Settore vinicolo - Contratto di agenzia avente ad oggetto la promozione della conclusione di contratti di vendita nel territorio della Regione Lazio dei vini in bottiglia prodotti e/o commercializzati dalla preponente a tutti gli esercizi ad eccezione dei clienti specificatamente indicati - Violazione dell'obbligo di esclusiva - Vini "in concorrenza diretta" prodotti con la stessa tipologia di uve - Contestazione sul carattere similare dei vini - Idoneità del nome geografico con il quale viene designato un prodotto ad evocare nel consumatore precise aspettative, atteso che le caratteristiche che il vino deve presentare sono espressione del territorio di origine, dei suoi fattori naturali e antropici.
SENTENZA
n. 5790/2023 pubbl. 11/04/2023
(Giudice: dott. Fausto Basile)
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 47914 del R.G.A.C.C. dell'anno 2018, e vertente
tra
R. S.r.l.s., in persona del legale rappresentante in carica pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura allegata all'atto di citazione, dall'Avv. Patrizia Barlettelli, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Roma alla via della Bufalotta n.174;
- attrice -
contro
T.P. SOCIETA' AGRICOLA S.r.l., in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione, dall'Avv. Sergio Cammareri, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, via Cipro n. 4;
- convenuta -
FATTI DI CAUSA
In data 28 giugno - 5 luglio 2018 la R. S.r.l.s. notificava a T.P. SOCIETA’ AGRICOLA S.r.l. atto di citazione con il quale - contestando l'avvenuta risoluzione di diritto del contratto di agenzia generale del 2009 in essere tra le parti, così come dichiarato dalla convenuta con raccomandata A.R. anticipata via P.E.C. del 28 giugno 2017 (doc. 4) - chiedeva all'intestato Tribunale di accogliere le seguenti conclusioni: "Voglia l'On. Tribunale adito, contrariis reiectis, accertata e ritenuta la illegittimità ed arbitrarietà della risoluzione ipso iure spiegata dalla società convenuta con la lettera di risoluzione contratto di agenzia e recesso del 28.06.2017, non sussistendo ad esito dei fatti accertati nel presente giudizio i presupposti di legge per ritenersi integrate le ipotesi di inadempimento dell'Agente generale alle obbligazioni previste nel contratto oggetto di causa; accertato e ritenuto, inoltre, che il recesso spiegato dalla società convenuta con la lettera in questione è da qualificarsi ad ogni effetto di legge quale recesso unilaterale ex art. 1373 c.c. esercitato dalla parte Preponente da contratto di agenzia a tempo indeterminato senza il rispetto dei termini previsti dall'art. 1750 c.c., cui consegue ex lege il diritto della società attrice a ricevere la indennità di cessazione del rapporto di cui all'art. 1751 c.c. come integrato, modificato e coordinato dalle norme anche comunitarie descritte in narrativa e, segnatamente, la indennità suppletiva di clientela (ISC), la indennità meritocratica (IM) e la indennità di risoluzione del rapporto (FIRR)nonché un risarcimento del danno comprensivo anche della indennità di mancato preavviso così come saranno accertate e quantificate in corso di causa;
accertato e ritenuto, infine, che nonostante reiteratamente richiesto la società convenuta a tutt'oggi non ha rimesso l'estratto conto delle provvigioni maturate per il 2 trimestre 2017 accompagnate dai relativi estratti dei Libri contabili ex art. 1749, comma 2, c.c. ne ha provveduto alla relativa liquidazione;
condannare per l'effetto la Società T.P. SOCIETA’ AGRICOLA S.R.L., in persona del suo legale rappresentante in carico pro-tempre l'A.U. Signor D.D.V.P.S., a corrispondere alla Società R. Srls, in persona del suo legale rappresentante in carico pro-tempore Signor S.G., la complessiva somma di Euro 84.812,09 di cui allo stato, salvo miglior accertamento, Euro 23.606,00 a titolo di saldo provvigioni anno 2017 o quella diversa maggiore o minore somma che sarà accertata in corso di causa o ritenuta di ragione e di giustizia; Euro 16.788,66 (cui dovrà aggiungersi la quota percentuale sulle competenze 2017 ad oggi non conteggiate ne liquidate) a titolo di indennità suppletiva di clientela (ISC) o quella diversa maggiore o minore somma che sarà accertata in corso di causa o ritenuta di ragione e di giustizia; Euro 33.042,09 (o quella somma di cui alla alternativa ipotesi di calcolo descritta in narrativa, ove più favorevole) a titolo di risarcimento del danno comprensivo di mancato preavviso oltre Euro 11.375,34 quale danno emergente e lucro cessante avente natura risarcitoria delle perdite commerciali descritte in narrativa (mandato per Vini del Lazio) o quelle diversa maggiori o minori somme che ai titoli dedotti saranno accertate in corso di causa o ritenute di ragione e di giustizia; oltre alle somme dovute per indennità meritocratica (IM) e indennità di risoluzione del rapporto (FIRR) parte delle quali da porsi a diretto carico della società convenuta (quota anno 2017) e le residue somme a carico della Fondazione E. cui dovrà essere ordinato il riaccredito a favore dellasocietà attrice, importi allo stato non quantificabili per quanto dedotto in narrativa e dovuti nella misura che sarà accertata in corso di causa o ritenuta di ragione e di giustizia, oltre sull'intero credito liquidato interessi legali, dalla presente domanda ex art. 1284, comma 4, c.c. e rivalutazione monetaria dalla rispettiva scadenza di ogni singola prestazione richiesta. Con vittoria di spese e compensi, rimborso forfettario ex D.M. n. 37 del 2018 ed oneri di legge"
A sostegno delle spiegate domande, R. ha dedotto l'illegittimità e l'arbitrarietà della risoluzione di diritto del contratto di agenzia generale in essere tra le parti, di cui si era avvalsa la Preponente T.P. con raccomandata A.R. (anticipata via P.E.C.) del 28 giugno 2017, invocando la clausola risolutiva espressa di cui all'art. 17 del medesimo contratto. All'uopo la Preponente aveva contestato all'Agente generale R. una serie di pretesi inadempimenti contrattuali tali da determinare il venir meno del rapporto fiduciario tra le parti e da giustificare la risoluzione ipso iure del contratto ai sensi dell'art.1456 c.c.
