Settore vinicolo - Produzione e commercializzazione di vini che, pur riportando in etichetta menzioni geografiche tipiche, non ne hanno i requisiti - Contestazione amministrativa a seguito di indagine che ha condotto a ritenere che l'intera produzione vitivinicola fosse stata compromessa dalla presenza di vino da tavola, non DOCG e IGT - Disposizione da parte del G.I.P. di sequestro preventivo del vino, senza ulteriori accertamenti - Connessione fra la violazione amministrativa e quella penale - Termine per la notifica del verbale di contestazione.
ORDINANZA
(Presidente: dott. Felice Manna - Relatore: dott. Mauro Mocci)
sul ricorso iscritto al n. 15175/2020 R.G. proposto da:
F.F.M.V., F.F.M.L., domiciliati ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentati e difesi dagli avvocati STUDIO LEGALE LESSONA (...), CHIERRONI VITTORIO (...);
- ricorrenti -
contro
MINISTERO POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (...) che lo rappresenta e difende;
- controricorrente -
avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO FIRENZE n. 2493/2019 depositata il 15/10/2019.
Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 05/05/2023 dal Consigliere dr. MAURO MOCCI.
FATTI DI CAUSA
In data 18/12/2006, la Guardia di finanza notificò a F.F.M.V. ed a F.F.M.L., quest'ultimo quale legale rappresentante della M.F. Soc. Agr. s.r.l., un verbale di contestazione amministrativa per la produzione e commercializzazione di vini che, pur riportando in etichetta menzioni geografiche tipiche, non ne avevano i requisiti.
L'indagine, partita nel dicembre 2003, su incarico della Procura della Repubblica di Firenze, aveva condotto a ritenere che l'intera produzione vitivinicola fosse stata compromessa dalla presenza di vino da tavola, non DOCG e IGT. In tal modo, il G.I.P. presso il Tribunale di Firenze, il 17 marzo 2005, disponeva il sequestro preventivo del vino, senza ulteriori accertamenti. In data 4 agosto 2011 veniva invece notificata un'ordinanza-ingiunzione per il pagamento dell'importo di Euro 120.000, oltre alla pubblicazione su due giornali.
La conseguente opposizione dinanzi al Tribunale di Firenze era respinta con sentenza n. 4346 del 19 dicembre 2012, in contraddittorio con il Ministero delle politiche agricole.
Avverso detta pronunzia i Frescobaldi proponevano impugnazione, ma - radicatosi ancora una volta il contraddittorio - la Corte d'appello di Firenze, con sentenza n. 2493 del 2019, la rigettava e confermava la decisione del primo giudice.
I giudici di secondo grado affermavano, per un verso, che il procedimento penale era rimasto pendente fino al decreto di archiviazione del GIP il 30 marzo 2012, sicché, sino a tale data, il termine per la contestazione sarebbe rimasto sospeso; e tuttavia, la concessione del nulla - osta alla P.A., da parte dell'Autorità Giudiziaria il 14 dicembre 2006, avrebbe fatto decorrere il suddetto termine, che però sarebbe stato rispettato, essendosi proceduto alla contestazione a distanza di soli quattro giorni. Per altro verso, considerata la mancata contestazione dei fatti in senso stretto, la Corte distrettuale rilevava come i processi di produzione vinicola sarebbero iniziati ex novo ciascun anno, sicché, anche per il coinvolgimento di diverse aziende fornitrici e di prodotti di qualità differente, si sarebbe dovuto parlare di un concorso materiale con violazioni commesse con più azioni e non di un mero concorso formale.
La cassazione di questa sentenza è stata chiesta da F.F.M.V. e dalla M.F. Soc. Agr.
S.r.L., con ricorso affidato a quattro motivi, illustrati da successiva memoria.
Il Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali si è costituito con controricorso.
RAGIONI DI DIRITTO
1) Attraverso la prima censura, i ricorrenti deducono la violazione e falsa applicazione degli artt. 14 e 24 L. n. 689/81, ex art. 360, 3 c.p.c..
Il giudice di appello avrebbe erroneamente ritenuto una connessione necessaria fra la violazione amministrativa e quella penale, giacché l'eventuale illecito penale ben avrebbe potuto essere acclarato senza il preventivo accertamento dell'illecito amministrativo. Di conseguenza, la Guardia di finanza avrebbe dovuto provvedere alla notifica del verbale di contestazione già nel marzo del 2005, posto che non vi sarebbe stata alcuna ragione per attendere la decisione del giudice penale: la contestazione tardiva sarebbe stata illegittima, con conseguente estinzione dell'obbligo di pagamento.
1. a) Il secondo motivo s'incentra sulla violazione e falsa applicazione dell'art. 14 L. n. 689/1981, ex art. 360 n. 3 c.p.c., attraverso il quale si censura il fatto che la Corte d'appello avrebbe mancato di considerare erronea l'affermazione del Tribunale, secondo cui l'obbligazione pecuniaria non avrebbe potuto reputarsi estinta e dunque non dovuta.
