Viticoltura - PRG del Comune le cui norme di attuazione sanciscono il divieto di “attivare iniziative agricole di carattere intensivo” e realizzare “palificate di qualsiasi tipo e materiale” - Insediamento di “una attività agricola di viticoltura di montagna, non intensiva” ricadente all’interno di nuove “Aree di particolare pregio paesaggistico ambientale” - Norme di attuazione del PRG che stabiliscono “divieti di palificazione” - Realizzazione di un nuovo impianto di viti a filare sostenuto da canne di bambù - Successiva sostituzione delle canne di bambù con pali in legno sporgenti dal terreno a cui sono fissati dei fili di acciaio, il tutto ancorato sulle testate delle file mediante tiranti zincati infissi nel terreno - Ordine di demolizione dell'opera realizzata per contrasto con le norme di attuazione del PRG - Impugnazione - Inammissibilità del ricorso per omessa tempestiva impugnazione della variante al PRG posta a fondamento dei provvedimenti impugnati.
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6215 del 2020, proposto da
Michele Zucal, Paolo Zucal, rappresentati e difesi dagli avvocati Andrea Lorenzi, Gabriele Pafundi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Romeno, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall'avvocato Laura Tardivo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Provincia Autonoma di Trento, non costituito in giudizio;
e con l'intervento di
ad opponendum:
Associazione Alta Val di Non Futuro Sostenibile, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesca Fegatelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via degli Scipioni N° 268/A;
per la riforma
della sentenza del T.R.G.A. - DELLA PROVINCIA DI TRENTO n. 00072/2020, resa tra le parti, avente ad oggetto l’ingiunzione di rimessa in pristino a firma del Responsabile dei Servizi Tecnici del Comune di Romeno dd. 27.06.2019 prot. n. 1308 successivamente comunicata nonché tutti gli atti connessi, presupposti e derivati ivi compreso l'art. 45 bis delle Norme di Attuazione del PRG del Comune di Romeno approvato con delibera della Giunta provinciale 2414 di data 29.12.2014
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Romeno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 maggio 2023 il Cons. Luigi Massimiliano Tarantino e uditi per le parti gli avvocati Gabriele Pafundi e Francesca Fegatelli;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso proposto dinanzi al TRGA Trento gli odierni appellanti invocavano l’annullamento dell’ingiunzione di rimessa in pristino a firma del Responsabile dei Servizi Tecnici del Comune di Romeno dd. 27.06.2019 prot. n. 1308 nonché di tutti gli atti connessi, presupposti e derivati ivi compreso l'art. 45 bis delle Norme di Attuazione del PRG del Comune di Romeno approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 2414 dd. 29.12.2014.
I ricorrenti esponevano in fatto di essere proprietari delle particelle fondiarie (pp.ff.) 772/2 e 773/2 situate nel comune catastale (CC) Romeno, ricadenti all’interno delle nuove “Aree di particolare pregio paesaggistico ambientale”, introdotte con il PRG del Comune di Romeno approvato dalla Giunta provinciale nel 2014, le cui norme di attuazione sanciscono il divieto di “attivare iniziative agricole di carattere intensivo” e realizzare “palificate di qualsiasi tipo e materiale” (art. 45 bis). Con nota del 21.09.2017, il signor Michele Zucal, dato atto di essere proprietario, insieme al fratello Paolo, delle pp.ff. 772/2- 773/2- 798/1-800/2 di totali mq 4056 in località Castellazzo c.c. Romeno, ricadenti all’interno delle nuove “Aree di particolare pregio paesaggistico ambientale”, dichiarava di essere intenzionato ad insediare su tali terreni “una attività agricola di viticoltura di montagna, non intensiva”, a suo dire coerente con la qualità di tutela, necessitante però di pali di sostegno, e richiedeva all’Amministrazione comunale un’interpretazione dell’art. 45-bis delle Norme di attuazione, in particolare avuto riguardo ai previsti “divieti di palificazione”. L’amministrazione comunale con note del 04.10.2017 e del 30.01.2018 esprimeva parere negativo. Ciò nonostante, nei mesi seguenti sui terreni de quibus, in assenza di qualsivoglia domanda ed autorizzazione, i ricorrenti realizzavano un nuovo impianto di viti a filare sostenuto da canne di bambù, come accertato dagli Agenti di Polizia Locale con verbale di sopralluogo nr. 2/2018 del 18.09.2018. In seguito le dette canne di bambù venivano sostituite da pali in legno sporgenti dal terreno di circa cm 180 a cui erano fissati dei fili di acciaio, il tutto ancorato sulle testate delle file mediante tiranti zincati infissi nel terreno”. L’opera così realizzata veniva raggiunta dall’ordine di demolizione impugnato per contrasto con le disposizioni di cui all’art. 45-bis delle norme di attuazione del PRG.