In particolare, con la suddetta missiva, la T.P. aveva contestato a R.:
a) di non aveva promosso la conclusione di contratti di vendita ai sensi del già menzionato contratto di agenzia;
b) di aver concesso sconti o riduzioni di prezzo senza la preventiva autorizzazione scritta della Preponente;
c) di aver omesso di coordinare l'attività degli altri agenti;
d) di aver violato l'obbligo di esclusiva, avendo trattato nella stessa zona di competenza (Regione Lazio) prodotti similari di terzi in concorrenza diretta con i prodotti della Preponente oggetto del contratto di agenzia;
e) di aver violato l'obbligo di agire con lealtà e buona fede, omettendo altresì di fornire alla Preponente tutte le opportune informazioni che le potevano interessare, anche sulla solvibilità dei clienti e determinando ingenti danni a seguito del mancato incasso di diverse fatture;
f) di aver chiesto alla Preponente di effettuare numerose forniture di vino a molteplici ristoranti tra i quali "Caprettari", "Calisto", "Antica Pesa" e "Maccheroni" senza che gli stessi avessero ordinato alcunché e si fossero impegnati a pagarle, con conseguente ulteriore perdita per la Preponente di diverse decine di migliaia di Euro.
Con raccomandata PEC del 27.07.2017 a firma dell'Avv. Barlettelli (all.08), R. contestava gli addebiti mossile da T.P., affermava l'insussistenza dei presupposti di legge per invocare la risoluzione di diritto di cui all'art.17 del contratto inter partes, in assenza di qualsiasi inadempimento da parte dell'Agente generale, e sosteneva che la risoluzione di diritto della Preponente andava considerata alla stregua del recesso unilaterale ex art.1373 c.c., esercitato senza il rispetto del termine di preavviso di sei mesi.
Tanto allegato e considerato, R. chiedeva al Tribunale adito la condanna di T.P. alla corresponsione in suo favore della complessiva somma di Euro. 84.812,09, così distinta:
- Euro. 23.606,00 a titolo di saldo provvigioni anno 2017 o quella diversa maggiore o minore somma che sarà accertata in corso di causa o ritenuta di ragione e di giustizia;
- Euro.16.788,66 (cui dovrà aggiungersi la quota percentuale sulle competenze 2017 ad oggi non conteggiate ne liquidate) a titolo di indennità suppletiva di clientela (ISC) o quella diversa maggiore o minore somma che sarà accertata in corso di causa o ritenuta di ragione e di giustizia;
- Euro.33.042,09 (o quella somma di cui alla alternativa ipotesi di calcolo descritta in narrativa, ove più favorevole) a titolo di risarcimento del danno comprensivo di mancato preavviso;
- Euro.11.375,34 quale danno emergente e lucro cessante avente natura risarcitoria delle perdite commerciali descritte in narrativa (mandato per Vini del Lazio) o quelle diverse maggiori o minori somme che ai titoli dedotti saranno accertate in corso di causa o ritenute di ragione e di giustizia;
oltre alle somme dovute per:
- indennità meritocratica (IM);
- indennità di risoluzione del rapporto (FIRR) parte delle quali da porsi a diretto carico della società convenuta (quota anno 2017) e le residue somme a carico della Fondazione E. cui dovrà essere ordinato il riaccredito a favore della società attrice, importi allo stato non quantificati e dovuti nella misura accertata in corso di causa o ritenuta di ragione e di giustizia,
oltre interessi legali sull'intero credito liquidato.
Con comparsa di costituzione e risposta con domanda riconvenzionale del 23 ottobre 2018, si costituiva in giudizio la T.P., la quale, sollevava eccezione di decadenza ex art. 1751 c.c. e svolgeva una serie di deduzioni a supporto delle invocate ragioni in forza delle quali si era avvalsa della clausola risolutiva espressa; così concludeva:
"1) accertare e dichiarare l'avvenuta risoluzione del contratto di agenzia generale T.P. SOCIETA’ AGRICOLA S.R.L. - R. S.R.L.S. (stipulato dai rispettivi dante causa nel 2009) a seguito dell'invio da parte della T.P. SOCIETA’ AGRICOLA S.R.L. della raccomandata A.R. anticipata via P.E.C. del 28 giugno 2017 e/o comunque risolvere il predetto contratto di agenzia generale per inadempimento della R. S.R.L.S.;
2) rigettare ogni domanda e/o richiesta della R. S.R.L.S. nei confronti della T.P. SOCIETA’ AGRICOLA S.R.L. in quanto inammissibile e/o improcedibile e/o improponibile e/o irricevibile e/o infondata in fatto ed in diritto e, comunque, non provata;
3) in via riconvenzionale: condannare la R. S.R.L.S., in persona del legale rappresentante pro tempore, a risarcire alla T.P. SOCIETA’ AGRICOLA S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, tutti i danni a quest'ultima arrecati mediante il pagamento in favore della T.P. SOCIETA’ AGRICOLA S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, della somma di Euro 1.928.370,16 e/o della maggiore o minore somma che verrà provata in corso di causa e/o che verrà ritenuta di giustizia e/o da liquidarsi anche in via equitativa oltre ad interessi legali e rivalutazione monetaria;
4) con vittoria di spese, competenze ed onorari."
Nel corso del giudizio, veniva disposta ed espletata consulenza tecnica contabile finalizzata a quantificare le indennità di cessazione del rapporto di lavoro di cui all'art. 1751 c.c. eventualmente spettanti all'Agente generale.
Al nominato esperto, dott.ssa M.S., sono stati posti i seguenti quesiti:
"previo esame degli atti e della documentazione versata in atti dalle parti, nonché previo esame della documentazione contabile e fiscale che entrambe le parti sono obbligate ad esibire al perito su ordine del Giudice ai sensi dell'art. 2711, secondo comma, c.c., accerti e quantifichi il CTU:
1. le provvigioni maturate da R. in relazione alle vendite concluse e agli affari procacciati a favore di T.P. relative al periodo secondo trimestre anno 2017;
2. l'indennità di fine rapporto di cui all'art. 1751 c.c., come integrato, modificato e coordinato dalle norme anche comunitarie, nonché dalle vigenti disposizioni dell'AEC (Accordo economico collettivo per la disciplina del rapporto di agenzia e rappresentanza commerciale nel settore del commercio), suddivisa nelle sue componenti: 1) indennità suppletiva di clientela (ICS) 2) indennità di risoluzione del rapporto (FIRR) e indennità meritocratica (IM);
3. le eventuali somme non accantonate e non versate all'ENASARCO in favore di R. e degli agenti coordinati da R. nel periodo 2009-2017;
4. l'indennità di mancato preavviso e, se più favorevole, il lucro cessante eventualmente causato in conseguenza della risoluzione del contratto da parte della società convenuta".
Veniva inizialmente disposta anche consulenza tecnica enologica, ma successivamente il G.I. ha ritenuto di non provvedere al suo espletamento.
Rigettate le richieste istruttorie avanzate dalle parti e ritenuta la causa matura per la decisione sulla base dell'espletata CTU e della documentazione prodotta anche nel corso dello svolgimento delle operazioni peritali, la stessa veniva trattenuta in decisione all'udienza del 23 novembre 2022, sulle conclusioni trascritte in epigrafe e previa assegnazione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
R. - quale Agente generale di T.P. in forza del contratto di agenzia stipulato dai rispettivi dante causa nell'anno 2009, avente ad oggetto la promozione della conclusione di contratti di vendita nel territorio della Regione Lazio dei vini in bottiglia prodotti e/o commercializzati dalla Preponente a tutti gli esercizi ad eccezione dei clienti indicati nell'allegato II - ha chiesto di accertare l'illegittimità della risoluzione di diritto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., del medesimo contratto di cui si è avvalsa la Preponente con la lettera del 28.06.3017, non sussistendo le ipotesi di inadempimento dell'Agente generale alle obbligazioni contrattuali ivi denunciate.
Per l'effetto, R. ha chiesto di accertare che il recesso operato dalla convenuta Preponente vada qualificato come recesso unilaterale ex art. 1373 c.c., esercitato senza il rispetto del termine di preavviso previsto dall'art. 1750 c.c., con conseguente diritto della società attrice a ricevere le indennità di cessazione del rapporto di agenzia previste dall'art. 1751 c.c. e s.m.i., nelle rispettive voci di indennità suppletiva di clientela (ISC), indennità meritocratica (IM), indennità di risoluzione del rapporto (FIRR) nonché l'indennità di mancato preavviso, oltre alle provvigioni maturate e non corrisposte e al risarcimento danni.
Ciò premesso, la domanda attorea è fondata nei limiti e per le ragioni appresso indicate.
Preliminarmente, non coglie nel segno l'eccezione, sollevata da T.P., di inammissibilità delle richieste avanzate da R. per essere la stessa decaduta da ogni suo eventuale diritto essendo decorso il termine annuale di decadenza di cui all'art. 1751 c.c. e, comunque, per intervenuta prescrizione.
Al riguardo, giova osservare che in materia di contratto di agenzia, l'art.1751 c.c. prevede che l'agente, entro il termine breve di un anno, deve formulare a pena di decadenza una richiesta scritta di pagamento delle indennità di fine rapporto, mentre entro il termine di prescrizione quinquennale lo stesso deve proporre la relativa azione giudiziaria (cfr. Cass. 21.05.2021, n.14062).
Nella fattispecie, con la PEC a firma del proprio avvocato del 27.07.2017, R., oltre ad impugnare il recesso/risoluzione della Preponente comunicato con raccomandata A/R del 28.06.2017, ha richiesto la corresponsione di tutte le indennità dovute, oltre al pagamento delle provvigioni rimaste inevase.
Inoltre, il presente giudizio è stato introdotto con atto di citazione spedito per la notifica il 28.06.2018 (comunque nel termine annuale di cui all'art. 1751 c.c.), consegnato al destinatario il 05.07.2018.
L'attrice, pertanto, ha rispettato tanto il termine di decadenza annuale previsto dall'art. 1751 c.c., quanto quello di prescrizione quinquennale.
Passando alla trattazione del merito della controversia, la prima questione che si pone è quella relativa all'accertamento della legittimità della risoluzione di diritto del contratto di agenzia per cui è causa, spiegata dalla società convenuta con lettera del 28.06.2017, avvalendosi della clausola risolutiva espressa contenuta all'art. 17 del medesimo contratto.
A tal fine, va indagata l'effettiva sussistenza degli inadempimenti dell'Agente generale alle obbligazioni previste nel suddetto contratto denunciati dalla Preponente.
Nell'ipotesi in cui gli inadempimenti imputati all'Agente generale non sussistessero, la comunicazione della Preponente andrebbe qualificata come recesso unilaterale dal contratto di agenzia ex art. 1373 c.c., senza il rispetto del termine di preavviso previsto dall'art. 1750 c.c.
La questione assume particolare rilievo anche in relazione alla domanda attorea di condanna della Preponente alla corresponsione dell'indennità di cessazione del rapporto di agenzia, atteso che il secondo comma dell'art. 1751 c.c., stabilisce che l'indennità non è dovuta quando, tra l'altro, "il preponente risolve il contratto perun'inadempienza imputabile all'agente, la quale, per la sua gravità, non consenta la prosecuzione, anche provvisoria del rapporto".
In materia di riparto dell'onere della prova dell'inadempimento tra i soggetti del rapporto contrattuale trovano applicazione i principi generali sanciti dalla giurisprudenza di legittimità, laddove ha stabilito che "in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno o per l'adempimento, deve provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi poi ad allegare la circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre al debitore convenuto spetta la prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova è applicabile quando è sollevata eccezione di inadempimento ai sensi dell'art. 1460 cod. civ. (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione). Anche quando sia dedotto l'inesatto adempimento dell'obbligazione al creditore istante spetta la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento, gravando ancora una volta sul debitore la prova dell'esatto adempimento, quale fatto estintivo della propria obbligazione" (Cass. 826/2015; conformi, Cass., 15659/2011 e Cass. S.U. 13533/2001).
Nella fattispecie, pertanto, spetta all'attore che contesta gli inadempimenti contrattuali che la convenuta ha posto a base della dichiarazione di risoluzione ipso iure del contratto, fornire la prova dell'esatto adempimento delle proprie obbligazioni.
Ciò posto, l'inadempimento principale che la Preponente imputa all'Agente generale consiste nella violazione dell'obbligo di esclusiva previsto dall'art. 5 del contratto, avendo la R. trattato nella Regione Lazio prodotti similari in concorrenza diretta con quelli della Preponente, oggetto del medesimo contratto.
A tale riguardo, la convenuta deduce che proprio alla stregua della documentazione prodotta dall'attrice (doc.12 citazione - foglio proposta commissioni),emergerebbe la circostanza che R. avrebbe venduto nel territorio della Regione Lazio vini rossi, vini bianchi ed olio extra vergine di oliva di terzi produttori (tra cui le Aziende indicate nel detto documento) ed eccepisce che "ciò costituisce una evidente violazione dell'obbligo di esclusiva di cui all'art.5 del contratto" (pag.9, punti 36 e 37 comparsa).
A dimostrazione del contrario, R. ha prodotto in giudizio (all. 67, seconda memoria) la Relazione Tecnica di parte del dott. D.L., Tecnologo Alimentare in Viticoltura ed Enologia, supportata da numerosi elementi tecnici e documenti, non solo di settore, ma anche di fonte normativa, che escluderebbe la possibilità di considerare i prodotti della convenuta T.P. similari e in concorrenza diretta con quelli delle altre Case produttrici rappresentate da R. nella Regione Lazio.
Rileva il Tribunale come gli assunti della convenuta Preponente si fondino esclusivamente sul fatto che i vini "in concorrenza diretta" sarebbero prodotti con la stessa tipologia di uve, mentre la CTP di parte attrice indica, con dovizia di particolari, le ragioni tecniche e normative per le quali i vini in comparazione non possono essere considerati "similari" nonostante siano stati ottenuti utilizzando lo stesso vitigno.
Per quanto riguarda il confronto tra i vini "Soleggio" e "Syrah" di T.P., da una parte, e "Cabernet Sauvignon" prodotto da A. srl e "La Clarissa" prodotto da C.R., dall'altra parte, il CTP di parte attrice evidenzia che, considerate le diverse aree geografiche di provenienza, occorre fare riferimento ai seguenti criteri: l'Indicazione geografica tipica "Lazio", la Denominazione di origine controllata "Alto Adige" e la Denominazione di origine controllata "Sicilia". Trattasi, dunque, di prodotti contraddistinti da specifiche caratteristiche attribuibili, fra l'altro, alla loro origine geografica che, già solo per tale motivo, non potrebbero essere considerati prodotti similari.
Infatti, il nome geografico con il quale viene designato un prodotto evoca nel consumatore precise aspettative, atteso che le caratteristiche che il vino deve presentare sono espressione del territorio di origine, dei suoi fattori naturali e antropici.
Inoltre, dall'esame della scheda tecnica del prodotto DOC Alto Adige della azienda E.W. (A. srl) è possibile apprezzare che lo stesso è caratterizzato anche dalla menzione VIGNA e RISERVA: ulteriori elementi distintivi tipici solo di un vino DOP.
Anche il vino denominato "La Clarissa" prodotto dalle C.R., è una DOC Sicilia: prodotto non similare, né in concorrenza diretta con un IGT Lazio, quale il vino Syrah prodotto dalla società convenuta. Esso, inoltre, è un vino a denominazione di origine controllata Sicilia ottenuto con uve Syrah ed è anche "biologico".
Conclude il CTP di parte attrice che i vini in comparazione presentano rilevanti differenze sia sul piano giuridico che tecnico sia ulteriori elementi di tipicità che rimarcano ancor più nettamente le loro differenze, le quali consentirebbero di affermare che i vini in parola non possono essere definiti prodotti similari in concorrenza diretta fra di loro, nonostante siano stati ottenuti utilizzando lo stesso vitigno.
La convenuta non ha preso specifica posizione in ordine agli accertamenti tecnici contenuti nella CTP di parte attrice, né ha smentito con documentazione tecnica le affermazioni del Tecnologo Alimentare in Viticoltura ed Enologia, dott. D.L., ma si è limitata ad eccepire infondatamente l'inammissibilità per tardività della produzione di cui trattasi.
Ne consegue allora che, essendo ampiamente dettagliata ed esaustiva, oltre che supportata da tutta la documentazione allegata, la consulenza tecnica enologica di parte attrice può essere condivisa dal Tribunale che, sulla base della stessa, ritiene destituita di fondamento la violazione dell'obbligo di esclusiva che T.P. ha imputato a R., dal momento che gli altri vini trattati dall'Agente generale nel territorio della Regione Lazio non possono essere considerati "similari in concorrenza diretta (i.e. relativa al tipo di prodotto) con i prodotti oggetto" del contratto di agenzia per cui è causa.
Ciò comporta, altresì, l'assorbimento dell'ulteriore questione relativa alla tolleranza o alla tacita rinuncia all'obbligo di esclusiva da parte del Preponente.
Quanto ai residui pretesi inadempimenti sulla base dei quali la Preponente ha fondato la risoluzione del rapporto di agenzia, si osserva quanto segue.
In ordine all'omessa promozione della conclusione di contratti di vendita, parte attrice ha provato l'infondatezza dell'assunto di parte convenuta, producendo in atti corposa documentazione idonea a smentirlo.
In particolare, R. ha depositato i premi incentivi sul fatturato corrisposti da T.P. sino a tutto il fatturato dell'anno 2016 (all.09 e all. 32 II memoria) che, evidentemente, non sarebbero stati corrisposti dalla Preponente qualora l'Agente generale avesse omesso di promuovere la conclusione di contratti di vendita in forza del contratto di agenzia in contestazione.
Sul punto, non colgono nel segno le contestazioni circa l'imputazione del calo del fatturato dell'anno 2016 che, secondo R., dipenderebbe da scelte economiche e commerciali di T.P., quanto piuttosto il fatto che l'attività documentata da parte attrice ha trovato piena conferma nell'ambito della CTU contabile.
Parte attrice ha provato, altresì, l'infondatezza della eccepita concessione di sconti o riduzione di prezzo da parte dell'Agente senza la preventiva autorizzazione scritta della Preponente, producendo documentazione che smentisce anche tale assunto.
In tal senso rileva, innanzitutto, la lettera a firma di G.T. del 04.01.2010 (doc. all.19 citazione) nella quale sono indicate nel dettaglio tutte le scontistiche autorizzate dalla Preponente; documento mai contestato specificamente da parte convenuta.
Inoltre, il legittimo operare di R. in tema di "concessione scontistica" trova conferma nei documenti allegati alla seconda memoria all.28 (mail Trisorio 23.10.2009), all. 34 (mail Trisorio 10.07.09-17.11.2009-17.01.2011) e all. 35 (mail Raise 16.03.17 e doc. Rocchi); anch'essi mai contestati dalla Preponente.
A ciò va aggiunto che, nel corso del rapporto contrattuale, non è mai pervenuta alla società attrice alcuna contestazione in merito alle proposte di ordini trasmesse, che R. ha provato di aver inviato con la specificazione della scontistica applicata per ciascun prodotto (all.10). Al contrario, la società convenuta ha sempre dato esecuzione a tali proposte di ordini, con la consegna della merce ordinata e senza sollevare alcuna obiezione.
L'argomento difensivo di parte convenuta secondo il quale tale tolleranza non avrebbe prodotto alcun effetto ai sensi dell'art.19 del contratto in base al quale R. avrebbe dovuto provare di aver ottenuto approvazione scritta della Preponente per ogni singolo sconto concesso, è superato dal fatto che, secondo le norme degli AEC di Settore, il preponente deve informare l'agente, entro un termine ragionevole, dell'accettazione o del rifiuto e della mancata esecuzione di un affare procuratogli.
Pertanto, il comportamento serbato dalla Preponente durante tutto il rapporto commerciale deve essere interpretato, anche nei casi in cui è mancato un preventivo assenso scritto, alla stregua di una tacita accettazione degli sconti comunicati e praticati dall'Agente.
Di poi, la contestazione relativa all'omesso coordinamento dell'attività degli altri agenti, oltre ad essere del tutto generica ed assertiva, non trova alcun riscontro in atti e risulta infondata ove si consideri che i numerosi contratti di vendita dei prodotti T.P. procacciati tramite l'attività dell'Agente generale e degli altri Agenti di zona non poteva che svolgersi previo coordinamento del loro operato, impartendo le direttive e le indicazioni utili ed opportune per il buon fine degli affari procurati.
Infine, neppure coglie nel segno l'eccepita violazione, da parte dell'Agente generale, dell'obbligo di agire con lealtà e buona fede, avendo questi omesso di fornire alla Preponente tutte le opportune informazioni anche sulla solvibilità dei clienti, così procurando alla stessa ingenti danni a causa del mancato incasso di diverse fatture.
Difatti, parte attrice ha dimostrato di aver posto "a disposizione" della mandante la profonda conoscenza del mercato della Regione Lazio ove opera da oltre 50 anni, curando con diligenza la scelta dei clienti da fornire.
Al riguardo, è emblematica la lettera del 4.01.2010 inviata da G.T. (di S. S.p.A.) a R. (R.) - precedente legale rappresentante della "storica R."- (all.19 cit.) ove si legge "Il tuo prezioso apporto è quanto di più importante serva in questo memento di transizione del mercato. Come convenuto con la proprietà la nostra attività promozionale si incanalerà verso quanto da te consigliato").
La R., inoltre, ha fornito prova del fatto che, nel caso di "nuovi Clienti" la cui solvibilità non gli era nota, si è premunita di acquisire le dovute informazioni commerciali presso altre Aziende mandatarie fornite di specifiche banche dati da cui attingere i necessari elementi di valutazione (cfr. all.13 cit.).
Siffatta documentazione prova ampiamente la diligenza con cui ha operato parte attrice nel corso del lungo rapporto contrattuale intercorso con la convenuta.
In ordine alla contestazione di aver indotto la Preponente a numerose forniture irregolari, R. ha dimostrato che gli ordini che presentavano uno scoperto sono stati regolarmente saldati oppure che permane un residuo del tutto irrisorio.
Quanto alle "operazioni di vendita irregolari" imputabili all'Agente R.L., parte attrice ha dimostrato di aver assunto le opportune iniziative non appena è venuta a conoscenza del grave comportamento posto in essere dal R., contattando le aziende preponenti, tra cui T.P. (cfr. all. 16), per acquisire informazioni sul cliente coinvolto (G.G.R. S.r.l.) e per porre in essere le attività necessarie per regolarizzare la questione.
All'esito, R. ha estromesso il socio R.L. (cfr. all. 18 atto di cessione di quote) ed ha provveduto direttamente al recupero dei crediti relativi a tali operazioni (cfr. all. 14 e all. 44 mail amministrazione P. del 05.07.2017).
In conclusione, tenuto conto delle prove documentali offerte da R. nel corso del presente giudizio, deve affermarsi che il contegno della società attrice non può essere considerato in alcun caso lesivo del rapporto fiduciario esistente tra le parti, non essendo ascrivibile alla stessa alcun fatto o comportamento illegittimo, ovvero non conforme a lealtà e buona fede, tale da giustificare la facoltà della società convenuta di avvalersi della clausola risolutiva espressa prevista all'art. 17 del contratto agenzia generale.
Sicché, risultando infondate tutte le contestazioni sulle quali la società convenuta ha basato la risoluzione di diritto del contratto di agenzia generale, ai sensi dell'art.1456 c.c., invocando la clausola risolutiva espressa prevista di cui all'art. 17, la unilaterale risoluzione va qualificata alla stregua del recesso unilaterale ex art.1373 c.c., esercitato senza il rispetto il termine di preavviso di sei mesi previsto dalle vigenti norme di legge e dall' Accordo Economico Collettivo per la disciplina del rapporto di agenzia e rappresentanza commerciale del settore del commercio (di seguito, anche "AEC").
Infatti, ai sensi dell'art.1750, comma 3, c.c. (come modificato dall'art.3 del D.Lgs. 10 settembre 1991, n. 3030 in attuazione della direttiva CE 86/653), il recesso non poteva avere esecuzione prima di sei mesi dalla relativa comunicazione, trattandosi di contratto di durata a tempo indeterminato in essere da oltre 6 anni, come confermato dal CTU alle pagg. 19 e 20 dell'elaborato.
Ne consegue, pertanto, il diritto di R. alla corresponsione, da parte della Preponente, di tutte le indennità di cessazione del rapporto di agenzia previste dall'art.1751 c.c.
Con riguardo alla quantificazione dell'indennità di scioglimento del rapporto di cui all'art. 1751 c.c, come integrato, modificato e coordinato dalle norme anche comunitarie e dalle vigenti disposizioni dell'AEC, nonché delle provvigioni maturate e non pagate, è stata disposta ed espletata apposita consulenza tecnica d'ufficio che ha dato compiuto riscontro ai quesiti innanzi indicati.
In risposta al secondo Quesito, l'Esperto, ai fini del calco dell'indennità di fine rapporto, ha tenuto correttamente conto di quanto previsto all'art. 13 dell’"Accordo Economico Collettivo per la disciplina del rapporto di agenzia e rappresentanza commerciale del settore del commercio", secondo il quale, in caso di cessazione del rapporto, l'indennità è composta da tre componenti:
1. Indennità di risoluzione del rapporto: riconosciuta all'agente o rappresentante anche se non ci sia stato da parte sua alcun incremento della clientela e/o del fatturato, e risponde principalmente al criterio dell'equità;
2. Indennità suppletiva di clientela (ICS): riconosciuta ed erogata all'agente o rappresentante secondo le modalità ivi indicate. Anche tale emolumento risponde al principio di equità, e non necessita per la sua erogazione della sussistenza della prima condizione indicata nell'art. 1751, I comma, c.c.;
3. Indennità meritocratica (IM): risponde ai criteri indicati dall'art. 1751 c.c., relativamente alla sola parte in cui prevede, come presupposto per l'erogazione, l'aumento del fatturato con la clientela esistente e/o l'acquisizione di nuovi clienti e che il preponente riceva ancora sostanziali vantaggi derivanti dagli affari con tali clienti.
Sulla base delle note metodologiche illustrate, l'esperto ha provveduto ad elaborare i calcoli delle suddette indennità, quantificando in Euro 6.367,40 l'indennità di risoluzione del rapporto e in Euro 17.205,54 l'indennità suppletiva di clientela (ICS).
Per quanto riguarda l'indennità meritocratica, il CTU, dopo aver ricordato che la stessa "è dovuta solo nel caso in cui l'importo complessivo di indennità di risoluzione del rapporto ed indennità suppletiva di clientela sia inferiore al valore massimo previsto dal terzo comma dell'art. 1751 c.c.", in quanto "l'importo dell'indennità non può superare una cifra equivalente ad un'indennità annua calcolata sulla base della media annuale delle retribuzioni riscosse dall'agente negli ultimi cinque anni e, se il contratto risale a meno di cinque anni, sulla media del periodo in questione", ha provveduto a calcolare l'indennità annua media degli ultimi cinque anni che è risultata inferiore alla media degli ultimi 5 anni (Euro 59.903,24).
Tuttavia, prima di procedere al calcolo dell'indennità meritocratica, l'Esperto ha individuato il fatturato prodotto da R. per T.P. sulla base dei cd. prospetti premi target e fatturato (cfr. all. 32 di parte attrice).
Da tale verifica preliminare è emerso che il fatturato da ultimo prodotto da R. è stato inferiore a quello prodotto nei primi anni di attività, come riportato nella tabella alle pagg. 28 e 29.
Pertanto, non essendosi verificatosi il requisito preliminare per la quantificazione della indennità meritocratica, ovvero l'incremento di fatturato, il CTU ha ritenuto che la stessa fosse pari a zero.
In risposta al primo quesito postogli, il CTU, dopo aver analiticamente ricostruito sulla base delle fatture fornite da entrambe le parti il "Riassuntivo provvigioni fatture", ha elaborato il calcolo delle provvigioni maturate da R. in relazione alle vendite concluse e agli affari procacciati a favore di T.P. nel secondo trimestre 2017, quantificando le stesse in Euro 18.550,46. Nel rispondere al terzo quesito, invece, il CTU, effettuati i dovuti accertamenti, ha verificato che, da parte di T.P., non risultano da effettuare ulteriori versamenti del contributo E. a favore di R..
Con il quarto quesito, nell'ipotesi, poi accertata in questa sede, che la risoluzione di T.P. andasse qualificata come recesso unilaterale senza il rispetto del termine di preavviso previsto dall'art. 1750 c.c., è stato chiesto al CTU di calcolare l'indennità di mancato preavviso e, se più favorevole, il lucro cessante eventualmente causato.
Nel calcolare l'indennità di mancato preavviso, il CTU ha fatto riferimento innanzitutto all'art. 1750 c.c. il quale prevede, tra l'altro, che "il termine di preavviso non può comunque essere inferiore ad un mese per il primo anno di durata del contratto, a due mesi per il secondo anno iniziato, a tre mesi per il terzo anno iniziato, a quattro mesi per il quarto anno, a cinque mesi per il quinto anno e a sei mesi per il sesto anno e per tutti gli anni successivi".
