Viticoltura - Impianti viticoli - Rilevata l’esecuzione di interventi in assenza dei necessari titoli edilizi e paesaggistici - Riduzione di superficie boscata per esecuzione di taglio a raso con estirpazione di alberi d’alto fusto e arbusti di varie essenze e realizzazione di opere di movimento terra - Inottemperanza all’ordinanza di rimessa in pristino - Irrogazione di sanzione amministrativa pecuniaria - Impossibilità di rispettare i termini previsti motivata dalla necessità di presentare ad AVEPA la domanda di estirpo degli impianti caricati nello schedario vitivinicolo e di rispettare le tempistiche agrarie - Rigetto dell'istanza cautelare.
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 773 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da M.Z e I.F., rappresentati e difesi dall'avvocato Petra Giacomini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Fregona, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- del provvedimento del Comune di Fregona prot. 2885 di data 12 aprile 2022, recante l'accertamento dell'inottemperanza all'ordinanza di demolizione, rimozione e ripristino n. 3 dell'8 febbraio 2021, l'acquisizione gratuita al patrimonio comunale delle opere e delle aree di pertinenza, nonché l'irrogazione di una sanzione pecuniaria di 20.000 euro;
- del verbale di sopralluogo di data 11 ottobre 2021, con il quale il Comune ha riscontrato il non avvenuto ripristino dello stato dei luoghi (atto non noto);
- dell'ordinanza di ripristino n. 3 dell'8 febbraio 2021 e di ogni altro atto o provvedimento presupposto, conseguente, connesso o collegato, con espresso ma non esclusivo riferimento al verbale di sopralluogo di data 11 ottobre 2021;
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 19/5/2023:
- di tutti i provvedimenti già impugnati con il ricorso introduttivo, nonché dei connessi e collegati, presupposti e conseguenti, incluso il provvedimento prot. 2021, di data 7 marzo 2023, notificato tramite PEC ai sig.ri M.Z. e I.F. in data 8 marzo 2023, avente a oggetto “accertamento inottemperanza all'ordinanza di demolizione n. 03 del 08/02/2021, adottato ai sensi dell'art. 31 del DPR 6 giugno 2001 n. 38 e ss. mm. ii., art. 92 Legge Regionale 27 giugno 1985 n. 61 – Acquisizione delle opere e delle aree catastalmente censite al NTC di Treviso – Comune di Fregona, al Foglio 19, mappali 326, 1126 e Foglio 20 mappali 1699”.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 giugno 2023 la dott.ssa Elena Garbari e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato:
che con ordinanza n. 3 di data 8 febbraio 2021, regolarmente notificata e consolidatasi per mancata impugnazione, il Comune di Fregona ha intimato ai ricorrenti di ripristinare entro 90 giorni lo stato dei terreni di loro proprietà, presso i quali – con sopralluogo del 2 luglio 2020 – era stata rilevata l’esecuzione di interventi in assenza dei necessari titoli edilizi e paesaggistici e, in particolare, la riduzione di superficie boscata quantificata in circa mq 12.550 per esecuzione di taglio a raso, di cui mq 7.094 con estirpazione di alberi d’alto fusto e arbusti di varie essenze, nonché la realizzazione di opere di movimento terra per una superficie quantificata in circa mq 7.094;
che con il ricorso introduttivo del presente gravame i deducenti hanno censurato il provvedimento del 12 aprile 2022, con il quale l’amministrazione comunale ha accertato l’inottemperanza all’ordinanza di rimessa in pristino n. 3/2021, dichiarato l’acquisizione gratuita di diritto al patrimonio comunale dei beni e delle aree di sedime, contestualmente irrogando una sanzione amministrativa pecuniaria di 20.000 euro;
che i ricorrenti hanno dedotto l’illegittimità dell’atto impugnato, allegando di aver ripetutamente comunicato all’Amministrazione l’intenzione di adempiere all’ordine e l’impossibilità di rispettare i termini ivi previsti, stante la necessità di presentare ad AVEPA la domanda di estirpo degli impianti caricati nello schedario vitivinicolo e di rispettare le tempistiche agrarie e che, in considerazione di tali circostanze, con ordinanza 26 settembre 2022, n. 801 l’istanza cautelare è stata accolta ai fini del riesame della determinazione censurata sul gravame, “in ragione delle esigenze e delle criticità evidenziate al Comune dagli interessati prima dell’adozione del censurato accertamento di inottemperanza, ancorché non esplicitate con la presentazione di un’istanza di proroga dei termini di adempimento dell’ingiunzione né con una chiara e completa comunicazione degli adempimenti in corso e del loro esito”;
che l’amministrazione comunale ha quindi disposto il riavvio del procedimento, sollecitando gli interessati alla produzione di osservazioni e documentazione, e all’esito di istruttoria ha assunto il provvedimento n. 2021 di data 7 marzo 2023, che ha nuovamente accertato la mancata ottemperanza all’ingiunzione di rimessa in pristino ed ha conseguentemente disposto l’acquisizione al patrimonio comunale dei beni, e che tale provvedimento è stato oggetto dei motivi aggiunti;
Ritenuto che le censure ivi dedotte non appaiono assistite dal necessario fumus di fondatezza, atteso che la Signora I.F., destinataria dell’ordinanza di ripristino in quanto proprietaria di parte dei terreni, è tenuta a darvi esecuzione ancorché non sia l’esecutrice materiale dei lavori abusivi, che la sanzione acquisitiva è prevista dalla legge, che il termine per l’adempimento del ripristino è stabilito nell’ordinanza 3/2021, mai impugnata dai suoi destinatari, e che eventuali criticità o iniziative intraprese ai fini dell’ottemperanza dovevano essere fatte valere nel contraddittorio procedimentale e non già unicamente in sede giudiziaria, mentre dalla documentazione versata in atti risulta che i deducenti si siano limitati a comunicare ripetutamente all’amministrazione comunale la volontà di ottemperare e il fatto di essersi attivati con AVEPA, senza fornire alcun concreto e puntuale riscontro all’amministrazione in merito agli adempimenti posti in essere, e – da ultimo - che non assumo rilievo, ai fini dello scrutinio di legittimità del provvedimento censurato, le note di AVEPA e della Regione allo stesso successive;
Rilevato, infine, che -a distanza di due anni dall’ordinanza 3/2021 e di quasi tre anni dalla contestazione delle violazioni- i deducenti non hanno ancora ripristinato lo stato dei luoghi;
Ritenuto, pertanto, che l’istanza cautelare non possa trovare accoglimento; l’udienza pubblica per la trattazione nel merito del ricorso introduttivo e dei motivi aggiunti rimane fissata per il 14 dicembre 2023.
Nulla va disposto in punto spese, stante la mancata costituzione dell’intimata amministrazione.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda) respinge l’istanza cautelare.
Nulla per le spese.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 8 giugno 2023 con l'intervento dei magistrati:
Grazia Flaim, Presidente
Elena Garbari, Primo Referendario, Estensore
Andrea Rizzo, Referendario
L'ESTENSORE
Elena Garbari
IL PRESIDENTE
Grazia Flaim