Settore vinicolo - Dichiarazione di fallimento di imprenditore agricolo - Impugnazione di avvisi di accertamento - Esclusione della natura agricola dell'attività esercitata dal ricorrente avente formalmente ad oggetto la conduzione in affitto di un terreno coltivato a vite e la rivendita "a carattere non artigianale" dei vini prodotti, in larga prevalenza, con le uve ivi raccolte - Tesi sostenuta del ricorrente secondo cui la produzione di vino non artigianale non identifica un'attività commerciale - Esenzione dell'imprenditore agricolo dal fallimento per la quale è necessaria la prova della sussistenza delle condizioni per ricondurre l'attività di commercializzazione dei prodotti agricoli esercitata nell'ambito di cui all'art. 2135, comma 3, cod. civ., dovendosi segnatamente dimostrare che essa ha come oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo.
ORDINANZA
(Presidente: dott. Cristiano Magda - Relatore: dott.ssa Laura Tricomi)
sul ricorso iscritto al n. 19266/2021 R.G. proposto da:
M.F., domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati ZIINO SALVATORE (...) e DARA GABRIELE (...) che lo rappresentano e difendono, come da procura speciale in atti;
- ricorrente -
contro
FALLIMENTO dell'AZIENDA OMISSIS; RISCOSSIONE SICILIA S.P.A.;
- intimati -
avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di CALTANISSETTA n. 280/2021 depositata il 16/06/2021.
Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio dell'08/11/2022 dal Consigliere LAURA TRICOMI.
RILEVATO che:
1. - La Corte d'appello di Caltanissetta, con sentenza del 16/6/2021, pronunciata previa trattazione scritta per l'emergenza COVID, ha rigettato il reclamo ex art. 18 legge fall, proposto da M.F., titolare della impresa individuale Azienda OMISSIS, contro la sentenza del Tribunale di Enna dichiarativa del suo fallimento ad istanza di Riscossione Sicilia S.p.A., per un credito di quasi 5,5 min. di Euro portato da avvisi di accertamento e cartelle esattoriali.
Il giudice d'appello ha escluso la natura agricola dell'attività esercitata dal reclamante, avente formalmente ad oggetto la conduzione in affitto di un terreno di circa 200 ettari coltivato a vite, e la rivendita "a carattere non artigianale" dei vini prodotti, in larga prevalenza, con le uve ivi raccolte, rilevando: i) che M. non aveva provato quale fosse l'estensione del terreno e quale la qualità delle uve coltivate e quindi non aveva dimostrato, come era suo onere, che l'attività commerciale di rivendita dei vini fosse connessa a quella agricola, ovvero avesse effettivamente ad oggetto vini prodotti a seguito di raccolta e trasformazione di quelle uve; ii) che il reclamante non aveva neppure prodotto documentazione contabile idonea a supportare le sue difese, ma si era limitato ad articolare mezzi di prova irrilevanti e ad allegare copia dei contratti di affitto e di sub-affitto del fondo rustico; iii) che la produzione di vini a carattere non artigianale in astratto identifica un imprenditore commerciale, mentre non v'era adeguata dimostrazione della connessione della produzione del vino con la coltivazione del fondo; iv) che, per contro, dalle indagini della G.d.F. (da cui era scaturito l'avviso di accertamento, non impugnato, per evasione Irap, Ilor e Iva 2015 prodotto da Riscossione Sicilia) era emerso che M. svolgeva attività di commercializzazione di vini di cui non era specificata la provenienza.
M. ricorre per la cassazione della sentenza sulla base di sette mezzi, illustrati da memoria. Il Fallimento dell'Azienda OMISSIS e la creditrice istante, sono rimasti intimati.
CONSIDERATO che:
2.1. - Il primo motivo denuncia la nullità della sentenza e del procedimento, la violazione dell’art.101 cod. proc. civ. e degli artt. 111 Cost. e 6 CEDU.
Il ricorrente lamenta la violazione delle disposizioni indicate e del proprio diritto alla difesa e al contraddittorio, deducendo che, dopo la costituzione di Riscossione Sicilia nel giudizio di reclamo, la corte di appello, ai sensi dell'art.221 della Legge n.77/2020 di conv. con mod. del D.L. n.34/2020 (emergenza COVID), aveva disposto la trattazione scritta dell'udienza assegnando termine alle parti per depositare "note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni" e che, nelle note depositate, egli aveva chiesto un termine per replicare alle difese della controparte che il giudice - assumendo, come si leggerebbe in Poliweb, che la causa era stata posta in decisione "con rinuncia ai termini"- non gli aveva concesso, impedendogli così di esporre i fatti in contrasto con quelli posti a base della decisione. Deduce, in particolare, che la corte territoriale:
i) ha affermato che gli avvisi di accertamento prodotti da Riscossione Sicilia non erano stati impugnati, senza tener conto che il termine per dette impugnazioni scadeva dopo quello per proporre reclamo, non consentendogli di documentare, in contrario, la pendenza dei relativi giudizi di impugnazione dinanzi alla Commissione Tributaria;
ii) ha escluso che egli esercitasse attività artigianale, confondendola con l'attività agricola; iii) ha desunto che l'attività di rivendita dei vini avesse natura commerciale da un verbale di accertamento della G.d.F. di cui non aveva potuto contestare le risultanze.
