Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1447 della Commissione del 12 luglio 2023 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda i periodi di approvazione delle sostanze attive Bacillus pumilus QST 2808 e penflufen (Testo rilevante ai fini del SEE).
(Regolamento (UE) 12/07/2023, n. 2023/1447, pubblicato in G.U.U.E. 13 luglio 2023, n. L 178)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE, in particolare l’articolo 17, primo comma,
considerando quanto segue:
(1) L’allegato, parte B, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione elenca le sostanze attive approvate a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009.
(2) Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/2007 della Commissione ha prorogato il periodo di approvazione della sostanza attiva Bacillus pumilus QST 2808 dal 31 agosto 2024 al 31 agosto 2025 e il periodo di approvazione della sostanza attiva penflufen dal 31 gennaio 2024 al 31 maggio 2025, al fine di garantire una distribuzione equilibrata delle responsabilità e del lavoro tra gli Stati membri che fungono da relatori e da correlatori, tenendo conto delle risorse necessarie per la valutazione del rinnovo e la decisione.
(3) Non è stata presentata alcuna domanda di rinnovo dell’approvazione delle sostanze attive interessate conformemente all’articolo 5 del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1740 della Commissione.
(4) La proroga dei periodi di approvazione delle sostanze attive Bacillus pumilus QST 2808 e penflufen prevista dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/2007 non è più giustificata. È pertanto opportuno disporre che l’approvazione di tali sostanze scada alla data in cui sarebbe scaduta in assenza della proroga.
(5) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011.
(6) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 12 luglio 2023
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
ALLEGATO
L’allegato, parte B, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è così modificato:
1) alla riga 55 (Penflufen), sesta colonna (Scadenza dell’approvazione), la data è sostituita dalla data «31 gennaio 2024»;
2) alla riga 75 (Bacillus pumilus QST 2808), sesta colonna (Scadenza dell’approvazione), la data è sostituita dalla data «31 agosto 2024».