Organo: Commissione europea
Categoria: Nessuna
Tipo documento: Comunicato UE
Data provvedimento: 15-06-2023
Tipo gazzetta: Gazzetta Ufficiale UE serie L
Data gazzetta: 15-06-2023
Numero gazzetta: 154

Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2023/860 della Commissione, del 25 aprile 2023, che modifica e rettifica il regolamento di esecuzione (UE) 2022/128 per quanto riguarda la trasparenza, la dichiarazione di gestione, l’organismo di coordinamento, l’organismo di certificazione e talune disposizioni per il FEAGA e il FEASR.

(Comunicato di rettifica 15/06/2023, pubblicato in G.U.U.E. 15 giugno 2023, n. L 154)

 

Pagina 28, allegato, rettifica dell’allegato VIII del regolamento di esecuzione (UE) 2022/128, titolo dell’allegato VIII,

anziché:

«INFORMAZIONI A FINI DI TRASPARENZA A NORMA DELL’ARTICOLO 58»,

leggasi:

«INFORMAZIONI A FINI DI TRASPARENZA A NORMA DELL’ARTICOLO 584».



Pagina 28, allegato, rettifica dell’allegato VIII del regolamento di esecuzione (UE) 2022/128, nota 3 dell’allegato VIII,

anziché:

«(3) Le informazioni sulla data di fine dei tipi di interventi sotto forma di pagamenti diretti, dei tipi di intervento per lo sviluppo rurale in relazione a vincoli naturali o ad altri vincoli territoriali specifici e agli svantaggi territoriali specifici derivanti da determinati requisiti obbligatori nonché delle misure di cui ai regolamenti (UE) n. 228/2013 e (UE) n. 229/2013 non sono pertinenti, in quanto tali misure e tipi di intervento sono annuali.

Per la pubblicazione delle informazioni seguenti:

a) le spese incorse e i pagamenti effettuati per i regimi di sostegno a norma del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per l’anno civile 2022 e anteriormente;

b) per le misure attuate a norma dei regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 229/2013, (UE) n. 1308/2013 e (UE) n. 1144/2014 fino al 31 dicembre 2022;

c) per i regimi di aiuto di cui all’articolo 5, paragrafo 6, primo comma, lettera c), e all’articolo 5, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2021/2115 in relazione alle spese incorse e ai pagamenti effettuati per operazioni eseguite in applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 dopo il 31 dicembre 2022 e fino al termine di tali regimi di aiuto; e

d) i pagamenti effettuati dall’organismo pagatore nell’ambito dell’attuazione dei programmi di sviluppo rurale in applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013;

nella presente tabella sono pubblicate solo le informazioni obbligatorie di cui all’articolo 111 del regolamento (UE) n. 1306/2013, le altre colonne sono lasciate in bianco o contrassegnate n.p.»,

leggasi:

«(3) Le informazioni sulla data di fine dei tipi di interventi sotto forma di pagamenti diretti, dei tipi di intervento per lo sviluppo rurale in relazione a vincoli naturali o ad altri vincoli territoriali specifici e agli svantaggi territoriali specifici derivanti da determinati requisiti obbligatori nonché delle misure di cui ai regolamenti (UE) n. 228/2013 e (UE) n. 229/2013 non sono pertinenti, in quanto tali misure e tipi di intervento sono annuali.

(4) Per la pubblicazione delle informazioni seguenti:

a) le spese incorse e i pagamenti effettuati per i regimi di sostegno a norma del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per l’anno civile 2022 e anteriormente;

b) per le misure attuate a norma dei regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 229/2013, (UE) n. 1308/2013 e (UE) n. 1144/2014 fino al 31 dicembre 2022;

c) ai regimi di aiuto di cui all’articolo 5, paragrafo 6, primo comma, lettera c), e all’articolo 5, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2021/2117 in relazione alle spese sostenute e ai pagamenti effettuati per operazioni eseguite in applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 dopo il 31 dicembre 2022 e fino al termine di tali regimi di aiuto; e

d) i pagamenti effettuati dall’organismo pagatore nell’ambito dell’attuazione dei programmi di sviluppo rurale in applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013;

nella presente tabella sono pubblicate solo le informazioni obbligatorie di cui all’articolo 111 del regolamento (UE) n. 1306/2013, le altre colonne sono lasciate in bianco o contrassegnate n.p.».



Pagina 37, allegato, rettifica dell’allegato IX del regolamento di esecuzione (UE) 2022/128, sezione «Misure di cui al titolo III, capo I, del regolamento (UE) n. 1305/2013», punto VI.5, quinta riga, terza colonna della tabella,

anziché:

«Questa misura è finalizzata ad aiutare a migliorare le prestazioni economiche e ambientali delle aziende agricole e delle imprese rurali, a rendere più efficienti i settori della commercializzazione e della trasformazione dei prodotti agricoli, a realizzare l’infrastruttura necessaria allo sviluppo dell’agricoltura e della silvicoltura, e a sostenere gli investimenti non remunerativi necessari per conseguire gli obiettivi ambientali.»,

leggasi:

«Questa misura è finalizzata ad aiutare gli agricoltori a prevenire le calamità naturali e gli eventi catastrofici o a ripristinare il potenziale agricolo danneggiato, subordinatamente al riconoscimento formale da parte della pubblica autorità competente dello Stato membro, al fine di sostenere la redditività e la competitività delle aziende agricole di fronte a tali eventi.».