Decisione (UE) 2023/1313 della Commissione del 22 giugno 2023 che approva, a nome dell’Unione europea, le modifiche all’allegato 14-B dell’accordo tra l’Unione europea e il Giappone per un partenariato economico.
(Decisione (UE) 22/06/2023, n. 2023/1313, pubblicata in G.U.U.E. 28 giugno 2023, n. L 162)
La Decisione della Commissione 22 giugno 2023, n. 2023/1313 è riportata nel testo vigente aggiornato secondo la rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 27 luglio 2023, n. L 188.
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la decisione (UE) 2018/1907 del Consiglio, del 20 dicembre 2018, relativa alla conclusione dell’accordo tra l’Unione europea e il Giappone per un partenariato economico, in particolare l’articolo 4,
considerando quanto segue:
(1) L’accordo tra l’Unione europea e il Giappone per un partenariato economico (di seguito l’«accordo») è entrato in vigore il 1° febbraio 2019.
(2) In sede di comitato per la proprietà intellettuale, l’Unione europea e il Giappone (di seguito le «parti») hanno confermato che ogni anno, a partire dal 2020 e fino al 2022, il comitato misto prenderà in considerazione fino a 28 nomi rispettivamente dell’Unione europea e del Giappone da proteggere come indicazioni geografiche (di seguito «IG») e da aggiungere all’allegato 14-B dell’accordo, a condizione che tali nomi siano protetti come indicazioni geografiche a livello interno. Il 1° febbraio 2021 e il 1° febbraio 2022, conformemente all’articolo 14.30 dell’accordo, nell’allegato 14-B dell’accordo sono state aggiunte, rispettivamente, 28 indicazioni geografiche dell’Unione europea e 28 indicazioni geografiche del Giappone. Per quanto riguarda la terza aggiunta di indicazioni geografiche nell’allegato 14-B, le parti hanno confermato che essa avrà luogo nel 2023 anziché nel 2022 e che tale aggiunta sarà effettuata in due occasioni distinte nel 2023: una per le 28 indicazioni geografiche dell’Unione europea e per le 14 indicazioni geografiche del Giappone e l’altra per il resto delle indicazioni geografiche agricole giapponesi. L’articolo 14.30 dell’accordo prevede la possibilità di aggiungere nuove indicazioni geografiche nell’allegato 14.B dell’accordo, da adottare previo espletamento della procedura di opposizione ed esame delle indicazioni geografiche secondo quanto disposto nell’articolo 14.25, paragrafo 4, dell’accordo, con reciproca soddisfazione di entrambe le parti.
(3) A seguito della richiesta delle parti e a norma dell’articolo 14.30, paragrafo 1, l’Unione europea ha completato la procedura di opposizione e l’esame di altre 14 indicazioni geografiche del Giappone e il Giappone ha completato la procedura di opposizione e l’esame di altre 28 indicazioni geografiche dell’Unione europea. Tali indicazioni geografiche dovrebbero essere aggiunte rispettivamente nell’elenco delle indicazioni geografiche dello Stato membro corrispondente dell’Unione e nell’elenco delle indicazioni geografiche del Giappone.
(4) L’articolo 14.53, paragrafo 3, dell’accordo dispone che il comitato per la proprietà intellettuale, istituito a norma dell’articolo 22.3 dell’accordo, formuli raccomandazioni al comitato misto istituito a norma dell’articolo 22.1 dell’accordo riguardo alle modifiche dell’allegato 14-B su richiesta di una parte.
(5) A norma dell’articolo 22.1, paragrafo 5, dell’accordo, il comitato misto può adottare decisioni volte a modificare l’accordo in casi specifici, compresa la modifica dell’allegato 14-B, conformemente alle rispettive procedure giuridiche interne delle parti.
(6) Il 12 giugno 2023 il comitato per la proprietà intellettuale ha raccomandato al comitato misto di modificare di conseguenza l’allegato 14-B dell’accordo.
(7) È pertanto opportuno modificare di conseguenza l’allegato 14-B dell’accordo e approvare tali modifiche a nome dell’Unione,
DECIDE:
Articolo 1
Le modifiche dell’allegato 14-B dell’accordo di cui al progetto di decisione del comitato misto sono approvate a nome dell’Unione europea.
Il testo dell’accordo di modifica, in forma di progetto di decisione del comitato misto, è allegato alla presente decisione.
Articolo 2
Il rappresentante dell’Unione europea in seno al comitato misto è autorizzato ad approvare l’adozione della decisione del comitato misto a nome dell’Unione europea.
Articolo 3
La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
L’accordo di modifica di cui all’allegato è pubblicato in forma di decisione del comitato misto nella Gazzetta ufficiale dell’Unione dopo l’adozione da parte del comitato misto.
