Settore vinicolo - Tutela delle indicazioni geografiche e denominazioni di origine - Riconoscimento della DOC “Salaparuta” configgente con l’anteriore marchio notorio “Duca di Salaparuta” - Istanza della casa vinicola siciliana titolare del marchio “Duca di Salaparuta” per la declaratoria di nullità e comunque di invalidità della DOC “Salaparuta” e della registrazione DOP “Salaparuta” - Concorrenza sleale - Istanza di risarcimento del danno - Disciplina normativa applicabile - Reg. CE 1493/1999 - Norma transitoria ex art. 51 del Reg CE 479/2008 - Partecipazione dell'appellante al procedimento amministrativo di riconoscimento della DOP senza che l'appellante stesso avesse impugnato il provvedimento conclusivo - Infondatezza della censura dell'appellante che il Comune di Salaparuta fosse del tutto privo di "terroir".
SENTENZA
n. 1453/2023 pubbl. il 05/05/2023
(Presidente: dott.ssa Carla Romana Ranieri - Consigliere relatore: dott. Lorenzo Orsenigo)
nella causa iscritta al n. 1768/2021 R.G. promossa in grado d’appello
da
DUCA DI SALAPARUTA S.P.A. (C.F. …), elettivamente domiciliata in via Vincenzo Monti n. 51, Milano, presso lo studio degli avv.ti Stefano de Bosio e Giuliano Vecchione che la rappresentano e difendono, unitamente all’avv. Romano Vaccarella, come da procura in atti.
APPELLANTE
contro
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI (C.F. …), con il patrocinio dell’Avvocatura distrettuale dello Stato di Milano, presso i cui uffici, in via Freguglia,1, è elettivamente domiciliato.
APPELLATO
e contro
BAGLIO GIBELLINA S.R.L. (C.F. …), CONSORZIO VOLONTARIO DI TUTELA VINI DOC SALAPARUTA (C.F. …), CANTINA GIACCO S.C. COOP. AGRICOLA (C.F. …), MADONNA DEL PIRAINO SOCIETÀ COOPERATIVA AGRICOLA (C.F. …), BOTTE DI VINO DI ANDREA CATALANO & C S.N.C. (C.F. …), rappresentate e difese dagli avvocati GERLANDO GIBILARO, PAOLO MARZANO, FILIPPO PACCIANI, e STEFANO PARLATORE ed elettivamente domiciliate a Milano, in via Broletto n. 20, presso lo studio Legance - Avvocati Associati.
APPELLATE
OGGETTO: diritto industriale: marchi.
CONCLUSIONI:
Per parte appellante DUCA DI SALAPARUTA S.P.A.
Voglia l’Ecc.ma Corte d’Appello di Milano, in parziale riforma della sentenza del Tribunale ordinario di Milano n. 1384/2021, pubblicata il 16 febbraio 2021, non notificata
I. Nel merito:
1. accertare e dichiarare la nullità e/o comunque l’invalidità, in quanto decettivo e/o domandato in mala fede e/o privo dei requisiti di pregio, rinomanza, qualità, connessione al territorio, richiesti dalla legge, ovvero, in ogni caso, in quanto interferente con il marchio «Sa-laparuta» e gli altri marchi dell’attrice contenenti l’espressione «Salaparuta», notori nel mondo per prodotti saliti in alta rinomanza, icone della qualità del vino di Sicilia e/o per ogni altro motivo esposto in atti:
α) del diritto di proprietà industriale costituito dalla asserita denominazione d’origine “Salaparuta” oggetto della registrazione DOP “Salaparuta” PDO-IT-A0795 dell’8 agosto 2009;
β) della registrazione PDO-IT-A0795 dell’8 agosto 2009;
nel denegato e non creduto caso in ciò fosse ritenuto necessario, ritenuta altresì la nullità della denominazione di origine nazionale (cessata a seguito della registrazione della DOP) già oggetto di riconoscimento con decreto ministeriale 8 febbraio 2006 pubblicato il 20 febbraio 2006 e/o disapplicato il decreto e/o ogni altro atto nazionale o della Unione Europea che in denegata tesi dovesse ritenersi ostativo alla domandata declaratoria di invalidità della DOP di diritto europeo.
2. inibire ai convenuti la produzione e/o l’immissione in commercio e/o la pubblicità di vini contrassegnati con “Salaparuta” in funzione di denominazione di origine protetta, ovvero, in ogni caso, con il termine “Salaparuta”, salvo il diritto dei convenuti di utilizzare “Salaparuta” nell’ambito puramente descrittivo della indicazione della sede sociale o del luogo di coltivazione delle uve;
3. condannare genericamente i convenuti, ai sensi dell’art. 278 cod. proc. civ., in solido tra loro, ovvero in proporzione alle rispettive responsabilità, al risarcimento del danno ed alla retroversione degli utili eccedenti, in solido tra loro o, in subordine, nella misura determinata dalla gravità delle rispettive colpe e delle conseguenze che ne sono derivate all’attrice, a causa dei fatti, degli atti e dei comportamenti e per gli altri titoli di cui al presente giudizio;
4. dichiarare inammissibile, in quanto tardivo e non conforme ai requisiti di legge, o, in subordine, rigettare l’appello incidentale proposto dalle convenute appellate Baglio Gibellina S.r.l., Consorzio volontario di tutela Vini DOC Salaparuta, Cantina Giacco s.c. coop. Agricola e Madonna del Piraino società cooperativa agricola, Botte di Vino di Andrea Catalano & C. S.N.C., con la Comparsa di Costituzione e Risposta con Appello Incidentale del 16 settembre 2021;
5. dichiarare inammissibili tutte le eccezioni formulate da Baglio Gibellina S.r.l., Consorzio volontario di tutela Vini DOC Salaparuta, Cantina Giacco s.c. coop. Agricola e Madonna del Piraino società cooperativa agricola, Botte di Vino di Andrea Catalano & C. S.N.C., e/o dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, respinte dalla sentenza impugnata e non riproposte, in sede di appello, in forma di appello incidentale, o, in subordine, rigettarle;
II. In via istruttoria, nel caso in cui codesto Ill.mo Tribunale ritenesse, in denegata e non creduta ipotesi, contestati o non già sufficientemente provati dalla documentazione già acquisita agli atti del presente giudizio i fatti dedotti, l’appellante mantiene la domanda di:
a) ammettere prova per testi come da seguente capitolazione:
1. Vero che, negli anni dal 2003 al 2017 i Volumi totali di vendita dei vini prodotti da Duca di Salaparuta S.p.A. e contraddistinti dai marchi Duca di Salaparuta, Corvo Salaparuta e Florio, sono stati pari a complessive n. 13.774.393 casse e complessive n. 157.845.241 bottiglie, come risulta dai documenti A109 e A109bis di parte attrice, che si esibisce al teste, e che i documenti A109 e A109bis sono stati redatti sulla base dei dati contabili dell’attrice stessa e i dati in essi indicati corrispondono a verità;
2. Vero che, negli anni dal 2003 al 2017 il fatturato realizzato dall’attrice con la vendita dei vini prodotti da Duca di Salaparuta S.p.A. e contraddistinti dai marchi Duca di Salaparuta, Corvo Salaparuta e Florio, è stato complessivamente pari a Euro 638.674.007,00, come risulta dal documento A110 di parte attrice, che si esibisce al teste, e che il documento A110 è stato redatto sulla base dei dati contabili dell’attrice stessa e i dati in esso indicati corrispondono a verità;
3. Vero che, per la pubblicità dei vini prodotti da Duca di Salaparuta S.p.A. e contraddistinti dai marchi Duca di Salaparuta, Corvo Salaparuta e Florio, sono stati investiti, negli anni dal 2008 al 2017, gli importi indicati nel documento prodotto dall’attrice sub A111 e che tale documento è stato redatto sulla base dei dati contabili dell’attrice e i dati in esso indicati corrispondono a verità;
4. Vero che, negli anni dal 2004 al 2017:
- per le attività promozionali (tra le quali, ad esempio, quelle relative a eventi fieristici, promozioni per clienti, promozioni per distributori, pubbliche relazioni e altre attività di promozione) dei vini contraddistinti dai marchi Duca di Salaparuta, Corvo Salaparuta e Florio, la società Duca di Salaparuta S.p.A. ha speso complessivamente Euro 12.521.504,99;
- per le attività di ricerca di mercato condotte da Nielsen su commissione di Duca di Salapa-ruta S.p.A. e aventi ad oggetto i vini contraddistinti dai marchi Duca di Salaparuta, Corvo Salaparuta e Florio, la società Duca di Salaparuta S.p.A. ha speso complessivamente Euro 1.288.940,87;
- per le attività pubblicitarie (tra le quali, ad esempio, affissioni, provvigioni di agenzia, sponsorizzazioni, pubblicità a mezzo stampa e tv, sponsorizzazioni e sviluppo di nuovi prodotti) dei vini contraddistinti dai marchi Duca di Salaparuta, Corvo Salaparuta e Florio, la società Duca di Salaparuta S.p.A. ha speso complessivamente Euro 5.232.086,19;
come risulta dal documento A111 di parte attrice, che si esibisce al teste e che il documento prodotti sub A111 dall’attrice è stato redatto sulla base dei dati contabili dell’attrice stessa e i dati in esso indicati corrispondono a verità;
testimoni sui capitoli da n. 1 a n. 4: Dott. Roberto Magnisi e Dott. Marco Antona, presso Duca di Salaparuta S.p.A.;
5. Vero che la relazione storica “Valenze del termine <<Salaparuta>> nel settore del vino e notorietà dei vini <<Duca di Salaparuta>>“ di cui al doc. A128 di parte attrice che si rammostra al teste, è stata da me redatta sulla base della Bibliografia ivi indicata;
6. Vero che il documento prodotto sub A129 da parte attrice, che si esibisce al teste, è un estratto dal volume “Simposio “I valori immateriali del vino”;
7. Vero che il documento prodotto sub A130 da parte attrice, che si esibisce al teste, è il Comunicato dell’Organizzazione Internazionale della Vigna e del Vino n. 333/2010;
8. Vero che il documento prodotto sub A131 da parte attrice, che si esibisce al teste, è un estratto dal volume “Il vino e i marchi” di P. Berta;
9. Vero che il documento prodotto sub A132 da parte attrice, che si esibisce al teste, è la pagina 113 del volume “La Civiltà della Vite in Sicilia”, di B. Pastena;