2.2. - Il motivo, oltre che carente sul piano della specificità, perché non riferisce l'esatto contenuto della richiesta - che ora sembra riferita a note ed ora a memorie conclusionali- e non individua i passaggi e la localizzazione specifica dei punti ritenuti rilevanti a validare la tesi del ricorrente, è infondato.
Come si evince dalla sentenza, il reclamo venne depositato in data 8/2/2021 e il termine per note scritte era stato concesso fino al 6/5/2021; dunque, il ricorrente avrebbe ben potuto, con le note autorizzate, illustrare quanto ritenuto opportuno, sia per confutare gli assunti della creditrice istante, che si era costituita il 19/4/2021, sia per illustrare la avvenuta proposizione dell'impugnazione degli avvisi di accertamento, cui riferisce di avere provveduto il 9/3/2021, sia infine, per contestare le risultanze del verbale di accertamento della G.d.F.; inoltre, il ricorrente nemmeno chiarisce perché ciò non abbia fatto nel termine concesso per le note autorizzate.
Va, infine, osservato che il ricorrente non ha dedotto di avere richiesto il termine per le memorie conclusionali e le repliche, ma solo per note: anche qui si palesa la carenza di specificità del motivo.
3.1. - Il secondo motivo denuncia la violazione degli artt. 115 cod. proc. civ. e degli artt. 1, 6, comma 1, e 15, comma 9, della legge fall..
A parere del ricorrente la sentenza è viziata perché la corte di merito, nel ritenere incontestati i crediti di Riscossione Sicilia, non ha verificato la qualità di creditrice, e quindi la legittimazione, dell'istante.
3.2- Il motivo è inammissibile, perché non risulta che col reclamo sia stato eccepito il difetto di legittimazione della creditrice istante.
Va aggiunto che, come riconosciuto dallo stesso ricorrente, questi, pur avendo riferito di voler impugnare gli avvisi di accertamento, non documentò di avere a ciò provveduto, sicché nessun rilievo può essere mosso alla corte di merito sotto tale profilo.
Inoltre l'asserita, avvenuta impugnazione degli avvisi non è circostanza dirimente in relazione alla dichiarazione di fallimento, che verte sull'accertamento dell'insolvenza perché «Ai fini della verifica del requisito di fallibilità previsto dall'art. 1, comma 2, lett. c), l.fall., nel testo introdotto dal D.Lgs. n. 169 del 2007, e necessario, considerare, nell'esposizione debitoria rilevante, anche i crediti contestati, trattandosi di un dato oggettivo, che non può dipendere dall'atteggiamento 0 dall'opinione soggettiva del debitore.» (Cass. n. 20877 del 15/10/2015).
4.1. - Il terzo motivo denuncia la violazione degli artt. 115 e 183, comma 7, 210 cod. proc. civ. e degli artt. 2135 e 2967 cod. civ..
Il ricorrente sostiene che la corte di appello ha errato nel non ammettere i mezzi istruttori da lui articolati al fine di provare la natura agricola dell'attività (prove per testi, richiesta di esibizione dell'estratto storico contributivo dei dipendenti al fine di verificarne le qualifiche, atteso che - a suo dire - l'impresa aveva cessato l'attività del 2013) ad integrazione del materiale istruttorio già in atti, costituito dal decreto del 16/3/2011 del Tribunale di Enna, che aveva rigettato una precedente istanza di fallimento, del contratto di affitto di fondo rustico del 29/10/2005 e del contratto di sub affitto del 12/7/2011.
4.2. - Il motivo è inammissibile.
Occorre premettere che l'avvenuta evocazione di un anteriore decreto del Tribunale di Enna, escludente la fallibilità dell'Azienda OMISSIS in ragione dello svolgimento di attività agricola, non assume alcuna rilevanza ai fini dell’odierna censura; ove anche si voglia prescindere dal fatto che nulla risulta in proposito dalla sentenza e dagli atti interni al giudizio di legittimità, è decisivo osservare che il decreto reiettivo dell'istanza di fallimento - al pari di quello confermativo del rigetto in sede di reclamo - non è idoneo al giudicato (cfr. tra le tante Cass. n.23157/2018; Cass. n. 5069/2017, Cass. n. 6683/2015).
