Organo: Commissione europea
Categoria: Nessuna
Tipo documento: Regolamento UE
Data provvedimento: 30-05-2023
Numero provvedimento: 1049
Tipo gazzetta: Gazzetta Ufficiale UE serie L
Data gazzetta: 31-05-2023
Numero gazzetta: 141

Regolamento (UE) 2023/1049 della Commissione del 30 maggio 2023 che modifica gli allegati II e IV del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di olio di pesce, pendimetalin, grasso di pecora e spirotetrammato in o su determinati prodotti (Testo rilevante ai fini del SEE).

(Regolamento (UE) 30/05/2023, n. 2023/1049, pubblicato in G.U.U.E. 31 maggio 2023, n. L 141)


LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, in particolare l’articolo 5, paragrafo 1, e l’articolo 14, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:

(1) I livelli massimi di residui (LMR) per le sostanze pendimetalin e spirotetrammato sono stati fissati nell’allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005. Le sostanze olio di pesce e grasso di pecora sono incluse nell’allegato IV di tale regolamento.

(2) Per quanto riguarda la sostanza attiva pendimetalin, è stata presentata una domanda di modifica degli LMR vigenti per i piselli (con baccello), i fagioli (con baccello) e i porri, a norma dell’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005. Per quanto riguarda la sostanza attiva spirotetrammato, è stata presentata una domanda simile per le erbe fresche e i fiori commestibili.

(3) In conformità all’articolo 8 del regolamento (CE) n. 396/2005, tali domande sono state valutate dagli Stati membri interessati e le relazioni di valutazione sono state trasmesse alla Commissione.

(4) L’Autorità europea per la sicurezza alimentare (Autorità) ha esaminato le domande e le relazioni di valutazione, con particolare riguardo ai rischi per i consumatori e, se del caso, per gli animali, e ha emesso pareri motivati sugli LMR proposti. L’Autorità ha trasmesso tali pareri ai richiedenti, alla Commissione e agli Stati membri e li ha resi disponibili al pubblico.

(5) Per quanto riguarda lo spirotetrammato, nelle erbe fresche e nei fiori commestibili, altri, l’Autorità non ha raccomandato un LMR specifico». L’Autorità ha tuttavia osservato che i responsabili della gestione del rischio potrebbero considerare di applicare l’LMR di 10 mg/kg a tutto il gruppo di erbe fresche e fiori commestibili e che ciò sarebbe sicuro per i consumatori. È pertanto opportuno proporre di fissare l’LMR per lo spirotetrammato nelle erbe fresche e nei fiori commestibili, altri, a 10 mg/kg conformemente alle pertinenti linee guida tecniche della Commissione.

(6) Per quanto riguarda il pendimetalin e lo spirotetrammato, l’Autorità ha concluso che sono state rispettate tutte le prescrizioni relative alla completezza dei dati presentati e che, sulla base di una valutazione dell’esposizione di 27 gruppi specifici di consumatori europei, le modifiche degli LMR richieste erano accettabili dal punto di vista della sicurezza dei consumatori. Per giungere a tale conclusione l’Autorità ha tenuto conto dei dati più recenti sulle proprietà tossicologiche delle sostanze. Né l’esposizione a lungo termine a queste sostanze attraverso il consumo di tutti i prodotti alimentari che possono contenerle, né l’esposizione a breve termine dovuta a un elevato consumo dei prodotti in questione indicano un rischio di superamento della dose giornaliera ammissibile o della dose acuta di riferimento.

(7) In base ai pareri motivati dell’Autorità e tenendo conto dei fattori pertinenti di cui all’articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 396/2005, è opportuno concludere che le modifiche degli LMR proposte sono conformi alle prescrizioni del suddetto articolo.

(8) L’olio di pesce e il grasso di pecora sono stati temporaneamente inclusi nell’allegato IV del regolamento (CE) n. 396/2005 in attesa del completamento della loro valutazione ai sensi della direttiva 91/414/CEE del Consiglio (4) o del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, e del riesame degli LMR per tali sostanze attive a norma dell’articolo 12 del regolamento (UE) n. 396/2005. Nel contesto delle domande di rinnovo dell’approvazione di tali sostanze a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009, l’Autorità ha tratto conclusioni sulla revisione inter pares della valutazione del rischio dell’olio di pesce e del grasso di pecora come antiparassitari. Sulla base di tali conclusioni, per l’olio di pesce e il grasso di pecora non sono necessari LMR. È pertanto opportuno che tali sostanze rimangano incluse nell’allegato IV del regolamento (CE) n. 396/2005.

(9) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 396/2005.

(10) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,
 

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
 

Articolo 1

Gli allegati II e IV del regolamento (CE) n. 396/2005 sono modificati conformemente all’allegato del presente regolamento.

 

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.


Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 maggio 2023


Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN

 

ALLEGATO