10. Vero che il documento prodotto sub A133 da parte attrice, che si esibisce al teste, è la pagina 283 del volume “La Civiltà della Vite in Sicilia, di B. Pastena;
11. Vero che il documento prodotto sub A134 da parte attrice, che si esibisce al teste, è un estratto dal volume “I Duchi di Salaparuta”;
12. Vero che il documento prodotto sub A135 da parte attrice, che si esibisce al teste, è un estratto dal volume “Le Stazioni Sperimentali agrarie italiane”, di P. Cultrera;
13. Vero che il documento prodotto sub A136 da parte attrice, che si esibisce al teste, è un estratto dal volume “Catalogo di prodotti agricoli siciliani” di P. Berta;
14. Vero che il documento prodotto sub A137 da parte attrice, che si esibisce al teste, è un estratto degli “Atti del Congresso dei rappresentanti il Consorzio delle provincie siciliane” del 1871;
15. Vero che il documento prodotto sub A138 da parte attrice, che si esibisce al teste, è una riproduzione del menu conservato presso la “Villa Nigra Prever” in Torino;
16. Vero che il documento prodotto sub A139 da parte attrice, che si esibisce al teste, è un estratto dal volume “Lo stivale in Bottiglia”, di G. Bonacina;
17. Vero che il documento prodotto sub A140 da parte attrice, che si esibisce al teste, è un estratto dal volume “Enciclopedia dei vini italiani”, di G. Coria;
18. Vero che il documento prodotto sub A141 da parte attrice, che si esibisce al teste, è un estratto dal volume “I vini d’Italia”, di L. Veronelli;
19. Vero che il documento prodotto sub A142 da parte attrice, che si esibisce al teste, è un estratto dal volume “OP, ossia il vero bevitore”, di P. Monelli;
20. Vero che il documento prodotto sub A143 da parte attrice, che si esibisce al teste, contiene n. 4, riproduzioni estratte dal video dell’Istituto Luce “La settimana Incom” n. 47, del 4 dicembre 1964;
21. Vero che il documento prodotto sub A144 da parte attrice, che si esibisce al teste, è un estratto dal volume “Enciclopédie des vins et des alcols”, di A. Lichine;
22. Vero che il documento prodotto sub A145 da parte attrice, che si esibisce al teste, è un estratto dal volume “Sotheby’s world wine encyclopedia”, di T. Stevenson;
23. Vero che il documento prodotto sub A146 da parte attrice, che si esibisce al teste, è un estratto dal volume “Slow Wine. Guida 2018”;
24. Vero che il documento prodotto sub A147 da parte attrice, che si esibisce al teste, è un estratto dal volume “The World Atlas of Wine”, di H. Johnson;
25. Vero che il documento prodotto sub A148 da parte attrice, che si esibisce al teste, è un estratto della pagina web della voce “Giuseppe Alliata” dell’enciclopedia online Wikipedia;
26. Vero che il documento prodotto sub A149 da parte attrice, che si esibisce al teste, è un estratto della pagina web della voce “Giuseppe Alliata” dell’enciclopedia online Treccani;
27. Vero che il documento prodotto sub A150 da parte attrice, che si esibisce al teste, è un estratto dell’articolo “Quando nacque il vino Corvo e altre storie”, pubblicato su bagheria-news.com il 5 aprile 2008;
28. Vero che il documento prodotto sub A151 da parte attrice, che si esibisce al teste, è un estratto dal volume “The World of Sicilian Wine”;
30. Vero che il documento prodotto sub A153 da parte attrice, che si esibisce al teste, è un estratto dal volume “Trattato di Viticoltura e Vinificazione”, di G. Caruso;
31. Vero che il documento prodotto sub A154 da parte attrice, che si esibisce al teste, è la pagina n. 446 degli “Atti della Giunta per la Inchiesta Agraria e sulle condizioni della classe agricola”, Vol. 15 Roma, 1881-1886, Vol. XIII, T. I Fasc. III;
32. Vero che il documento prodotto sub A155 da parte attrice, che si esibisce al teste, è un estratto del “Journal des Economistes” del 1894;
33. Vero che il documento prodotto sub A156 da parte attrice, che si esibisce al teste, è un estratto dal volume “La carte viticole d’Italie” del 1889;
35. Vero che il documento prodotto sub A158 da parte attrice, che si esibisce al teste, è un estratto dal volume “Ampélographie” di P. Viala;
36. Vero che il documento prodotto sub A159 da parte attrice, che si esibisce al teste, è un estratto dal volume “Annales de Géographie”, voce “La Vigne en Italie”, di M. Peyre;
37. Vero che il documento prodotto sub A160 da parte attrice, che si esibisce al teste, è un estratto dal volume “Traité d’industrie hôtelière: cours théorique et pratique”, di L. Leospo;
38. Vero che il documento prodotto sub A161 da parte attrice, che si esibisce al teste, è un estratto dal volume “Lexicon topographicum Siculum”, di V. Amico;
39. Vero che il documento prodotto sub A162 da parte attrice, che si esibisce al teste, è un estratto dal volume “Dizionario Topografico della Sicilia”, di G. Dimarzo;
40. Vero che il documento prodotto sub A163 da parte attrice, che si esibisce al teste, è la pagina n. 413 del volume “Canti popolari siciliani”, di G. Pitrè;
41. Vero che il documento prodotto sub A164 da parte attrice, che si esibisce al teste, è un estratto dal volume “Canti popolari siciliani”, di G. Pitrè;
testimone sui capitoli da n. 5 a n. 41: Prof.ssa Giusi Mainardi.
La condanna generica e la inibitoria è stata disposta dalla sentenza di primo grado in relazione alla accertata concorrenza sleale.
Tuttavia, inbitoria e condanna generica spettano anche in relazione alla domanda non accolta relativa alla illegittimità-illiceità della DOP “Salaparuta”, anche a prescindere dal profilo di concorrenza sleale di cui alla sentenza di primo grado.
In relazione alla inibitoria e al risarcimento del danno, si rinvia ai §§ 67-75 (pagg. 109-118), della comparsa conclusionale di primo grado dell’odierna appellante.
Per l’appellato MINISTERO
Voglia l’ecc.ma Corte, respinta ogni contraria istanza, rigettare l’appello proposto da Duca di Salaparuta s.p.a. avverso della sentenza del Tribunale di Milano, Sezione specializzata in materia di impresa A, 16 febbraio 2021 n. 1384, per l’effetto,
1. dichiarare l’inammissibilità della domanda di disapplicazione del decreto dell’8 febbraio 2006 di riconoscimento della DOC Salaparuta;
2. dichiarare il difetto di legittimazione passiva del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali a fronte della domanda di accertamento e declaratoria di nullità e invalidità della registrazione DOP “Salaparuta” PDO-IT-A0795 dell’8 agosto 2009 a opera della Commissione europea;
3. dichiarare il difetto di legittimazione passiva del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali a fronte della domanda di condanna per concorrenza sleale, di inibitoria e di risarcimento del danno mediante retroversione degli utili;
4. dichiarare inammissibile per decadenza la domanda di risarcimento del danno asseritamente derivante dal decreto dell’8 febbraio 2006;
5. dichiarare la prescrizione quinquennale del diritto al risarcimento del danno ai sensi dell’art. 2947 cod. civ.;
nel merito:
6. dichiarare infondate e non provate tutte le domande della società appellante e conseguentemente respingerle.
Con la rifusione delle spese processuali.
Per le altre parti appellate
voglia l’Ecc.ma Corte di Appello di Milano, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta e disattesa,
- in rito, in via preliminare, dichiarare l’inammissibilità dei motivi, primo e secondo, di impugnazione articolati da Duca di Salaparuta S.p.A., ai sensi dell’art. 342 c.p.c., per tutti i motivi indicati nella comparsa di risposta in appello (cfr. pgff. V e VI);
- nel merito, rigettare l’appello proposto da Duca di Salaparuta S.p.A., in quanto infondato in fatto e in diritto per tutti i motivi indicati nella comparsa di risposta in appello e, per l’effetto, confermare la Sentenza di Primo Grado;
- in ogni caso, rigettare tutte le domande e i motivi di appello formulati dalla Duca di Salaparuta S.p.A., in quanto infondati in fatto e in diritto, anche in accoglimento delle eccezioni sollevate dalle Società Appellate nel corso del primo grado di giudizio e riproposte nel giudizio di appello;
- in via incidentale, accogliere i motivi di appello incidentale formulati dalle Società Appellate e, per l’effetto, riformare la Sentenza di Primo Grado nella parte in cui la stessa (a) non ha rigettato la domanda di invalidità e/o nullità della DOP Salaparuta anche nei confronti delle società Baglio Gibellina S.r.l., Botte di Vino di Andrea Catalano & C. S.n.c. e Madonna del Piraino società cooperativa agricola nonché (b) non ha conseguentemente liquidato le spese di lite relative a detta domanda anche in favore di queste ultime, e, per gli effetti, rigettare la domanda di Duca di Salaparuta S.p.A. di invalidità e/o nullità della DOP Salaparuta anche nei confronti delle società Baglio Gibellina S.r.l., Botte di Vino di Andrea Catalano & C. S.n.c. e Madonna del Piraino società cooperativa agricola e condannare Duca di Salaparuta S.p.A. alla rifusione delle spese di lite sostenute in primo grado da dette società in relazione a tale domanda;
- in via istruttoria, respingere la richiesta di riapertura dell’istruttoria e qualsivoglia istanza istruttoria avversaria per tutti i motivi dedotti al pgf. XI della comparsa di risposta in appello e, in subordine, in caso di accoglimento delle istanze istruttorie di controparte, accogliere tutte le istanze istruttorie formulate dalle Società Appellate in primo grado, in prova e controprova, nelle proprie memorie ex art. 183, comma VI, c.p.c. (di prova testimoniale, nonché di esibizione ai sensi degli artt. 210 c.p.c. e 121 c.p.i.), e riproposte nella comparsa di risposta in appello al pgf. XIII.
Con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio, anche ai sensi dell’art. 96, comma III, c.p.c.
IN FATTO E IN DIRITTO
La Duca di Salaparuta s.p.a. ha proposto appello avverso la sentenza del Tribunale di Milano, sezione specializzata in materia di impresa “A”, n. 1384/2021 pubblicata in data 16/02/2021, con la quale il Tribunale si è pronunciato su una pluralità di domande proposte dalla predetta Duca di Salaparuta s.p.a. che aveva introdotto il giudizio di primo grado per chiedere l’accertamento e la dichiarazione di nullità della registrazione della DOP “Salaparuta”; l’accertamento della violazione del proprio diritto di proprietà intellettuale; la condanna delle parti convenute per comportamenti di concorrenza sleale ed infine l’inibitoria all’uso della predetta DOP “Salaparuta”.
Con tale pronuncia il Tribunale, “definitivamente pronunciando solo su alcune delle questioni sottoposte al suo esame, nel giudizio introdotto con atto di citazione notificato in data 8 febbraio 2016 da Duca di Salaparuta S.p.a. contro Botte di Vino di Andrea Catalano & C. S.n.c., Consorzio Volontario di Tutela Vini D.O.P. Salaparuta, Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, Madonna del Piraino Società Cooperativa Agricola, Baglio Gibellina S.r.l., Cantina Giacco s.c. coop. Agricola, Baglio San Vito S.r.l., Romeo Vini di Romeo Antonino & C. S.a.s., ogni altra e diversa domanda ed eccezione rigettata e disattesa”, ha provveduto come segue:
“1) decidendo in via definitiva, rigetta tutte le domande svolte dalla Duca di Salaparuta S.p.a. nei confronti di Consorzio Volontario di Tutela Vini D.O.P. Salaparuta, Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, Cantina Giacco s.c. coop. Agricola e Baglio San Vito S.r.l. e respinge la domanda di condanna formulata nei confronti dell’attrice dal Consorzio Volontario di Tutela Vini D.O.C. Salaparuta, da Cantina Giacco s.c. coop. Agricola e da Baglio San Vito S.r.l., ai sensi dell’art.96 c.p.c.;
2) decidendo in via non definitiva, dichiara che le convenute Botte di Vino di Andrea Catalano & C. s.n.c., Baglio Gibellina S.r.l., Romeo Vini di Romeo Antonino & C. s.a.s. e Madonna del Piraino Società Cooperativa Agricola hanno violato i diritti dell’attrice sul marchio “Salaparuta” e sui marchi contenenti l’espressione “Salaparuta”, utilizzando la denominazione di origine, in alcune etichette, sia per la posizione nella quale viene collocata tale denominazione, sia per la natura e le dimensioni dei caratteri utilizzati, in modo da indurre in inganno il pubblico;
3) inibisce con effetto immediato a tali società la commercializzazione e la pubblicità dei vini la cui etichetta presenti le caratteristiche decettive indicate al precedente punto 2 e meglio descritte in motivazione;
4) ordina il ritiro dal commercio delle bottiglie recanti tali etichette;
5) impone la penale di euro 10,00 per ogni singola bottiglia immessa in commercio dopo il provvedimento, che abbia le caratteristiche di cui al punto 2) nonché la penale di euro 1.000,00 per ogni giorno di ritardo nel conformarsi alle statuizioni contenute nel presente provvedimento e per ogni atto di pubblicità in violazione del medesimo, a decorrere dal trentesimo giorno dalla comunicazione della sentenza;
6) condanna genericamente, in favore dell’attrice, ai sensi dell’art. 278 c.p.c., Botte di Vino di Andrea Catalano & C. S.n.c., Baglio Gibellina S.r.l., Romeo Vini di Romeo Antonino & C. S.a.s. e Madonna del Piraino Società Cooperativa Agricola al risarcimento dei danni rispettivamente arrecati, danni che saranno liquidati nella successiva fase del giudizio;
7) dispone la separazione dalla presente causa delle domande svolte in questa sede da parte attrice nei confronti di Botte di Vino di Andrea Catalano & C. S.n.c., Baglio Gibellina S.r.l., Romeo Vini di Romeo Antonino & C. S.a.s. e Madonna del Piraino Società Cooperativa Agricola;
8) condanna parte attrice a rifondere ai convenuti vittoriosi le spese di lite, liquidate complessivamente in euro 21.000,00 per compensi, oltre 15%, a titolo di rimborso spese forfetario, e accessori quanto al Consorzio Volontario di Tutela Vini D.O.P. Salaparuta, Cantina Giacco s.c. coop. Agricola e Baglio San Vito S.r.l., costituiti con lo stesso difensore, nonché in euro 21.000,00 per compensi, oltre 15%, a titolo di rimborso spese forfetario, e accessori quanto al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali;
9) riserva alla sentenza definitiva il regolamento delle spese tra l’attrice e le convenute Botte di Vino di Andrea Catalano & C. s.n.c., Baglio Gibellina S.r.l., Romeo Vini di Romeo Antonino & C. s.a.s. e Madonna del Piraino Società Cooperativa Agricola”.
Vicende processuali
1) La Duca di Salaparuta S.p.a., casa vinicola siciliana titolare dell’omonimo marchio, con atto di citazione notificato in data 8/02/2016 conveniva in giudizio il Consorzio Volontario di Tutela Vini D.O.C Salaparuta, Botte di Vino di Andrea Catalano & C. s.n.c., Romeo Vini di Romeo Antonino & C. s.a.s., Baglio Gibellina s.r.l., Cantina Giacco s.c. coop. agricola, Baglio San Vito s.r.l., Madonna del Piraino soc. cooperativa agricola ed il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali per sentir dichiarare la nullità e comunque l’invalidità della D.O.P. Salaparuta riconosciuta con decreto dell’8/2/2006, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 20/2/2006 ed entrato in vigore il 7/3/2006, successivamente iscritta nel registro europeo con n. PDO-IT- A0795 dell’8/8/2009, per malafede e conflitto con segno notorio, lamentando altresì che il comportamento tenuto dalle parti convenute aveva integrato atti di concorrenza sleale.
La parte attrice Duca di Salaparuta s.p.a. esponeva che essa era la più antica e rinomata casa vinicola siciliana, fondata nel 1824 da Giuseppe Alliata di Villafranca, duca di Salaparuta, nella contrada “Corvo” di Casteldaccia; che essa non aveva nulla a che vedere con il Comune di Salaparuta (un piccolo Comune della valle del Belice) se non il nome del titolo nobiliare derivante da Fiammetta Paruta che nel 1500 aveva una villa (“Sala”) chiamata Paruta; che nel 2006 il Ministero (previo parere favorevole della Regione Sicilia del 2003) aveva accolto la domanda di tre aziende del Comune di Salaparuta (nonché di un comitato promotore, supportato dalla Coldiretti, dal Comune e dalla provincia di Trapani) di riconoscimento della D.O.C. Salaparuta, riconoscimento che, però, confliggeva con l’anteriore marchio “Duca di Salaparuta” noto in tutto il mondo; che le aziende convenute commercializzavano i vini di propria produzione utilizzando la denominazione geografica D.O.C. “Salaparuta” al solo scopo di sfruttare la rinomanza dei suoi vini, con conseguente nullità della D.O.C in oggetto e concorrenza sleale; che, in particolare, detta condotta risultava evidente dall’apposizione della denominazione di origine con caratteri di dimensioni più grandi del marchio sui vini delle società convenute.
La Duca di Salaparuta sosteneva, inoltre, che il riconoscimento D.O.C. fosse stato concesso senza giustificazione alcuna, in quanto la città di Salaparuta non aveva “tradizione né territorio particolarmente vocato né capacità produttiva” tale da giustificare questa denominazione.
Quanto al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, nella prospettazione di parte attrice, allo stesso doveva essere attribuita sia la responsabilità per aver preso parte al processo di riconoscimento della D.O.C, trascurandone gli elementi di nullità che gli erano noti o che avrebbe dovuto conoscere usando l’ordinaria diligenza, sia la responsabilità per aver domandato alla Commissione europea la registrazione come D.O.P. ai sensi del sistema europeo di registrazione.
La Duca di Salaparuta, pertanto, chiedeva: i) di accertare e dichiarare la nullità e/o comunque l’invalidità del diritto di proprietà industriale oggetto del riconoscimento della D.O.C. “Salaparuta” e della registrazione D.O.P “Salaparuta”; ii) di accertare la violazione da parte delle convenute degli storici e rinomati diritti di proprietà intellettuale appartenenti all’attrice; iii) di condannare le convenute per comportamenti integranti la concorrenza sleale; iv) di adottare provvedimenti ripristinatori e inibitori dell’uso del termine “Salaparuta”; v) di condannare le convenute al risarcimento del danno; vi) di disporre la pubblicazione della sentenza.
2) Si costituivano in giudizio, con unica difesa, le parti convenute Baglio Gibellina s.r.l., Baglio San Vito s.r.l., Botte di Vino di Andrea Catalano & C. s.n.c., Cantina Giacco S.C. Coop. Agricola, Romeo Vini di Romeo Antonino & C. S.a.s. ed il Consorzio volontario di Tutela Vini D.O.C Salaparuta, le quali eccepivano, in via preliminare, il difetto di giurisdizione sia del giudice ordinario in favore del giudice amministrativo sia del giudice italiano in favore del giudice europeo, atteso che la D.O.C., D.O.P. o la preliminare fase nazionale, era stata registrata ai sensi del Regolamento n. 479/2008 ad opera della Commissione europea, con la conseguenza che i soli strumenti di tutela azionabili sarebbero dovuti essere quelli di cui agli artt. 256 e 263 TFUE.
Nel merito, le convenute: i) lamentavano la non pertinenza del riferimento alle norme del codice della proprietà industriale; ii) eccepivano l’intervenuta prescrizione dell’azione per concorrenza sleale nonché l’assenza di slealtà delle condotte contestate; iii) deducevano l’assenza di vizi nel procedimento di concessione della D.O.C. “Salaparuta”; iv) contestavano la corretta applicazione della normativa sul conflitto tra marchi e denominazione d’origine, in particolare con riferimento all’art. 43 co. 2 e all’art. 44 del Reg. CE n. 479/2008; v) lamentavano che la rinomanza del marchio non era stata adeguatamente provata e che in ogni caso l’attrice avrebbe dovuto attivare la procedura di opposizione ai sensi dell’art. 40 del citato Regolamento CE per far valere i propri diritti esclusivi del marchio; vi) in via subordinata, chiedevano l’applicazione dell’istituto della convalidazione, ai sensi dell’art. 28 del codice di proprietà industriale.
3) Si costituiva in giudizio, con separata difesa, la Società cooperativa Madonna del Pirano eccependo preliminarmente il difetto di giurisdizione e l’incompetenza territoriale del Tribunale adito e contestando nel merito gli assunti di controparte.
Relativamente all’addebito di aver utilizzato la denominazione di origine protetta al fine di porsi illegittimamente in concorrenza con i vini dell’attrice, detta convenuta osservava che l’inserzione della dizione “Salaparuta” (sulle etichette delle bottiglie di vino) era volta al fine di indicare la provenienza dei propri vini così come imposto dal proprio disciplinare e dalla normativa in materia e al fine di rappresentare al consumatore che il vino acquistato era prodotto nel territorio di Salaparuta secondo il rigido disciplinare che ogni D.O.P. deve seguire.
La convenuta osservava, inoltre, che il proprio vino era venduto ad un prezzo inferiore rispetto a quello dei vini dell’attrice e che l’ipotetica clientela era differente, cosicché non era ipotizzabile un danno derivante all’attrice a causa delle vendite dei vini di Madonna del Piraino.
4) Si costituiva in giudizio anche il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali eccependo preliminarmente il proprio difetto di legittimazione passiva e sostenendo la correttezza del riconoscimento della D.O.C nonché del successivo riconoscimento a livello europeo. In merito al conflitto tra marchi e denominazioni di origine, il ministero invocava l’allegato VII del Reg. CE n. 1493/1999 secondo il quale “ il titolare di un marchio conosciuto e registrato per un vino ... che contenga termini identici al nome di una regione determinata o al nome di un’entità geografica ... può, anche se non ha diritto a questo nome ... continuare ad usare tale marchio se corrisponde all’identità del suo titolare originario o del prestanome originario, purchè la registrazione del marchio sia stata fatta almeno 25 anni prima del riconoscimento ufficiale del nome geografico in questione”.
Inoltre, il Ministero contestava l’applicazione dell’art. 43 co. 2 del Reg. CE n. 479/2008 invocato da parte attrice e secondo cui “un nome non è protetto in quanto denominazione di origine o indicazione geografica se, a causa della notorietà di un marchio commerciale, la protezione potrebbe indurre in errore il consumatore quanto alla vera identità del vino”, atteso che tale norma non era ancora entrata in vigore al momento della concessione della D.O.C. Da ultimo, il Ministero eccepiva la prescrizione quinquennale del diritto al risarcimento del danno ai sensi dell’art. 2947 c.c. e l’assenza di prova rispetto alle pretese avanzate dall’attrice.
5) A fronte di ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione proposto dalle parti convenute (in data 21/04/2016), la Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con ordinanza n. 21191 del 13/9/2017, si pronunciava su detta questione dichiarando la giurisdizione del giudice ordinario italiano sulla base delle seguenti considerazioni:
A) da un lato (dopo aver chiarito che il procedimento che aveva condotto alla registrazione della DOP si era articolato in un subprocedimento interno conclusosi con il decreto del Ministero dell’8/2/2006 e in un subprocedimento conclusosi in ambito europeo con provvedimento dell’8/8/2009), ha ritenuto infondata l’eccezione di difetto di giurisdizione del giudice italiano sul rilievo che la procedura di registrazione a livello europeo della DOP Salaparuta era avvenuta sulla base della norma transitoria di cui all’art. 51 del Reg CE 479/2008 che prevedeva un “sostanziale automatismo nel riconoscimento della DOP in sede europea una volta completato l’iter nazionale relativo alla DOC “: la Suprema Corte precisava, comunque, di ritenere non necessario il ricorso alla Corte di Giustizia in sede di rinvio pregiudiziale (suggerito, in via gradata, nelle conclusioni del sostituto procuratore generale) sia per il fatto che “il procedimento per il riconoscimento della d.o.p. ratione temporis applicabile, ne esclude la rilevanza, risultando non centrato su di un autonomo ed originale accertamento dei requisiti richiesti”, sia per il fatto che, anche alla luce del quadro normativo eurounitario, non poteva essere escluso il sindacato giurisdizionale sull’addotta lesione di diritti di proprietà industriale contrapposti o concorrenti con quello oggetto del provvedimento adottato in sede europea;
B) da un altro lato, escludeva la giurisdizione del giudice amministrativo sul rilievo che la giurisdizione del G.A. doveva ritenersi limitata al procedimento e al provvedimento conclusivo del subprocedimento interno di riconoscimento della DOP; che, inoltre, la situazione giuridica soggettiva dedotta in giudizio era “configurabile come diritto soggettivo di proprietà industriale, con conseguente giurisdizione del giudice ordinario”.
6) Il Tribunale di Milano, con la sentenza oggetto di impugnazione in questa sede, ha esaminato e deciso le questioni controverse come segue.
- Quanto alle questioni preliminari:
i) essendosi già pronunciata sulla relativa questione la Corte di Cassazione, ha ritenuto superata l’eccezione di carenza di giurisdizione;
ii) ha ritenuto infondata l’eccezione di incompetenza territoriale sollevata dalla convenuta Coop. Agricola Madonna del Piraino, in ragione del fatto che la s.a.s Botte di Vino, che distribuiva i vini contraddistinti dalla D.O.P “Salaparuta”, aveva sede a Gorla Minore, con conseguente possibilità di radicare il giudizio di fronte al giudice adito ai sensi dell’art. 33 c.p.c.;
iii) ha ritenuto infondata l’eccezione (sollevata da parte attrice) di tardività delle difese svolte dalle parti convenute dopo il deposito della comparsa di costituzione del 19/4/2016 in quanto dette difese erano state svolte dopo il deposito dell’istanza di sospensione del processo ex art. 367 c.p.c. ma anteriormente al termine di cui all’art. 166 c.p.c., sì da non essere maturata alcuna decadenza;
iv) ha ritenuto, alla stregua delle domande di parte attrice, infondata l’eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dal Ministero, e, ciò, per quanto questi avesse correttamente rilevato che lo stesso non era titolare del diritto di proprietà industriale per cui era causa.
- Quanto alle norme applicabili e all’iter che aveva portato al riconoscimento della DOP Salaparuta:
i) sulla scorta di quanto deciso dalla Corte di Cassazione in sede di regolamento di giurisdizione, il Tribunale ha, anzitutto, richiamato l’art. 51 del Reg. CE n. 479/2008 in materia di procedura di registrazione a livello europeo della D.O.P. “Salaparuta”, secondo cui vi è sostanziale automatismo nel riconoscimento della D.O.P. in sede europea una volta conclusa la procedura relativa al riconoscimento della D.O.C. in ambito nazionale;
ii) tenuto conto che al momento dell’emanazione del decreto ministeriale di riconoscimento della D.O.C. (decreto ministeriale in data 8 febbraio 2006 che aveva fatto seguito alla domanda presentata in data 20/2/2003) vigeva il Reg. CE 1493/1999, il Tribunale ha, quindi, ritenuto che il conflitto tra la D.O.C. “Salaparuta” ed il marchio Duca di Salaparuta dovesse trovare soluzione sulla base di detta normativa (la quale stabiliva la non opponibilità dei marchi “all’utilizzazione dei nomi delle unità geografiche utilizzati per la designazione di un v.q.p.r.d. o di un vino da tavola”) e non anche sulla base dell’art. 43 Reg CE 479/2008 invocato dall’attrice (secondo cui “un nome non è protetto in quanto denominazione di origine o indicazione geografica se, a causa della notorietà e della reputazione di un marchio commerciale, la protezione potrebbe indurre in errore il consumatore quanto alla vera identità del vino”), posto che tale ultima disposizione era entrata in vigore in data 1/8/2009 e, quindi, non era applicabile all’epoca del riconoscimento della DOC Salaparuta intervenuto con decreto ministeriale del 8/2/2006, laddove il Reg. CE 1493/1999 era rimasto in vigore sino all’1/8/2009 (data di entrata in vigore del Reg. CE 479/2008); che, inoltre, la Commissione europea non aveva adottato alcun atto di esecuzione volto alla cancellazione della DOP Salaparuta entro il termine del 31/12/2014 previsto dall’ultima parte del Reg CE 479/2008 confermandone così la protezione.
- Quanto alla domanda di nullità/invalidità del diritto di proprietà industriale costituito dalla denominazione d’origine “Salaparuta” il Tribunale di Milano ha, anzitutto, richiamato:
i) che l’attrice aveva partecipato al procedimento istruttorio che aveva portato al riconoscimento della DOC manifestando la sua contrarietà ma, poi, non aveva impugnato dinanzi al TAR il decreto che aveva riconosciuto la DOC;
ii) che, secondo quanto desumibile dall’ordinanza della Cassazione 21191/2017, con riguardo al subprocedimento interno, doveva ritenersi precluso al G.O. l’autonomo esame di tale primo segmento essendo riservata ogni valutazione ad esso riferibile alla giurisdizione del G.A. Con riguardo, poi, ai tre profili di nullità della DOP Salaparuta dedotti dalla parte attrice, ne ha rilevato l’infondatezza, osservando:
a) quanto alla notorietà ed alta rinomanza del marchio, che la normativa di riferimento non era quella invocata dalla parte attrice (art. 43 Reg CE 479/2008) che non era vigente ratione temporis e che non aveva efficacia retroattiva; che la DOP era stata riconosciuta ai sensi della norma transitoria dell’art. 51 del Reg CE 479/2008 che dava automatica protezione alla denominazione protetta preesistente, salva la possibilità di procedere alla cancellazione entro il 31/12/2014 se non erano rispettate le condizioni previste dall’art. 34; che la D.O.C. “Salaparuta” era rimasta soggetta, quanto ai requisiti di validità, al Reg. CE 1493/1999, senza che la normativa successiva potesse essere invocata per individuare la causa di nullità dedotta nel giudizio sub specie conflitto con anteriore marchio notorio; che sotto il regime del Reg. CE n. 1493/1999 il conflitto tra la denominazione da riconoscere e il marchio anteriore era risolto “sulla base del criterio della prevalenza della D.O.C. sul marchio registrato, anche se preesistente ad essa e anche se noto” (salva la possibilità, per il titolare di un marchio noto, avente termini identici alla denominazione geografica, di continuare ad usarlo se il marchio era registrato da almeno 25 anni);
b) quanto alla malafede, che, da un lato, la norma di cui all’art. 43 Reg. CE 479/2008 non era applicabile (come già esposto); da un altro lato, la malafede di cui all’art. 19 C.P.I. non era stata in alcun modo provata, non potendosi, peraltro, attribuire al Ministero convenuto una condotta di mala fede negoziale che l’attrice aveva configurato in capo alla Regione siciliana;
c) quanto all’assenza del requisito di speciale pregio, dell’alta rinomanza della denominazione e del terroir (profili per i quali l’attrice contestava “solo oggi” la scelta effettuata dall’autorità amministrativa e conclusasi con un provvedimento da essa non impugnato), che la decisione sulla sussistenza dei presupposti del milieu era frutto di una scelta discrezionale della P.A. a salvaguardia di un interesse pubblico (non sindacabile dall’autorità giudiziaria ordinaria), scelta peraltro maturata nell’ambito di un procedimento a cui aveva partecipato l’attrice, che si era concluso con un provvedimento non impugnato dall’attrice e che aveva, poi, portato al riconoscimento della D.O.P. in sede europea, non cancellato nei termini previsti.
- Quanto all’uso decettivo della D.O.P., il Tribunale, nonostante la validità della denominazione d’origine “Salaparuta”, ha accertato la fondatezza delle doglianze relative alle modalità di utilizzazione della D.O.P. “Salaparuta” da parte di alcune delle convenute per un uso della denominazione in funzione decettiva (essendo stata apposta la scritta Salaparuta in grande evidenza sulle etichette delle bottiglie di vino).
- Quanto alla concorrenza sleale, il Tribunale ha ritenuto che, al di là dell’uso improprio in alcune etichette di talune convenute, non fossero stati dedotti nè provati i lamentati profili di illiceità riconducibili alla fattispecie di concorrenza sleale.
Per le considerazioni esposte, il Tribunale, disponendo la separazione delle relative domande:
in via definitiva, rigettava tutte le domande della Duca di Salaparuta nei confronti di Consorzio Volontario di Tutela Vini D.O.P. Salaparuta, Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, Cantina Giacco s.c. coop. Agricola e Baglio San Vito S.r.l. non essendo alle medesime imputabile alcuna condotta illecita;
in via non definitiva, dichiarava le convenute Botte di Vino di Andrea Catalano & C. s.n.c., Baglio Gibellina S.r.l., Romeo Vini di Romeo Antonino & C. s.a.s. e Madonna del Piraino Società Cooperativa Agricola responsabili per aver violato i diritti di parte attrice sul marchio “Salaparuta”, utilizzando la denominazione di origine apposta sulle etichette dei prodotti in modo da indurre in inganno il pubblico, con conseguenti provvedimenti di inibitoria, per dette parti convenute, all’utilizzo delle etichette in modo decettivo.
7) La Duca di Salaparuta, lamentando il mancato riconoscimento della domanda di nullità della D.O.C./D.O.P. Salaparuta, ha proposto appello contro la sentenza del Tribunale di Milano e, reiterando le domande presentate in primo grado, ha chiesto la riforma della sentenza impugnata per i seguenti motivi.
7.1) Errata applicazione del diritto europeo ratione temporis.
7.2) In subordine: Errata interpretazione del Reg. 1493/1999.
7.3) Errata interpretazione della domanda di nullità della D.O.P. per mala fede (e della domanda proposta in parte qua) - Basta la consapevolezza della non legittimità e/o del diritto altrui.
7.4) Contraddittorietà nell’avere escluso l’intento parassitario avendo poi il Tribunale accertato tale intento.
7.5) Nullità della sentenza in punto di terrior, non essendo perpepibile in modo sufficientemente chiaro quale sia la ratio decidendi, ed in ogni caso irrilevanza degli argomenti.
7.6) Errore di diritto nella ritenuta insindacabilità del terrior.
8) Nel giudizio di secondo grado si è costituito il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali il quale, contestando la fondatezza dei vari motivi di appello e reiterando le difese già svolte nel giudizio di primo grado, ha chiesto il rigetto dell’appello.
9) Si sono costituite in giudizio, con unica difesa, le parti appellate Consorzio volontario di tutela Vini DOC Salaparuta e le società Baglio Gibellina s.r.l., Cantina Giacco s.c. coop. Agricola, Madonna del Piraino società cooperativa agricola e Botte di Vino di Andrea Catalano & C. s.n.c. le quali, lamentando il carattere confuso e generico dell’atto di appello, contestando la fondatezza dei vari motivi di appello, hanno chiesto, nel merito, di rigettare l’appello proposto dall’appellante Duca di Salaparuta s.p.a. e, in ogni caso, di rigettare le domande formulate dall’appellante predetta; in via di appello incidentale, di riformare la sentenza di primo grado nella parte in cui il Giudice di primo grado, per evidente mero errore materiale, ha omesso di dichiarare il rigetto della domanda di invalidità e/o nullità della DOP Salaparuta anche nei confronti delle società Baglio Gibellina S.r.l., Botte di Vino di Andrea Catalano & C. S.n.c. e Madonna del Piraino società cooperativa agricola nonché nonché nella parte in cui non ha conseguentemente liquidato le spese di lite relative a detta domanda anche in favore di queste ultime.
10) Nel corso del giudizio sono rimaste contumaci le parti appellate Romeo Vini di Romeo Antonino & C. s.a.s. e Baglio San Vito s.r.l.
Depositate le comparse conclusionali e le memorie di replica, la causa, sulle conclusioni delle parti in epigrafe riportate, è stata trattenuta in decisione all’esito dell’udienza collegiale del 23/11/2022 appositamente fissata, su istanza della parte appellante, per la discussione orale della causa ex art. 352 co. 2 c.p.c.
Motivi della decisione
Ad avviso della Corte, da un lato, deve ritenersi infondato l’appello principale proposto dall’appellante Duca di Salaparuta s.p.a., da un altro lato, quanto all’appello incidentale proposto nell’interesse di alcune delle parti appellate, le ragioni di doglianza con esso avanzate non sono tali da determinare la riforma della sentenza impugnata (dovendosi ritenersi, all’evidenza, che il rigetto della domanda di nullità proposta dalla parte appellante debba valere per tutte le parti appellate), sì da doversi pervenire all’integrale conferma della sentenza impugnata per le ragioni di seguito illustrate.
11) Con il primo motivo di appello l’appellante Duca di Salaparuta s.p.a. ha lamentato l’errata applicazione del diritto europeo ratione temporis laddove il giudice di primo grado ha ritenuto di dover risolvere il prospettato contrasto tra denominazione di origine e marchio preesistente non già sulla base dell’art. 43 comma 2 Regolamento CE n. 479/2008 ma sulla base del precedente Regolamento CE n. 1493/1999.
Secondo l’appellante, infatti, alla data del “riconoscimento in sede europea della DOP Salaparuta (8/8/2009), il Regolamento CE n. 1493/1999, quanto ai requisiti di validità delle denominazioni di vini protette e, quindi, anche quanto all’Allegato VII del Reg. CE n. 1493/1999 richiamato dalla sentenza appellata, era stato abrogato dal Regolamento CE n. 479/2008, sì che, a decorrere dal 1° agosto 2009, nessuna delle disposizioni contenute nel predetto Regolamento n. 1493/1999, ivi incluso l’Allegato VII, si sarebbe potuta ritenere applicabile.
