Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano.
(D.L. 13/06/2023, n. 69, pubblicato in G.U. 13 giugno 2023, n. 136)
Il D.L. 13 giugno 2023, n. 69 (convertito con modificazioni dalla L. 10 agosto 2023, n. 103, pubblicata in G.U. 10 agosto 2023, n. 186), in vigore dal 14 giugno 2023, è riportato nel testo vigente.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77, 87 e 117 della Costituzione;
Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante «Norme generali sulla partecipazione dell’Italia alla formazione e all’attuazione della normativa e delle politiche dell’Unione europea» e, in particolare, l'articolo 37;
Considerato che il numero complessivo delle procedure di infrazione avviate dalla Commissione europea nei confronti della Repubblica italiana è superiore alla media degli altri Stati membri dell’Unione europea comparabili con la Repubblica italiana e che, pertanto, è necessario adottare misure urgenti per ridurre il numero di dette procedure, nonchè per evitare l'applicazione di sanzioni pecuniarie ai sensi dell’articolo 260, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE);
Considerata, altresì, la straordinaria necessità ed urgenza di prevenire l'apertura di nuove procedure di infrazione o l'aggravamento di quelle esistenti, ai sensi degli articoli 258 e 260 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), attraverso l'immediato adeguamento dell’ordinamento nazionale agli atti normativi dell’Unione europea e alle sentenze della Corte di giustizia dell’Unione europea;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 7 giugno 2023;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con i Ministri della giustizia, dell’economia e delle finanze, della salute, dell’università e della ricerca, dell’istruzione e del merito, dell’ambiente e della sicurezza energetica, dell’interno, del lavoro e delle politiche sociali, delle infrastrutture e dei trasporti, dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, per lo sport e i giovani e degli affari esteri e della cooperazione internazionale;
Emana
il seguente decreto-legge:
(omissis)
Art. 6
Disposizioni in materia di pubblicità nel settore sanitario. Caso NIF 2020/4008
1. All’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, il comma 525 è sostituito dal seguente:
«525. Le comunicazioni informative da parte delle strutture sanitarie private di cura e degli iscritti agli albi degli Ordini delle professioni sanitarie di cui al capo II della legge 11 gennaio 2018, n. 3, in qualsiasi forma giuridica svolgano la loro attività, comprese le società di cui all’articolo 1, comma 153, della legge 4 agosto 2017, n. 124, possono contenere unicamente le informazioni di cui all’articolo 2, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, funzionali a garantire il diritto ad una corretta informazione sanitaria, restando escluso, nel rispetto della libera e consapevole determinazione dell’assistito, della dignità della persona e del principio di appropriatezza delle prestazioni sanitarie, qualsiasi elemento di carattere attrattivo e suggestivo, tra cui comunicazioni contenenti offerte, sconti e promozioni, che possa determinare il ricorso improprio a trattamenti sanitari.».
(omissis)
Art. 16
Designazione dell’Autorità per la verifica dell’autenticità delle decisioni sulle spese emesse dall’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale ai sensi dell’articolo 110 del regolamento (UE) 2017/1001
1. Alle formalità previste dall’articolo 110 del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, sul marchio dell’Unione europea, provvede il Ministero della giustizia. A tal fine, il Ministero della giustizia, verificata l'autenticità delle decisioni sulle spese emesse dall’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale, vi appone la formula esecutiva.
(omissis)
Art. 21
Modifica all’articolo 30 della legge 23 luglio 2009, n. 99, in materia di regime di interrompibilità elettrica. Caso SA.50274 (2018/EO)
1. All’articolo 30 della legge 23 luglio 2009, n. 99 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 18 è sostituito dal seguente: «18. Anche in deroga alle disposizioni di cui all’articolo 32, comma 8, l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente definisce i criteri e le modalità per l'assegnazione delle risorse interrompibili, da assegnare con procedure di gara a ribasso, sulla base dei criteri tecnici definiti dalla società Terna S.p.A. coerenti con le esigenze di immediatezza del servizio e nel rispetto dei principi di neutralità tecnologica, cui partecipano utenti finali e accumuli»;
b) il comma 19 è abrogato a decorrere dal 1° gennaio 2024.
