Organo: Consiglio di Stato
Categoria: Nessuna
Tipo documento: Sentenza Consiglio di Stato
Data provvedimento: 26-05-2023
Numero provvedimento: 5197
Tipo gazzetta: Nessuna

Settore vinicolo - Domanda di ammissione al finanziamento per l’annualità 2020-2021 del Programma nazionale di sostegno al settore vitivinicolo - Misura Promozione sui mercati dei Paesi terzi -  Regione Veneto - Domanda di partecipazione del Consorzio convogliando anche progetti presentati da alcune consorziate - Preavviso di riduzione del contributo richiesto per la quota parte dei progetti riguardanti una consorziata in quanto l’azienda risulta raggiunta da verbale di accertamento e contestazione per non aver utilizzato totalmente o parzialmente l’autorizzazione per nuovo impianto di viti.



SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 6741 del 2022, proposto da

Consorzio “Il Veneto in un bicchiere” e Società Agricola Vignalta S.s., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, , Guzzo Mario e Gomerio Lucio, in proprio e quali soci amministratori della Società Agricola Vignalta S.s., Portofelloni Service S.r.l., in qualità di socia della predetta società agricola, in persona del legale rappresentante pro tempore, tutti rappresentati e difesi dagli avvocati Giuseppe Farina, Federica Scafarelli e Angelica Maria Nicotina, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio di Federica Scafarelli in Roma, via G. Borsi, n.4;


contro

Regione Veneto, in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Tito Munari, Giacomo Quarneti e Cristina Zampieri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio di Andrea Manzi in Roma, via Alberico II n.33;


nei confronti

Associazione Born To Be Wine, Cantina Delibori Walter S.r.l., Spumanti Dal Din S.r.l., La Vigna S.a.s. di Riva Gianmaria & C., Sacchetto S.r.l., Societá Agricola Lemanzane S.S., A.V.E.P.A. – Agenzia veneta per i pagamenti in agricoltura, non costituite in giudizio;


per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza) n. 397/2022.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Veneto;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 maggio 2023 il Cons. Giovanni Gallone e uditi per le parti gli avvocati Federica Scafarelli e Tito Munari;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


 

FATTO
 

1. In data 20 novembre 2020 il consorzio “Il Veneto in un bicchiere” (di seguito anche solo “Consorzio”), di cui la Società Agricola Vignalta S.S. (di seguito anche solo “Vignalta) è consorziata, ha presentato domanda di ammissione al finanziamento per l’annualità 2020-2021 del Programma nazionale di sostegno al settore vitivinicolo - misura Promozione sui mercati dei paesi terzi, approvato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale del Veneto n. 124 in data 8 ottobre 2020, pubblicato nel B.u.r. n. 153 del 16 ottobre 2020.

La domanda di partecipazione del Consorzio ha convogliato anche i progetti presentati da alcune consorziate per un totale di spesa preventivata pari ad € 1.289.736,00 e un contributo richiesto di € 644.868, pari al 50% della spesa ammissibile. Tra tali progetti ci sono anche quelli della consorziata Vignalta per i quali è stato prevista una spesa pari ad € 64.890,00 per un contributo di € 32.445,00.

1.1 Con nota n. 0547665 del 23 dicembre 2020, il Direttore della Direzione Agroalimentare ha comunicato al Consorzio, ai sensi dell’art. 10-bis della l. 241 del 1990, il preavviso di riduzione del contributo richiesto per la quota parte dei progetti riguardanti la consorziata Vignalta, adducendo la seguente motivazione: “l’azienda SOCIETÀ AGRICOLA VIGNALTA S.S. partita iva 02352580282 risulta raggiunta da verbale di accertamento e contestazione (prot. n. 216879 del 5 novembre 2020) per non aver utilizzato totalmente o parzialmente l’autorizzazione per nuovo impianto di viti rilasciata nel maggio del 2016; tale infrazione comporta tra l’altro, ai sensi dell’art. 69, comma 3 della legge nazionale 238/2016, l’esclusione da 1 a 3 anni dai contributi previsti dalle misure definite nel Programma nazionale di sostegno in cui è ricompresa la Misura Promozione sui mercati dei Paesi terzi”.

La Regione Veneto, pertanto, ha ritenuto di quantificare la spesa ammissibile in € 1.224.846,00 (rispetto a quella preventivata di € 1.289.736,00) per un contributo di € 612.423,00 (rispetto a quello richiesto di € 644.868,00), stralciando il progetto della consorziata Vignalta.

1.2 Con Decreto del Direttore della Direzione Agroalimentare n. 7 del 25 gennaio 2021 (avente ad oggetto “Approvazione dell’elenco ordinato per priorità di punteggio dei progetti regionali ammissibili per la misura dell’OCM vitivinicolo di promozione del vino sui mercati dei paesi terzi e determinazione del contributo concedibile. Decreto del Ministro n. 3893 del 04/04/2019, modificato dal DM n. 6986/2020. Decreto del Direttore della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica del Mi.P.A.A.F. n. 9193815 del 30/09/2020. DPGR n. 124 del 08/10/2020”, pubblicato sul B.u.r. n. 17 del 2021) la Regione Veneto ha, quindi, approvato la graduatoria dei progetti relativa alla procedura di che trattasi, estromettendo i progetti di Vignalta ed escludendo la quota di contributo a questa riferito.

2. Con ricorso notificato il 29 marzo 2021 e depositato il 31 marzo 2021 il Consorzio “Il Veneto in un bicchiere” e la Società Agricola Vignalta S.s., hanno impugnato dinanzi al T.A.R. per il Veneto tale decreto, domandandone in parte qua l’annullamento. Hanno, altresì, contestualmente impugnato:

- in parte qua, l’Allegato A al predetto D.D.R. n. 7 del 25 gennaio 2021, contenente l’elenco ordinato per priorità di punteggio dei progetti regionali di promozione nei mercati dei paesi terzi per l’annualità 2020-2021;

- in parte qua, del Decreto del Direttore della Direzione Agroalimentare della Regione Veneto n. 24 del 5 marzo 2021, avente ad oggetto “Approvazione graduatoria dei progetti regionali ammissibili per la misura dell'OCM vitivinicolo - Promozione del vino sui mercati dei Paesi terzi e determinazione del contributo concedibile a seguito dei controlli precontrattuali operati dall'Agenzia per le erogazioni in agricoltura ai sensi dell'art. 14, comma 2 del decreto ministeriale n. 3893 del 4 aprile 2019. Decreto della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare della pesca e dell'ippica del Mi.P.A.A.F. n. 9193815 del 30 settembre 2020. DPGR n. 124 del 8 ottobre 2020”, pubblicato sul B.u.r. n. 36 del 12 marzo 2021;

- in parte qua, l’Allegato A al predetto D.D.R. n. 24 del 5 marzo 2021, contenente l’elenco ordinato per priorità di punteggio dei progetti regionali di promozione nei mercati dei paesi terzi per l’annualità 2020-2021;

- in parte qua, la Comunicazione del Direttore della Direzione Agroalimentare della Regione Veneto, protocollo n. 0547665 del 23.12.2020, Class. I.710.02.1, avente ad oggetto “Programma nazionale di sostegno al settore vitivinicolo. Misura Promozione sui mercati dei paesi terzi. DM n. 3893/2019, DDM n. 9193815/2020 e DPGR n. 124/2020. Comunicazione di rimodulazione spesa e di contributo ammissibile. Legge n. 241/90 art. 10- bis”;

- in parte qua, il verbale del Comitato Tecnico di Valutazione n. 3 del 13 gennaio 2021;

- ogni altro verbale del Comitato Tecnico di Valutazione eventualmente esistente e non conosciuto, nei limiti dell’interesse dei ricorrenti;

- ogni altro atto presupposto, conseguente e/o connesso ai provvedimenti impugnati.