Fatto a Bruxelles, il 22 giugno 2023
Per la Commissione
Janusz WOJCIECHOWSKI
Membro della Commissione
ALLEGATO
DECISIONE N. X/2023 DEL COMITATO MISTO A NORMA DELL’ACCORDO TRA L’UNIONE EUROPEA E IL GIAPPONE PER UN PARTENARIATO ECONOMICO
del [data]
relativa alla modifica dell’allegato 14-B sulle indicazioni geografiche
Il COMITATO MISTO,
visto l’accordo tra l’Unione europea e il Giappone per un partenariato economico (di seguito l’«accordo»), in particolare gli articoli 14.30 e 22.2,
considerando quanto segue:
(1) L’accordo è entrato in vigore il 1° febbraio 2019.
(2) In sede di comitato per la proprietà intellettuale, l’Unione europea e il Giappone (di seguito le «parti») hanno confermato che ogni anno, a partire dal 2020 e fino al 2022, il comitato misto prenderà in considerazione fino a 28 nomi rispettivamente dell’Unione europea e del Giappone da proteggere come indicazioni geografiche (di seguito «IG») e da aggiungere all’allegato 14-B dell’accordo, a condizione che tali nomi siano protetti come indicazioni geografiche a livello interno. Il 1° febbraio 2021 (1) e il 1° febbraio 2022 (2), rispettivamente, conformemente all’articolo 14.30 dell’accordo, nell’allegato 14-B dell’accordo sono state aggiunte 28 indicazioni geografiche dell’Unione europea e 28 indicazioni geografiche del Giappone. Per quanto riguarda la terza aggiunta di indicazioni geografiche nell’allegato 14-B, le parti hanno confermato che essa avrà luogo nel 2023 anziché nel 2022 e che tale aggiunta sarà effettuata in due occasioni distinte nel 2023: una per le 28 indicazioni geografiche dell’Unione europea e 14 indicazioni geografiche del Giappone e l’altra per il resto delle indicazioni geografiche agricole giapponesi.
(3) A seguito della richiesta delle parti e a norma dell’articolo 14.30, paragrafo 1, l’Unione europea ha completato la procedura di opposizione e l’esame di altre 14 indicazioni geografiche del Giappone e il Giappone ha completato la procedura di opposizione e l’esame di altre 28 indicazioni geografiche dell’Unione europea.
(4) Il 12 giugno 2023 a norma dell’articolo 14.53, paragrafo 3, dell’accordo il comitato per la proprietà intellettuale ha raccomandato al comitato misto di modificare di conseguenza l’allegato 14-B dell’accordo.
(5) Le parti hanno completato le procedure interne necessarie per l’adozione della decisione da parte del comitato misto ai sensi dell’accordo e si adoperano per scambiarsi in tempi rapidi le note diplomatiche che confermano le modifiche dell’accordo entro dieci giorni lavorativi dall’adozione della decisione.
(6) Di conseguenza è opportuno che l’allegato 14-B dell’accordo sia modificato a norma dell’articolo 23.2, paragrafo 3, punto 4, lettera g), dell’accordo.
(7) Le parti hanno confermato che entrambe continueranno a collaborare strettamente per aggiungere nell’allegato 14-B ulteriori indicazioni geografiche dell’Unione europea e del Giappone da proteggere, in considerazione degli interessi di ciascuna parte, al fine di aggiungere ulteriori indicazioni geografiche dell’Unione europea e del Giappone a decorrere dal 1° gennaio 2025.
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
a) Nell’allegato 14-B, parte 1, sezione A, dell’accordo, le indicazioni geografiche elencate nell’allegato 1 della presente decisione sono aggiunte all’elenco corrispondente di indicazioni geografiche del rispettivo Stato membro dell’Unione europea.
b) Nell’allegato 14-B, parte 1, sezione B, dell’accordo, le indicazioni geografiche elencate nell’allegato 2 della presente decisione sono aggiunte all’elenco di indicazioni geografiche del Giappone.
c) Nell’allegato 14-B, parte 2, sezione A, dell’accordo, le indicazioni geografiche elencate nell’allegato 3 della presente decisione sono aggiunte all’elenco corrispondente di indicazioni geografiche del rispettivo Stato membro dell’Unione europea.
d) Nell’allegato 14-B, parte 2, sezione B, dell’accordo, le indicazioni geografiche elencate nell’allegato 4 della presente decisione sono aggiunte all’elenco di indicazioni geografiche del Giappone.