2) I predetti motivi, che possono essere scrutinati congiuntamente (giacché il secondo risulta conseguenziale al primo), sono infondati.
2. a) Invero, secondo la giurisprudenza consolidata di questa Corte, in tema di sanzioni amministrative, al di fuori dell'ipotesi di connessione per pregiudizialità disciplinata dall'art. 24 della L. n. 689 del 1981, il termine stabilito dall'art. 14 della citata legge per la notificazione della contestazione, qualora gli elementi di prova di un illecito amministrativo emergano dagli atti relativi alle indagini penali, decorre dalla ricezione degli atti trasmessi dall'autorità giudiziaria all'autorità amministrativa, posto che, qualora fosse consentito agli agenti accertatori di contestare immediatamente all'indagato la violazione amministrativa, l'autorità giudiziaria non sarebbe messa in condizione di valutare se ricorra o no la vis attractiva della fattispecie penale e, nel contempo, sarebbe frustrato il segreto istruttorio imposto dall'art. 329 c.p.p. (Sez. 2, n. 9881 del 20 aprile 2018; Sez. 2, n. 7754 del 30 marzo 2010; Sez. 2, n. 23477 del 5 novembre 2009).
2. b) Appare pertanto corretto e puntuale il rilievo della sentenza impugnata circa la tempestività della contestazione operata dal Ministero delle politiche agricole (considerando il termine decorrente dalla concessione del nulla-osta da parte dell'autorità giudiziaria, pur in pendenza del procedimento penale).
3) Mediante la terza lagnanza, il F.F.M. e la M.F. Soc. Agr. S.r.L. invocano la violazione e falsa applicazione dell'art. 8 Legge n. 689/1981 e 22 D. Lgs. 8 aprile 2010 n. 61, ex art. 360 n. 3 c.p.c. In particolare, la condotta censurata sarebbe stata unica, non assumendo alcun rilievo il fatto che si trattasse di più annate e di diversi approvvigionamenti.
Il motivo è inammissibile.
3. a) L'art. 8 della legge 24 novembre 1981, n. 689, nel prevedere l'applicabilità dell'istituto del cosiddetto "cumulo giuridico" tra sanzioni nella sola ipotesi di concorso formale (omogeneo od eterogeneo) tra le violazioni contestate - ovvero per le sole fattispecie di violazioni plurime, commesse con un'unica azione od omissione - non è legittimamente invocabile con riferimento alla diversa ipotesi di concorso materiale (ossia, di concorso tra violazioni commesse con più azioni od omissioni), senza che possa ritenersi applicabile a tale ultima ipotesi, in via analogica, la normativa dettata dall'art. 81 c.p. in tema di continuazione tra reati, sia perché il citato art. 8 della Legge n. 689 del 1981 prevede espressamente tale possibilità soltanto per le violazioni in materia di previdenza e assistenza (con conseguente evidenza dell’intento del legislatore di non estendere la disciplina del cumulo giuridico agli altri illeciti amministrativi), sia perché la differenza ontologica tra illecito penale ed illecito amministrativo non consente che, attraverso un procedimento di integrazione analogica, le norme di favore previste in materia penale vengano "tout court" estese alla materia degli illeciti amministrativi (Sez. 2, n. 20129 del 22 giugno 2022; Sez. 6-3, n. 21203 del 13 ottobre 2011; Sez. 1, n. 24060 del 28 dicembre 2004).
3.b) E l'accertamento circa l'esecuzione di condotte distinte, sebbene collegate sul piano dell'identità di una stessa intenzione plurioffensiva, costituisce una valutazione di fatto, che la Corte d'appello ha fondato su un'argomentazione plausibile ("processi di produzione che ciascun anno iniziano ex novo, considerato per di più che nel caso concreto differente era la provenienza dell'uva e differenti le Aziende fornitrici coinvolte") e dunque incensurabile in sede di legittimità.
4) Il quarto motivo denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 92 c.p.c. e dell'art. 13 comma 1/quater D.P.R. n. 115/2002.
La Corte d'appello avrebbe errato nel condannare i ricorrenti alle spese di lite, atteso che il gravame avrebbe dovuto essere accolto.
La lagnanza è priva di rilievo pratico, giacché presuppone l'accoglimento del ricorso.
In conclusione, il ricorso deve essere rigettato, non avendo la memoria ex art. 378 c.p.c. apportato elementi idonei a modificare il quadro testé esposto.
Segue la condanna dei ricorrenti alla rifusione delle spese processuali, come liquidate in dispositivo.
Ricorrono inoltre i presupposti processuali di cui all’art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del versamento del contributo unificato, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione
rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti alla rifusione delle spese di lite del Ministero delle Politiche Agricole, che liquida in Euro 5.500 (cinquemila/500), oltre spese prenotate a debito.
Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 5 maggio 2023.
Depositato in Cancelleria il 12 maggio 2023