Hanno, poi, chiesto l’accertamento del proprio diritto ad ottenere l’intero contributo richiesto nonché la conseguente condanna della Regione Veneto ad erogare il suo intero importo.

2.1 A sostegno del ricorso introduttivo di primo grado hanno dedotto le censure così rubricate:

1) eccesso di potere e violazione dell’art. 10 bis della legge n. 241/90, in ragione del difetto di istruttoria e di motivazione, ingiustizia manifesta, irragionevolezza e illogicità, nonché violazione dell’art. 20, comma 2 della legge 689/1981;

2) illegittimità derivata da quella della ordinanza 11 febbraio 2021, n.1, rispetto a cui è richiesto l’accertamento incidentale, pur essendo stata essa impugnata davanti al G.O..

3. Con ordinanza cautelare n. 182/2021, il T.A.R. per il Veneto, preso atto che “a fronte delle osservazioni prodotte dall’interessata in risposta al preavviso, ex art. 10 bis della legge 241 del 1990, di riduzione del finanziamento per le ragioni indicate nella nota del 23 dicembre 2020, la Regione non ha dato conto nel provvedimento finale di aver considerato tali osservazioni e si è limitata ad approvare la graduatoria, che riporta la mancata ammissione della parte di contributo relativa ai progetti della consorziata Vignalta, senza motivare sul punto, mentre il dovere di esame delle memorie prodotte dall'interessato in sede di contraddittorio procedimentale, se pure non comporta l'obbligo di confutazione analitica delle allegazioni presentate, richiede comunque che il provvedimento finale sia corredato da una motivazione che renda, nella sostanza, percepibili le ragioni in base alle quali l'Amministrazione procedente ha ritenuto di non poter accogliere, in tutto o in parte, le osservazioni formulate” e che “quanto dedotto dalla Regione solo in sede del presente ricorso, con riferimento alle previsioni del bando, secondo cui solo se in «regola con la presentazione delle dichiarazioni vitivinicole nell’ultimo triennio» può essere accolta la richiesta presentata dal beneficiario, per cui l’ordinanza ingiunzione dell’11.02.2021 non sarebbe presupposto necessario all’Amministrazione per poter valutare l’ammissibilità o meno del progetto, è da ritenersi una non consentita motivazione postuma”, in accoglimento della domanda cautelare proposta da parte ricorrente, ha disposto il riesame della vicenda amministrativa da parte della Regione Veneto.

4. Con decreto n. 75 del direttore della Direzione agroalimentare, adottato in data 18 giugno 2021 (avente ad oggetto la “Integrazione decreto Direttore della Direzione agroalimentare n. 24 del 5 marzo 2021. Motivazione di esclusione azienda da progetto di promozione dei paesi terzi in ottemperanza dell’ordinanza n. 182 del 29.04.2021 TAR del Veneto”) la Regione Veneto ha, quindi, riesaminato la posizione del Consorzio ricorrente, confermando l’esclusione del contributo richiesto con riferimento all’associata Vignalta, in quanto non avrebbe effettuato la comunicazione di fine dei lavori relativi all’impianto di cui all’autorizzazione numero A1000000001195 nazionale (217383 regionale) entro il termine di legge di sessanta giorni dalla data del 22 maggio 2022.

5. Con ricorso per motivi aggiunti notificato il 20 agosto 2021 e depositato il 10 settembre 2021 il Consorzio “Il Veneto in un bicchiere”, la Società Agricola Vignalta S.s., Guzzo Mario e Gomerio Lucio, in proprio e quali soci amministratori della Società Agricola Vignalta S.s., la Portofelloni Service S.r.l., in qualità di socia della predetta società agricola, hanno impugnato dinanzi al T.A.R. per il Veneto tale secondo decreto, domandandone in parte qua l’annullamento. Hanno, altresì, contestualmente impugnato:

- in parte qua, il Decreto del Direttore della Direzione Agroalimentare della Regione Veneto n. 7 del 25 gennaio 2021, avente ad oggetto “Approvazione dell’elenco ordinato per priorità di punteggio dei progetti regionali ammissibili per la misura dell’OCM vitivinicolo di promozione del vino sui mercati dei paesi terzi e determinazione del contributo concedibile. Decreto del Ministro n. 3893 del 04/04/2019, modificato dal DM n. 6986/2020. Decreto del Direttore della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica del Mi.P.A.A.F. n. 9193815 del 30/09/2020. DPGR n. 124 del 08/10/2020”, pubblicato sul B.u.r. n. 17 del 05.02.2021;

- in parte qua, l’Allegato A al predetto D.D.R. n. 7 del 25 gennaio 2021, contenente l’elenco ordinato per priorità di punteggio dei progetti regionali di promozione nei mercati dei paesi terzi per l’annualità 2020-2021;

- in parte qua, il Decreto del Direttore della Direzione Agroalimentare della Regione Veneto n. 24 del 5 marzo 2021, avente ad oggetto “Approvazione graduatoria dei progetti regionali ammissibili per la misura dell'OCM vitivinicolo - Promozione del vino sui mercati dei Paesi terzi e determinazione del contributo concedibile a seguito dei controlli precontrattuali operati dall'Agenzia per le erogazioni in agricoltura ai sensi dell'art. 14, comma 2 del decreto ministeriale n. 3893 del 4 aprile 2019. Decreto della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare della pesca e dell'ippica del Mi.P.A.A.F. n. 9193815 del 30 settembre 2020. DPGR n. 124 del 8 ottobre 2020”, pubblicato sul B.u.r. n. 36 del 12 marzo 2021;

- in parte qua, l’Allegato A al predetto D.D.R. n. 24 del 5 marzo 2021, contenente l’elenco ordinato per priorità di punteggio dei progetti regionali di promozione nei mercati dei paesi terzi per l’annualità 2020-2021;

- in parte qua, la Comunicazione del Direttore della Direzione Agroalimentare della Regione Veneto, protocollo n. 0547665 del 23.12.2020, Class. I.710.02.1, avente ad oggetto “Programma nazionale di sostegno al settore vitivinicolo. Misura Promozione sui mercati dei paesi terzi. DM n. 3893/2019, DDM n. 9193815/2020 e DPGR n. 124/2020. Comunicazione di rimodulazione spesa e di contributo ammissibile. Legge n. 241/90 art. 10-bis.”;

- in parte qua, il verbale del Comitato Tecnico di Valutazione n. 3 del 13 gennaio 2021;

- ogni altro atto presupposto, conseguente e/o connesso ai provvedimenti impugnati.

Hanno, poi, chiesto l’accertamento del proprio diritto ad ottenere l’intero contributo richiesto nonché la conseguente condanna della Regione Veneto ad erogare il suo intero importo.