2. Il giudice di prime cure, dopo aver disatteso l’eccezione formulata dalla difesa comunale che si doleva dell’inammissibilità del ricorso per omessa tempestiva impugnazione della variante al PRG posta a fondamento dei provvedimenti impugnati, dai ricorrenti, respingeva il ricorso nel merito sulla base delle seguenti considerazioni.
Con riferimento alla lamentata illegittimità del potere esercitato basata sul fatto che non spetterebbe al PRG limitare in capo a soggetti professionalmente qualificati la coltivazione del fondo mediante il divieto di talune forme di coltivazione, le quali atterrebbero allo ius utendi e non allo ius aedificandi, il TAR sosteneva che il potere esercitato trovasse fondamento nell’art. 37, comma 9 lett. b) delle norme di attuazione del Piano Urbanistico Provinciale (PUP) approvato con legge provinciale 27 maggio 2008, n. 5 che testualmente affida al piano regolatore comunale il compito di: “b) indicare, zona per zona o anche distinguendo in ciascuna zona sottoaree omogenee, particolari cautele o prescrizioni da seguire nella tutela e nel potenziamento dell'attività agricola o zootecnica, anche ai fini di protezione ambientale”, nonché nell’articolo 29, comma 3 lett.) h-bis), introdotto nella legge provinciale n. 1 del 2008 dalla legge provinciale 14 maggio 2014, n. 3. Assodata la legittimità del potere esercitato, il TAR vagliava negativamente anche il profilo della dedotta irragionevolezza, illogicità e non proporzionalità dell’esercizio di siffatta prerogativa pianificatoria.
Passando poi all’esame del provvedimento demolitorio impugnato, il TAR escludeva che il potere sanzionatorio fosse correlato ad un cambio di destinazione d’uso, correlato al cambio di coltura da “prato” a “viti” (come sostenuto dai ricorrenti). Inoltre, precisava che l’attività svolta non potesse rientrare nel concetto di “attività libera”, posto che quest’ultima presuppone comunque la conformità alle norme del PRG, tra cui quindi anche all’articolo 45 bis, nella fattispecie palesemente violato.
Quanto alla censura relativa all’assenza del carattere “intensivo” dell’attività svolta, il TAR ribatteva sostenendo l’autonomia tra il divieto di “attivare iniziative agricole di carattere intensivo” e quello di realizzare “palificate di qualsiasi tipo e materiale”. Nel caso di specie era stata accertata la presenza di pali di legno a sostegno delle viti, sicché poteva prescindersi dall’esame del carattere intensivo dell’attività.
3. Avverso la pronuncia indicata in epigrafe propongono appello gli originari ricorrenti che ne chiedono la riforma, lamentandone l’erroneità per le ragioni di seguito illustrate.
3.1. Con il primo motivo di appello è censurata la sentenza nella parte in cui accerta la legittimità del potere esercitato dal Comune nell’ambito della tutela paesaggistico-ambientale del proprio territorio. Le disposizioni ricordate dal TRGA farebbero esclusivamente riferimento all’attività edificatoria e non anche a quella di coltivazione.
3.2. Accertata l’illegittimità della norma di attuazione, con il secondo motivo d’appello si intende far valere l’illegittimità derivata del provvedimento di riduzione in pristino.
3.3. Con il terzo motivo gli appellanti lamentano che il passaggio da coltura prativa a coltura di vite non determinerebbe alcun mutamento di destinazione d’uso, rientrando entrambe nella stessa categoria funzionale di attività agricola (ammessa dal PRG). In ogni caso, il cambiamento riguarderebbe esclusivamente lo ius utendi e non avrebbe alcuna rilevanza sotto il profilo urbanistico – edilizio.
