Organo: Commissione europea
Categoria: Nessuna
Tipo documento: Regolamento UE
Data provvedimento: 20-07-2023
Numero provvedimento: 1509
Tipo gazzetta: Gazzetta Ufficiale UE serie L
Data gazzetta: 21-07-2023
Numero gazzetta: 184

Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1509 della Commissione del 20 luglio 2023 recante deroga, per l’anno 2023, all’articolo 75, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il livello degli anticipi per le misure di sviluppo rurale connesse alla superficie e agli animali.

(Regolamento (UE) 20/07/2023, n. 2023/1509, pubblicato in G.U.U.E. 21 luglio 2023, n. L 184)


LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008, in particolare l’articolo 75, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1) A norma dell’articolo 104, paragrafo 1, secondo comma, lettera a), punto iv), del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, l’articolo 75 del regolamento (UE) n. 1306/2013 continua ad applicarsi per il FEASR in relazione alle spese sostenute dai beneficiari e ai pagamenti effettuati dall’organismo pagatore nel quadro dell’attuazione dei programmi di sviluppo rurale a norma del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio.

(2) A norma dell’articolo 75, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento (UE) n. 1306/2013, gli Stati membri possono versare anticipi fino al 75 % per le misure di sostegno allo sviluppo rurale connesse alla superficie e agli animali a norma del regolamento (UE) n. 1305/2013.

(3) La pandemia di COVID-19, le sue ripercussioni sulle filiere alimentari e l’impennata dei prezzi dell’energia e dei fattori di produzione agricoli a partire dall’autunno 2021 hanno messo sotto pressione il settore agricolo. Inoltre l’invasione russa dell’Ucraina ha aggravato la situazione e ha avuto un ulteriore impatto negativo sul settore agricolo. I prezzi dei fattori di produzione, come i costi dell’energia, dei concimi e dei mangimi, sono aumentati considerevolmente in tutti i settori agricoli.

(4) Di conseguenza, la quota dei costi dell’energia e dei concimi sul totale dei consumi intermedi è notevolmente aumentata nel 2022; l’aumento maggiore ha riguardato le aziende agricole con colture in pieno campo e con colture permanenti, in entrambi i casi a causa della loro esposizione ai costi dei concimi. I prezzi dei concimi sono ancora a livelli storicamente molto elevati. I dati indicano che gli agricoltori hanno reagito riducendo l’uso di concimi; a oggi le conseguenze negative sulle rese e sulla qualità dei prodotti alimentari e dei mangimi sono ancora incerte.

(5) I prezzi di altri fattori di produzione per gli agricoltori e gli operatori della filiera alimentare nell’Unione, come prodotti fitosanitari e trattamenti per la salute degli animali, macchinari e imballaggi, sono aumentati in linea con l’inflazione generale.

(6) Di recente i prezzi della maggior parte delle materie prime agricole, come cereali, semi oleosi e prodotti lattiero-caseari, sono diminuiti in modo considerevole. In alcuni Stati membri la situazione è diventata particolarmente difficile in quanto il rapporto tra i prezzi dei fattori di produzione e quelli delle materie prime è peggiorato.

(7) Tali circostanze, oltre ai recenti eventi meteorologici avversi verificatisi in alcune regioni, come l’estrema siccità e le inondazioni, possono causare problemi di liquidità ai produttori agricoli. Per affrontare questi problemi di liquidità, gli Stati membri dovrebbero essere autorizzati a versare anticipi maggiorati per l’anno di domanda 2023 per le misure di sviluppo rurale connesse alla superficie e agli animali.

(8) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato dei fondi agricoli e del comitato per la politica agricola comune,


HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

Articolo 1

In deroga all’articolo 75, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento (UE) n. 1306/2013, per l’anno di domanda 2023 gli Stati membri possono versare anticipi fino all’85 % per il sostegno concesso nell’ambito dello sviluppo rurale di cui all’articolo 67, paragrafo 2, di detto regolamento.

 

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.


Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 luglio 2023


Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN