Regolamento delegato (UE) 2023/1309 della Commissione del 26 aprile 2023 che modifica il regolamento delegato (UE) 2022/127 per quanto riguarda le disposizioni transitorie e lo rettifica per quanto riguarda talune disposizioni concernenti il FEAGA e il FEASR.
(Regolamento (UE) 26/04/2023, n. 2023/1225, pubblicato in G.U.U.E. 28 giugno 2023, n. L 162)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013, in particolare l’articolo 38, paragrafo 2, l’articolo 47, paragrafo 1, l’articolo 55, paragrafo 6, l’articolo 76, paragrafo 2, l’articolo 94, paragrafi 5 e 6, e l’articolo 105,
considerando quanto segue:
(1) Il regolamento delegato (UE) 2022/127 della Commissione integra il regolamento (UE) 2021/2116 con norme concernenti gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l’uso dell’euro.
(2) Il titolo IV, capo III, del regolamento (UE) 2021/2116 disciplina il controllo delle operazioni delle entità che ricevono o effettuano pagamenti direttamente o indirettamente collegati al sistema di finanziamento del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA), al fine di verificare se le operazioni rientranti nel sistema di finanziamento del FEAGA siano state realmente effettuate e siano state eseguite correttamente. Le misure che, per loro natura, non sono adatte a verifiche ex post mediante il controllo dei documenti commerciali, nonché le misure che prevedono pagamenti per superficie o pagamenti non connessi a documenti commerciali che possono essere sottoposti a controllo dovrebbero essere escluse dall’ambito di applicazione del controllo delle operazioni. A norma dell’articolo 46 del regolamento di esecuzione (UE) 2022/128 della Commissione, il quale stabilisce che il controllo delle operazioni riguarda l’esercizio finanziario FEAGA precedente l’inizio del periodo di controllo, che va ogni anno dal 1° luglio al 30 giugno dell’anno seguente, il controllo delle operazioni interessa anche le operazioni anteriori all’entrata in applicazione del regolamento (UE) 2021/2116. Al fine di assicurare una transizione armoniosa dalle modalità previste dal regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, è opportuno prevedere disposizioni transitorie che escludano dall’ambito di applicazione del controllo delle operazioni le misure precedentemente esentate dal regolamento delegato (UE) n. 907/2014 della Commissione. Poiché tali misure non sono mai state adatte alle verifiche nell’ambito del controllo delle operazioni, la presente modifica dovrebbe applicarsi retroattivamente a decorrere dal 1° gennaio 2023, data di applicazione del regolamento delegato (UE) 2022/127.
(3) Il regolamento delegato (UE) 2022/127 ha abrogato il regolamento delegato (UE) n. 907/2014 a decorrere dal 1° gennaio 2023. Tuttavia l’articolo 40, secondo comma, del regolamento delegato (UE) 2022/127, in cui sono elencate le disposizioni del regolamento delegato (UE) n. 907/2014 che continuano ad applicarsi, non ha tenuto conto del fatto che talune disposizioni devono continuare ad applicarsi in riferimento alle spese sostenute e ai pagamenti effettuati per i regimi di sostegno a norma del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio fino all’anno civile 2022 compreso, alle misure attuate a norma dei regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio (UE) n. 228/2013, (UE) n. 229/2013, (UE) n. 1308/2013 e (UE) n. 1144/2014 fino al 31 dicembre 2022, in riferimento alle spese sostenute e ai pagamenti effettuati per le operazioni attuate a norma del regolamento (UE) n. 1308/2013 dopo il 31 dicembre 2022 e fino alla scadenza di tali regimi di aiuto, e per quanto riguarda l’attuazione dei programmi di sviluppo rurale a norma del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio. Ciò ha creato un vuoto giuridico. È pertanto opportuno rettificare l’articolo 40, secondo comma, del regolamento delegato (UE) 2022/127 aggiungendo all’elenco le disposizioni in questione. Questa rettifica dovrebbe applicarsi retroattivamente a decorrere dal 1° gennaio 2023, data di applicazione del regolamento delegato (UE) 2022/127.
(4) È pertanto opportuno modificare e rettificare di conseguenza il regolamento delegato (UE) 2022/127,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Modifica del regolamento delegato (UE) 2022/127
L’articolo 39 del regolamento delegato (UE) 2022/127 è sostituito dal seguente:
«Articolo 39
Disposizioni transitorie
1. Se un organismo pagatore riconosciuto a norma del regolamento (UE) n. 1306/2013 assume responsabilità di spesa che non aveva in precedenza, esso è riconosciuto con le nuove responsabilità entro il 1° gennaio 2023.
2. Le misure elencate nell’allegato VI del regolamento delegato (UE) n. 907/2014 non sono soggette al sistema di controlli stabilito dal titolo IV, capo III, del regolamento (UE) 2021/2116.».
Articolo 2
Rettifica del regolamento delegato (UE) 2022/127
All’articolo 40, secondo comma, del regolamento delegato (UE) 2022/127, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
«a) gli articoli 5 e 5 bis, l’articolo 7, paragrafi 3 e 4, l’articolo 10, l’articolo 11, paragrafo 1, secondo comma, e paragrafo 2, gli articoli 12 e 13 e l’articolo 41, paragrafo 5, di tale regolamento delegato continuano ad applicarsi:
i) in riferimento alle spese sostenute e ai pagamenti effettuati per i regimi di sostegno a norma del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per l’anno civile 2022 e anteriormente;
ii) per le misure attuate fino al 31 dicembre 2022 a norma dei regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 229/2013, (UE) n. 1308/2013 e (UE) n. 1144/2014;
iii) per i regimi di aiuto di cui all’articolo 5, paragrafo 6, primo comma, lettera c), e all’articolo 5, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2021/2117 del Parlamento europeo e del Consiglio in riferimento alle spese sostenute e ai pagamenti effettuati per le operazioni attuate a norma del regolamento (UE) n. 1308/2013 dopo il 31 dicembre 2022 e fino alla scadenza di tali regimi di aiuto; e
iv) per quanto concerne il FEASR, in riferimento alle spese sostenute dai beneficiari e ai pagamenti effettuati dall’organismo pagatore nel quadro dell’attuazione dei programmi di sviluppo rurale a norma del regolamento (UE) n. 1305/2013;
Articolo 3
Entrata in vigore e applicazione
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2023.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 26 aprile 2023
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN