifitoormoni

Erbicidi a base di triazine e triazinoni

Erbicidi triazinici

Erbicidi triazinonici

Altri erbicidi a base di triazine e triazinoni

Erbicidi a base di ammidi e anilidi

Erbicidi ammidici

Erbicidi anilidici

Erbicidi cloroacetanilidici

Altri erbicidi a base di ammidi e anilidi

Erbicidi a base di carbammati e biscarbammati

Erbicidi biscarbammati

Erbicidi carbammati

Altri erbicidi a base di carbammati e biscarbammati

Erbicidi a base di derivati di dinitroaniline

Erbicidi dinitroanilinici

Altri erbicidi a base di derivati di dinitroaniline

Erbicidi a base di derivati di urea, uracile o sulfonilurea

Erbicidi sulfonilureici

Erbicidi uracilici

Erbicidi ureici

Altri erbicidi a base di derivati di urea, uracile o sulfonilurea

Altri erbicidi

Erbicidi arilossifenossi-propionati

Erbicidi benzofuranici

Erbicidi a base di acido benzoico

Erbicidi bipiridilici

Erbicidi a base di cicloesandione

Erbicidi diazinici

Erbicidi dicarbossimidici

Erbicidi a base di difenil etere

Erbicidi imidazolinonici

Erbicidi inorganici

Erbicidi isossazolici

Erbicidi nitrilici

Erbicidi fosforganici

Erbicidi fenilpirazolici

Erbicidi piridazinonici

Erbicidi piridin-carbossammidi

Erbicidi a base di acido piridincarbossilico

Erbicidi a base di acido piridilossiacetico

Erbicidi chinolinici

Erbicidi tiadiazinici

Erbicidi tiocarbammati

Erbicidi triazolici

Erbicidi triazolinonici

Erbicidi triazolonici

Erbicidi trichetonici

Erbicidi non classificati

Insetticidi e acaricidi

Insetticidi a base di piretroidi

Insetticidi piretroidi

Altri insetticidi a base di piretroidi

Insetticidi a base di idrocarburi clorinati

Insetticidi a base di diamide antranilica

Altri insetticidi a base di idrocarburi clorinati

Insetticidi a base di carbammati e ossima-carbammati

Insetticidi ossima-carbammati

Insetticidi carbammati

Altri insetticidi a base di carbammati e ossima-carbammati

Insetticidi a base di organofosfati

Insetticidi organofosfatici

Altri insetticidi a base di organofosfati

Insetticidi di origine microbiologica o botanica

Insetticidi microbiologici

Insetticidi botanici

Altri insetticidi di origine microbiologica o botanica

Acaricidi

Acaricidi pirazolici

Acaricidi tetrazinici

Altri acaricidi

Altri insetticidi

Insetticidi prodotti dalla fermentazione

Insetticidi benzoilureici

Insetticidi carbazati

Insetticidi diacilidrazinici

Regolatori della crescita degli insetti

Insetticidi nitroguanidinici

Insetticidi organostannici

Insetticidi ossadiazinici

Insetticidi della famiglia dei fenil-eteri

Insetticidi (fenil-)pirazolici

Insetticidi piridinici

Insetticidi della famiglia delle piridilmetilammine

Insetticidi a base di estere di solfito

Insetticidi a base di acido tetronico

Attrattivi per insetti feromoni di lepidotteri a catena lineare (SCLPs)

Altri attrattivi per insetti

Insetticidi - acaricidi non classificati

Molluschicidi

Molluschicidi

Molluschicidi

Regolatori della crescita delle piante

Regolatori fisiologici della crescita delle piante

Regolatori fisiologici della crescita delle piante

Altri regolatori fisiologici della crescita delle piante

Inibitori di germinazione

Inibitori di germinazione

Altri inibitori di germinazione

Altri regolatori della crescita delle piante

Altri regolatori della crescita delle piante

Altri prodotti fitosanitari

Oli vegetali

Oli vegetali

Sterilizzanti del terreno (incl. nematocidi)

Bromuro di metile

Nematocidi biologici

Nematocidi organofosforici

Altri sterilizzanti del terreno

Rodenticidi

Rodenticidi

Tutti gli altri prodotti fitosanitari

Disinfettanti

Repellenti

Altri prodotti fitosanitari

 

____________________

(1)  Si applica anche ai prodotti fitosanitari di origine microbiologica o botanica a fini di armonizzazione.

 

ALLEGATO III
 

DESCRIZIONI

Un prodotto fitosanitario è un prodotto, nella forma in cui è fornito all’utilizzatore, contenente o costituito da sostanze attive, antidoti agronomici o sinergizzanti e destinato ad uno degli usi descritti all’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009.

Sostanze attive: le sostanze attive di cui all’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1107/2009.

Immissione sul mercato: l’immissione sul mercato come definita all’articolo 3, punto 9, del regolamento (CE) n. 1107/2009.

Colture: le colture agricole come definite nel regolamento di esecuzione (UE) 2023/1538 della Commissione (1).

Classificazione delle sostanze attive presenti nei prodotti fitosanitari: aggregazione delle sostanze attive per gruppi principali, categorie di prodotti e classi chimiche.

Anno di raccolta Anno civile in cui inizia la raccolta, compreso il periodo in cui sono adottate tutte le misure preparatorie (come la lavorazione del suolo, l’impianto e l’applicazione di fertilizzanti e prodotti fitosanitari) per garantire tale raccolta, anche durante l’anno civile precedente.

____________________

(1)  Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1538 della Commissione, del 25 luglio 2023, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2022/2379 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le statistiche sulla produzione vegetale (Cfr. la pagina 40 della presente Gazzetta Ufficiale).