Va, quindi, considerato che «Il vizio di motivazione per omessa ammissione della prova testimoniale o di altra prova può essere denunciato per cassazione solo nel caso in cui essa abbia determinato l'omissione di motivazione su un punto decisivo della controversia e, quindi, ove la prova non ammessa ovvero non esaminata in concreto sia idonea a dimostrare circostanze tali da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l'efficacia delle altre risultanze istruttorie che hanno determinato il convincimento del giudice di merito, di modo che ¡a 'ratio decidendi' venga a trovarsi priva di fondamento. » (Cass. n. 5654/2017; cfr. anche Cass. n.16214/2019).
Nel caso in esame, non è ricavabile né dal capitolo di prova, né dalla documentazione di cui era stata richiesta l'esibizione, il fatto decisivo che l'attività di rivendita concerneva in prevalenza vini prodotti attraverso la trasformazione delle uve raccolte nel fondo. Invero, il capo di prova ha un contenuto valutativo (prevalenza della provenienza dal fondo dei prodotti usati per la trasformazione) e non fatti specificamente individuati, mentre il contratto di affitto e di sub affitto hanno contenuto neutro rispetto alla prova che il ricorrente assume che avrebbe voluto offrire in merito alla commercializzazione "in via prevalente" di prodotti provenienti dalla trasformazione dei frutti del fondo.
5.1. - Il quarto motivo denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt.2135, 2697 cod. civ. e dell'art. 115 cod. proc. civ.
Il ricorrente sostiene che, contrariamente a quanto ritenuto dalla corte del merito, era onere di Riscossione Sicilia allegare e dimostrare che egli svolgeva un'attività non avente ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo ma acquistati da terzi, ovvero di provare la prevalenza dell'attività di commercializzazione rispetto a quella agricola, poiché solo in tal caso egli avrebbe dovuto fornire la prova contraria.
5.2. - Il quinto motivo prospetta la nullità della sentenza ex art.132 cod. proc. civ. e 111 Cost., per motivazione apparente.
Il ricorrente si duole che sia stata attribuita rilevanza, in ordine all'aspetto commerciale dell'attività svolta, alla circostanza che l'impresa era iscritta per la "produzione di vino a carattere non artigianale, e che ciò avrebbe identificato un imprenditore commerciale. Deduce, a tal fine che il carattere artigianale o meno della produzione del vino attiene alla modalità di produzione del vino e non incide circa il carattere commerciale o meno dell'attività.
5.3. - Il sesto motivo denuncia l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, costituito dalla elevata capacità produttiva dell'azienda agricola, risultante dai contratti di affitto e sub-affitto versati in atti, da cui emergevano sia l'estensione dei terreni agricoli irrigui (di circa 200 ettari), sia il lungo elenco di macchinari dati in godimento ai terzi sub-affittuari.
5.4. - Il settimo motivo denuncia la nullità della sentenza ex art.132 cod. proc. civ. e 111 Cost., per motivazione apparente.
Il ricorrente insiste sul fatto che la produzione di vino non artigianale non identifica un'attività commerciale e sostiene che, contrariamente a quanto affermato dalla corte d'appello, lo stesso verbale di accertamento della G.d.F., nel quale si presumeva la natura commerciale dell'attività di rivendita di vini per la mancanza di prova della provenienza del prodotto ceduto, dimostrava che detta attività di rivendita era connessa a quella agricola.
5.5. - I motivi, da trattare congiuntamente per connessione, sono in parte inammissibili e in parte infondati.
5.6. - La corte di appello ha affermato che la natura esclusivamente agricola dell'impresa non poteva essere desunta dalla sola iscrizione nella sezione speciale del Registro delle Imprese, priva di carattere costitutivo, osservando che l'attività primaria - risultante dalla visura CCIAA consisteva in "colture vinicole e relativa produzione di vino a carattere non artigianale", ha rimarcato che tale ultima attività in astratto identificava un imprenditore commerciale ed ha rilevato che il ricorrente non aveva provato la sussistenza delle condizioni di esenzione riconducibili all'applicabilità dell'art.2135, terzo comma, cod. civ. (criterio del prevalente utilizzo di prodotti ottenuti dalla coltivazione del fondo).