2. La società Terna S.p.A., sulla base degli indirizzi del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica e dei criteri e delle modalità definite dall’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, può implementare meccanismi innovativi per la gestione in sicurezza del sistema elettrico nazionale, anche mediante il ricorso a interruzioni istantanee dei carichi, ai sensi del regolamento (UE) 2017/2196 della Commissione, del 24 novembre 2017, e del regolamento (UE) 2022/1854 del Consiglio, del 6 ottobre 2022.
Art. 22
Verifica dell’efficienza degli investimenti nella rete di distribuzione del gas ai fini della copertura tariffaria. Caso EU Pilot 2022/10193/ENER
1. Al comma 4-bis dell'articolo 23 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: «si considerano efficienti e già valutati positivamente ai fini dell'analisi dei costi e dei benefici per i consumatori» sono sostituite dalle seguenti: «sono valutati, ai fini dell'analisi dei costi e dei benefici, tenendo conto delle esternalità positive in relazione al contributo degli interventi medesimi al processo di decarbonizzazione nonchè all'incremento del grado di efficienza e flessibilità delle reti e degli impianti stessi»;
b) il terzo periodo è sostituito dal seguente: «A tal fine l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, nel determinare le tariffe di cui al presente articolo, tiene conto dei maggiori costi di investimento nei comuni di cui al primo periodo nonchè della necessità di remunerare nei comuni medesimi interventi funzionali a garantire l'immissione in rete di gas da fonte rinnovabile».
Art. 22-bis
Modifiche al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, per la completa attuazione della direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019
1. Al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 7, comma 5, primo periodo, le parole: «o a prezzo fisso» sono sostituite dalle seguenti: «e a prezzo fisso»;
b) all'articolo 18:
1) il comma 4 è abrogato;
2) al comma 7, la lettera c) è abrogata.
(omissis)
Art. 25
Modifica al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 198. Caso EU Pilot 10375/22/AGRI.
1. Al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 198, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 1, il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Le disposizioni del presente decreto si applicano alla cessione di prodotti agricoli ed alimentari, eseguite da fornitori che siano stabiliti nel territorio nazionale o da fornitori che siano stabiliti in altri Stati membri o in Paesi terzi quando l'acquirente è stabilito in Italia, indipendentemente dal fatturato dei fornitori e degli acquirenti.»;
b) all’articolo 4, comma 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
«c) l'annullamento da parte dell’acquirente di ordini di prodotti agricoli e alimentari deperibili con un preavviso talmente breve da far ragionevolmente presumere che il fornitore non possa trovare destinazioni alternative per i propri prodotti; un preavviso inferiore a trenta giorni deve essere sempre considerato breve. Con regolamento del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da adottare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuati i casi particolari, nonchè i settori nei quali le parti di un contratto di cessione possono stabilire termini di preavviso inferiori a trenta giorni»;
c) all’articolo 9, il comma 1 è sostituto dal seguente:
«1. Le denunce possono essere presentate all’ICQRF dai soggetti stabiliti nel territorio nazionale, indipendentemente dal luogo di stabilimento del soggetto sospettato di aver attuato una pratica commerciale vietata, oppure all’Autorità di contrasto dello Stato membro in cui è stabilito il soggetto sospettato di aver attuato una pratica commerciale vietata. Le denunce possono essere presentate altresì all’ICQRF da parte di fornitori stabiliti in Stati membri o Paesi terzi quando l'acquirente è stabilito nel territorio nazionale.».
(omissis)
Art. 27
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 13 giugno 2023
MATTARELLA
Meloni, Presidente del Consiglio dei ministri
Fitto, Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR
Nordio, Ministro della giustizia
Giorgetti, Ministro dell’economia e delle finanze
Schillaci, Ministro della salute
Bernini, Ministro dell’università e della ricerca
Valditara, Ministro dell’istruzione e del merito
Pichetto Fratin, Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica
Piantedosi, Ministro dell’interno
Calderone, Ministro del lavoro e delle politiche sociali
Salvini, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
Lollobrigida, Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste
Abodi, Ministro per lo sport e i giovani
Tajani, Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale