Viticoltura - Danni causati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole del Parco dei Castelli Romani - Domanda per l'integrale ristoro dei danni occorsi al vigneto per effetto dell’azione dei cinghiali con conseguente erroneità della quantificazione dell’indennizzo determinata dai tecnici dell’Ente Parco - Accertamento dei danni effettivi - Mancanza di prova in giudizio che la produttività del vigneto sia superiore rispetto a quanto stimato dai tecnici incaricati dall’Ente Parco.
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4171 del 2016, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Claudio Boazzelli e Daniela Boazzelli, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Daniela Boazzelli in Roma, via Montello, 30;
contro
Ente Parco Naturale Regionale dei Castelli Romani, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
della comunicazione/provvedimento -OMISSIS- recante la quantificazione della stima dei danni prodotti da fauna selvatica in difformità dalla richiesta del ricorrente
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Ente Parco Naturale Regionale dei Castelli Romani;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore la dott.ssa Rosaria Palma all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 10 febbraio 2023 e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso all’esame notificato il 9 aprile 2016 e depositato il successivo 12 aprile 2016, il ricorrente ha adito l’intestato Tribunale ai fini della declaratoria di illegittimità della nota n. -OMISSIS- nella parte in cui l’Ente Parco Naturale Regionale dei Castelli Romani ha stimato nella misura di € 12.640,00 (inferiore, quindi, a quella di € 98.834,46 contenuta nell’istanza del 2 ottobre 2012), l’indennizzo per i danni conseguenti all’irruzione di cinghiali sul vigneto in proprietà del ricorrente sito in Loc. -OMISSIS-.
2. Il provvedimento gravato, in particolare, era stato adottato in esecuzione della sentenza del Tar Lazio, Roma, Sezione I ter, n.13909 del 14 dicembre 2015 - non appellata e trascorsa in giudicato - resa sulla domanda ex art. 117 c.p.a. volta a censurare l’inerzia dell’Ente intimato sulla richiesta di indennizzo.
3. Queste le censure prospettate:
A) Violazione e falsa applicazione dell’art. 34 della l.r. 6.10.1997, n. 29, nonché degli artt. 3 e 11 del Regolamento per l’indennizzo dei danni causati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole del Parco dei Castelli romani, regolamento istituito con Deliberazione del Consiglio Direttivo n. 37 del 28 agosto 2007 nello stesso Parco dei Castelli Romani;
B) Sul diritto del ricorrente a sentir ordinare all’Ente Parco Naturale Regionale dei Castelli Romani, di emettere, in suo favore, un provvedimento d’indennizzo nella misura di euro 98.834, 46 o in quella maggiore o minore ritenuta di giustizia oltre interessi e rivalutazione maturati dalla data del fatto.
4. Secondo la prospettazione ricorsuale, in particolare, l’art. 34 della l.r. n. 29/1997, nella sua originaria formulazione ratione temporis applicabile alla fattispecie in esame, legittimerebbe l’integrale ristoro dei danni occorsi al vigneto per effetto dell’azione dei cinghiali, con conseguente erroneità della quantificazione dell’indennizzo determinata dai tecnici dell’Ente Parco che parte ricorrente contesta a mezzo di proprio consulente con richiesta di verificazione o CTU ai fini dell’accertamento dei danni effettivi.
5. Si è costituito in resistenza l’Ente Parco Naturale Regionale dei Castelli Romani.
6. All’udienza pubblica di smaltimento dell’arretrato del 10 febbraio 2023 tenutasi da remoto ai sensi dell’art. 84 comma 4 bis c.p.a, la causa sentiti difensori delle parti presenti, è stata trattenuta in decisione.
7. In limine litis, il Collegio rileva che la sentenza del Tar Lazio, Roma, Sezione I Ter, n. 13909 del 14 dicembre 2015, passata in giudicato, ha già statuito, sia pure implicitamente ma con effetti vincolanti anche nel presente giudizio, per la sussistenza della giurisdizione del giudice amministrativo rispetto alla domanda di indennizzo oggetto di causa, in funzione della riscontrata prevalenza dei meccanismi di procedimentalizzazione della quantificazione e liquidazione dell’indennizzo richiesto siccome “l'obbligo di pronunciarsi con un provvedimento espresso deriva dall'art. 34 della legge regionale n. 29/1997 e dall'art. 11 del Regolamento per l'indennizzo dei danni causati dalla fauna selvatica, che ne disciplina il procedimento”.