3.4. Con il quarto motivo d’appello si censura l’errore di giudizio in cui sarebbe incorso il Tribunale nell’escludere che l’opera realizzata rientrasse nella categoria delle “attività libere”. Il TRGA avrebbe dovuto considerato che l’attività di impianto di viti non è condizionata né dal rilascio di un provvedimento né dalla presentazione di una comunicazione o di una SCIA, stante la sua irrilevanza sotto il profilo urbanistico – edilizio.
3.5. Con il quinto motivo d’appello i ricorrenti censurano la sentenza nella parte in cui afferma che la norma vieterebbe, indipendentemente dalla tipologia di coltivazione (intensiva o estensiva) le palificazioni. Al contrario, i due divieti sarebbero strettamente collegati sicché sarebbe vietate solo le palificazioni di rilevante impatto e di sostegno a colture intensive.
4. L’amministrazione comunale costituitasi in giudizio contesta le censure mosse con l’atto di appello e ne chiede il rigetto.
5. L’associazione di promozione sociale Alta Val di Non futuro sostenibile costituitasi in giudizio con un atto di intervento ad opponendum depositato in data 14 aprile 2023, argomenta in ordine alla propria legittimazione ad intervenire e invoca la reiezione dell’odierno gravame.
6. Con memoria di replica gli appellanti insistono nelle loro conclusioni.
7. L’appello è infondato e non merita di essere accolto. Prima di procedere al vaglio puntuale dei singoli motivi di appello è opportuno premettere che nell’anno 2014 la zona in esame è stata interessata dall’adozione di una variante puntuale al Piano regolatore generale (PRG) per la tutela delle aree agricole di particolare pregio paesaggistico ed ambientale, debitamente approvata dalla Provincia autonoma di Trento con deliberazione della Giunta provinciale n. 2414 del 29.12.2014. La Variante ha introdotto nella strumentazione urbanistica all’epoca vigente una modifica cartografica, individuando con simbologia apposita (tratteggio puntinato rosso), all’interno delle ordinarie “Aree agricole primarie” ed “Aree agricole secondarie”, le “Aree agricole Primarie di particolare pregio paesaggistico ed ambientale” e le “Aree agricole Secondarie di particolare pregio paesaggistico ed ambientale” ed una correlata modifica normativa (il nuovo articolo 45-bis) alle Norme di attuazione (NdA) del PRG, recante regole di utilizzo, sia di carattere edilizio che colturale, tese alla conservazione dei particolari caratteri morfologici, paesaggistici ed identitari che contraddistinguono la particolare indicazione locale dei “Pradiei”. Dagli atti depositati in giudizio a corredo della citata variante si evince che la stessa pone un vincolo all’esercizio dell’attività agricola sui terreni oggetto dell’odierno contenzioso che si articola tra l’altro nel divieto di attività colturale intensiva e nel divieto di realizzare palificazioni. Ciò con la duplice finalità di mantenere inalterato il paesaggio, tradizionalmente caratterizzato dalla presenza di estesi prati e di contemperare le esigenze dell’attività zootecnica con quella agricola.