Ha poi tenuto conto dell'art. 3 dell'AEC, "il quale prevede che in luogo del preavviso è dovuta all'agente un'indennità sostitutiva calcolata sulla base della media delle provvigioni di competenza dell'agente nell'anno civile precedente (ovvero nei dodici mesi precedenti la variazione qualora l'anno precedente non sia stato lavorato per intero) sui clienti e/o zona e/o prodotti e/o misura delleprovvigioni che sono stati oggetto della riduzione. Tale indennità sostitutiva sarà pari a tanti dodicesimi delle provvigioni di competenza dell'agente nell'anno civile precedente (ovvero nei dodici mesi precedenti la variazione qualora l'anno civile precedente non sia stato lavorato per intero) quanti sono i mesi di mancato preavviso".
Il CTU ha altresì considerato l'art. 11 dell'AEC "il quale prevede che in caso di risoluzione di un rapporto a tempo indeterminato da parte della casa mandante, la stessa dovrà darne comunicazione scritta all'agente o rappresentante di commercio, con un preavviso della seguente misura, qualora si tratti di un agente o rappresentante operante in forma di plurimandatario- come nel caso in esame:
- tre mesi per i primi tre anni di durata del rapporto;
- quattro mesi nel quarto anno di durata del rapporto;
- cinque mesi nel quinto anno di durata del rapporto;
- sei mesi di preavviso, dal sesto anno in poi.
L'indennità sostitutiva del preavviso va computata su tutte le somme corrisposte in dipendenza del contratto di agenzia, anche a titolo di rimborso, concorso spese o di premio".
Per il calcolo dell'indennità di mancato preavviso e del danno da lucro cessante, l'esperto ha analizzato le fatture saldo provvigioni emesse da R. (all. 20 della documentazione fornita da R. srls).
A tal fine, ha preso a riferimento la media di dette provvigioni e, sulla base di questa, ha calcolato i sei dodicesimi, pari ai mesi - sei - di mancato preavviso spettanti a R. sulla base di quanto disposto dall'AEC.
All'esito del calcolo, l'indennità di mancato preavviso è risultata pari ad Euro. 30.409,68.
Per calcolare il lucro cessante, l'Esperto ha fatto invece riferimento al consolidato indirizzo giurisprudenziale in materia secondo il quale "il lucro cessante noncomprende danni meramente ipotetici, ma occorre dimostrare l'utilità persa. Il Lucro cessante, altro non è che una componente del danno patrimoniale e identifica il profitto che il soggetto danneggiato non ha potuto conseguire a causa dell'inadempimento o del fatto illecito altrui.
Al fine di ottenere il ristoro di tale danno, occorre che vi sia una ragionevole certezza sul suo verificarsi: l'essenza del lucro cessante risiede proprio nel fatto di rappresentare quell'incremento patrimoniale che si sarebbe verificato con alta probabilità, se l'inadempimento o l'illecito non fossero avvenuti".
Per determinare il lucro cessante, il CTU ha calcolato la media della somma tra le provvigioni maturate nei 3^ e 4^ trimestri degli anni precedenti all'avvenuta risoluzione (28.06.2017) e il 50% dei premi fatturato riconosciuti a R. per i medesimi periodi.
Così operando, il lucro cessante è risultato essere pari ad Euro 32.765,38.
Pertanto, essendo il lucro cessante risultato maggiore dell'indennità di mancato preavviso, andrà corrisposta a R. la maggiore somma di Euro 32.765,38.
In conclusione, atteso che la Consulenza tecnica contabile risulta svolta correttamente sotto il profilo tecnico e risulta immune da vizi di ordine logico, in accoglimento della domanda attorea, va accertato che, a seguito del recesso unilaterale dal contratto di Agenzia generale inter partes, senza il rispetto del termine di preavviso di sei mesi, T.P. è tenuta a corrispondere a R. le seguenti somme:
Euro 6.367,40 a titolo di indennità di risoluzione del rapporto;
Euro 17.205,54 a titolo di indennità suppletiva di clientela (ICS);
Euro 18.550,46 a titolo di provvigioni maturate da R. in relazione alle vendite concluse e agli affari procacciati a favore di T.P. nel secondo trimestre 2017;
Euro 32.765,38 a titolo di lucro cessante (in sostituzione dell'indennità di mancato preavviso risultata di importo inferiore).
Occorre ora esaminare la domanda riconvenzionale con la quale la convenuta T.P. ha chiesto di condannare R. al risarcimento del danno subito a causa della riduzione del fatturato verificatosi in conseguenza degli inadempimenti dell'Agente generale R., inclusa la violazione dell'obbligo di aumentare il fatturato della Preponente di Euro 747.133,00 indicato nelle premesse del contratto di agenzia generale, essendo manifesto l'interesse della Preponente ad incrementare il fatturato.
Assume al riguardo la convenuta che, da un fatturato di Euro 747.133,00 annui (come nelle premesse del contratto di agenzia generale), T.P. era passata ad un fatturato di Euro 354.833,38 relativamente all'anno 2016. A tal fine ha richiamato il doc. 13 della sua produzione e ha indicato i seguenti fatturati annui prodotti da R.:
anno 2012 → Euro 355.239,94;
anno 2013 → Euro 406.449,81;
anno 2014 → Euro 384.770,13;
anno 2015 → Euro 370.683,00;
anno 2016 → Euro 354.883,38.
Sicché, decurtando per ciascuna annualità dal 2012 al 2016, dalla somma di Euro 747.133,00 indicata come fatturato di partenza, quello asseritamente prodotto da R., la società convenuta ha chiesto in via riconvenzionale la condanna della società attrice al risarcimento del danno subito per complessivi Euro 1.863.688,75.
La domanda riconvenzionale è infondata e non merita accoglimento.