8. Ciò premesso, il ricorso non è fondato e va respinto.
9. Il comma 1 dell’art. 34 della l.r. n. 29/1997, nella formulazione applicabile ratione temporis alla fattispecie in esame, prevedeva che:
“L'organismo di gestione è tenuto a risarcire i danni provocati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole, alle opere approntate sui terreni e può corrispondere incentivi per la prevenzione dei danni medesimi. Il regolamento stabilisce le modalità per la liquidazione e la corresponsione degli indennizzi, da corrispondersi entro novanta giorni dal verificarsi del danno”.
10. L’equivocità del senso letterale della disposizione, nel riferimento al “risarcimento” dei danni (fugata definitivamente dalle modifiche introdotte dalla l.r. n. 12 del 10 agosto 2016) è tuttavia solo apparente in quanto la norma attribuisce in ogni caso all’Ente Parco il potere di determinare a mezzo di proprio regolamento le modalità per la liquidazione degli “indennizzi” nel caso di danni da fauna selvatica a soggetti privati, con ciò escludendo la sussistenza di un credito risarcitorio in favore dei soggetti danneggiati.
11. Peraltro, la stessa sentenza n. 13909/2015, invocata da parte ricorrente a fondamento dell’odierna domanda giudiziale, rinvia al Regolamento per l'indennizzo dei danni causati dalla fauna selvatica (delibera del Consiglio direttivo n. 37 del 28 agosto 2007), che, in relazione ai danni alle produzioni agricole, fissa i criteri generali e, quindi, i limiti agli indennizzi da corrispondere ai privati, con ciò automaticamente escludendo il pieno ristoro dei danni occorsi ai privati.
12. Ai sensi dell’art. 3 del regolamento citato sono, infatti, “ammessi ad indennizzo i danni accertati ed irreversibili alle colture (purché in regola alla normativa vigente) e l’indennizzo, ad eccezione del caso in cui il danno accertato risulti interessare una quota superiore al 60% è calcolato sulla base di:
-valutazione economica del prodotto sul campo fornita dai Mercuriali della Camera di commercio e/o indagine di mercato con riferimento all’epoca di raccolta;
- entità della superficie danneggiata;
- produzione media zonale e prezzi realizzabili. Le produzioni vegetali vengono desunte dai dati provinciali ISTAT e/o da altra documentazione tecnica del settore escluse incluse eventuali fatture di aziende”.
13. La disposizione citata prevede inoltre che “nella relazione tecnica dei funzionari del Parco verrà comunque esplicitato il criterio valutativo” e che nei casi come quello all’esame di “danno… accertato sulla “coltura in atto” con prodotti in via di maturazione, o prossimi alla raccolta”, l’indennizzo verrà stimato sulla base della Produzione Lorda Vendibile (P.L.V) andata perduta al netto delle spese non sostenute per la raccolta, ovvero come percentuale sulla P.L.V”.
14. Con riferimento, poi, alle colture arboree da frutto in attualità di coltivazione, tra cui i vigneti, il regolamento anzidetto precisa altresì che “nel caso di danni in fase di maturazione delle colture, sulla base dei precedenti criteri, è ammesso a indennizzo la perdita di prodotto, detraendo dal valore stimato della produzione media zonale, il costo delle spese di raccolta e delle spese di commercializzazione del prodotto stesso”.
Non sono comunque indennizzabili i danni relativi a terreni abbandonati ed incolti.
15. Non è, quindi, revocabile in dubbio che in relazione alla domanda di indennizzo per danni da fauna selvatica la P.A ha il potere di circoscrivere la liquidazione del danno non solo a quello che si verifica come effettivamente esistente, ma soprattutto nei limiti specifici della indennizzabilità previste dal Regolamento (in termini, in termini, Cass, civ, Sez. III, 28 febbraio 2023, n. 5985).