Articolo 2
a) Il comitato misto deciderà in merito all’ulteriore aggiunta, entro la fine di quest’anno (2023), nell’allegato 14-B dell’accordo, di un numero massimo di 6 nomi provenienti dal Giappone, da proteggere come indicazioni geografiche a norma dell’accordo, a condizione che tali nomi siano indicazioni geografiche protette nel territorio del Giappone in conformità alle sue disposizioni legislative e regolamentari.
b) Nel 2025 il comitato misto deciderà in merito a un’ulteriore aggiunta nell’allegato 14-B dell’accordo di un numero sufficiente di indicazioni geografiche dell’Unione europea e del Giappone da proteggere come indicazioni geografiche a norma dell’accordo, in modo soddisfacente per entrambe le parti, che rispecchi il livello di attuazione delle politiche in materia di indicazioni geografiche nei rispettivi territori, a condizione che tali nomi siano indicazioni geografiche protette nel territorio della parte in conformità alle sue disposizioni legislative e regolamentari.
Articolo 3
La presente decisione è redatta in duplice esemplare. L’articolo 1 e gli allegati della presente decisione sono redatti in duplice esemplare nelle lingue facenti fede dell’accordo di cui all’articolo 23.8, paragrafo 1, del medesimo, tutti i testi facenti ugualmente fede.
Articolo 4
La presente decisione è attuata dalle parti conformemente all’articolo 22.2, paragrafo 1, dell’accordo. Le modifiche dell’accordo adottate con la presente decisione sono confermate dallo scambio di note diplomatiche ed entrano in vigore al momento di tale scambio a norma dell’articolo 23.2, paragrafo 3, dell’accordo.
Per il comitato misto,
Copresidente [del Giappone]
Copresidente [dell’UE]
ALLEGATO 1
CROAZIA
|
Nome da proteggere |
Traslitterazione in giapponese (a titolo informativo) |
Categoria di prodotto e breve descrizione [tra parentesi quadre, a titolo informativo] |
|
Korčulansko maslinovo ulje |
コルチュランスコ・マスリノヴォ・ウリエ |
Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.) [olio d’oliva] |
FRANCIA
|
Nome da proteggere |
Traslitterazione in giapponese (a titolo informativo) |
Categoria di prodotto e breve descrizione [tra parentesi quadre, a titolo informativo] |
|
Époisses |
エポワス |
Formaggi |
|
Mont d’Or/Vacherin du Haut-Doubs |
モン・ドール/ヴァシュラン・デュ・オー・ドゥー |
Formaggi |
|
Raclette de Savoie |
ラクレット・ド・サヴォワ |
Formaggi |
GRECIA
|
Nome da proteggere |
Traslitterazione in giapponese (a titolo informativo) |
Categoria di prodotto e breve descrizione [tra parentesi quadre, a titolo informativo] |
|
Λακωνία (traslitterazione in caratteri latini: Lakonia) |
ラコニア |
Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.) [olio d’oliva] |
ITALIA
|
Nome da proteggere |
Traslitterazione in giapponese (a titolo informativo) |
Categoria di prodotto e breve descrizione [tra parentesi quadre, a titolo informativo] |
|
Cotechino Modena |
コテキーノ・モデナ |
Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.) [salsiccia di maiale] |
|
Finocchiona |
フィノッキオーナ |
Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.) [prosciutto di maiale] |
|
Limone di Siracusa |
リモーネ・ディ・シラクーザ |
Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati [agrumi] |
SPAGNA
|
Nome da proteggere |
Traslitterazione in giapponese (a titolo informativo) |
Categoria di prodotto e breve descrizione [tra parentesi quadre, a titolo informativo] |
|
Ajo Morado de Las Pedroñeras |
アホ・モラド・デ・ラス・ペドロニェラス |
Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati [aglio] |
|
Arzúa-Ulloa |
アルスア・ウジョア |
Formaggi |
|
Melocotón de Calanda |
メロコトン・デ・カランダ |
Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati [pesche] |
|
Queso de Valdeón |
ケソ・デ・バルデオン |
Formaggi |
|
Queso de Murcia al vino |
ケソ・デ・ムルシア・アル・ビノ |
Formaggi |
|
San Simón da Costa |
サン・シモン・ダ・コスタ |
Formaggi |
|
Vinagre de Jerez |
ビナグレ・デ・ヘレス |
Altri prodotti dell’allegato I del TFUE (spezie ecc.) [aceto] |