Pertanto, le nuove registrazioni e nel caso di specie la registrazione PDO-IT-A0795 dell’8 agosto 2009, per tutto e anche per ciò che riguarda la validità (verificata dalla Commissione europea) avrebbe dovuto essere soggetta non già al regime previsto dal regolamento abrogato bensì al nuovo regime, ivi compreso l’art. 43 co. 2°, secondo il quale “un nome non è protetto in quanto denominazione di origine o indicazione geografica se, a causa della notorietà e della reputazione del marchio commerciale, la protezione potrebbe indurre in errore il consumatore quanto alla vera identità del vino”.
11.1) Tale motivo di appello è del tutto infondato.
Va, anzitutto, considerato che, come esattamente richiamato dal Tribunale, la stessa Corte di Cassazione, provvedendo in sede di regolamento di giurisdizione, aveva indicato, con la propria ordinanza n. 21191/2017, “il quadro normativo applicabile ratione temporis” alla vicenda di riconoscimento della DOP per cui è causa: ebbene, la Suprema Corte, con tale pronuncia, dopo aver evidenziato che “il procedimento che ha condotto alla registrazione della DOP si è composto di un sub procedimento interno, culminato in un decreto direttoriale del Ministero delle politiche agricole e forestali dell’otto febbraio 2006 e di un successivo sub procedimento svoltosi in ambito CE e conclusosi con il provvedimento dell’otto agosto 2009”, ha, poi, affermato che “la procedura di registrazione della DOP Salaparuta è disciplinata dall’art. 51 del Reg. n. 479 del 2008 che detta il regime di diritto transitorio riguardante in sede europea della d.o.p.”, aggiungendo che detta norma “stabilisce che le denominazioni (nella specie denominazione di origine controllata, d’ora in poi contrassegnata dall’acronimo d.o.c.) riconosciute a livello nazionale fossero da ritenere automaticamente protette una volta che gli Stati membri avessero trasmesso alla Commissione i fascicoli tecnici e le decisioni nazionali di approvazione relative alle denominazioni preesistenti”.
Invero, la norma di cui all’art. 51 Reg. n. 479/2008, rubricato “denominazioni di vini protette preesistenti”, dispone, al primo comma, che “1. Le denominazioni di vini protette in virtù degli articoli 51 e 54 del regolamento (CE) n. 1493/1999 e dell’articolo 28 del regolamento (CE) n. 753/2002 sono automaticamente protette in virtù del presente regolamento. La Commissione le iscrive nel registro di cui all’articolo 46 del presente regolamento” e, all’ultimo comma, che “Secondo la procedura di cui all’articolo 113, paragrafo 2, ed entro il 31 dicembre 2014, su iniziativa della Commissione può essere decisa la cancellazione della protezione di una denominazione di vini protetta preesistente di cui al paragrafo 1 se non sono rispettate le condizioni previste dall’articolo 34”.
In base a tale norma di “diritto transitorio”, pacificamente applicabile alla fattispecie per cui è causa, deve, quindi, ritenersi che alle denominazioni di origine già protette in base alla vecchia normativa di cui al regolamento CE n. 1493/1999 sia stata accordata automatica protezione con il riconoscimento della DOP in sede europea, fatta salva la possibilità per la Commissione di disporre la cancellazione della protezione entro il 31/12/2014 ove non fossero state rispettate le condizioni di cui all’art. 34 del regolamento CE n. 479/2008.
Tenuto conto che il sub procedimento nazionale di riconoscimento della DOC Salaparuta, disposto con decreto ministeriale dell’8 febbraio 2006, ebbe a svolgersi interamente nella vigenza del Reg. CE n. 1493/1999, deve conseguentemente ritenersi che il “conflitto” tra la denominazione di origine e il marchio anteriore debba essere risolto in base a quanto previsto da tale normativa che, alla lettera b) del paragrafo 2 della sezione F dell’allegato VII di detto Regolamento, prevedeva un criterio di prevalenza della denominazione di origine rispetto al marchio, anche anteriore, contenente termini identici, fatta salva la possibilità, per il titolare del marchio, di continuare a fare uso del marchio “se corrisponde all’identità del suo titolare originario o del prestanome originario, purchè la registrazione del marchio sia stata fatta almeno venticinque anni prima del riconoscimento ufficiale del nome geografico in questione da parte dello Stato membro produttore”; che, insomma non può certo essere condotto l’esame sulla validità della DOC/DOP Salaparuta in base al “motivo di rigetto della protezione” previsto dall’art. 43 comma 2 Reg. CE n. 479/2008, trattandosi di una previsione normativa che non era ancora vigente allorchè ebbe a concludersi il sub procedimento interno conclusosi con il riconoscimento della DOC Salaparuta, poi recepito in sede europea in base alla predetta norma di carattere transitorio di cui all’art. 51 Reg. n. 479/2008; che, del resto, come visto, l’ultimo comma di detta norma prevedeva la possibilità di cancellazione del riconoscimento della DOP da parte della Commissione all’esito di una verifica di compatibilità condotta con riferimento all’art. 34 e non anche all’art. 43 dello stesso Reg. n. 479/2008.
Sotto tale profilo, non solo è pacifico che non sia mai intervenuto alcun provvedimento della Commissione di cancellazione della DOP Salaparuta entro il termine del 31/12/2014, ma va anche segnalato che, stante il richiamo all’art. 34 (e non anche all’art. 43), la verifica della Commissione, ai fini della cancellazione di una DOP, si sarebbe dovuta condurre con riferimento al milieu (di cui si occupa l’art. 34) e non in base al confronto con i marchi anteriori.
In definitiva, contrariamente a quanto affermato dall’appellante con il proprio primo motivo di appello, la verifica sulla validità del riconoscimento della DOC Salaparuta al fine della registrazione della DOP “Salaparuta” PDO-IT-A0795 dell’8 agosto 2009 non si sarebbe potuta effettuare sulla base dell’art. 43 comma 2 Reg. CE n. 479/2008 ma sulla base delle disposizioni del regolamento CE n. 1493/1999 vigenti all’epoca del suo riconoscimento disposto con decreto ministeriale dell’8 febbraio 2006.
A tal punto, è solo il caso di osservare che tale ricostruzione normativa pare essere addirittura in sintonia con la prospettazione effettuata dalla stessa Duca di Salaparuta s.p.a. dinanzi alla Suprema Corte di Cassazione, ove si consideri che, in detta sede, l’odierna appellante, per resistere al ricorso per regolamento di giurisdizione ex adverso proposto, aveva “rilevato che nella specie non vi è stato un provvedimento della Commissione CE che abbia conferito la protezione ai sensi della procedura prevista dal Reg. CE n. 479 del 2008 dal momento che tale procedura è applicabile esclusivamente alle domande proposte successivamente all’entrata in vigore del Regolamento. Nella fattispecie la DOP era stata “riconosciuta” con il decreto ministeriale dell’otto febbraio 2006 e la successiva iscrizione nel registro europeo era stata effettuata in esecuzione dell’art. 51 del Reg. CE n. 479 del 2008 che trasformava in registrazioni europee tutte le DOP già oggetto di riconoscimento” (in tali termini viene riportata nell’ordinanza della Cassazione SS.UU. n. 21191/2017 la posizione della Duca di Salaparuta s.p.a. in sede di regolamento di giurisdizione).
12) Con il secondo motivo di appello, espressamente svolto in via subordinata, l’appellante Duca di Salaparuta s.p.a. ha lamentato l’errata interpretazione del Reg. 1493/1999.
L’appellante, pur riconoscendo come vero che una norma come quella di cui all’art. 43 co. 2 Reg CE 497/2008 non fosse presente nel Reg. 1493/1999, ha tuttavia contestato il fatto che, in mancanza di tale disposizione, l’unica disciplina applicabile potesse essere quella diretta a riconoscere “la coesistenza tra marchio anteriore ed indicazione geografica successiva, per di più negli stretti limiti e nei quasi impossibili requisiti previsti dal richiamato allegato VII sez. F par. 2 lett. b) del Reg 1493/1999”.
Secondo parte attrice, la regola della coesistenza avrebbe potuto trovare applicazione laddove il marchio anteriore non avesse avuto reputazione tale da svuotare il nome successivamente protetto come D.O.P. o I.G.P. dalla possibilità di identificare la provenienza geografica senza rischio di indurre il pubblico in errore in considerazione “della fama di un marchio, della notorietà e della durata di utilizzazione” del marchio anteriore, come previsto dall’art. 14 comma 3 Reg. CE n. 2081/1992.
A conforto di un tale assunto l’appellante ha richiamato l’art. 48 del Reg. CE 1493/1999, secondo cui “la designazione e la presentazione dei prodotti di cui al presente regolamento, nonché qualsiasi forma di pubblicità relativa a detti prodotti, non devono essere erronee e tali da creare confusione o indurre in errore le persone alle quali sono rivolte”, sì da doversi conseguentemente ritenere che “quando è lo stesso nome protetto ad essere tale da creare confusione o indurre in errore le persone esso non può che essere illecito.
L’appellante, al riguardo, ha, poi, sostenuto che tale errore di diritto avrebbe condotto la sentenza impugnata ad essere contraddittoria perché se, da un lato, “ha ritenuto di non potere dichiarare la nullità della DOP (ossia la non proteggibilità del nome oggetto)”, da un altro lato, “ne ha poi dichiarato la decettività e ne ha inibito l’uso”.
12.1) Tale motivo di appello è del tutto infondato.
In primo luogo, va ribadito che deve ritenersi inconferente il richiamo svolto da parte appellante all’art. 14 comma 3 Reg. CE n. 2081/1992 (ove era previsto che “una denominazione d’origine o un’indicazione geografica non è registrata qualora, tenuto conto della fama di un marchio, della notorietà e della durata di utilizzazione dello stesso, la registrazione è tale da indurre il consumatore in errore quanto alla vera identità del prodotto”), stante la pacifica inapplicabilità della disposizione richiamata al caso di specie, ove si consideri che all’art. 1 di detto Regolamento era espressamente previsto che “ il presente regolamento non si applica ai prodotti del settore vitivinicolo né alle bevande spiritose”, come, del resto, già puntualmente rilevato dal giudice di primo grado nella sentenza impugnata.
Del pari, deve ritenersi infondato l’ulteriore richiamo normativo svolto dall’appellante, a conforto del proprio assunto, all’art. 48 del Reg. n. 1493/1999, posto che, come esattamente rilevato dal giudice di primo grado (e non specificamente contestato dall’appellante), detta norma non è diretta a risolvere il conflitto tra denominazione di origine e marchio preesistente ma, piuttosto, a fissare un principio di carattere generale affinchè nella presentazione dei prodotti vitivinicoli non si abbia a creare confusione rispetto ad una serie di informazioni rilevanti relative al prodotto, quali le informazioni sulla sua provenienza e sulle sue caratteristiche, “la natura, la composizione, il titolo alcolmetrico volumico, il colore, l’origine o la provenienza, la qualità, la varietà di vite, l’anno del raccolto o il volume nominale dei recipienti”.
Invero, come già sopra rilevato in sede di esame del primo motivo di appello, la questione del conflitto tra denominazioni di origine e marchi anteriori viene risolta, nell’ambito del Regolamento n. 1493/1999, applicabile ratione temporis alla vicenda per cui è causa, dalla regola fissata alla lettera b) del paragrafo 2 della sezione F dell’allegato VII di detto Regolamento, con la quale, come detto, viene implicitamente fissato un criterio di prevalenza per la denominazione di origine rispetto al marchio, anche anteriore, contenente termini identici, laddove viene prevista la possibilità, per il titolare del marchio, di continuare a fare uso del proprio marchio “se corrisponde all’identità del suo titolare originario o del prestanome originario, purchè la registrazione del marchio sia stata fatta almeno venticinque anni prima del riconoscimento ufficiale del nome geografico in questione da parte dello Stato membro produttore”: sotto tale profilo, è solo il caso di dire che è pacifico che l’avvenuto riconoscimento della DOC/DOP Salaparuta, riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti siti nel territorio del solo Comune di Salaparuta, non abbia in alcun modo intaccato il diritto dell’odierna appellante Duca di Salaparuta s.p.a. di continuare a produrre e commercializzare con il proprio marchio i propri vini pur provenienti dai più diversi territori della Regione Sicilia.
Né, infine, è dato ravvisare alcuna contraddizione nella sentenza impugnata sotto il profilo evidenziato dalla parte appellante, atteso che il giudice di primo grado, trattando della validità del riconoscimento della DOC/DOP in esame alla luce della normativa di riferimento, non ha in alcun modo dichiarato la decettività della DOP Salaparuta ma ha, piuttosto, con riferimento alle ulteriori domande della parte attrice, rilevato il carattere fuorviante, e perciò scorretto, delle particolari modalità di utilizzo della DOP da parte di alcune delle convenute per aver raffigurato la DOP nelle lore etichette con dimensioni e caratteri grafici “in funzione decettiva” e, cioè, in modo da “suggerire la provenienza dal più noto marchio Duca di Salaparuta”.
13) Con il proprio terzo motivo di appello l’appellante ha lamentato l’errata interpretazione della domanda di nullità della D.O.P. per mala fede.
Al riguardo, l’appellante ha sostenuto che la sentenza di primo grado avrebbe errato nel ritenere che la domanda di invalidazione per mala fede presupponesse necessariamente l’intenzione di agganciarsi parassitariamente alla fama dei marchi dell’attrice, quando invece doveva considerarsi sufficiente la consapevolezza dell’esistenza del diritto anteriore dell’attrice. Quanto a quest’ultimo punto, l’appellante ha riportato una serie di circostanze a riprova della notorietà del marchio e della consapevolezza delle società convenute idonea a integrare la mala fede che ha viziato la richiesta di protezione di Salaparuta, tra cui: i) il mancato corretto coinvolgimento della Duca di Salaparuta nella fase di raccolta delle osservazioni in ordine alla domanda di registrazione della D.O.P. Salaparuta; ii) il parere favorevole della Regione Sicilia al riconoscimento della D.O.P. al fine di ottenere un riconoscimento che sarebbe stato d’aiuto alla popolazione terremotata del comune di Salaparuta sfruttando la nomea della storica casa vinicola, irrilevante essendo “che il Ministero convenuto fosse o non fosse compartecipe della mala fede dei richiedenti la DOC”; iii) la scelta dei confini della D.O.P., ricondotta proprio al Comune di Salaparuta; iv) la mancanza di terroir, cioè del requisito del legame tra qualità dei vini “Salaparuta” D.O.P. ed il territorio D.O.P., per il fatto che il territorio del Comune di Salaparuta storicamente non sarebbe stato famoso per la coltivazione della vite; v) l’uso della denominazione D.O.P. Salaparuta anche dopo il riconoscimento avvenuto della I.G.T. “Terre siciliane” (1995) e della “D.O.P. Sicilia” (2011).
13.1) Anche tale motivo di appello, con il quale viene invocata la nullità della DOC/DOP Salaparuta per la mala fede dei richiedenti in base all’art. 19 del codice della proprietà industriale secondo cui “non può ottenere una registrazione per marchio di impresa chi abbia fatto la domanda in mala fede”, deve ritenersi infondato.
In primo luogo, va richiamato che, sul punto, nella sentenza impugnata, è stato correttamente rimarcato come non fossero pertinenti le norme invocate dall’attrice a supporto della propria allegazione di mala fede (ossia i già citati art. 43 del Regolamento 479/2008 e art. 14 comma terzo del Regolamento 2081); che, inoltre, come evidenziato dalle parti appellate, la norma di cui all’art. 19 del codice della proprietà industriale fa riferimento alla registrazione in mala fede di un marchio, diversa essendo la situazione del riconoscimento di una denominazione di origine avvenuto all’esito di un procedimento amministrativo teso alla verifica della ricorrenza di tutti i requisiti (fra cui chiaramente anche il terroir) necessari al riconoscimento stesso.
In secondo luogo, va condivisa la valutazione in proposito svolta dal giudice di primo grado secondo cui, nel caso, la condotta di mala fede non è stata provata, potendosi, ulteriormente, sottolineare che appare improprio l’addebito di mala fede mosso dall’appellante al Ministero appellato rispetto ad una condotta in senso lato negoziale riferibile alla Regione Sicilia (la quale aveva chiesto il riconoscimento della DOC Salaparuta dopo che una società partecipata dalla Regione Sicilia, già proprietaria del marchio “Salaparuta”, avrebbe venduto a caro prezzo il marchio in questione alla società appellante); che, contrariamente a quanto affermato dall’appellante, il Ministero appellato non è “proprietario della DOP in rappresentanza dello Stato italiano”, trattandosi di un diritto di proprietà industriale semplicemente riconosciuto dall’autorità statale ma riservato all’utilizzo dei produttori che possono averne titolo in base alle rigide regole fissate dal disciplinare di produzione; che nulla è stato concretamente dedotto al fine di dimostrare la mala fede delle parti appellate.
14) Con il proprio quarto motivo di appello l’appellante ha lamentato la contraddittorietà della sentenza impugnata nell’avere escluso l’intento parassitario, avendo poi il Tribunale accertato tale intento, laddove avrebbe condannato le aziende produttrici a non fare più uso del segno. 14.1) Anche tale motivo di appello, con il quale, con riferimento alla mala fede, viene sollevato un argomento già proposto con il secondo motivo di appello, deve ritenersi infondato, posto che il fatto che il giudice di primo grado abbia accertato un uso scorretto della denominazione di origine sulle etichette dei vini di alcune delle società convenuta nulla ha a che vedere con la dedotta mala fede che avrebbe portato al riconoscimento della DOC/DOP né con il diritto delle parti appellate ad avvalersi, nei limiti della correttezza, della DOP Salaparuta.
15) Con il quinto ed il sesto motivo di appello l’appellante, da un lato, ha contestato la ratio sottesa alla decisione del Tribunale sulla domanda di accertamento dell’inesistenza del terroir o del legame tra qualità e territorio della D.O.P.; da un altro lato, ha censurato la sentenza di primo grado, ritenendola errata in diritto nella parte in cui ha affermato che “non è consentito al Tribunale sostituirsi alla PA, rinnovando e riformando la valutazione che ha portato al riconoscimento della D.O.C. e successivamente al riconoscimento europeo”.
In particolare, la parte appellante ha ritenuto incomprensibile come il giudice di prime cure avesse dichiarato di non poter tornare sulle decisioni discrezionali della P.A. a distanza di anni nonostante la Corte di Cassazione avesse dichiarato la giurisdizione dell’a.g.o sulle domande dell’attrice, respingendo, ex professo, l’eccezione di carenza di giurisdizione del giudice amministrativo.
In secondo luogo, l’appellante ha sostenuto che l’affermazione del giudice di primo grado si risolverebbe in un diniego di giurisdizione e in un contrasto con la giurisprudenza della Corte di Cassazione, la quale con la sentenza n. 13168/2002 aveva affermato che “non sussiste ... la affermata impossibilità per il giudice nazionale di verificare la sussistenza dei requisiti di proteggibilità di una denominazione di origine .... Pertanto il giudice può sindacare la sussistenza dei presupposti della tutela ove essa venga allegata e provata da chi vi ha diritto”.
Con tali motivi l’appellante deduce, dunque che la sentenza impugnata “avrebbe dovuto entrare nel merito anche del profilo di nullità derivante dalla (totale) mancanza di terroir” e sostiene che il mancato ricorso all’opposizione amministrativa avrebbe lasciato impregiudicato il diritto al ricorso alla tutela giurisdizionale per far valere l’invalidità della registrazione del titolo di proprietà intellettuale.