5.1 A sostegno del suddetto ricorso per motivi aggiunti di primo grado hanno dedotto le censure così rubricate:

1) violazione ed elusione dell’ordinanza n. 182/2021;

2) violazione dell’art. 21-nonies ed erronea valutazione dei presupposti;

3) eccesso di potere per mancanza dei presupposti di fatto;

4) invalidità derivata da quella della ordinanza 11 febbraio 2021, n.1.

6. Ad esito del relativo giudizio il T.A.R. per il Veneto, con la sentenza indicata in epigrafe, ha respinto il suddetto ricorso, come integrato da motivi aggiunti proposti in corso di causa.

7. Con ricorso notificato il 12 agosto 2022 e depositato lo stesso giorno il Consorzio “Il Veneto in un bicchiere”, la Società Agricola Vignalta S.s., Guzzo Mario e Gomerio Lucio, in proprio e quali soci amministratori della Società Agricola Vignalta S.s., Portofelloni Service S.r.l., in qualità di socia della predetta società agricola, hanno proposto appello avverso la suddetta sentenza chiedendone la riforma previa adozione di misure cautelari ex art. 98 c.p.a..

7.1 A sostegno dell’appello hanno dedotto le censure così rubricate:

1) sull’erronea valutazione del giudice di primo grado in ordine al mancato accoglimento del primo motivo del ricorso per motivi aggiunti concernente la dedotta violazione e/o elusione dell’ordinanza cautelare n. 182/2021; error in iudicando;

2) sull’erronea valutazione del giudice di primo grado in ordine al mancato accoglimento del secondo motivo del ricorso per motivi aggiunti concernente la dedotta violazione dell’art. 21- nonies, l. 241/1990 e, in ogni caso, l’eccesso di potere per mancanza e comunque erronea valutazione dei presupposti di fatto, illogicità, ingiustizia manifesta; error in iudicando;

3) sull’erronea valutazione del giudice di primo grado in ordine al mancato accoglimento del primo motivo del ricorso introduttivo e del terzo motivo del ricorso per motivi aggiunti, concernenti la dedotta illegittimità dei provvedimenti impugnati sotto il profilo dell’eccesso di potere per mancanza dei presupposti di fatto, difetto di istruttoria e di motivazione, ingiustizia manifesta, irragionevolezza, illogicità e violazione del principio di proporzionalità, nonché sotto l’ulteriore profilo della violazione dell’art. 10-bis, l. 241/1990, eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione. violazione dell’art. 20, comma 2, l. 689/1981; error in iudicando;

4) sull’erronea valutazione del giudice di primo grado in ordine al mancato accoglimento del secondo motivo del ricorso introduttivo e del quarto motivo del ricorso per motivi aggiunti, concernenti la dedotta illegittimità dei provvedimenti impugnati in ragione dell’illegittimità dell’ordinanza 11 febbraio 2021, n. 1 opposta dinnanzi al g.o., nonché per vizi autonomi; error in iudicando.

8. In data 16 settembre 2022 si è costituita in giudizio la Regione Veneto chiedendo la reiezione dell’appello e dell’annessa istanza di cautela.

9. Alla camera di consiglio del 22 settembre 2022 fissata per l’esame collegiale dell’istanza di cautela ex art. 98 c.p.a. proposta da parte appellante, il Presidente del Collegio, sull'accordo dei difensori delle parti, ha disposto il rinvio al merito del ricorso all'udienza pubblica a data da destinarsi.

10. Nelle date del 14 e 17 aprile 2023 la Regione Veneto e gli appellanti hanno depositato memorie difensive ex art. 73 c.p.a. insistendo per l’accoglimento delle richieste già formulate.

11. Nelle date del 26 e 27 aprile 2023 le stesse parti hanno depositato memorie in replica.

12. All’udienza pubblica del 18 maggio 2023 la causa è stata trattenuta in decisione.



DIRITTO

 

1. L’appello è infondato e deve essere respinto.

2. Con il primo motivo di appello si censura la sentenza appellata nella parte in cui il T.A.R. ha disatteso il primo motivo del ricorso per motivi aggiunti proposto in primo grado a mezzo del quale è stato impugnato il citato decreto direttoriale n. 75 del 18 giugno 2021, emanato in ottemperanza dell’ordinanza cautelare n. 182/2021 del T.A.R. per il Veneto, deducendone l’illegittimità per violazione o comunque elusione della medesima ordinanza cautelare.

Osserva, in particolare, parte appellante che il giudice di prime cure, rilevato il difetto di istruttoria e di motivazione in violazione dell’art. 10-bis della l. n. 241 del 1990, ha ordinato all’amministrazione regionale il riesame dei provvedimenti impugnati a mezzo del ricorso introduttivo di primo grado tenendo in conto l’apporto procedimentale fornito dagli interessati (e, segnatamente, le controdeduzioni del 4 gennaio 2021 presentate dalla Vignalta, non esaminate in prima battuta).

Sostiene, tuttavia, parte appellante che il prefato decreto direttoriale n. 75 del 18 giugno 2021 adottato dalla Regione Veneto in sede di remand sarebbe elusivo del dictum cautelare sotto più profili:

- da un lato, l’attività di riesame svolta dall’amministrazione non avrebbe dovuto condurre all’adozione di un provvedimento di mera integrazione delle premesse del decreto del Direttore della Direzione agroalimentare n. 24 del 5 marzo 2021, bensì ad un nuovo provvedimento sostitutivo di quello impugnato;

- dall’altro lato dall’esame del citato decreto direttoriale n. 75/2021 emergerebbe che le osservazioni del 4 gennaio 2022 non sono sarebbero state, ancora una volta, esaminate dall’amministrazione regionale, la quale avrebbe fatto riferimento unicamente al contenuto della memoria presentata nel diverso procedimento sanzionatorio;

- il provvedimento sarebbe solo apparentemente motivato in quanto la Regione avrebbe solo dato la parvenza di aver esaminato le osservazioni presentate dalla ricorrente in primo grado (odierna appellante) nel procedimento in questione, limitandosi a ribadire le stesse ragioni espresse nel preavviso di diniego.

Secondo parte appellante avrebbe, dunque, errato il giudice di prime cure nel respingere le doglianze articolate a mezzo del primo motivo del ricorso per motivi aggiunti proposto in primo grado affermando che “la scelta dell’Amministrazione regionale di «integrare» il decreto di approvazione della graduatoria con le motivazioni dell’esclusione del contributo richiesto dalla Vignalta, pur se non del tutto lineare non appare, però, illegittima o elusiva dell’ordinanza di riesame”, che “Integrare l’approvazione della graduatoria con la motivazione ritenuta carente equivale, nella sostanza, alla conferma del provvedimento di approvazione, previa specificazione delle ragioni che hanno condotto all’avversato provvedimento” e, infine, che “l’approvazione di una nuova graduatoria avrebbe impropriamente riguardato anche tutti i soggetti che non sono direttamente interessati dalla vicenda e la cui posizione non risulterebbe modificata dall’accoglimento delle istanze del consorzio ricorrente. Ciò in violazione dei principi di economicità ed efficienza dell’azione amministrativa”.

Si lamenta, in proposito, che il T.A.R. per il Veneto si sarebbe soffermato soltanto sul primo dei suddetti profili di doglianza nel mentre avrebbe del tutto omesso la valutazione degli ulteriori profili di elusione dell’ordinanza cautelare n. 182/2021 dedotti in primo grado.

2.1 Con il secondo motivo di appello si censura la sentenza appellata nella parte in cui il giudice di prime cure avrebbe del tutto mancato di esaminare il secondo motivo del ricorso per motivi aggiunti proposto in primo grado, a mezzo del quale è stata denunciata l’illegittimità del provvedimento di convalida assunto ai sensi dell’art. 21-nonies della legge n. 241/1990 dalla Regione Veneto con il decreto direttoriale n. 75 del 18 giugno 2021 emanato in ottemperanza dell’ordinanza cautelare n. 182/2021 del T.A.R. Veneto.

Osserva, in proposito, parte appellante che, nel caso di specie, il provvedimento originario adottato con Decreto del Direttore della Direzione Agroalimentare della Regione Veneto n. 7 del 25 gennaio 2021 sarebbe stato affetto non da un difetto solo formale di motivazione ma, sul piano sostanziale, dalla mancanza dei presupposti per la sua adozione, di talché, in ossequio alla giurisprudenza di questo Consiglio (Sez. VI, sentenza 27 aprile 2021, n. 3385) non ne sarebbe stata possibile la convalida.

Più nel dettaglio, si deduce che il decreto direttoriale n. 75 del 18 giugno 2021 oggetto di impugnazione in primo grado a mezzo di motivi aggiunti si fonderebbe su un accertamento dei fatti - quello contenuto nella successiva ordinanza ingiunzione A.V.E.P.A. 11 febbraio 2021, n. 1 - completamente errato in quanto detta ordinanza ingiunzione è stata annullata dalla Corte d’Appello di Venezia in sede di giudizio di opposizione con la sentenza n. 86/2022 e si fonderebbe, in ogni caso, sul falso presupposto secondo il quale Vignalta non avrebbe esercitato il diritto di impianto nel triennio.

Si censura, peraltro, la sentenza appellata nella parte in cui il T.A.R. ha evidenziato che “come chiarito negli scritti difensivi della Regione e formalizzato in occasione della riedizione del potere indotta con l’ordinanza di questo Tribunale più sopra ricordata, la mancata ammissione a contributo della domanda formulata nell’interesse della ditta Vignalta non è stata determinata dal fatto che la stessa è stata sanzionata per il suddetto mancato utilizzo dei titoli, ma dalla mancata, regolare, presentazione delle dichiarazioni vitivinicole nell’ultimo triennio, direttamente ed esplicitamente determinante l’impossibilità dell’ammissione al contributo per espressa previsione del bando”. Ciò in quanto:

- detta affermazione sarebbe incompatibile con il dispositivo del decreto direttoriale n. 75 del 18.06.2021 ove il Direttore ha decretato “di integrare le premesse del Decreto del Direttore della Direzione agroalimentare n. 24 del 05/03/2021 con il seguente testo: «CONSIDERATO che quanto 17 dichiarato dall’azienda ‘Società Agricola Vignalta S.S.’ a riscontro della nota regionale prot. n. 547665 del 23/12/2020, dimostra che la stessa non ha impiegato nei tre anni di validità (23/05/2016 – 22/05/2019) l’autorizzazione per nuovo impianto numero A1000000001195 nazionale (217383 regionale) in una comunicazione di fine lavori impianto, commettendo l’infrazione di cui al comma 3 dell’articolo 62 del Reg. UE n.1308/2013, condotta omissiva da sanzionare ai sensi del comma 3 dell’articolo 69 della Legge n. 238/2016 anche con l’esclusione, fino a tre anni, dalle misure del Programma Nazionale di Sostegno al settore vitivinicolo (OCM Vitivinicola)»”;

- all’interno del decreto direttoriale n. 75/2021, non verrebbe fatto alcun riferimento alla disposizione del bando regionale asseritamente violato.

2.2 Con il terzo motivo di appello si censura la sentenza impugnata nella parte in cui il giudice di prime cure ha ritenuto che:

- “la mancata ammissione a contributo della domanda formulata nell’interesse della ditta Vignalta non è stata determinata dal fatto che la stessa è stata sanzionata per il suddetto mancato utilizzo dei titoli, ma dalla mancata, regolare, presentazione delle dichiarazioni vitivinicole nell’ultimo triennio, direttamente ed esplicitamente determinante l’impossibilità dell’ammissione al contributo per espressa previsione del bando”;

- sulla scorta delle previsioni contenute all’art. 62 del Regolamento n. 1308 del 2013 nonché degli obblighi di comunicazione di cui all’art. 4, comma 4, D.M. 12272/2015 e alla Circolare Agea prot. ACIU. 2016.49 del 01.02.2016, “la Regione ha espressamente previsto nel «Bando biennale per le annualità 2021- 18 2022 della misura investimenti del Programma nazionale di sostegno al settore vitivinicolo. Regolamento (UE) n. 1308/2013 articolo 50. Deliberazione/CR n. 97 dell'11 agosto 2020» che il mancato rispetto di quegli obblighi di comunicazione ora citati determinasse, oltre all’avvio del procedimento sanzionatorio previsto dal citato art. 62 del Regolamento n. 1308/2013, anche l’impossibilità di essere ammessi al contributo, quale diretta conseguenza della violazione formale”, sicché sarebbe da escludere che nella fattispecie trovi applicazione la disciplina di cui all’art. 20, comma 2, della legge n. 689 del 1981, poiché, appunto, “l’irrogazione di tale sanzione non rappresenta, infatti, il presupposto del provvedimento avversato”;

- alla luce della prospettazione che precede sarebbe infondata anche la doglianza relativa alla illegittima esclusione del progetto di Vignalta in quanto disposta prima ancora che l’ordinanza ingiunzione A.V.E.P.A. 11 febbraio 2021, n. 1 fosse stata adottata.

Osserva parte appellante che dette statuizioni contenute nella sentenza di primo grado sarebbero errate in quanto:

- la disposizione del “Bando biennale per le annualità 2021-2022 della misura investimenti del Programma nazionale di sostegno al settore vitivinicolo. Regolamento (UE) n. 1308/2013 articolo 50. Deliberazione/CR n. 97 dell'11 agosto 2020”, cui il T.A.R. per il Veneto fa riferimento (senza tuttavia citare) sarebbe l’art. 1 lettere f) e i) del bando il quale prevede che “Accedono alla misura di Promozione i seguenti soggetti proponenti: … f. i produttori di vino, ovvero l’impresa, singola o associata, in regola con la presentazione delle dichiarazioni vitivinicole nell’ultimo triennio che abbia ottenuto i prodotti da promuovere dalla trasformazione dei prodotti a monte del vino, propri o acquistati e/o che commercializzano vino di propria produzione o di imprese ad esse associate o controllate; […] i. i consorzi, le associazioni, le federazioni e le società cooperative, a condizione che tutti i partecipanti al progetto di promozione rientrino tra i soggetti proponenti di cui alle lett. a), e), f) e g)”;

- lo stesso bando non fa menzione, tra i requisiti menzionati per poter beneficiare del contributo, dell’assenza della sanzione di cui all’art. 69, comma 3, della L. 238/2016;

- dal punto di vista fattuale rileverebbe la circostanza che, contrariamente a quanto sostenuto dal T.A.R. per il Veneto, nel caso di specie, non vi sarebbe stata alcuna irregolare presentazione della dichiarazione vitivinicola poiché, pur nell’impossibilità di associare la fine lavori impianto del 12 maggio 2019 all’autorizzazione ID nazionale nr A1000000001195 (nel frattempo rimossa dal portale informatizzato), Vignalta avrebbe comunque associato il nuovo impianto ad altra autorizzazione presente in portafoglio, proprio ai fini della regolarità delle dichiarazioni nel registro vitivinicolo, di talché la dichiarazione vitivinicola sarebbe stata comunque effettuata con la conseguenza che non vi sarebbero vigneti impiantati da Vignalta che non siano stati dichiarati;

- nessun atto regionale, nemmeno da ultimo il decreto direttoriale n. 75 del 18 giugno 2021, richiamerebbe, nemmeno implicitamente, la disposizione del bando asseritamente non rispettata ed anzi dal tenore letterale del decreto direttoriale n. 75 del 18 giugno 2021 mentre emergerebbero diffusi ed espliciti riferimenti alla fattispecie sanzionatoria di cui all’art. 69, comma 3, L. 238/2016, nonché un esplicito riferimento all’esame delle osservazioni dimesse nel procedimento sanzionatorio concluso con l’adozione dell’ordinanza ingiunzione AVEPA n. 1 dell’11 febbraio 2021.

In conclusione, sostiene parte appellante che il T.A.R. per il Veneto avrebbe avallato, con la sentenza impugnata, un’inammissibile integrazione postuma della motivazione operata in sede giudiziale, non confortata da alcun provvedimento amministrativo.

Si aggiunge, in ultimo, che la sospensione triennale dall’accesso ai contributi sarebbe una sanzione prevista dalle leggi vigenti ai sensi dell’art. 20, comma 2, l. n. 689 del 1981 e, quindi, anche dell’art. 69, comma 3, della l. n. 238 del 2016, con la conseguenza che, in pendenza di un giudizio in opposizione, essa non era eseguibile e non poteva neppure costituire la motivazione del provvedimento di esclusione.

3. Le suddette censure, che possono essere esaminate congiuntamente stante l’intima connessione tra loro esistente, sono prive di giuridico pregio.

Il decreto n. 75 del direttore della Direzione agroalimentare della Regione Veneto del 18 giugno 2021 impugnato a mezzo del ricorso per motivi aggiunti proposto in primo grado ha natura di convalida e non si pone in contrasto con la disciplina di cui all’art. 21-nonies, comma 2, della l. n. 241 del 1990 e ss.mm. (per come interpretata dalla giurisprudenza di questa Sezione) né con il dictum dell’ordinanza cautelare di remand adottata dal T.A.R. per il Veneto n. 182/2021.

3.1 Ebbene, è stato condivisibilmente affermato in sede pretoria che, ai fini dell’ammissibilità del ricorso al rimedio della convalida a fronte di provvedimento affetto da difetto di motivazione, deve distinguersi tra l’ipotesi in cui “l’inadeguatezza della motivazione riflette un vizio sostanziale della funzione (in termini di contraddittorietà, sviamento, travisamento, difetto dei presupposti), il difetto degli elementi giustificativi del potere” e quella in cui “la carenza della motivazione equivale unicamente ad una insufficienza del discorso giustificativo-formale, ovvero al non corretto riepilogo della decisione presa” (così Cons. Stato, sez. VI, sentenza 27 aprile 2021, n. 3385).

Mentre nel primo caso il vizio dell’atto, avendo natura sostanziale e non meramente formale, “non può giammai essere emendato, tantomeno con un mero maquillage della motivazione” sicchè “l’atto dovrà comunque essere annullato”, nella seconda fattispecie “non vi sono ragioni per non riconoscersi all’amministrazione la possibilità di tirare nuovamente le fila delle stesse risultanze procedimentali, munendo l’atto originario di una argomentazione giustificativa sufficiente e lasciandone ferma l’essenza dispositiva, in quanto riflette la corretta sintesi ordinatoria degli interessi appresi nel procedimento” (così sempre Cons. Stato, sez. VI, sentenza 27 aprile 2021, n. 3385).

3.2 Tanto premesso non v’è dubbio che la convalida disposta nel caso di specie, avendo ad oggetto l’emenda di un vizio formale di motivazione, sia ammissibile e legittima.

Dalla parte motiva del provvedimento di che trattasi emerge con chiarezza l’intenzione di meglio precisare le ragioni sostanziali esistenti a base della disposta esclusione del consorzio appellante dalla procedura de qua e tanto si pone in maniera coerente con il dispositivo finale dello stesso (a mente del quale si dispone “di integrare le premesse del Decreto del Direttore della Direzione agroalimentare n. 24 del 05/03/2021”).

3.3 Deve, inoltre, escludersi che il T.A.R. per il Veneto abbia avallato, con la sentenza impugnata, un’inammissibile integrazione postuma della motivazione operata in sede giudiziale.

In particolare, dalla stessa motivazione del provvedimento di convalida di che trattasi è possibile evincere che l’esclusione del Consorzio appellante è scaturita dalla diretta applicazione della lex specialis della procedura e, più segnatamente, dal punto 3.2 lett. c) dell’allegato A al bando (adottato con D.G.R. n. 1284 dell’8 settembre 2020 avente ad oggetto “Bando biennale per le annualità 2021-2022 della misura investimenti del Programma nazionale di sostegno al settore vitivinicolo. Regolamento (UE) n. 1308/2013 articolo 50. Deliberazione/CR n. 97 dell'11 agosto 2020”). Detta previsione stabilisce, infatti, che tra le “Condizioni di ammissibilità degli interventi” vi è anche quella di “c) essere in regola con le normative comunitarie e nazionali di settore” e tra queste, anche l’art. 62 del regolamento UE n. 1308 del 2013 (recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli), disposizione pure espressamente menzionata nell’atto di emenda. Il par. 1 del prefato art. 62 prescrive, infatti, che “L'impianto o il reimpianto di viti di uve da vino di varietà classificate a norma dell'articolo 81, paragrafo 2, è consentito solo dietro concessione di un'autorizzazione conformemente agli articoli 64, 66 e 68 alle condizioni stabilite nel presente capo”, nel mentre il successivo par. 3 dello stesso espressamente stabilisce che il “produttore che non abbia utilizzato un'autorizzazione concessa nel corso del relativo periodo di validità è soggetto a sanzioni amministrative a norma dell'articolo 89, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1306/2013”.

Non v’è, quindi, da dubitare che l’art. 62, letto nel suo complesso, nel sanzionare sul piano amministrativo la condotta del mancato utilizzo dell’autorizzazione, implicitamente preveda il correlato obbligo per il titolare dell’autorizzazione di farne uso e che la sua inosservanza integri una violazione della normativa comunitaria di settore ai sensi del punto 3.2 dell’allegato A, lett. c) del bando.

In questa ottica del tutto irrilevante è la circostanza che il bando non faccia esplicita menzione, tra i requisiti menzionati per poter beneficiare del contributo, anche dell’assenza della sanzione di cui all’art. 69, comma 3, della L. 238/2016.

Del resto, proprio per quanto appena evidenziato, non è l’irrogazione in sé della sanzione ad aver determinato l’esclusione dai benefici di legge, quanto piuttosto la constatazione del fatto storico del mancato utilizzo dell’autorizzazione.

Sicché, appare, di riflesso, inconferente anche il richiamo nell’atto di appello alla sospensione triennale dall’accesso ai contributi ai sensi dell’art. 20, comma 2, L. n. 689/1981, la quale è sanzione accessoria ulteriore la cui irrogazione non costituisce, analogamente a quanto visto in precedenza, il fondamento giuridico dell’esclusione dalla procedura di cui qui si controverte.

3.3 In ultimo, non sussiste la violazione ovvero elusione dell’ordinanza cautelare n. 182/2021 del T.A.R. per il Veneto lamentata da parte appellante.

In essa il giudice di prime cure si è, infatti, limitato a disporre un remand aperto all’amministrazione ordinando il “riesame da parte della Regione”, senza ulteriori specificazioni o prescrizioni, fatta eccezione che per l’obbligo di tenere in conto le osservazioni prodotte dall’interessata in risposta al preavviso ex art. 10 bis della legge 241 del 1990.

A differenza di quanto sostenuto da parte appellante il dictum cautelare non imponeva, pertanto, all’amministrazione di seguire una specifica soluzione procedimentale e, in particolare, di disporre l’adozione ex novo del provvedimento di esclusione.

Ne discende che la scelta della Regione Veneto di operare, come visto, la convalida dell’atto impugnato a mezzo della semplice integrazione della sua motivazione, sussistendo le condizioni dell’art. 21-nonies comma 2 della l. n. 241 del 1990, è da ritenersi legittima.

Del resto, non ci si può esimere dall’evidenziare che in sede di motivazione della convalida l’amministrazione regionale ha dato espressamente atto di aver esaminato, come prescritto dal T.A.R. per il Veneto in sede di remand cautelare, anche le osservazioni presentate il 7 gennaio 2022 (così testualmente: “VISTO la documentazione di cui alla nota prot. n. 3039 del 07/01/2021, inviata dalla ditta ‘Società Agricola Vignalta S.S.’ per il tramite del Consorzio il Veneto in un bicchiere e più precisamente le osservazioni dalla stessa ditta formulate al verbale di accertamento e contestazione di Avepa, in risposta alla nota regionale prot. 547665 del 23/12/2020”). Dette osservazioni risultano, peraltro, a differenza di quanto denunciato da parte appellante, essere state valutate nel merito del loro contenuto, benché poi disattese (così, ancora una volta, testualmente: “CONSIDERATO che tali dichiarazioni secondo la tesi dell’azienda dimostrerebbero “il sostanziale impiego” dell’autorizzazione e, pertanto, l’asserito rispetto della disposizione di cui al comma 3 dell’articolo 69 della Legge 238/2016”).

4. Con il quarto motivo di appello si censura la sentenza appellata nella parte in cui il giudice di prime cure ha, seppur incidentalmente, ritenuto la legittimità dell’ordinanza ingiunzione di A.V.E.P.A. n. 1 dell’11.02.2021 con cui è stata irrogata nei confronti della Vignalta la sanzione amministrativa per violazione degli artt. 62, paragrafo 3 del Reg. UE 1308/2013, 89 del Regolamento UE n. 1306/13 e 69 comma 3 della l. n. 238 del 2016 (ordinanza successivamente annullata con sentenza n. 1201/2022 della Corte d’Appello di Venezia in sede di opposizione dinnanzi al G.O.).

Ad avviso di parte appellante il giudice di prime cure si sarebbe limitato a richiamare quanto dallo stesso T.A.R. per il Veneto già statuito nella di poco precedente sentenza n. 86/2022, resa sempre nei confronti di Vignalta in caso analogo a quello oggetto del presente giudizio.

Nel dettaglio, il giudice di prime cure avrebbe, in primo luogo, erroneamente ritenuto che il comportamento violativo in contestazione sarebbe stato posto in essere quando la disciplina di cui all’art. 69, comma 3, della l. n. 238 del 2016 era già in vigore e che quest’ultima fosse comunque applicabile al caso di specie in forza principio del tempus regit actum. Per contro, ad avviso di parte appellante, avrebbe dovuto trovare applicazione la disciplina anteriore più favorevole vigente al momento della presentazione della domanda, in ragione della natura sostanzialmente penale della sanzione irrogata ed in forza dei principi del tempus regit actionem e del favor rei.

In secondo luogo, ad avviso di parte appellante, il giudice di prime cure avrebbe erroneamente ritenuto sussistenti i presupposti per l’irrogazione della sanzione di cui all’art. 69, comma 3, della l. n. 238 del 2016 sulla scorta della considerazione che all’atto della dichiarazione ad A.V.E.P.A del 18 giugno 2020 di avvenuto impianto da parte della ricorrente, l’autorizzazione all’impianto di cui si discute, rilasciata il 23 maggio 2016 e avente validità triennale, era già ampiamente scaduta, e dunque tornata in riserva nazionale. Più segnatamente, sempre secondo parte appellante, la condotta posta in essere non integrerebbe la fattispecie sanzionata dalla richiamata disposizione in quanto la società appellante avrebbe effettivamente e tempestivamente utilizzato l’autorizzazione concessale in data 23 maggio 2016 posto che, in data 12 maggio 2019 (ossia in costanza del termine triennale per la conclusione dei lavori di impianto delle viti che sarebbe venuto a scadere in data 23 maggio 2019), sarebbero stati conclusi i lavori di impianto delle viti. In particolare, la tempestiva conclusione dei lavori di impianto autorizzati sarebbe documentalmente provata dall’avvenuta registrazione consegnata ad A.V.E.P.A. in data 18 giugno 2020, recante in allegato la fattura del 13 maggio 2019 per i lavori di impianto con annessa contestuale misurazione del vigneto svolta alla conclusione dell’opera.

Parte appellante, pur ammettendo che la conclusione lavori è stata comunicata solo a giugno 2020 deduce che ciò sarebbe accaduto in quanto, alla data di effettiva conclusione dell’impianto, il sistema telematico avrebbe impedito di registrare tale dichiarazione nell’ambito della predetta autorizzazione. Si aggiunge, pertanto, che l’art. 69, comma 3, della l. n. 238 del 2016, ricollegherebbe le sanzioni ivi previste al sostanziale mancato utilizzo (totale o parziale) delle aree concesse, stabilendone l’irrogazione in caso di violazione dell’art. 62, paragrafo 3 del Reg. UE 1308/2013, secondo cui “Le autorizzazioni di cui al paragrafo 1 saranno valide per tre anni dalla data di concessione. Il produttore che non abbia utilizzato un’autorizzazione concessa nel corso del relativo periodo di validità è soggetto a sanzioni amministrative a norma dell’articolo 89, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1306/2013”. Il combinato disposto della norma interna e della norma europea si riferirebbe, dunque, al mancato utilizzo in concreto dell’autorizzazione e perciò della superficie autorizzata e non certo all’ipotesi di dichiarazione dell’avvenuto utilizzo formalmente errata o tardiva. Si deduce, in proposito, che, a seguire l’interpretazione sposata nella sentenza impugnata dal T.A.R. (secondo cui “non è sufficiente aver impiantato di fatto le viti per poter considerare utilizzata correttamente nei tempi previsti l’autorizzazione all’impianto: perché si possa dire che l’autorizzazione è stata utilizzata è, infatti, necessario, secondo la disciplina in questione, anche che l’azienda, nel termine previsto dalla disciplina di settore dichiari (certificandola) la fine lavori e chieda di associare all’impianto una certa, specifica e determinata autorizzazione”), si perverrebbe al risultato paradossale che, pur a fronte del perseguimento dell’obiettivo prefissato dal legislatore comunitario e espressamente dichiarato nei regolamenti UE 1306/2013 e 1308/2013 (ossia l’incremento della superficie vitivinicola autorizzata), l’impresa si troverebbe comunque gravemente sanzionata.

In conclusione, A.V.E.P.A. avrebbe formulato un addebito in relazione ad una condotta (la tardiva ed errata comunicazione della fine lavori) invero non sanzionata dall’art. 69, comma 3, della l. 238 del 2016 che, invece, sanzionerebbe solo la sostanziale mancata utilizzazione dell’autorizzazione. Si aggiunge che detta interpretazione è stata seguita anche dalla Corte di Appello di Venezia che, come detto, con sentenza n. 1201/2022 del 24 maggio 2022 pubblicata in data 1 giugno 2022 ha annullato, per le medesime ragioni, l’ordinanza-ingiunzione n. 1 dell’11 febbraio 2021.

In terzo luogo, il giudice di primo grado non avrebbe preso in considerazione quanto dedotto dalla ricorrente in primo grado in ordine alla mancata applicazione, quantomeno in via subordinata, delle cause di esclusione delle sanzioni contemplate dall’art. 89, paragrafo 4, del Regolamento UE n. 1306/2013, in relazione alle inadempienze di scarsa entità. Sul punto il T.A.R. si sarebbe limitato ad affermare l’infondatezza delle censure di irragionevolezza e sproporzione della sanzione invocando il principio di autoresponsabilità del beneficiario, senza cogliere, invero, la reale portata della censura. Per contro, osserva parte appellante che l’art. 89, paragrafo 4, del regolamento UE n. 1306/2013 stabilisce che “gli Stati membri applicano sanzioni amministrative proporzionate, efficaci e dissuasive. Tali sanzioni non si applicano nei casi di cui all’articolo 64, paragrafo 2, e se l’inadempienza è di scarsa entità” e che siffatta disposizione euronitaria, benché non richiamata dalla normativa interna, avrebbe dovuto essere comunque applicata dall’amministrazione, in ragione della portata generale e della diretta ed immediata applicabilità delle norme contenute nei regolamenti europei, a ciò non ostando nemmeno l’eventuale presenza di norme interne in contrasto in ragione del primato del diritto comunitario sul diritto nazionale.

4.1 Le suddette doglianze non meritano positivo apprezzamento.

Anzitutto, paiono mal calibrate le censure (e tra queste, in particolare, quelle con cui si lamenta la violazione dei principi del tempus regit actionem e del favor rei) che fanno leva sulla natura sanzionatoria e sostanzialmente penale del provvedimento di esclusione impugnato in primo grado.

E, infatti, non v’è dubbio, come pure meglio chiarito dal provvedimento di convalida ed integrazione della motivazione (id est il già visto decreto n. 75 del direttore della Direzione agroalimentare della Regione Veneto del 18 giugno 2021), che l’amministrazione regionale si sia limitata, nel caso di specie, a fare applicazione di una previsione escludente contenuta nel bando di gara (il già evocato punto 3.2 lett. c dell’allegato A al bando) che non persegue finalità di tipo afflittivo ma che, nel porre una condizione di ammissibilità dell’intervento, trova la sua ratio nella garanzia del buon andamento della procedura di finanziamento.

In disparte da eventuali riflessi sul piano sanzionatorio, A.V.E.P.A. aveva, infatti, il potere -dovere di apprezzare in maniera autonoma la sussistenza di violazioni alla normativa interna o europea che potessero determinare l’esclusione dei partecipanti alla procedura.

Il potere di irrogazione della sanzione ex artt. 62, par. 1 e 3, e 89 del regolamento UE n. 1308 del e 69 comma 3 della l n. 238 del 2016 e quello di esclusione dalla procedura di cui al punto 3.2 lett. c) dell’allegato A al bando sono, del resto, ontologicamente diversi, con la conseguenza che non può predicarsi alcun automatismo tra le sorti dell’atto di irrogazione della sanzione e la sorte del provvedimento di esclusione del partecipante dalla procedura.

4.2 Ciò porta, insieme con l’autonomia dei due giudizi (civile sull’impugnazione della sanzione amministrativa ed amministrativo sull’ impugnazione del provvedimento di esclusione), a ridimensionare la rilevanza della pronuncia dalla Corte di appello di Venezia (peraltro non ancora passata in giudicato) che, in riforma della decisione di primo grado, ha dichiarato la nullità dell’ordinanza-ingiunzione n. 1 dell’11 febbraio 2021.

Il ragionamento seguito dall’A.G.O. nel ritenere insussistente l’illecito ipotizzato a carico della Società Agricola Vignalta S.S. non pare, peraltro, estensibile alla controversia che qui occupa.

La Corte di appello è, infatti, giunta ad affermare che la condotta tenuta da quest’ultima non rientra tra quelle punite dall’art. 62, par. 3, del regolamento UE n. 1308 del 2013 alla luce di una nozione sostanziale (e non formale) di “utilizzazione” dell’autorizzazione che fa coincidere quest’ultima con il “materiale esercizio delle facoltà oggetto del provvedimento autorizzativo” senza, per converso, attribuire importanza alla “corretta applicazione delle norme di corredo che regolano gli adempimenti burocratici connessi” (così testualmente la sentenza n. 1201/2022 del 24 maggio 2022).

Detta ricostruzione risulta, in particolare, tutta accentrata attorno alla necessità di attendere ad una interpretazione restrittiva nella perimetrazione dell’illecito di cui all’art. 62, par. 3, del regolamento UE n. 1308 del 2013; approccio, questo, imposto, in parallelo a quanto accade nella materia penale, dal principio di legalità ex art. 1 della legge n. 689 del 1981.

È, però, evidente che analoghe esigenze non sono riscontrabili in questa sede venendo qui in rilievo, come evidenziato a più riprese, l’adozione di un provvedimento amministrativo di esclusione a carattere non sanzionatorio o afflittivo che costituisce applicazione diretta della disciplina dettata dalla lex specialis di procedura.

4.3 Non ci si può, peraltro, esimere dal rilevare che il bando ha posto come requisito di ammissibilità, in generale, l’ “essere in regola con le normative comunitarie e nazionali di settore” (così testualmente il suo punto 3.2 lett. c) dell’allegato A) e non anche il non essere destinatario delle sanzioni amministrative previste dal regolamento UE n. 1308 del 2013 (come, invece, stabilito nel successivo Bando Biennale 2023-2024, come emerge dalla sentenza del T.A.R. per il Veneto, sez. III, n. 632 del 2023 evocata dal difensore di parte appellata nel corso della discussione orale).

Il che porta a ritenere che, nel caso di specie, la lex specialis non abbia inteso riconoscere rilievo alcuno agli esiti della vicenda sanzionatoria eventualmente collegata alla violazione della disciplina unionale ma solo alla effettiva ricorrenza della violazione medesima.

4.4 In proposito ritiene il Collegio che la condotta tenuta dalla Società Agricola Vignalta S.S. integri l’inosservanza del disposto dell’art. 62 del regolamento UE n. 1308 del 2013 posta a base della sua esclusione dalla procedura di che trattasi.

