Disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l'organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025.
(D.L. 22/06/2023, n. 75, pubblicato in G.U. 22 giugno 2023, n. 144)
Il D.L. 22 giugno 2023, n. 75 (convertito con modificazioni dalla L. 10 agosto 2023, n. 112, pubblicata in G.U. 16 agosto 2023, n. 190), in vigore dal 23 giugno 2023, è riportato per estratto nel testo vigente.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di definire misure volte a garantire il rafforzamento della capacità amministrativa e dell'organizzazione delle pubbliche amministrazioni;
Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di definire misure per il potenziamento di interventi nel settore agricolo, dello sport e delle politiche del lavoro, nonchè misure per l'organizzazione del Giubileo della Chiesa Cattolica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 15 giugno 2023;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri per la pubblica amministrazione, per lo sport e i giovani, dell'interno, della giustizia, della difesa, dell'economia e delle finanze, dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, del lavoro e delle politiche sociali, dell'istruzione e del merito, dell'università e della ricerca, della cultura, della salute, del turismo, dell'ambiente e della sicurezza energetica e delle infrastrutture e dei trasporti;
Emana
il seguente decreto-legge:
(Omissis)
Capo II
Disposizioni in materia di agricoltura
Art. 29
Misure per il contrasto della peste suina africana
1. All'articolo 2 del decreto-legge 17 febbraio 2022, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2022, n. 29, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole «per prevenire, contenere ed eradicare la peste suina africana» sono sostituite dalle seguenti: «per prevenire ed eradicare la peste suina africana anche mediante misure di contenimento della specie cinghiale (sus scrofa)»;
b) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Il Commissario straordinario di cui al comma 1:
a) coordina i servizi veterinari delle aziende sanitarie locali competenti per territorio, per le finalità dell'eradicamento della peste suina africana e per il contenimento della specie cinghiale;
b) definisce, sentite le regioni interessate, il piano straordinario delle catture a livello nazionale e regionale comprendente l'indicazione dei tempi e degli obiettivi numerici di cattura e, sentito l'ISPRA, di abbattimento e smaltimento, e lo comunica alle regioni;
c) individua all'interno del piano di cui alla lettera b) le aree di stoccaggio degli animali catturati o abbattuti e dell'eventuale smaltimento delle carcasse;
d) ordina alle competenti Autorità regionali di procedere all'attuazione del piano di cui alla lettera b) secondo le modalità previste;
e) monitora le attività delle regioni e verifica il raggiungimento degli obiettivi prefissati nei termini indicati;
f) verifica la regolarità delle procedure dell'abbattimento e della distruzione degli animali infetti e dello smaltimento delle carcasse di suini nonchè le procedure di disinfezione svolte sotto il controllo della ASL competente;
g) in caso di inerzia o mancato raggiungimento degli obiettivi da parte delle competenti autorità regionali attiva la procedura di cui all'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, per l'esercizio dei poteri sostitutivi con le medesime prerogative e strutture regionali, oppure affida a ditte specializzate il servizio a valere sulle risorse disponibili nella contabilità speciale di cui al comma 2-bis del presente articolo.»;
b-bis) dopo il comma 9 sono inseriti i seguenti:
«9-bis. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste e con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, sono nominati tre sub-commissari, cui sono conferiti i seguenti compiti specifici:
a) l'attività di coordinamento di cui al comma 2, lettera a);
b) l'attività di verifica di cui al comma 2, lettera f);
c) l'attività di confronto e di concertazione con le associazioni di categoria delle imprese di distribuzione e di vendita di carni, al fine di promuovere l'immissione nella relativa filiera dei capi della specie cinghiale abbattuti, previa verifica dell'idoneità al consumo alimentare.
9-ter. Per l'esercizio dei compiti di cui al comma 9-bis, i sub-commissari possono avvalersi del supporto dell'Unità centrale di crisi di cui al comma 4 nonché degli enti del Servizio sanitario nazionale e degli uffici competenti in materia di malattie animali delle amministrazioni indicate al comma 5. Ai sub-commissari si applicano, altresì, le disposizioni dei commi 7 e 8».
1-bis. All'articolo 11-bis del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. Le risorse del Fondo nazionale per la suinicoltura, nella misura di 400.000 euro per l'anno 2023, sono altresì destinate a interventi di sostegno e tutela delle aziende faunistico-venatorie e agrituristico-venatorie situate nei comuni interessati dai danni verificatisi nell'anno 2022 a seguito della comparsa della peste suina africana. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste sono definiti i criteri e le modalita' di attribuzione delle risorse di cui al primo periodo»;
b) alla rubrica, dopo le parole: «settore suinicolo» sono aggiunte le seguenti: «e del settore faunistico-venatorio e agrituristico-venatorio».
Art. 30
Potenziamento dei sistemi di controllo sui prodotti agroalimentari e di contrasto alle frodi nelle erogazioni finanziarie all'agricoltura
1. All'articolo 1 del decreto-legge 27 ottobre 1986, n. 701, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1986, n. 898, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. L'AGE-Control S.p.a. svolge, inoltre, le seguenti attività in materia di controlli e di contrasto delle frodi nelle erogazioni finanziarie all'agricoltura:
a) esecuzione dei controlli di conformità alle norme di commercializzazione dei prodotti ortofrutticoli freschi e delle banane sia per il mercato interno sia per l'importazione e l'esportazione;
b) gestione della banca dati nazionale degli operatori ortofrutticoli (BDNOO);
c) esercizio della potestà sanzionatoria per gli illeciti amministrativi di cui al decreto legislativo 10 dicembre 2002, n. 306, fatte salve le competenze attribuite alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano;
d) esecuzione dei controlli ex post di cui al regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021;
e) verifiche istruttorie, contabili e tecniche nei settori di intervento di cui all'articolo 42 del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, nonchè sugli aiuti per la distribuzione di prodotti ortofrutticoli, latte e prodotti lattiero-caseari agli istituti scolastici di cui al regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013;
f) esecuzione dei controlli sulle attività delegate dall'Agenzia per le erogazioni in agricoltura ai sensi del regolamento delegato (UE) 2022/127 della Commissione, del 7 dicembre 2021;
g) ogni altra attività di controllo a essa affidata dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano o dagli organismi pagatori delle regioni o delle province autonome di Trento e di Bolzano sulla base di accordi conclusi ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241».