16. Ora, nel caso in esame, parte ricorrente non ha impugnato il Regolamento né i criteri ed i limiti di indennizzabilità ivi previsti, deducendo esclusivamente l’erroneità e l’inadeguatezza dell’indennizzo calcolato sulla base delle conclusioni rassegnate dal proprio consulente.
17. Orbene, in sede di sopralluogo del 9 ottobre 2012, i cui esiti non sono stati sconfessati da parte ricorrente, è stato rilevato che:
- “in molti casi, sulla pianta non sono presenti neanche grappoli danneggiati e secchi e poiché a terra non sono stati trovati resti d’uva (né tra i filari, né nei dintorni del vigneto) non è possibile ricondurre in maniera inequivocabile all’azione del cinghiale la mancanza di tutta la produzione”;
- “le piante non hanno subito, salvo qualche eccezione, danneggiamenti sostanziali evidenti”;
- infine, “non sono stati riscontrati evidenti segni… tali da far supporre che la vendemmia sia stata effettuata interamente o anche solo in parte prima del presente sopralluogo”.
18. Principiando da tali rilievi fattuali, la cifra ritenuta liquidabile a titolo di indennizzo (€ 12.640,00), è stata correttamente calcolata sommando il valore della produzione lorda vendibile (in applicazione del criterio previsto dall’art. 3 n. 1 del Regolamento citato) al prezzo delle uve prodotte da parte ricorrente determinato in base ai prezzi mercuriali dei valori massimi dei singoli prodotti agricoli, con decurtazione del costo della vendemmia, non essendo stata sostenuta la relativa spesa.
19. A tal ultimo riguardo, infatti, non risultano conformi alle prescrizioni regolamentari i criteri di quantificazione dell’indennizzo utilizzati dal consulente di parte laddove fa riferimento, tra l’altro, ai redditi mancati sia attuali che futuri (con le maggiorazioni derivanti dal rinvenimento del danno in prossimità della vendemmia), al danno diretto (perdita del raccolto) e indiretto (danneggiamento dell’impianto).
20. Inoltre, il consulente di parte si è limitato a contestare l’utilizzazione da parte dell’Ente resistente delle denunce di produzione degli anni precedenti sul rilievo, rimasto non provato in giudizio, che queste ultime erano già falsate dai danni parziali della fauna selvatica che, però, parte ricorrente ammette di non aver mai rappresentato alle amministrazioni competenti.
21. Non risulta, quindi, provato in giudizio che la produttività del vigneto fosse superiore rispetto a quanto stimato dai tecnici incaricati dall’Ente Parco sulla base dello stato dei luoghi, anche perché la perizia di parte costituisce mera allegazione difensiva di carattere tecnico, come tale priva di autonomo valore probatorio.
22. Peraltro, il perito della UNIpolSai, convenzionata con la Regione, ha rilevato, a seguito di sopralluogo, che l’evento “è potuto accadere a causa della mancata diligenza del suo assistito che, in zona boschiva, non provvedeva a riparare rotture del vigneto di sua proprietà consentendo così l’intrusione della fauna selvatica” (Nota A.R. UnipolSai del 29 maggo 2014 allegata al ricorso introduttivo).
23. Tale circostanza, ammessa anche dal consulente di parte ricorrente, conferma in ogni caso la legittimità dei provvedimenti gravati, giustificando di per sé sola la defalcazione delle somme che parte ricorrente ritiene dovute in ragione del concorso di colpa del danneggiato nella determinazione dell’evento.
24. In conclusione il ricorso deve essere respinto siccome infondato.
25. Sussistono, nondimeno, giusti motivi per disporre l’integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 febbraio 2023 con l'intervento dei magistrati:
Leonardo Spagnoletti, Presidente
Rosaria Palma, Primo Referendario, Estensore
Virginia Arata, Referendario
L'ESTENSORE
Rosaria Palma
IL PRESIDENTE
Leonardo Spagnoletti