Innanzitutto, si osserva che i fatturati attribuiti da T.P. a R. risultano nettamente inferiori a quelli accertati dal CTU sulla base dei cd. prospetti premi target e fatturato (cfr. all. 32 di parte attrice) e di cui alla tabella riepilogativa alle pagine 28-29 dell'elaborato, di seguito riportati:
anno 2012 → Euro 513.734,00
anno 2013 → Euro 524.007,00
anno 2014 → Euro 551.539,00
anno 2015 → Euro 515.116,00
anno 2016 → Euro 493.425,00.
Tali dati, sebbene non indichino un aumento del fatturato - tanto che per tale ragione il CTU ha escluso la spettanza dell'indennità meritocratica in favore dall'Agente - risultano tuttavia abbastanza stabili e ben al di sopra dei dati forniti dalla società convenuta.
Di poi, emerge per tabulas che, nel corso del rapporto contrattuale, T.P. ha corrisposto a R. i premi incentivo (fatturato/budget), come documentato da parte attrice con le fatture prodotte in giudizio (all. 9).
Tali premi non sarebbero stati corrisposti dalla Preponente qualora le performances dell'Agente fossero risultate inferiori alle aspettative.
Inoltre, per il rigetto della domanda riconvenzionale di risarcimento del danno per calo del fatturato, vanno considerate le seguenti ragioni.
Innanzitutto, il fatto che - per quanto innanzi detto - non sussistono gli inadempimenti contrattuali che la Preponente ha imputato all'Agente ponendoli a base della lettera di risoluzione.
In secondo luogo, sulla base dell'interpretazione letterale e coordinata di tutte le clausole del contratto di agenzia in esame (ai sensi degli artt. 1362 e ss. c.c.), tenuto anche conto del comportamento successivo delle parti, va escluso che tra gli obblighi assunti dall'Agente generale vi sia anche quello di incrementare il fatturato della Preponente indicato nelle premesse del contratto, intendendosi lo stesso quale sorta di fatturato minimo garantito.
E’ evidente, infatti, che a fronte della premessa contrattuale in base alla quale la Preponente "è interessata allo sviluppo di un'attività promozionale tesa all'aumento del fatturato relativo alla vendita dei propri prodotti nel territorio della Regione Lazio (relativamente a tale territorio, infatti, nel 2008, la S.A.I.T.A. ha fatturato l'importo di Euro 747.133,00) mediante l'implementazione di una rete commerciale costituita anche da agenti", non vi è traccia di un obbligo dell'Agente generale di garantire un fatturato minimo o di incrementare quello ivi indicato.
La N.R., infatti, dopo essersi "detta disponibile ad assumere l'incarico di agente generale della S.A.I.T.A., operando nell'ambito del territorio indicato" ha accettato di sottoscrivere un contratto di agenzia "avente ad oggetto l'incarico di promuovere stabilmente la conclusione di contratti di vendita nel territorio della Regione Lazio per i prodotti oggetto del presente contratto, come Agente Generale o come Agente Diretto a seconda dei casi…"
Inoltre, ai sensi dell'art. 6 del contratto, l'Agente, nei rapporti con la Preponente, si è obbligato ad "agire con lealtà e buona fede usando la massima diligenza nelladiffusione e promozione dei prodotti della Preponente, operando in piena autonomia in vista del risultato senza vincoli di orario o di itinerari e modalità di conclusione dei contratti seppure nella osservanza delle istruzioni della Preponente stessa, nonché a fornire a quest'ultima tutte le opportune informazioni che possano direttamente o indirettamente interessarla sulla situazione del mercato, sulle iniziative della concorrenza, sulla solvibilità dei cliente e sulle osservazioni di essi".
Sulla base di siffatte clausole contrattuali non è, dunque, possibile traslare automaticamente a carico dell'Agente il rischio d'impresa della Preponente, imputando, direttamente ed esclusivamente, la riduzione del fatturato della Proponente alla violazione di un inesistente obbligo dell'Agente di incrementare il suo fatturato.
La domanda riconvenzionale va pertanto rigettata.
In conclusione, in accoglimento della domanda attorea, T.P., va condannata al pagamento, in favore di R. della complessiva somma di Euro 74.888,78, oltre agli interessi legali dalla domanda al saldo effettivo, così determinata: Euro 6.367,40 a titolo di indennità di risoluzione del rapporto; Euro 17.205,54 a titolo di indennità suppletiva di clientela (ICS); Euro 18.550,46 a titolo di provvigioni maturate nel secondo trimestre 2017; Euro 32.765,38 a titolo di lucro cessante (in sostituzione dell'indennità di mancato preavviso).
Le spese di lite seguono il criterio della soccombenza e vanno pertanto poste a carico di parte convenuta nella misura liquidata in dispositivo, secondo i parametri minimi previsti dal D.M. n. 55 del 2014 e smi per lo scaglione di valore compreso tra 2.000.001,00 e 4.000.000,00, così individuato, una volta sommati i valori della domanda e quelli della domanda riconvenzionale.
Le spese di CTU, liquidate con separato decreto, vanno poste definitivamente a carico di parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma - XVII Sezione Civile, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:
1) in accoglimento delle domande proposte da R. S.r.l.s., condanna T.P. SOCIETA’ AGRICOLA S.r.l. al pagamento, in favore di R. S.r.l.s., della somma di Euro 74.888,78, oltre agli interessi legali dalla domanda al saldo effettivo, per le causali meglio indicate in motivazione;
2) rigetta la domanda riconvenzionale spiegata da T.P. SOCIETA’ AGRICOLA S.r.l.;
3) condanna T.P. SOCIETA’ AGRICOLA S.r.l. alla rifusione delle spese processuali in favore di R. S.r.l.s. che liquida in Euro 528,00 per spese vive ed Euro 24.668,00 per compenso professionale, oltre al rimborso forfettario delle spese generali, IVA e CPA;
4) pone definitivamente a carico di T.P. SOCIETA’ AGRICOLA S.r.l. le spese di CTU, liquidate con separato decreto.
Così deciso in Roma, il 23 febbraio 2023