2. L'AGE-Control S.p.a. procede alla modifica del proprio statuto al fine di renderlo coerente con lo svolgimento delle attività a essa affidate ai sensi delle disposizioni di cui al comma 1.
3. Al decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) i commi 1 e 3, lettere c) e d), dell'articolo 01 sono abrogati;
b) la lettera e) del comma 1 dell'articolo 15-bis è abrogata;
c) le parole: «Titolo II - Soppressione di Agecontrol S.p.a. e successione dei rapporti in SIN S.p.a.» sono soppresse;
d) l'articolo 16 è abrogato.
4. All'articolo 1, comma 516, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo il secondo periodo sono inseriti i seguenti: «Al fine di promuovere e di assicurare l'applicazione della normativa in materia di autorizzazione, erogazione e contabilizzazione degli aiuti e dei contributi in agricoltura, l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura è autorizzata a partecipare alla società dedicata. Lo statuto della società dedicata è conseguentemente modificato».
Art. 31
Disposizioni urgenti di semplificazione per il settore zootecnico
1. Nelle more della realizzazione di un efficiente coordinamento informatico dei dati relativi al patrimonio zootecnico nazionale che garantisca l'operatività della Banca dati unica zootecnica (BDUZ) di cui all'articolo 4, comma 5, del decreto legislativo 11 maggio 2018, n. 52, al fine di assicurare la disponibilità, senza soluzione di continuità ed in forma digitale ed organizzata, dei dati di natura produttiva e riproduttiva, riconducibili all'ambito identificativo, di benessere animale, qualitativo, fisiologico e sanitario è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2023 e di 5 milioni di euro per l'anno 2024 per la prosecuzione del Progetto LEO Livestock Environment Opendata.
2. All'onere derivante dalle disposizioni di cui al comma 1, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2023 e a 5 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
3-bis. All'articolo 23 del decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 134, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 5, le parole: «delle tariffe dovute dagli operatori al Ministero della salute per la gestione e l'aggiornamento della BDN, nonchè» sono sostituite dalle seguenti: «delle tariffe dovute al Ministero della salute» e le parole da: «, tenuto conto» fino alla fine del comma sono soppresse;
b) dopo il comma 5 è inserito il seguente:
«5-bis. E' autorizzata la spesa di 4.450.000 euro annui a decorrere dall'anno 2026 per la gestione e l'aggiornamento della BDN»;
c) al comma 6, le parole: «ai fini della copertura delle spese sostenute per il funzionamento della BDN» sono sostituite dalle seguenti: «per lo svolgimento delle attivita' di cui al comma 5».
3-ter. All'onere derivante dal comma 3-bis, pari a 4.450.000 euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante riduzione, per euro 4.450.000 annui a decorrere dall'anno 2025, delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 32
Completamento della carta dell'uso dei suoli
1. Per consentire la completa realizzazione della Carta dell'uso dei Suoli, nell'ambito del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2023 e di 18 milioni di euro per l'anno 2024.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2023 e 18 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 32-bis
Disposizioni concernenti il Parco nazionale delle Cinque Terre
1. Per il triennio 2023-2025, il Parco nazionale delle Cinque Terre è autorizzato ad assumere 8 unità di personale con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato, di cui 4 unità di funzionari e 4 unità di assistenti, in aggiunta alla dotazione organica vigente, come determinata ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. La dotazione organica è rideterminata in 19 unità, di cui 10 unità di funzionari e 9 unità di assistenti.
2. Per le finalità di cui al comma 1, il Parco è autorizzato, per il medesimo triennio 2023-2025, in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, a bandire procedure concorsuali pubbliche senza obbligo di previo espletamento delle procedure di mobilità, in deroga a quanto previsto dagli articoli 30 e 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a euro 68.000 per l'anno 2023 per lo svolgimento delle procedure concorsuali e a euro 289.668 annui a decorrere dall'anno 2024 per le assunzioni, si provvede a valere sulle risorse del bilancio del Parco nazionale delle Cinque Terre. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto, pari a euro 68.000 per l'anno 2023 e a euro 149.179 annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.
(Omissis)
Art. 44
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 22 giugno 2023
MATTARELLA
Meloni, Presidente del Consiglio dei Ministri
Zangrillo, Ministro per la pubblica amministrazione
Abodi, Ministro per lo sport e i giovani
Piantedosi, Ministro dell'interno
Nordio, Ministro della giustizia
Crosetto, Ministro della difesa
Giorgetti, Ministro dell'economia e delle finanze
Lollobrigida, Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste
Calderone, Ministro del lavoro e delle politiche sociali
Valditara, Ministro dell'istruzione e del merito
Bernini, Ministro dell'università e della ricerca
Sangiuliano, Ministro della cultura
Schillaci, Ministro della salute
Garnero Santanchè, Ministro del turismo
Pichetto Fratin, Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica
Salvini, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
Visto, il Guardasigilli: Nordio