5.7. - Tale decisione e immune da vizi ed il ricorrente non mostra di coglierne l'esatta ratio, perché focalizza la sua attenzione sul riferimento al profilo della "non artigianalità" della produzione dei vini commercializzati, mentre la decisione impugnata è focalizzata sull'attività di commercializzazione di vino (senza che alcun dirimente e decisivo rilievo abbia la artigianalità o meno della produzione) e sulla mancanza di prova che si trattasse di attività connessa a quella agricola perché avente ad oggetto in prevalenza vini ottenuti dalla trasformazione delle uve raccolte nel fondo.
Tale prova, contrariamente a quanto si sostiene nel quarto motivo, doveva essere fornita dal ricorrente.
Per consolidati principi, infatti, «L'esenzione dell'imprenditore agricolo dal fallimento viene meno ove non sussista, di fatto, il collegamento funzionale della sua attività con la terra, intesa come fattore produttivo, o quando le attività connesse di cui all'art. 2135, comma 3, c.c. assumano rilievo decisamente prevalente, sproporzionato rispetto a quelle di coltivazione, allevamento e silvicoltura, gravando su chi invochi l'esenzione, sotto il profilo della connessione tra la svolta attività di trasformazione e commercializzazione dei prodotti ortofrutticoli e quella tipica di coltivazione ex art. 2135, comma 1, c.c., il corrispondente onere probatorio.» (Cass. n. 16614 del 08/08/2016) ed ancora, «L'esenzione dell'imprenditore agricolo dal fallimento postula la prova - da parte di chi la invoca in ossequio all'art. 2697, comma 2, c.c. e del principio di vicinanza della prova - della sussistenza delle condizioni per ricondurre l'attività di commercializzazione dei prodotti agricoli esercitata nell'ambito di cui all'art. 2135, comma 3, c.c., dovendosi segnatamente dimostrare che essa ha come oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo.» (Cass. n. 1049 del 21/01/2021).
È stato altresì chiarito «che l'esenzione dell'imprenditore agricolo da! fallimento viene meno ove non sussista, di fatto, il collegamento funzionale della sua attività con la terra, intesa come fattore produttivo, o quando le attività connesse di cui all'art. 2135, terzo comma, cod. civ. assumano rilievo decisamente prevalente, sproporzionato rispetto a quelle di coltivazione, allevamento e silvicoltura, gravando su chi invochi l'esenzione, sotto il profilo della connessione tra la svolta attività di trasformazione e commercializzazione dei prodotti ortofrutticoli e quella tipica di coltivazione ex art. 2135, primo comma, il corrispondente onere probatorio (Cass. n. 16614-16); in sostanza, l'esonero dall'assoggettamento alla procedura fallimentare dell'imprenditore agricolo non può ritenersi incondizionato, venendo meno quando sia insussistente, di fatto, il collegamento funzionale con la terra intesa come fattore produttivo, o quando le attività connesse di cui all'art. 2135 assumano rilievo decisamente prevalente, sproporzionato rispetto a quelle di coltivazione, allevamento e silvicoltura»; con la precisazione che «l'apprezzamento concreto della ricorrenza dei requisiti di connessione tra attività commerciali e agricole e della prevalenza di queste ultime, da condurre alla luce dell'art. 2135, terzo comma, cod. civ., è rimesso al giudice di merito, restando insindacabile in sede di legittimità se sorretto da motivazione adeguata, immune da vizi logici; e va negata la qualità di impresa agricola quando non risulti la diretta cura di alcun ciclo biologico, vegetale o animale, pur se debba ritenersi superata una nozione meramente "fondiaria" dell'agricoltura, basata unicamente sulla centralità dell'elemento terriero» (cfr. Cass. n. 24995/2010; Cass. n. 23158/2018; Cass. n.5342/2019).
5.8. - Nel caso di specie, quanto dedotto da M. in merito alla estensione del terreno coltivato ed al numero dei lavoratori agricoli ivi impiegati non appare decisivo, perché inidoneo a fornire elementi conferenti all'accertamento della prevalenza del prodotto proprio utilizzato nella vinificazione, mentre vi è l'elemento di prova costituito dal verbale della Guardia di Finanza, che attestava che negli anni di imposta 2012/2015 M. aveva effettuato cessioni di vino di cui non era specificata la provenienza "come risulta dalle fatture attive pervenute ai clienti", a fronte del quale spettava al ricorrente fornire la prova contraria.
Va aggiunto che quanto dedotto circa l'impugnazione degli avvisi di accertamento risulta tardivo, perché non sottoposto all'esame del giudice di merito.
6. In conclusione, il ricorso va rigettato.
Non si provvede sulle spese, in assenza di attività difensiva degli intimati.
Raddoppio del contributo unificato, ove dovuto (Cass. S.U. n. 23535 del 20/9/2019).
P.Q.M.
- La Corte rigetta il ricorso;
- Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, l’8 novembre 2022.
Depositato in Cancelleria il 7 luglio 2023