7.1. Con il primo motivo di appello si lamenta che la disposizione del PRG oggetto di impugnativa si porrebbe in contrasto con quei contenuti «minimi» che il piano urbanistico provinciale assegna alle aree agricole, giacché in base all’art. 37 delle norme di attuazione del Piano Urbanistico Provinciale (PUP) le zone agricole sarebbero “destinate” allo svolgimento di attività produttive agricole esercitate professionalmente con i relativi impianti, strutture e infrastrutture, con la conseguenza che il P.R.G. non potrebbe precludere la coltivazione di determinate colture, operando un’inammissibile distinzione tra attività colturali ammesse e attività colturali precluse. La tesi degli appellanti non può essere condivisa. Il citato art. 45 bis, infatti, non impone un regime autorizzatorio del tipo di colture da impiantare, vietandone alcune, ma prevede a tutela del paesaggio alcuni limiti generali all’attività agricola e tra questi il divieto di impiantare pali quali quelli oggetto dell’ordinanza di demolizione, la cui realizzazione in modo evidente è idonea ad alterare il paesaggio, determinandone una trasformazione rispetto alla veduta storica e un’alterazione degli equilibri colturali che si riflette sul paesaggio stesso. In questo senso è corretta da parte del TAR l’individuazione della norma che giustifica l’esercizio del potere amministrativo in questione nell’articolo 37, comma 9 lett. b) delle norme di attuazione del Piano Urbanistico Provinciale (PUP) approvato con legge provinciale 27 maggio 2008, n. 5 che testualmente affida al piano regolatore comunale il compito di: “b) indicare, zona per zona o anche distinguendo in ciascuna zona sottoaree omogenee, particolari cautele o prescrizioni da seguire nella tutela e nel potenziamento dell'attività agricola o zootecnica, anche ai fini di protezione ambientale”. Né può sostenersi che l’impianto viticolo caratterizzi il paesaggio dei Pradiei, tanto che sono gli stessi appellanti che propongono una coltivazione di recente creazione, resistente ai parassiti, in grado di fruttificare in assenza di impianto irriguo ad una quota (1000 mt.) solitamente non favorevole per l’impianto di un vitigno. Pertanto, le prescrizioni in questione perseguono in modo logico e proporzionale il fine di conservare i particolari caratteri morfologici, paesaggistici ed identitari che contraddistinguono la particolare indicazione locale dei “Pradiei”.
7.2. La reiezione del primo motivo di appello comporta per le stesse ragioni di ritenere infondato il vizio di illegittimità derivata sostenuto dagli appellanti in relazione all’ordinanza di riduzione in pristino.
7.3. Il terzo e il quarto motivo di appello non colgono nel segno per un chiaro, e comune ad entrambi, errore di prospettiva. Nella fattispecie non è in dubbio la circostanza che possa predicarsi un mutamento di destinazione d’uso, dal momento che i terreni in questione sono in ogni caso utilizzati per attività agricola o che il mutamento di coltura necessiti di un titolo edilizio, in quanto è evidente che si sia in presenza di attività edilizia “libera”. Ma anche quest’ultima deve essere realizzata nel rispetto dei vincoli posti a tutela del paesaggio quali quelli previsti dal citato art. 45 bis, consentendo il mantenimento dei caratteri paesaggistici della zona considerata. In definitiva, nella fattispecie in esame non si è in presenza di un’attività edilizia libera ma di un’attività vietata, rispetto alla quale si giustifica l’intervento di riduzione in pristino a tutela della disciplina urbanistica in questione. Da un lato, va infatti, rammentato che l’art. 78 della legge provinciale n. 15/2015 dispone che gli interventi di edilizia libera devono rispettare la disciplina in materia di tutela del paesaggio. Dall’altro, va ricordato che il comma 2 dell’art. 27 del d.P.R. n. 380/2001, espressamente prevede che l’attività di vigilanza edilizia debba essere esercitata al fine di preservare le prescrizioni contenute nelle disposizioni vincolistiche.
7.4. Da ultimo, anche il quinto motivo di appello con il quale si sostiene che il divieto di impianto dei pali riguardi solo le attività intensive non può essere accolto, risultando evidente ad una piana lettura della norma che la stessa prevede due distinte e autonome prescrizioni e che pertanto il divieto di utilizzare palificazioni non riguarda solo le colture intensive. Non a caso la norma in questione contiene le dette prescrizioni in due distinti commi. Del resto proprio questo aspetto è stato oggetto di due distinti pareri negativi su analoghe richieste degli odierni appellanti.
8. L’appello va dunque respinto. Le spese possono essere compensate in ragione della novità e complessità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 maggio 2023 con l'intervento dei magistrati:
Hadrian Simonetti, Presidente
Luigi Massimiliano Tarantino, Consigliere, Estensore
Giordano Lamberti, Consigliere
Stefano Toschei, Consigliere
Davide Ponte, Consigliere
L'ESTENSORE
Luigi Massimiliano Tarantino
IL PRESIDENTE
Hadrian Simonetti