Organo: Ministero della Salute
Categoria: Nessuna
Tipo documento: Decreto direttoriale
Data provvedimento: 12-05-2023
Tipo gazzetta: Nessuna

Conferma della ri-registrazione secondo principi uniformi dei prodotti fitosanitari afferenti al dossier ZOLFO RAMATO 5% di All. III a base di rame ossicloruro e zolfo, a seguito della documentazione integrativa tecnico-scientifica richiesta senza/con pregiudizio.

(Decreto 12/05/2023, pubblicato nel sito del Ministero della Salute)


DIREZIONE GENERALE PER L’IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E LA NUTRIZIONE

UFFICIO 7 – Sicurezza e regolamentazione dei Prodotti Fitosanitari


 

IL DIRETTORE GENERALE

 


VISTO il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE, e successivi regolamenti di attuazione e/o modifica; ed in particolare l’articolo 80 concernente “Misure transitorie”;

VISTO il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006, e successive modifiche;

VISTO il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, nonché i successivi regolamenti che modificano gli allegati II e III del predetto regolamento, per quanto riguarda i livelli massimi di residui di singole sostanze attive in o su determinati prodotti;

VISTO il decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 recante “Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11  febbraio 2014, n. 59 concernente “Regolamento di organizzazione del Ministero della salute”, ed in particolare l’art. 10 recante “Direzione generale per l’igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione”;

VISTO il decreto del Presidente  della  Repubblica  28 marzo 2013, n. 44, recante  il regolamento di riordino degli organi collegiali e degli altri organismi operanti presso il Ministero della salute e il DM 30 marzo 2016, recante la costituzione del Comitato tecnico per la nutrizione e la sanità animale, concernenti rispettivamente l’istituzione e l’articolazione del Comitato tecnico per la nutrizione e la sanità animale e la composizione della Sezione consultiva dei fitosanitari;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente “Regolamento di semplificazione  dei procedimenti di autorizzazione  alla  produzione, all’immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti”, e successive modifiche;

VISTO il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente "Attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari", e successive modifiche;

VISTO il decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 recante “Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi;

VISTO il decreto 28 settembre 2012 “Rideterminazione delle tariffe relative all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari a copertura delle prestazioni sostenute e rese a richiesta, in attuazione del Regolamento (CE) 1107/2009 del Parlamento e del Consiglio”;

VISTO il decreto ministeriale 15 settembre 2009 di recepimento della direttiva 2009/37/CE della Commissione del 23 aprile 2009, relativo all’iscrizione nell’allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, di alcune sostanze attive che ora figurano nei Reg. (UE) 540/2011 e 541/2011 della Commissione, tra le quali la sostanza attiva rame ossicloruro;

VISTO il decreto ministeriale 11 dicembre 2009 di recepimento della direttiva 2009/70/CE della Commissione del 25 giugno 2009, relativo all’iscrizione nell’allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, di alcune sostanze attive che ora figurano nei Reg. (UE) 540/2011 e 541/2011 della Commissione, tra le quali la sostanza attiva zolfo;

VISTO il decreto di ri-registrazione di prodotti fitosanitari, a base di rame ossicloruro e zolfo del 6 aprile 2018, sulla base del dossier ZOLFO RAMATO 5% di Allegato III, alla luce dei principi uniformi per la valutazione e l’autorizzazione dei prodotti fitosanitari, ai sensi del regolamento (CE) n. 546/2011.

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 2018/1981 della Commissione 13 dicembre 2018 di rinnovo dell’approvazione delle sostanze attive composti del rame fino al 31 dicembre 2025 in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo;

VISTA la nota dell'Ufficio prot. 6144 del 19 febbraio 2018 con la quale è stata richiesta documentazione e dati tecnico – scientifici aggiuntivi indicati dal Centro Internazionale per gli Antiparassitari e la Prevenzione Sanitaria;

VISTA la nota prot n. 5535 del 4 febbraio 2019 con la quale le Imprese, costituenti la Task Force - Consorzio Italia Zolfi, hanno presentato, entro i termini di tempo previsti dalla suddetta nota dell’Ufficio, la documentazione ed i dati tecnico – scientifici aggiuntivi;

VISTO il parere favorevole del Centro sopra citato in merito alla documentazione presentata dalla Task Force - Consorzio Italia Zolfi a sostegno della conferma di autorizzazione dei prodotti fitosanitari indicati in allegato al presente decreto;

 

DECRETA
 

Sono confermate le ri-registrazioni fino al 31 dicembre 2025, data di scadenza dell’approvazione della sostanza attiva rame, dei prodotti fitosanitari indicati in allegato al presente decreto registrati al numero, alla data e a nome dell’impresa a fianco indicata, autorizzati con la composizione, alle condizioni e sulle colture indicate nelle rispettive etichette allegate al presente decreto, fissate in applicazione dei principi uniformi.

Sono autorizzate le modifiche indicate per ciascun prodotto fitosanitario riportate in allegato al presente decreto.

Sono approvate quale parte integrante del presente decreto le etichette allegate, adeguate secondo i principi uniformi, munita di classificazione stabilita dal titolare ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008.

E’ fatto comunque salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione del prodotto fitosanitario, anche in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze attive componenti.

Il titolare dell’autorizzazione è tenuto a rietichettare il prodotto fitosanitario non ancora immesso in commercio e a fornire ai rivenditori un facsimile della nuova etichetta per le confezioni di prodotto giacenti presso gli esercizi di vendita al fine della sua consegna all’acquirente/utilizzatore finale. E’ altresì tenuto ad adottare ogni iniziativa, nei confronti degli utilizzatori, idonea ad assicurare un corretto impiego del prodotto fitosanitario in conformità alle nuove disposizioni.


Il presente decreto sarà pubblicato sul portale del Ministero della salute www.salute.gov.it nell’area dedicata ai Prodotti Fitosanitari e comunicato all'Impresa interessata.

 

I dati relativi al/i suindicato/i prodotto/i sono disponibili nel sito del Ministero della salute www.salute.gov.it, nella sezione “Banca dati”.

 

Roma li, 12 maggio 2023
 

IL DIRETTORE GENERALE

*F.to dott. Ugo DELLA MARTA



ALLEGATO