15.1) Ad avviso della Corte tali motivi di appello sono del tutto infondati.
Anzitutto, merita di essere integralmente condivisa la valutazione con cui il Tribunale ha ritenuto che “poiché la decisione in ordine alla sussistenza dei presupposti del milieu deve reputarsi il frutto di una scelta discrezionale della pubblica amministrazione, ispirata a criteri di salvaguardia dell’interesse pubblico, questo Tribunale non possa sostituirsi ad essa, rinnovando e riformulando la valutazione che ha portato al riconoscimento della D.O.C. e successivamente al riconoscimento europeo”.
Invero, come evidenziato dal Ministero appellato, dalla stessa ordinanza della Suprema Corte, che si è pronunciata sulla vicenda per cui è causa in sede di regolamento di giurisdizione, si evince che, una volta assunto il provvedimento finale da parte della Commissione, sia precluso l’autonomo esame del primo segmento procedimentale conclusosi con il riconoscimento della DOC da parte del Ministero e nell’ambito del quale, nelle sedi competenti ed alla presenza di tecnici qualificati, venne a lungo dibattuta la questione della sussistenza dei requisiti necessari al riconoscimento della DOC.
Va, in proposito, richiamato che la Suprema Corte di Cassazione, con la propria ordinanza n. 21191/2017, ha, dapprima, chiarito che “ il procedimento che ha condotto alla registrazione della DOP si è composto di un sub procedimento interno, culminato in un decreto direttoriale del Ministero delle politiche agricole e forestali dell’otto febbraio 2006 e di un successivo sub procedimento svoltosi in ambito CE e conclusosi con il provvedimento dell’otto agosto 2009” e, poi, nell’affermare la giurisdizione del giudice ordinario in relazione alle domande azionate in causa, ha puntualizzato che “la giurisdizione del giudice amministrativo è limitata al procedimento ed al provvedimento conclusivo del sub procedimento interno di riconoscimento della DOP”.
È, poi, pacifico che l’odierna appellante ebbe a partecipare a detto procedimento amministrativo e che non ebbe ad impugnare il provvedimento conclusivo del sub procedimento interno conclusosi con il decreto ministeriale dell’8/2/2006.
La stessa appellante, da un lato, ha riportato nei propri atti difensivi le osservazioni critiche alla proposta di riconoscimento della DOC Salaparuta che essa ebbe ad inoltrare alla Regione Sicilia (laddove evidenziava “di poter asserire senza tema di smentite che il territorio di Salaparuta non ha mai espresso vini particolarmente noti e che sullo stesso territorio non esistono aziende del settore che abbiano utilizzato questa identità geografica. Piuttosto, il marchio di che trattasi è noto in Italia e nel resto del mondo grazie ai vini prodotti dalla nostra azienda”); da un altro lato, ha anche sottolineato che le questioni della effettiva ricorrenza della tradizionalità, del terroir e del milieu geographique vennero dibattute dai componenti del Comitato Nazionale per la Tutela e la Valorizzazione delle Denominazioni di Origine e delle Indicazioni Geografiche Tipiche dei Vini, nell’ambito del quale (come è normale) vennero espresse opinioni critiche “anche dai membri più autorevoli del Comitato incaricato di istruire la pratica”.
Pacifico essendo che, alla luce delle valutazioni di carattere tecnico acquisite in detto procedimento amministrativo e tenuto conto degli interessi di carattere pubblico coinvolti nella decisione, ebbe a giungersi al riconoscimento della DOC Salaparuta con la pubblicazione del relativo disciplinare di produzione dei vini, è solo il caso di dire che non pare certo condivisibile l’affermazione della parte appellante secondo cui il territorio del comune di Salaparuta fosse del tutto privo di terroir, ove si consideri che dalla relazione tecnica agronomica (prodotta dalla stessa appellante e) predisposta in vista del procedimento di riconoscimento della DOC risulta che il territorio comunale di Salaparuta, avente un’estensione di 4.162 ettari, presentava all’epoca una superficie vitata pari a quasi il 36 % dell’intera superficie comunale e pari ad oltre il 52% della SAU (superficie agraria utilizzabile).
16) Va, quindi, esaminato l’appello incidentale con il quale le parti appellate hanno lamentato il fatto che il giudice di primo grado, pur avendo rigettato la domanda attrice di nullità e/o invalidità della DOP Salaparuta, tuttavia, in dispositivo, forse fuorviato dall’aver accolto altre domande formulate da parte attrice per responsabilità da scorrettezza professionale nei confronti di alcune delle parti convenute (precisamente: Botte di Vino di Andrea Catalano & C. s.n.c., Baglio Gibellina s.r.l., Romeo Vini di Romeo Antonino & C. s.a.s. e Madonna del Piraino società cooperativa agricola), ha, poi, “omesso di (i) dichiarare, con carattere definitivo, il rigetto della domanda di invalidità/nullità della DOP Salaparuta promossa da Duca di Salaparuta anche nei confronti delle Società Appellate, Baglio Gibellina S.r.l., Botte di Vino di Andrea Catalano & C. S.n.c. e Madonna del Piraino società cooperativa agricola, verso cui ha emesso la Sentenza non Definitiva e (ii) liquidare le spese di lite anche in favore delle medesime società, in relazione a detta domanda, con condanna di Duca di Salaparuta”.
16.1) Ad avviso della Corte, per ciò che riguarda il primo dei due profili di doglianza segnalati dalle parti appellate, per quanto sia corretto il rilievo delle parti appellate, tuttavia, lo stesso non pare essere tale da determinare la riforma della sentenza impugnata, dovendosi ritenere che sia trattato di una mera svista e che, come perfettamente inteso dalle parti in causa, il rigetto della domanda attrice “diretta ad ottenere la declaratoria di nullità o comunque d’invalidità del diritto di proprietà industriale costituito dalla denominazione d’origine Salaparuta” abbia a valere per tutte le parti convenute in primo grado: per quanto, dunque, la doglianza dedotta con il primo profilo di appello incidentale sia formalmente fondata, tuttavia, a fronte dell’inequivoco rigetto della domanda attrice di nullità e/o invalidità della denominazione di origine Salaparuta, non vi è ragione per riformare la sentenza impugnata.
Il fatto che debba ritenersi corretto il rilievo espresso con il primo profilo dell’appello incidentale, tuttavia, non consente di ritenere fondata l’ulteriore doglianza con cui le predette tre parti appellate (ossia Baglio Gibellina S.r.l., Botte di Vino di Andrea Catalano & C. S.n.c. e Madonna del Piraino società cooperativa agricola) hanno chiesto il riconoscimento delle spese di lite di primo grado in conseguenza della soccombenza dell’attrice in relazione alla rigettata domanda di declaratoria di invalidità, posto che, nel caso, essendo stata disposta la prosecuzione del giudizio per la liquidazione del danno in relazione alla domanda di responsabilità ritenuta fondata nei confronti di quattro delle parti convenute, nella sentenza impugnata è stato espressamente riservato “alla sentenza definitiva il regolamento delle spese di lite tra l’attrice e le convenute Botte di Vino di Andrea Catalano & C. s.n.c., Baglio Gibellina S.r.l., Romeo Vini di Romeo Antonino & C. s.a.s. e Madonna del Piraino Società Cooperativa Agricola”.
17) Quanto alla regolazione delle spese, tenuto conto del rigetto dell’appello principale proposto dall’appellante Duca di Salaparuta s.p.a. e del fatto che l’appello incidentale svolto nell’interesse di alcune delle parti appellate è stato ritenuto solo in parte infondato (per un profilo del tutto irrilevante nell’economia del giudizio), ad avviso del collegio non ricorrono le condizioni per disapplicare il criterio della soccombenza, con la conseguenza che la parte appellante Duca di Salaparuta s.p.a. va condannata a rimborsare alle parti appellate le spese di lite del presente grado, come liquidate in dispositivo in applicazione dei criteri di cui al D.M. 10/3/2014 n. 55, con liquidazione dei compensi ai parametri medi di tariffa riferiti a causa di valore indeterminato di particolare complessità, e con esclusione di quanto dovuto per la fase istruttoria - trattazione, non tenutasi in questo grado di giudizio.
P.Q.M.
la Corte d’Appello di Milano, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando sull’appello principale proposto dall’appellante Duca di Salaparuta s.p.a. avverso la sentenza del Tribunale di Milano, sezione specializzata in materia di impresa “A”, n. 1384/2021 pubblicata in data 16/02/2021, così provvede:
1) rigetta l’appello e, per l’effetto, conferma la sentenza impugnata;
2) condanna l’appellante Duca di Salaparuta s.p.a. a rifondere alle parti appellate le spese del presente grado di appello liquidate, quanto al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali in complessivi euro 14.000,00 per compenso, oltre 15 % per rimborso spese forfettarie, oltre IVA e C.P.A. come per legge, e, quanto alle appellate Consorzio volontario di tutela Vini DOC Salaparuta ed alle società Baglio Gibellina s.r.l., Cantina Giacco s.c. coop. Agricola, Madonna del Piraino società cooperativa agricola e Botte di Vino di Andrea Catalano & C. s.n.c., in complessivi euro 14.000,00 per compenso, oltre 15 % per rimborso spese forfettarie, oltre IVA e C.P.A. come per legge;
3) dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell’appellante Duca di Salaparuta s.p.a. dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all’art. 13 comma 1 quater del D.P.R. 115/2002 così come modificato dall’art. 1 comma 17 della L. 24/12/2012 n. 228.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 23/11/2022.
Il consigliere est.
dott. Lorenzo Orsenigo
Il presidente
dott.ssa Carla Romana Raineri