Il dato letterale del par. 3 dell’art. 62, secondo cui è punito in via amministrativa “Il produttore che non abbia utilizzato un'autorizzazione concessa nel corso del relativo periodo di validità”, ben si presta ad essere letto nel senso inteso dal T.A.R. (e dal Tribunale civile in primo grado) e, quindi, nel senso di intendere l’“utilizzazione” come l’impiego sul piano giuridico-procedimentale (e non meramente materiale) dell’autorizzazione concessa.

Milita in tal senso la lettura a sistema della disciplina in parola e, segnatamente, del par. 1 dello stesso art. 62 il quale stabilisce che “L'impianto o il reimpianto di viti di uve da vino di varietà classificate a norma dell'articolo 81, paragrafo 2, è consentito solo dietro concessione di un'autorizzazione conformemente agli articoli 64, 66 e 68 alle condizioni stabilite nel presente capo”. Detta disposizione lascia, infatti, trasparire che per “utilizzazione” dell’autorizzazione si debba intendere quella che ha luogo, non de facto (a mezzo del materiale impianto delle viti), ma, sul piano procedimentale e formale (a mezzo di apposita dichiarazione resa attraverso il portale informatico all’amministrazione procedente) in conformità alla disciplina unionale (che ne uscirebbe altrimenti opinando frustrata nel suo effetto utile).

In particolare, sembra che ad imporre una correlazione tra specifico fondo e sua utilizzazione in forza dell’autorizzazione sia il par. 2 dello stesso art. 62 a mente del quale “Gli Stati membri concedono l'autorizzazione di cui al paragrafo 1, corrispondente ad una specifica superficie espressa in ettari, su presentazione di una richiesta da parte dei produttori in cui si rispettino criteri di ammissibilità oggettivi e non discriminatori”.

A ciò deve aggiungersi che con Decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali del 15 dicembre 2015, recante “Disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente l'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli. Sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli” sono state disciplinate le procedure e le condizioni per il rilascio delle autorizzazioni per nuovi impianti e per reimpianti viticoli, prevedendo, tra l’altro, che la gestione del sistema di autorizzazioni sia attuata mediante l'implementazione del registro informatico pubblico dei diritti di impianto (art. 4) e che “1. Le modalità attuative del presente decreto nonché quelle per definire le verifiche ed i controlli di cui all’articolo 12 del Regolamento di esecuzione sono definite da Agea di concerto con le Autorità competenti” (art. 16).

A.G.E.A. con atto del 1 febbraio 2016 (prot. ACIU.2016.49) ha, quindi, definito tali modalità attuative con riferimento al “registro informatico pubblico delle autorizzazioni per gli impianti viticoli”, prevedendo, tra l’altro, che entro 60 giorni dalla chiusura lavori debba essere inviata, con modalità telematica, la comunicazione di fine impianto associata alla specifica autorizzazione, con conseguente registrazione e aggiornamento del suddetto registro informatico pubblico. Secondo la procedura in questione, l’azienda è tenuta a dichiarare (certificandola) la fine lavori e ad associare all’impianto una certa, specifica e determinata autorizzazione, e, fino a quando l’autorizzazione non viene impiegata nella comunicazione di fine lavori impianto, la stessa autorizzazione risulta non utilizzata.

Ne discende che l’utilizzazione dell’autorizzazione deve necessariamente concretarsi nella individuazione di una certa e specifica autorizzazione (tra quelle in disponibilità dell’agricoltore) che viene associata dall’azienda ad un certo vigneto (munito di certificazione di fine lavori) con successiva comunicazione all’amministrazione per la sua registrazione a schedario.

Diversamente l’impianto non può ritenersi legittimo ex art. 62 par. 1 del regolamento UE n. 1308 del 2013 ed il vigneto non associato ad alcuna autorizzazione rimane abusivo.

Del resto, come segnalato dalla difesa regionale, l’autorizzazione non utilizzata nei termini di cui sopra, allo scadere del triennio di efficacia, torna alla riserva nazionale (tanto che è lo stesso sistema informatico ad impedire l’inserimento tardivo della comunicazione di fine lavori) ed ammettere la possibilità per l’impresa agricola di dichiarare in via postuma, anche a distanza di anni, l’avvenuta effettiva utilizzazione metterebbe a rischio il sistema di controllo e, in generale, il buon andamento dell’azione amministrativa.

Né pare, in ultimo, decisivo, a differenza di quanto ritenuto dalla Corte di appello di Venezia, il disposto dell’art. 69, comma 3, della l. n. 238 del 2016 secondo cui “Il produttore che non rispetti la disposizione di cui all'articolo 62, paragrafo 3, del regolamento UE n. 1308/2013, limitatamente alle autorizzazioni per nuovi impianti, è soggetto alle sanzioni amministrative di cui al regolamento (UE) n. 1306/2013 sulla base delle seguenti misure: a) tre anni di esclusione dalle misure di sostegno previste dall'organizzazione comune del mercato OCM vitivinicola e 1.500 euro per ettaro, se la superficie impiantata è inferiore o eguale al 20 per cento del totale della superficie concessa con l'autorizzazione”. Il riferimento alla “superficie impiantata” ivi contenuto non vale, infatti, a legittimare l’utilizzo de facto dell’autorizzazione in spregio alle regole procedimentali all’uopo stabilite ma, piuttosto, solo a puntualizzare la fattispecie dell’illecito sulla scorta della discrasia, in termini quantitativi, tra autorizzato e realizzato.

4.5 In ultimo, quanto al terzo profilo di doglianza del motivo in scrutinio ritiene il Collegio che anche il riferimento alla causa di esclusione di cui all’art. 89, paragrafo 4, del regolamento UE n. 1306/2013 operato da parte appellante sia fuori fuoco.

Detta disposizione si riferisce, infatti, con tutta evidenza, all’applicazione delle sanzioni amministrative previste dal regolamento medesimo e non anche al rilievo che la condotta sanzionata può eventualmente assumere, come nella vicenda che occupa, anche ai fini dell’esclusione dalla graduatoria regionale di finanziabilità.

In ogni caso, l’esclusione dalla procedura appare, nel caso di specie, una misura proporzionata in quanto posta a presidio del primario interesse al buon andamento azione amministrativa (valore che sarebbe seriamente compromesso ove si consentisse l’accesso al finanziamento in relazione ad un’autorizzazione all’impianto rilasciata il 23 maggio 2016 e avente validità triennale già ampiamente scaduta e, dunque, ormai tornata in riserva nazionale) oltre che giustificata, come correttamente statuito in primo grado, dal principio di autoresponsabilità del beneficiario.

5. Per le ragioni sopra esposte l’appello è infondato e deve essere respinto con conferma della sentenza impugnata.

6. Sussistono nondimeno, anche in ragione della novità e peculiarità delle questioni affrontate, giustificati motivi per disporre l’integrale compensazione delle spese di lite tra le parti costituite.



P.Q.M.

 

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 maggio 2023 con l'intervento dei magistrati:


Sergio De Felice, Presidente

Alessandro Maggio, Consigliere

Roberto Caponigro, Consigliere

Giovanni Gallone, Consigliere, Estensore

Marco Poppi, Consigliere

L'ESTENSORE

Giovanni Gallone

IL PRESIDENTE

Sergio De Felice

IL SEGRETARIO