ALLEGATO 2
|
Nome da proteggere |
Traslitterazione in caratteri latini (a titolo informativo) |
Categoria di prodotto e breve descrizione [tra parentesi quadre, a titolo informativo] |
|
大口れんこん/Okuchi Renkon |
Okuchi Renkon |
Prodotti agricoli [radice di loto] |
|
氷見稲積梅/Himi Inazumiume |
Himi Inazumiume |
Prodotti agricoli [ume (albicocca giapponese)] |
|
種子島安納いも/TANEGASHIMA ANNOU SWEETPOTATO/Tanegashima Annou Imo |
Tanegashima Annou Imo |
Prodotti agricoli [patata dolce] |
|
飛騨牛/Hidagyu/Hida Beef |
Hida Gyu |
Carni fresche [manzo] |
|
伊達のあんぽ柿/DATE NO ANPO GAKI/DATE NO ANPO KAKI |
Date no Anpo Gaki/Date no Anpo Kaki |
Prodotti agricoli trasformati [caco giapponese essiccato] |
|
サヌキ白みそ/Sanuki shiro miso |
Sanuki Shiro Miso |
Condimenti e zuppe [pasta di miso] |
|
たむらのエゴマ油/Tamura no egoma oil/Tamura no egoma abura |
Tamura no Egoma Abura |
Oli e grassi [olio di perilla] |
ALLEGATO 3
AUSTRIA
|
Nome da proteggere |
Traslitterazione in giapponese (a titolo informativo) |
Categoria di prodotto e breve descrizione [tra parentesi quadre, a titolo informativo] |
|
Pálinka (3) (traduzione in giapponese: パーリンカ) |
パーリンカ |
Bevande spiritose |
BULGARIA
|
Nome da proteggere |
Traslitterazione in giapponese (a titolo informativo) |
Categoria di prodotto e breve descrizione [tra parentesi quadre, a titolo informativo] |
|
Карнобатска гроздова ракия/Гроздова ракия от Карнобат/Karnobatska grozdova rakya/Grozdova rakya ot Karnobat |
カルノバトスカ・グロズドヴァ・ラキヤ/グロズドヴァ・ラキヤ・オト・カルノバト |
Bevande spiritose |
FRANCIA
|
Nome da proteggere |
Traslitterazione in giapponese (a titolo informativo) |
Categoria di prodotto e breve descrizione [tra parentesi quadre, a titolo informativo] |
|
Bourg/Côtes de Bourg/Bourgeais |
ブール/コート・ドゥ・ブール/ブルジェ |
Vino |
|
Cassis |
カシー |
Vino |
|
Cassis de Bourgogne |
カシス・ドゥ・ブルゴーニュ |
Bevande spiritose |
|
Nome da proteggere |
Traslitterazione in giapponese (a titolo informativo) |
Categoria di prodotto e breve descrizione [tra parentesi quadre, a titolo informativo] |
|
Entre-deux-Mers |
アントル・ドゥー・メール |
Vino |
|
Fronsac |
フロンサック |
Vino |
|
Listrac-Médoc |
リストラック・メドック |
Vino |
|
Moulis/Moulis-en-Médoc |
ムーリ/ムーリ・ザン・メドック |
Vino |
UNGHERIA
|
Nome da proteggere |
Traslitterazione in giapponese (a titolo informativo) |
Categoria di prodotto e breve descrizione [tra parentesi quadre, a titolo informativo] |
|
Pálinka (4) (traduzione in giapponese: パーリンカ) |
パーリンカ |
Bevande spiritose |
ROMANIA
|
Nome da proteggere |
Traslitterazione in giapponese (a titolo informativo) |
Categoria di prodotto e breve descrizione [tra parentesi quadre, a titolo informativo] |
|
Pălincă (traduzione in giapponese: パリンカ) |
パリンカ |
Bevande spiritose |
SLOVENIA
|
Nome da proteggere |
Traslitterazione in giapponese (a titolo informativo) |
Categoria di prodotto e breve descrizione [tra parentesi quadre, a titolo informativo] |
|
Kras |
クラス |
Vino |
SPAGNA
|
Nome da proteggere |
Traslitterazione in giapponese (a titolo informativo) |
Categoria di prodotto e breve descrizione [tra parentesi quadre, a titolo informativo] |
|
Montsant |
モンサン |
Vino |
|
Ribeiro |
リベイロ |
Vino |
ALLEGATO 4
|
Nome da proteggere |
Traslitterazione in caratteri latini (a titolo informativo) |
Categoria di prodotto e breve descrizione [tra parentesi quadre, a titolo informativo] |
|
佐賀 |
Saga |
Seishu (saké) |
|
大阪 |
Osaka |
Vino |
|
長野 |
Nagano |
Vino |
|
長野 |
Nagano |
Seishu (saké) |
|
山形 |
Yamagata |
Vino |
|
新潟 |
Niigata |
Seishu (saké) |
|
滋賀 |
Shiga |
Seishu (saké) |
(1) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A22021D0109&qid=1635340796840
https://www.mofa.go.jp/mofaj/files/100141732.pdf
(2) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A22022D0138&qid=1675141114801
https://www.mofa.go.jp/mofaj/files/100293455.pdf
(3) Prodotto dell’Austria o dell’Ungheria.
(4) Prodotto dell’Austria o dell’Ungheria.